Determinazione e Regolazione del premio. Art 20 Estensione territoriale
Determinazione e Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6 e 7) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Determinazione e Regolazione del premio. In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 4 della Sezione 6 della presente polizza, le retribuzioni assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio viene calcolato mediante applicazione del tasso di premio indicato nella Scheda Tecnica, che forma parte integrante del contratto, all’ammontare del parametro variabile preso a riferimento per il conteggio, con l’intesa che il detto tasso di premio rimane fisso per tutta la durata del contratto. Detto premio viene quindi anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda Tecnica e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel parametro variabile come sopra richiamato. A tale fine:
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario. Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC ver- so Dipendenti è determinato rispettivamente sul- la base degli elementi variabili dichiarati sui do- cumenti contrattuali. In caso di variazione in aumento l’Assicura- to/Contraente è tenuto a darne immediata comu- nicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto. Se al momento del sini- stro i parametri assunti come base di calcolo per il premio, risultano essere inferiori di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dal- la FONDIARIA - SAI, nel limite del massimale, è ridotta in proporzione secondo quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 del Codice Civile.
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio della garanzia 1) Responsabilità Civile dell’azienda agrituristica è determinato sulla ba- se del numero di posti letto, del numero di posti adibiti all’attività di ristorazione e del numero delle piazzole destinate all’insediamento di mez- zi da campeggio. Se al momento del sinistro il valore dei parame- tri assunti come base di calcolo per il premio, ri- sulta essere inferiore di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dalla FONDIARIA - SAI nel limite del massimale è ridotta in proporzione. In caso di variazione che riguarda i parametri di cui sopra, l’Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla FONDIA- RIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto.
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio imponibile è determinato dall’applicazione dell’importo indicato nella Scheda Offerta, escluse imposte governative, moltiplicato per il numero effettivo di missioni autorizzate compiute, con mezzo proprio del soggetto autorizzato, nell’interesse e con autorizzazione dell’Ateneo. Il numero preventivato di missioni annue è pari a 2.350 (duemilatrecentocinquanta). Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull’80% del numero preventivato di missioni indicato nel precedente comma e sarà regolato, al termine del periodo annuo di assicurazione, sul numero delle missioni definitivamente ed effettivamente effettuate. A tale scopo, entro 180 (centottanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente stesso, del documento di regolazione correttamente emesso o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Alla scadenza annuale del contratto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. Il Contraente è esonerato alla preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati e degli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto, ma la Società ha il diritto di effettua...
Determinazione e Regolazione del premio. Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC ver- so Dipendenti è determinato rispettivamente sul- la base: – del numero degli Addetti, intendendosi per ta- li i titolari, i soci, i dipendenti e qualsiasi altra persona che partecipa all’attività; – del numero dei Dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL, risultanti dalla scheda copertura. In caso di variazione in aumento di tale numero, l’Assicurato/Contraente è tenuto a darne imme- diata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto. Se al momento del sinistro il numero degli Ad- detti o Dipendenti risulta essere superiore di più di una unità rispetto a quello dichiarato, si appli- cherà quanto previsto dagli articoli 1892 o 1893 del Codice Civile.
Determinazione e Regolazione del premio. In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dalla Sezione 5 della presente polizza, gli elementi assicurati con la presente polizza sono soggetti ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.