PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Oggetto dell'intervento:
Lavori di messa in sicurezza dei soffitti della Sede Municipale
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Capitolato Speciale d’Appalto
Data: 08/03/2019
Progetto: Comune di Villorba – Settore IV - Lavori Pubblici
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE PRIMA
Sommario
ART. 1 - Oggetto dell'appalto 2
ART. 2 - Descrizione sommaria delle opere 2
ART. 3 - Ammontare dell’appalto 2
ART. 4 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto 3
ART. 6 - Norme e prescrizioni integranti il capitolato speciale d'appalto 4
ART. 7 - Interpretazione del contratto 4
ART. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – disciplina e buon ordine dei cantieri 4
ART. - 9 Personale dell’appaltatore – rappresentanza dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori 5
Art. 10 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 5
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 6
art. 12 - Cauzione provvisoria e definitiva 6
Art. 13 - Riduzione delle garanzie 6
Art. 14 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e Responsabilità civile verso terzi 6
Art. 15 - Subappalto 7
Art. 16 – Modifiche, Varianti e Variazioni di prezzo. 7
Art. 17 - Consegna dei lavori 7
Art. 18 - Programma dei lavori 8
Art. 19 - Ordini della direzione lavori 9
Art. 20 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo 9
Art. 21 - Sospensioni e proroghe 11
Art. 22 - Pagamenti in acconto e a saldo 11
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 12
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 12
Art. 25 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione 12
Art. 27 - Lavori a misura 13
Art. 28 - Lavori a corpo 13
Art. 29 - Lavori in economia 14
Art. 30 - Certificato di ultimazione dei lavori 14
Art. 31 - Conto finale dei lavori 14
Art. 32 - Collaudo 15
Art. 32 - Presa in consegna anticipata dell’opera 15
Art. 33 - Oneri ed obblighi speciali a carico dell’appaltatore 15
Art. 34 - Cartelli all'esterno del cantiere 18
Art. 35 - Rinvenimenti 18
Art. 36 – Xxxxx causati da forza maggiore 18
Art. 37 – Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione 18
Art. 38 – Tutela dei lavoratori 19
Art. 39 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori 20
Art. 40 - Sicurezza 20
Art. 41 - Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente 21
Art. 42 - Risoluzione del contratto 21
Art. 43– Recesso dal contratto 22
Art. 44 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc 22
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE – SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1 - Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SEDE MUNICIPALE.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
ART. 2 - Descrizione sommaria delle opere
Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti dagli elaborati grafici di progetto
ART. 3 - Ammontare dell’appalto
L'importo dei lavori posto a base di gara è di € 104.600,47 per lavori, oltre a € 4.220,23 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 108.820,70.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo totale, aumentato dell’importo totale degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.
Il contratto viene stipulato a misura.
Xxxxx restando i limiti di cui all’articolo 106 del n. 50/2016 s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l’applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto.
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono di seguito riportate:
Categoria lavorazione ex DPR n. 207/2010 | Classifica | Opere a base di gara a misura (Euro) | Oneri sicurezza (Euro) | Sommano per categoria (Euro) | % lavorazion e | Costo mano- dopera | Categ. Obblig. DPR n. 207/2010 (SI/NO) |
OS7 | € 90.710,14 | € 3.659,83 | € 94.369,97 | 86,721% | |||
OS30 | € 13.890,33 | € 560,40 | € 14.450,73 | 13,279% | SI | ||
TOTALE | € 104.600,47 | € 4.220,23 | € 108.820,70 | 100,000% | € 73.007,81 |
Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
Categoria prevalente: OS7 Classifica I Importo € 94.369,97
Categorie scorporabili/subappaltabili: OS30 Classifica I Importo € 14.450,73
Si precisa che le lavorazioni di cui alla categoria OS30 pari ad un importo di € 14.470,73, singolarmente superiore
al 10% dell’importo complessivo, non sono state ricomprese nell’importo della categoria prevalente; le stesse possono essere eseguite direttamente dal soggetto in possesso della qualificazione per la categoria prevalente solo se in possesso della relativa qualificazione; in caso contrario devono essere dichiarata la volontà di subappalto esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni o costituire ATI.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e relative norme e disposizioni ad esso collegate, sono indicati nel computo metrico estimativo.
ART. 4 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Codice dei Contratti e
del Regolamento vigente, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
• Il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
• il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
• tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
• il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti;
• il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 207/2010;
• le polizze di garanzia di cui agli articoli 12 e 13;
• il computo metrico estimativo;
• la «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto».
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il D.P.R. n. 207/2010 (di seguito indicato come Regolamento) nelle parti non abrogate, il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale.
ART. 6 - Norme e prescrizioni integranti il capitolato speciale d'appalto
Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 (sopra e di seguito indicato come Regolamento), il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti non abrogate dal predetto Regolamento, il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.
ART. 7 - Interpretazione del contratto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
ART. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto,
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.
4. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l’esecuzione dei lavori in appalto.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; Il tecnico dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. Prima della stipula del contratto l'Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
7. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
ART. 9 - Personale dell’appaltatore – rappresentanza dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori
1. L’appaltatore dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
2. L’appaltatore risponde delle idoneità dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al
medesimo.
3. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere
l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
4. L’appaltatore dovrà assumere un tecnico abilitato, ove già non disponga, per l’effettiva direzione dei lavori per conto dell’Impresa. Detto tecnico dovrà mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei Lavori.
Art. 10 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
1. In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all’ultimazione completa di una parte dell’opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l’Impresa non avrà diritto di indennizzi di sorta.
4. In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori di cui al successivo art. 17.
5. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
6. L’Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel
cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di
materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.
7. Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell’Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.
8. Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce la base di riferimento per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
9. Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori che è comunque di competenza dell’Impresa.
10. L’impresa potrà quindi proporre al coordinatore per l’esecuzione, una diversa programmazione delle fasi,
corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12 - Cauzione provvisoria e definitiva
In materia di costituzione della garanzia provvisoria e definitiva da presentare, rispettivamente, per la partecipazione alla procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Art. 13 - Riduzione delle garanzie
In materia di riduzione delle garanzie di cui al precedente Art. 12 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 14 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e Responsabilità civile verso terzi
1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come prevista all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Più precisamente, la polizza deve prevedere:
⮚ la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori;
⮚ La copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma stabilita in: Importo a base di gara;
⮚ la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero per una somma stabilita in Importo a base di gara;
⮚ La responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di €
500.000,00.
Art. 15 - Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”
3. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010.
Art. 16 – Modifiche, Varianti e Variazioni di prezzo.
In merito alle varianti in corso d'opera, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In particolare, per eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Art. 17 - Consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserva di legge e con le modalità di cui agli articoli 153 e 154 del X.X.X. x. 000/0000. X facoltà quindi della Committenza procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del Codice degli Appalti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
2. Tenuto conto dei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del verbale di consegna.
In caso di ritardo nell’avvio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di EURO 100,00 (Cento/00), che sarà detratta direttamente dal primo SAL; ove il ritardo dovesse superare 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
3. Al fine di consentire la continuità delle funzioni degli uffici comunali, i lavori saranno necessariamente realizzati per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma del PSC allegato al progetto.
L’impresa appaltatrice sarà tenuta al preciso rispetto dei termini di realizzazione, nonché dei tempi di spostamento degli uffici che sono contemplati nel citato cronoprogramma, e che entrano nel computo dei giorni di contratto.
La data legale di consegna dalla quale partiranno i tempi contrattuali, sarà quella relativa alla consegna della fase n. 1. I tempi di spostamento degli arredi e degli uffici, non costituiscono sospensione dei termini cintrattuali.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data, entro 7 (sette) giorni dalla prima; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art. 18 - Programma dei lavori
1. Ai sensi del Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata, e nel rispetto dei tempi complessivi per dare finiti i lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere (nel rispetto dei tempi complessivi per dare finiti i lavori) modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, vigilare sul rispetto del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali.
Art. 19 - Ordini della direzione lavori
Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinerà all’appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente appaltante dei danni eventuali.
L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori,
sia che xxxxxxxxxx il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che xxxxxxxxxx il rifiuto e la sostituzione dei materiali.
Art. 20 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori relativi alle opere della fase 1. Ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che prevede scadenze intermedie per il completamento e la messa a disposizione dei singoli corpi di fabbrica, per l’approntamento delle opere, forniture o lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione. Una volta completata ogni singola fase, la porzione di edificio interessata dovrà essere messa a disposizione della committenza, previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla singola parte funzionale delle opere, tutti gli impianti perciò dovranno essere avviati. Ogni singola fase quindi dovrà essere completata in ogni sua parte prima di essere messa a disposizione della committenza. A tal fine l’appaltatore dovrà produrre con congruo anticipo, tutte le documentazioni necessarie per l’effettuazione:
- Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (ove necessario),
- Della certificazione di idoneità statica (ove necessaria)
- Delle verifiche e prove funzionali degli impianti,
- Delle certificazioni e dichiarazioni di conformità parziali degli impianti ed apparecchiature.
A completamento di tutte le fasi, dovranno essere rilasciate tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità complessive, che assorbiranno quelle parziali.
Resta inteso che la fase sarà utilmente completata e presa in carico solo ad avvenuta verifica positiva di quanto
sopra, nonché della messa in funzione degli impianti. Nel caso in cui le verifiche non dessero esito positivo, la fase non sarà accettata, e decorreranno le penali per ritardata consegna come indicato al presente articolo.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine ultimo per dare completati i lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle opere viene applicata la penale, nella misura di pari all’ uno per mille dell’importo netto contrattuale. Tali importi saranno automaticamente decurtati dall’importo liquidato nel SAL finale.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di risoluzione del contratto.
6. Qualora l’impresa appaltatrice ultimasse i lavori in anticipo rispetto al termine indicato al presente articolo, alla stessa verrà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo, nella misura di all’ uno per mille dell’importo netto contrattuale, fino ad un massimo del cinque per cento (5%) di tale importo.
7. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
8. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
9. Le cause di cui ai commi 7 e 8 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui all’art. 21, per la disapplicazione delle penali di cui al presente articolo né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 42.
Art. 21 - Sospensioni e proroghe
In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Art. 22 - Anticipazione, Pagamenti in acconto e a saldo
1. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00)
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette all’Amministrazione, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 2, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall’appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata.
6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità
contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
8. Il conto finale dei lavori è redatto entro sessanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
9. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
00.Xx termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.
11.Xxxxx quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro 90 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, per causa imputabile all’Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all’effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. Nel caso in cui l’importo degli interessi non venga corrisposto con le suddette modalità, tale importo produce a sua volta interessi a norma del comma 7 dell’articolo 18.
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 19, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute, dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo sono dovuti gli interessi legali. Qualora il ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile all’Amministrazione, superi i 60 giorni dal termine stabilito all’articolo 19, comma 3, dal giorno successivo i sessanta giorni sono dovuti gli interessi moratori nella misura di legge.
Art. 25 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall’art. 106, comma 13,
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
3. In caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione, etc., si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2006.
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
a) I costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a misura, sono misurati e valutati secondo le specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nell’enunciazione delle singole voci, e separatamente dall’importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto.
b) La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell’elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
c) Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
d) Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
e) La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo XI del Regolamento Generale, DPR 207/2010.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente ribasso.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A.
5. I costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall’Amministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
7. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
8. La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.
Art. 29 - Lavori in economia
1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX del Regolamento 207/2010.
2. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l’importo delle somministrazioni.
Art. 30 - Certificato di ultimazione dei lavori
Il certificato di ultimazione dei lavori sarà redatto secondo le modalità indicate nell’art 199 del Regolamento.
Art. 31 - Conto finale dei lavori
1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento.
2. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.
Art. 32 - Collaudo
1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
2. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e s.m.i.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 32 - Presa in consegna anticipata dell’opera
Qualora vi sia la necessità di ultimare l’opera, o parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si
procederà alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’articolo 230 del Regolamento.
Art. 33 - Oneri ed obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio) nonché sulla portata dei tasselli di fissaggio utilizzati per la posa delle misure anti sfondellamento, a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
• verifica dell’effettivo interasse dei travetti effettuato mediante sondaggio dei solai da effettuarsi in zone omogenee, almeno tre per piano, localizzate a discrezione della D.L., previa scarifica e messa a nudo della struttura;
• sottoporre ad approvazione preventiva i materiali con cui intende eseguire le lavorazioni, mediante l’invio anche telematico alla D.L. delle schede tecniche degli elementi scelti, oppure mediante la produzione di campioni;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
3. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Art. 34 - Cartelli all'esterno del cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 2,00 (larghezza) per
m. 3,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 35 - Rinvenimenti
1. In caso di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico durante le operazioni di demolizione, di scavo e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
3. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
4. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 36 - Xxxxx causati da forza maggiore
I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall’appaltatore, ne al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.
Art. 37 - Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario
per il rispetto del contratto.
• In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
• Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 232 del Regolamento 207/2010.
• Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
• Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell’opera, l’agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.
• È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa dell’appaltatore.
Art. 38 - Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’appaltatore è pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili ( ) di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all’art. 30 c. 5 del Regolamento 207/2010,
nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche
incamerando la cauzione definitiva.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
3. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 39 - Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
1. L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (oppure all’ufficio di direzione lavori)
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (oppure l’ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste per lavori pubblici.
Art. 40 - Sicurezza
1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
2. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
3. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
4. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto
7. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto;
• verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il co- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
8. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Art. 41 - Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente
La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 42 - Risoluzione del contratto
In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
− frode nell'esecuzione dei lavori;
− inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
L'appaltatore è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui al presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
2. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a quarantacinque giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
Art. 43– Recesso dal contratto
Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Art. 44 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
• le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;
• le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
• le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della gara d’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.