TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 180 (centottanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva. In caso di ritardata ultimazione la penale rimane stabilita nella misura dello 0,03% dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (2). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 730 (giorni settecentotrenta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale. L’Appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, ed in ogni caso ad esso non imputabili, può presentare, purché con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, domanda di proroga, opportunamente motivata (art. 107 comma 5 del D. lgs 50/2016). L’Amministrazione, sentito il parere del Direttore dei lavori, risponderà in merito alla richiesta entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere. In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita per ogni giorno di ritardo sul tempo previsto di ultimazione, pari allo 0.3‰ (zerovirgolatre per mille), con arrotondamento per eccesso alle centinaia di euro, dell’importo netto contrattuale. L’importo complessivo di tutte le penali non potrà superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale. In caso di grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza dell’Appaltatore, si procederà nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. (Rif. art. 8 C.S.A.)
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori relativi alle opere della fase 1. Ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che prevede scadenze intermedie per il completamento e la messa a disposizione dei singoli corpi di fabbrica, per l’approntamento delle opere, forniture o lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione. Una volta completata ogni singola fase, la porzione di edificio interessata dovrà essere messa a disposizione della committenza, previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla singola parte funzionale delle opere, tutti gli impianti perciò dovranno essere avviati. Ogni singola fase quindi dovrà essere completata in ogni sua parte prima di essere messa a disposizione della committenza. A tal fine l’appaltatore dovrà produrre con congruo anticipo, tutte le documentazioni necessarie per l’effettuazione:
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine ultimo per dare completati i lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle opere viene applicata la penale, nella misura di pari all’ uno per mille dell’importo netto contrattuale. Tali importi saranno automaticamente decurtati dall’importo liquidato nel SAL finale.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di risoluzione del contratto.
6. Qualora l’impresa appaltatrice ultimasse i lavori in anticipo rispetto al termine indicato al presente articolo, alla stessa verrà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo, nella misura di all’ uno per mille dell’importo netto contrattuale, fino ad un massimo del cinque per cento...
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. Art. 14 - Rapporto tra la ditta assuntrice e la stazione appaltante
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe debitamente autorizzate. L’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante il proprio programma di esecuzione dei lavori da redigersi sulla base di quanto riportato all’art.2 del presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. Tale programma di esecuzione dei lavori dell’appaltatore deve comunque essere accettato, prima dell’adozione, dalla stazione appaltante ad insindacabile giudizio della direzione lavori che potrà ordinare integrazioni o variazioni allo stesso. Il suddetto programma di esecuzione dei lavori dell’impresa aggiudicataria è vincolante anche per tutte le imprese esecutrici. Nessun compenso potrà essere richiesto dall’Impresa per eventuali danni derivanti da sospensioni di lavoro causate da qualsiasi motivo ed anche da piene, alluvioni, scioperi, ecc. La pena pecuniaria viene stabilita nella misura dello 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Direzione Lavori. L’importo della penale verrà dedotto dai pagamenti in acconto, qualunque sia la natura delle ragioni prodotte dall’Impresa a propria giustificazione, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.