CAPITOLATO PRESTAZIONALE
COMUNE DI PERUGIA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.
C.I.G. n.5868906670
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
INDICE
Art. 1 – DEFINIZIONI
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 5 – MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 7 – ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SERVIZIO Art. 8 – PREZZO/CORRISPETTIVO
Art. 9 – RETTE DI FREQUENZA
Art. 10 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE Art. 11 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Art. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
Art. 13 – STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI Art. 17 – TRACCIABILITÀ
Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO
Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE Art. 22 – GIURISDIZIONE COMPETENZA E DOMICILIO Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 – DOCUMENTI ALLEGATI
Art. 1 – DEFINIZIONI
Per “Concessionario” si intende la ditta risultata aggiudicataria della concessione, alla quale viene affidato il servizio di cui al presente capitolato prestazionale.
Per “Amministrazione Concedente” o “Concedente” si intende il Comune di Perugia che affida al Concessionario il servizio di cui al presente capitolato prestazionale.
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto i servizi elencati di seguito e meglio descritti al successivo Art.5:
a) Trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di primo grado statali attualmente in attività sul territorio del Comune di Perugia (vedi allegato); l’Amministrazione Concedente si riserva l’eventuale estensione del servizio di trasporto scolastico ai bambini frequentanti altre scuole private e paritarie già in funzione o che si attiveranno nel corso del contratto;
b) Trasporto alunni dalle scuole alle palestre/piscine per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica/natatoria;
c) Trasporto alunni per brevi uscite didattiche;
d) Trasporto a servizio dei Centri Estivi sostenuti dal Comune di Perugia;
e) Trasporto per soggetti diversamente abili;
f) Servizio di accompagnamento a bordo (scuola d’infanzia e trasporto diversamente abili).
Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi “servizio pubblico” e per nessun motivo può essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Concedente potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del Concessionario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni come previsto dal presente Capitolato.
Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc...) il Concessionario dovrà darne comunicazione al Concedente con la massima urgenza.
Il Concessionario, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale, dandone tempestiva comunicazione al Concedente e all'Istituzione Scolastica. Il servizio oggetto della presente concessione è disciplinato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:
- D.Lgs. n. 395/2000 e regolamento attuativo D.M. 161/2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs. n. 258/1992 e ss.mm.ii. (codice della strada) e relativo regolamento esecutivo e attuativo D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- Legge 218/2003 (disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- Legge Regione Umbria n. 28/2002;
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004 e D. M. 1 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23/1997.
Il Concessionario sarà tenuto ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della Concessione è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 1/09/2014 e quindi sino al 31/08/2015. I giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto scolastico saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc...) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell’ambito della propria autonomia; i giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto disabili “extra-scolastico” potranno essere individuati all’interno dell’intero periodo di concessione.
L’Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di:
– prorogare la scadenza per il tempo necessario a completare la procedura per un nuovo affidamento del servizio;
– rinnovare il contratto fino ad un ulteriore anno, qualora sussistano le condizioni e ne perduri la convenienza e qualora il concessionario sia d’accordo.
Il Concessionario si obbliga a rendere le prestazioni della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei corrispettivi spettanti al concessionario, a condizione che lo stesso abbia già costituito cauzione definitiva.
Art. 5 – MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente all’espletamento del servizio e comunque non inferiore a 55 (cinquantacinque).
Si specifica che il servizio di trasporto scolastico è svolto esclusivamente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto, comunicati dal Concedente al Concessionario prima dell’avvio del servizio, così come ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno; l’espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati.
Il servizio di Trasporto Scolastico consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto degli alunni dall’abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori oppure nelle immediate vicinanze di tali luoghi, alla scuola frequentata e viceversa. Le scuole interessate al servizio sono quelle dell’Infanzia, le Primarie e le Secondarie di primo grado, ubicate nell’ambito del territorio del Comune di Perugia.
I percorsi del servizio in questione relativi all’ultimo anno 2013/2014, sono indicati nell’allegato n.1 al presente Capitolato
L’eventuale trasporto degli alunni dalle scuole alle palestre/piscine per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica/natatoria potrà essere attivato su richiesta dell’Amministrazione Comunale e svolto in alcuni giorni della settimana. Il Concessionario si impegna altresì a garantire il servizio di trasporto degli utenti delle scuole dell’obbligo dalla scuola al luogo indicato come sede della struttura sportiva da raggiungere o dell’evento cui le stesse intendono partecipare, con l’impiego, per ciascun trasporto, di un numero adeguato di automezzi. Presuntivamente potranno essere impiegati da un minimo di uno ad un massimo di tre automezzi di capienza adeguata al numero complessivo degli alunni ed accompagnatori. Il servizio potrà essere effettuato di norma dalle ore 9:00 alle ore 12:30, al termine del trasporto scolastico per l’entrata e prima del trasporto per l’uscita.
Il servizio di trasporto per le uscite didattiche potrà essere attivato su richiesta diretta al Concessionario da parte delle scuole. Sarà svolto di norma dalle ore 9:00 alle ore 12:30, al termine del trasporto scolastico per l’entrata e prima del trasporto per l’uscita. Presuntivamente saranno impiegati da un minimo di due ad un massimo di cinque automezzi al giorno, e di capienza adeguata al numero complessivo degli alunni ed accompagnatori. Il programma di tali uscite sarà comunicato settimanalmente dalle singole Istituzioni Scolastiche e al Concessionario, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento, con l’indicazione del numero previsto di partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione.
Il servizio di trasporto per i Centri Estivi potrà essere attivato su richiesta dell’Amministrazione Comunale e svolto nei mesi di Luglio e Agosto. Presuntivamente saranno impiegati da un minimo di uno ad un massimo di
10 (dieci) automezzi di capienza adeguata al numero complessivo degli alunni ed accompagnatori. Il servizio è effettuato, di norma dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
Il servizio Trasporto per soggetti diversamente abili potrà essere attivato su richiesta dell’Amministrazione Comunale e svolto per tutto l’anno sia nei giorni feriali che festivi, in orario diurno dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Il servizio in parola potrà essere finalizzato ai seguenti scopi:
– accompagnamento alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (servizio scolastico personalizzato);
– accompagnamento ai centri di riabilitazione di Assisi e di Fratta Todina;
– accompagnamento al lavoro o per socializzazione degli aventi diritto.
Per tali servizi dovranno essere utilizzati idonei mezzi di trasporto, anche autovetture.
I percorsi del servizio in questione relativi all’ultimo anno 2013/2014, sono indicati nell’allegato n.1 al presente Capitolato
Il Servizio di accompagnamento sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza durante il trasporto degli alunni e riguarda esclusivamente gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia come previsto dalla normativa vigente (ex art. 2 D.M. 31 gennaio 1997) e l’accompagnamento dei soggetti disabili.
Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
I. AUTOMEZZI
Gli automezzi utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e ss.mm.ii. ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico. Il Concessionario si obbliga ad effettuare i servizi esclusivamente con automezzi idonei a norma della vigente legislazione. Almeno il 75% degli automezzi dovrà essere immatricolato per la prima volta da non oltre 15 anni; non potranno essere comunque utilizzati mezzi di età superiore ai 20 anni. Il Concessionario è tenuto a produrre debita documentazione attestante l’età dei mezzi.
Il Concessionario assicura, a proprie spese, sugli automezzi impiegati nel servizio l’apposizione di precise insegne indicanti, in maniera ben visibile, il tipo di servizio.
Il Concessionario garantisce la piena disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi che potranno variare tra i 28 e i 55 posti passeggeri. Potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale l’uso di minibus di capienza inferiore a 28 posti passeggeri per percorsi particolarmente disagiati su strade con carreggiata limitata.
Tutti gli automezzi dovranno essere idonei per il trasporto anche con condizioni climatiche avverse come ghiaccio o neve.
I mezzi usati per il trasporto dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di Legge per il trasporto degli specifici utenti e conformi alle vigenti normative del codice della Strada.
Ogni onere diretto e/o indiretto per l’uso degli automezzi e per il rispetto del Codice della Strada è a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario stesso assicura, altresì, la piena efficienza, funzionalità e decoro dei mezzi utilizzati.
Il Concessionario effettua quotidianamente una accurata pulizia interna e almeno quattro volte al mese la pulizia esterna di tutti gli automezzi nonché la disinfezione degli stessi, con prodotti batteriostatici, almeno due volte al mese per i mezzi adibiti al trasporto scolastico; più in particolare, i mezzi dovranno essere, oltre che revisionati annualmente:
– controllati dal punto di vista tecnico almeno ogni 60 giorni;
– sottoposti a lavaggio igienizzante con frequenza settimanale.
Ogni mezzo dovrà essere provvisto di un pacchetto di pronto soccorso contenuto entro idonea cassetta lavabile contrassegnata da una croce verde e fissata al mezzo in posizione accessibile a chiunque, ma più vicino all’autista rispetto ai trasportati e ben visibile dallo stesso autista con una semplice occhiata anche durante la marcia e comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Il Concessionario dovrà presentare al Concedente tutta la documentazione relativa ai mezzi, compresi quelli di scorta, che intende utilizzare per il servizio oggetto della presente concessione, nonché il piano annuale di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia, ecc.), contenente la
descrizione e le modalità degli interventi e delle riparazioni programmate, indicando se saranno effettuati presso officine di proprietà o altro.
Il Concessionario dovrà utilizzare per il servizio tutti i mezzi dichiarati come disponibili in sede di offerta.
II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Concessionario è tenuto ad individuare un responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
– autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
– reperibilità dalle ore 7:00 fino alle ore 20:00;
– esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quelli oggetto della concessione.
Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all’Amministrazione Concedente almeno sette giorni prima dell’inizio del servizio.
Il responsabile è diretto interlocutore dell'Amministrazione Concedente e dell’utenza; egli è tenuto a partecipare, se appositamente convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio col Concedente. In caso di sua assenza, il concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti professionali.
III. PERSONALE
Autisti
Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa. Essa dovrà comunicare, entro 15 giorni dall’avvio del servizio o dal verificarsi di eventuali cambiamenti, all’Amministrazione Concedente i nominativi degli autisti addetti al trasporto.
Il personale è tenuto a:
– osservare, nell’espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
– essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;
– osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio così come disposti dal Comune;
– mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
– comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l’obbligo di riferire al Comune;
– segnalare al proprio responsabile che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, per l’adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti.
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
– carta di qualificazione del conducente.
Dovrà essere applicato quanto disposto dall’art. 15 della legge 125/2001 “legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, nonché le disposizioni relative all’accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Il Concedente potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il comune o viceversa.
Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
Il Concessionario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.
Il Concedente potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dal Concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta che si ritiene insindacabile.
Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le ss.mm.ii., sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, anche nel caso che l’impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti Previdenziali ed Assicurativi da altri organi di vigilanza o dallo stesso Concedente e comunque s’impegna a mantenere indenne la medesima Amministrazione da ogni conseguenza.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni.
In caso di inottemperanze agli obblighi suddetti, accertate dall’Amministrazione Concedente o segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, la stessa comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo vincolando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti.
Il Concessionario non può opporre all’Amministrazione Concedente alcuna eccezione a nessun titolo o chiedere il risarcimento danni.
L’inottemperanza a tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 17.
Il Concessionario è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale. Qualora l’Amministrazione Concedente ne ravvisi l’inadeguatezza, anche su segnalazione del dirigente scolastico, ne chiederà l’immediata sostituzione.
Il Concessionario, inoltre si impegna a mantenere il più possibile stabili gli operatori nei servizi di che trattasi.
Il Concessionario si impegna affinché gli addetti al servizio, al momento della discesa degli utenti, si accertino che la scuola servita sia regolarmente funzionante e in caso contrario che gli stessi riportino gli alunni all’abitazione, previa comunicazione ai genitori e all’Amministrazione Concedente.
Per il corretto e regolare svolgimento del servizio oggetto della presente concessione il Concessionario dovrà impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale e fisica previsti dalla vigente legislazione in materia.
Nel caso in cui il Concessionario sia Società Cooperativa o Consorzio tra artigiani è data facoltà allo stesso di esercitare il servizio a mezzo dei soci che, comunque, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e fisici previsti dalle norme vigenti.
Accompagnatori
L’accompagnatore (munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile) ha il compito di sorvegliare e vigilare gli alunni all’interno del mezzo durante i tragitti, affinché vengano tra l’altro rispettate le regole di comportamento e di sicurezza necessarie al corretto svolgimento del servizio (ordine, silenzio, rispetto degli altri).
L’accompagnatore ha altresì il compito di curare le operazioni di salita e discesa in sicurezza degli alunni alle fermate previste, verificando la presenza alla fermata dei genitori degli alunni o loro delegati. L’accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all’arrivo della fermata prevista ed al plesso scolastico di riferimento.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia saranno condotti all’ingresso principale dei plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all’accoglienza.
Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento dei minori a bordo degli scuolabus. Per l’espletamento del servizio di accompagnamento il Concessionario potrà avvalersi di personale di associazioni di volontariato e promozione sociale.
Gli accompagnatori, preferibilmente di età inferiore di 75 anni, dovranno essere in possesso di idonei requisiti stabiliti dal Concessionario per l’espletamento del servizio.
IV. COMUNICAZIONI
Il Concessionario è tenuto a fornire al Concedente, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l’espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.
V. NORME PROCEDURALI
Durante lo svolgimento del servizio i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
– rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della Strada;
– tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
– non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
– non tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell’uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.
– non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
– non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall’Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
– non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
– in caso di incidente e problemi di varia natura deve richiedere e aspettare i soccorsi;
– consegnare immediatamente al Concedente oggetti rinvenuti sull’automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
– adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell’alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione all’Amministrazione Concedente;
– regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti per i quali il Concedente declina ogni responsabilità;
– rispettare le fermate stabilite dal percorso di trasporto alunni;
– effettuare su ogni automezzo ove non sia prevista la presenza dell’accompagnatore comunale un’accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Concedente al Concessionario;
– segnalare al servizio comunale competente la presenza di alunni non compresi nell’elenco trasmesso.
VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI
Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, è fatto obbligo al concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compreso l’obbligo della dotazione di dispositivi di protezione individuali in tutti i casi previsti dalla legge.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza i corrispondenti costi della sicurezza.
VII. VARIE
Il Concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato.
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario ha l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potranno entrare in vigore durante il corso del contratto.
Art. 7 – ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SERVIZIO
I. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto ha come destinatari gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado statali attualmente presenti sul territorio per i quali venga presentata apposita richiesta da parte dei soggetti legalmente autorizzati.
I bambini residenti fuori del territorio comunale o fuori dalle zone di competenza della scuola servita saranno ammessi a fruire del servizio solo se gli stessi saranno accompagnati in un punto di raccolta del percorso ordinario.
Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali sia stata accolta la relativa domanda. È vietato il trasporto sugli scuolabus di persone che non abbiano alcun titolo in relazione agli obblighi del servizio.
I nominativi degli alunni sospesi o non aventi più diritto al trasporto scolastico sono comunicati al Concessionario entro 48 ore dal verificarsi dell’evento o dalla perdita del diritto al servizio.
Gli utenti annualmente interessati al servizio ammontano presuntivamente a circa 1.800.
Il Concessionario è tenuto a consegnare ad ogni alunno la documentazione predisposta dall’ufficio comunale (tesserino).
II. PERCORSI E FERMATE
I percorsi del servizio di trasporto scolastico relativi all’ultimo anno scolastico 2013/2014, comprensivi dell’elenco delle scuole e degli orari, sono illustrati nell’allegato n.1 al presente Capitolato.
All’inizio dell’anno scolastico il competente ufficio comunale provvederà a comunicare l’elenco aggiornato degli iscritti, sulla base del quale il Concessionario dovrà predisporre il nuovo piano del trasporto, da sottoporre all’Amministrazione Concedente per una verifica in contradditorio e per la definitiva approvazione.
A tal fine si specifica che il Piano viene predisposto sulla base:
– delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell’iscrizione, ed in particolare dell’ubicazione delle abitazioni o dei punti di raccolta dei medesimi;
– dell’orario di funzionamento e dei bacini di utenza dei plessi scolastici serviti;
– della disponibilità dei mezzi dedicati al servizio; nonché tenendo conto dei criteri seguenti:
a) il primo utente servito è, preferibilmente, quello più lontano dalla scuola di riferimento (in relazione alla distanza e al tempo di percorrenza);
b) le fermate devono essere istituite in prossimità dell’abitazione dell’utente e comunque entro la distanza di 200 metri; per i soggetti disabili e per gli alunni della scuola d’infanzia, il punto di raccolta è costituito dall’abitazione del soggetto; per gli utenti delle scuole primarie e secondarie i punti di raccolta saranno istituiti esclusivamente lungo i principali percorsi stradali di collegamento con le scuole servite;
c) deve essere percorso il tragitto minore possibile, garantendo al contempo a ciascun utente la minima permanenza sui mezzi di trasporto, che deve essere comunque inferiore a 45 minuti;
d) nell’organizzazione dei percorsi si dovrà tener conto anche delle difficoltà legate allo stato delle strade che, per elevata pendenza o per tipologia di fondo stradale, renda necessario un transito dello scuolabus con un limitato numero di utenti;
e) si deve evitare che gli utenti siano costretti ad attraversare la strada per raggiungere il mezzo di trasporto nel servizio “in entrata” o l’abitazione/punto di raccolta nel servizio “in uscita”;
f) l’arrivo a scuola del mezzo per la discesa degli utenti non può avvenire prima di 15 minuti dall’inizio delle lezioni e dopo 10 minuti dalla fine delle lezioni in uscita;
g) indipendentemente dalla distanza le deviazioni non saranno effettuate ove lo stato delle strade renda il transito dello scuolabus particolarmente difficoltoso o pericoloso per i trasportati.
Le parti, di comune accordo, potranno derogare ai criteri sopra citati, per esigenze particolari che dovessero manifestarsi durante lo svolgimento del servizio.
Il percorso di ogni singolo mezzo potrà interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private ed anche parzialmente il territorio dei Comuni limitrofi.
Si specifica inoltre che ciascuna linea dovrà essere caratterizzata da punti di inizio e di fine servizio, individuati come segue:
ENTRATA:
– Servizio scuola dell’Obbligo:
▪ inizio servizio = punto di salita primo utente;
▪ fine servizio = ultima scuola servita.
– Servizio scuola dell’Infanzia:
▪ inizio servizio = scuola dell’Infanzia (salita accompagnatore).
▪ fine servizio = scuola dell’Infanzia (discesa accompagnatore) USCITA:
– Servizio scuola dell’Obbligo:
▪ inizio servizio = prima scuola servita
▪ fine servizio = punto di discesa ultimo utente.
– Servizio scuola dell’Infanzia:
▪ inizio servizio = scuola dell’Infanzia (salita accompagnatore)
▪ fine servizio = scuola dell’Infanzia (discesa accompagnatore).
I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell’anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze del Concedente e/o del servizio, in ordine ad eventuali spostamenti provvisori delle scuole, a rinunce/nuove iscrizioni al servizio da parte degli utenti in corso d’anno, purché comunque sempre approvate dalla medesima Amministrazione.
Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell’accompagnatore o dell’autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall’accompagnatore o dall’autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso l’ufficio di Polizia Municipale. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.
Il Concessionario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Concedente. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell’Amministrazione Concedente di Perugia nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.
Il Concessionario dovrà operare per garantire sempre il servizio tenendo conto del numero di posti seduti e del numero dei trasportati con l'obiettivo di garantire il trasporto di andata e ritorno alla scuola nel minore tempo possibile.
III. ATTIVAZIONE O SOPPRESSIONE DI SERVIZI
Per quanto attiene ai servizi oggetto del presente capitolato Il Concessionario è tenuto, a seguito di formale richiesta da parte del Concedente, ad attivare nuovi servizi anche nel corso dell’anno scolastico, a modificare o sopprimere servizi già attivati, nonché a sostituire mezzi che risultino inadeguati per capienza in relazione al numero degli utenti ed alle esigenze dei servizi medesimi. Per i nuovi servizi che si rendesse necessario istituire ed affidare al Concessionario si applicheranno le disposizioni di cui al presente capitolato.
IV. VARIAZIONI DI PERCORSO E DI ORARIO
Nel caso di eventi eccezionali che causassero l’impraticabilità delle strade o la sospensione dell’attività didattica per qualche scuola potranno essere provvisoriamente modificati i percorsi e gli orari in accordo con il Concedente.
In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che comportino uno modifica temporanea dell’orario di inizio o termine delle lezioni, l’Amministrazione Concedente informerà il Concessionario delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate. Per quel giorno il Concessionario dovrà effettuare il trasporto all’ora indicata nella comunicazione senza chiedere alcun onere aggiuntivo.
V. LIMITI ORARI
L'orario giornaliero di svolgimento del servizio è di norma compreso tra le ore 6:45 e le ore 19:00 dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi. L'Amministrazione Concedente si riserva di chiedere per esigenze eccezionali variazioni a tali orari previo preventivo accordo con il Concessionario.
Art. 8 – PREZZO/CORRISPETTIVO
La controprestazione a favore del Concessionario ai sensi dell’art.30 c.2 del D.Lgs. n.163/2006, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; pertanto il concessionario assume il rischio della gestione del servizio.
Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario l’Amministrazione Concedente eroga al Concessionario per i servizi in questione e per la durata del contratto un prezzo/corrispettivo, comunque correlato a quantità e qualità delle prestazioni.
Il valore annuo del suddetto prezzo/corrispettivo, posto a base di gara, è riferito ad una percorrenza annua presunta di 890.000 km (il dato presunto non vincola in alcun modo il Concedente), ed è stabilito pari a
€.1.281.600,00, oltre IVA 10% come per legge.
Variazioni del chilometraggio in aumento o in diminuzione fino al ±5% (cinque per cento) del totale presunto di
890.000 km non daranno diritto a modifiche del prezzo/corrispettivo annuale offerto dal Concessionario. Variazioni annue del suddetto chilometraggio oltre il ±5%, e comunque fino al limite del ±20%, comporteranno variazioni in aumento o diminuzione del prezzo/corrispettivo che verranno calcolate sulla sola parte eccedente il
±5% considerando il costo chilometrico base risultante dal rapporto tra il prezzo offerto in sede di gara e la percorrenza base presunta di 890.000 km, rispettivamente aumentato o ridotto del 5%.
Dal prezzo/corrispettivo definitivo offerto in sede di gara, verranno determinati i valori delle quote fisse mensili, sulla base delle quali si procederà alle liquidazioni, dietro emissione di regolari fatture da parte del concessionario, di acconti mensili pari al 90% dell’ammontare spettante. Il computo dei conguagli ed i relativi pagamenti saranno effettuati in due soluzioni a consuntivo dei periodi settembre/febbraio e marzo/giugno.
Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.
Il pagamento avverrà a 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.
Art. 9 – RETTE DI FREQUENZA
Le rette di frequenza sono direttamente riscosse dal Concessionario che assume il rischio di domanda (eventuale morosità degli utenti, mancate iscrizioni, rette “zero”).
Le rette mensili per il servizio di trasporto scolastico sono stabilite di anno in anno dalla Giunta Comunale; per l’anno scolastico 2014/2015, ai sensi della deliberazione di G.C. n.101 del 26.03.2014, le rette sono le seguenti:
SCUOLE | TARIFFA COMPLETA | TARIFFA PARZIALE |
Infanzia | €.256,50 | €.161,50 |
Primaria | €.243,00 | €.153,00 |
Secondaria | €.243,00 | €.153,00 |
Art. 10 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione per il periodo di durata contrattuale 1/09/2014-31/08/2015 ammonta a
€.1.581.600,00 oltre IVA, di cui €.1.281.600,00 quale valore presunto del prezzo/corrispettivo e importo a base di gara, erogato dal Comune al Concessionario per assicurare l'equilibrio economico-finanziario e comunque correlato a quantità e qualità del servizio, ed €.300.000,00 quale somma presunta derivante dall’introito delle rette.
Il valore presunto totale della concessione, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.163/2006, tenendo conto della facoltà di rinnovo del contratto di cui al precedente articolo 4, è pari ad €.3.163.200,00 oltre IVA.
Art. 11 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il Concedente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc...).
Il Concessionario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
Il Concessionario dovrà fornire all’Amministrazione Concedente, ogni qualvolta questa lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.
Il Concessionario fornisce, se richiesto dal Concedente, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l’eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell’ambito della presente concessione.
Il Concedente svolgerà, nel periodo di vigenza del presente contratto, indagini periodiche presso le scuole e le strutture educative volte a verificare l’andamento del servizio e la qualità del lavoro svolto in merito allo stesso. Il Concedente si riserva comunque di compiere, in corso d’anno, una puntuale ed approfondita verifica in ordine al funzionamento e alla qualità del servizio al fine di procedere al miglioramento dello stesso.
Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà segnalato per iscritto dal Concedente al Concessionario con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo d’infrazione.
Art. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza, sollevando in tal senso il Concedente e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
Per le responsabilità del Concessionario si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
Per ogni automezzo il Concessionario dovrà stipulare con una compagnia di primaria importanza apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile e assicurazione per trasportati, nonché polizza assicurativa per eventuali danni a terzi o a cose che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio. Prima dell’attivazione del servizio, il Concessionario documenterà al Concedente l’adempimento del suindicato obbligo assicurativo. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Concedente contestualmente alla stipula della concessione, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso. Il Concessionario, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dovrà fornire all’Amministrazione Concedente, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
A ulteriore garanzia per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus il Concessionario dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
– dovrà essere stipulata o estesa con riferimento alla concessione del servizio di trasporto del Comune di Perugia;
– dovrà avere una durata pari a quella della concessione;
– dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad €.10.000.000,00;
– dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di xxxxxxxxxxx, compresi l’Amministrazione Concedente e i suoi dipendenti.
L’Amministrazione Concedente rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa al servizio medesimo. Il Concessionario dovrà rispondere direttamente per danni a persone o a cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio essendo a suo carico il completo risarcimento dei danni e delle spese senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente salvo gli interventi a favore dell’Impresa da parte di società assicurative.
Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto a produrre, al momento della sottoscrizione del contratto, congrua assicurazione che dovrà essere dichiarata idonea dal Concedente a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i danni derivanti dall’Amministrazione in conseguenza di quanto sopra.
L’esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.
Il Concessionario garantisce il Concedente da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i Funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.
Il Concessionario solleva l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità inerente il servizio, compresa quella relativa all’esatto adempimento retributivo e previdenziale dei prestatori d’opera impiegati nel servizio stesso, siano essi dipendenti dell’impresa o soci.
Il Concessionario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
Art. 13 – STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
Il Concessionario, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, dovrà assicurare i seguenti standard qualitativi minimi:
A. relativamente ai mezzi e al materiale rotabile utilizzati:
1. manutenzione: secondo le indicazioni e le cadenze temporali indicati nel libretto di manutenzione del veicolo fornito dal costruttore;
2. pulizia:
a. n.1 intervento ordinario giornaliero a bordo per ogni automezzo;
b. n.2 interventi mensili di disinfezione per ogni automezzo;
c. n.2 interventi mensili pulizia esterna per ogni automezzo;
3. incidentalità: numero di sinistri inferiore a 6,7 ogni 100.000 km per vettura;
4. sostituzione dei mezzi: sostituzione automezzi di capienza inadeguata al servizio e di manifesta inadeguatezza: giorni 90 dalla richiesta, nei limiti indicati dal presente capitolato;
B. relativamente ai servizi prestati:
1. regolarità e affidabilità:
a. effettuazione quotidiana di tutti i servizi affidati;
b. ritardo non superiore ai 3 minuti rispetto agli orari di inizio servizio, sia in “entrata”, sia in “uscita”, così come definiti al precedente art.7, punto II, su almeno l’80% delle linee;
C. relativamente al rispetto per l'ambiente:
1. veicoli conformi allo standard Euro 4: almeno 50% rispetto al numero complessivo dei mezzi;
Per la verifica dei punti A.1 e A.2 dovrà essere redatta una specifica scheda per ogni mezzo utilizzato sulla quale dovranno essere riportate le attività svolte per la verifica di quanto concordato.
A seguito di comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relative alle inadempienze constatate, l'Amministrazione Concedente detrarrà dai corrispettivi spettanti le penali a carico dell'impresa, fatto comunque salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di mancato rispetto da parte del proponente degli standard qualitativi minimi dei servizi di cui all’art.13 summenzionato, l'Amministrazione Concedente potrà applicare le penali così come successivamente indicate previa contestazione, a mezzo raccomandata al proponente medesimo che, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, potrà formulare controdeduzioni in ordine a quanto le viene addebitato, sulle quali l'Amministrazione si pronuncerà formalmente in via definitiva.
In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni del Concessionario verrà applicata una penale consistente nella riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 8, nelle seguenti misure:
- €.250,00 per ogni accertamento del mancato rispetto degli standard di cui ai punti A.1., A.2.a., A.2.b., A.2.c., B.1.b.;
- €.500,00 giornaliere per il mancato rispetto degli standard di cui ai punti A.4., B.1.a.;
- 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al precedente art. 8 per accertamento del mancato rispetto di ciascuno degli standard di cui ai punti A.3., C.1.
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della regolare esecuzione dei servizi appaltati, il Concessionario dovrà prestare, prima dell'inizio del servizio, una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) del valore dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).
Tale garanzia fidejussoria, costituita con le stesse modalità sopra citate di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente:
– la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
– rinuncia all’eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale (art. 1957 comma 2 C.C.);
– la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
– l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel capitolato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione.
La garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il Concessionario sempre che all’Ente Concedente non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta all’Ente Concedente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sul Concessionario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento della concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Amministrazione Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha facoltà di escutere la polizza fideiussoria a semplice richiesta. Il pagamento della somma prevista per detta polizza va effettuato direttamente al Concedente senza passare per il soggetto contraente, secondo quanto indicato dall’art. 1944 del C.C.. Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e/o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell’Amministrazione Concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o G.E.I.E., anche da costituire, la cauzione deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o G.E.I.E., già formalmente costituiti, la cauzione deve essere intestata, su mandato irrevocabile, all’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37,comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa infine che le polizze e le fideiussioni di cui sopra devono essere prodotte in originale.
Art. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Perugia, ai sensi della legge 196/2003, è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli alunni che fruiscono dei servizi oggetto della presente concessione. Lo stesso nominerà il Concessionario responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
È fatto divieto al Concessionario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in particolare:
– dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizi oggetto della presente concessione;
– l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica delle persone diversamente abili, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
– non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
– non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza della concessione. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale;
– dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal
D.P.R. 318/99 e ss.mm.ii.
Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.
Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.
Art. 17 – TRACCIABILITÀ
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. È inoltre fatto obbligo per il Concessionario di comunicare all’Amministrazione Concedente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.
Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO
È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche in via temporanea, i servizi di cui al presente capitolato, pena la immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione Concedente.
È assolutamente vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.
È vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l’espresso riconoscimento dell’Amministrazione Concedente.
Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Concedente può procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
– fallimento del Concessionario;
– dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda del Concessionario, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune;
– cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune.
L’Amministrazione Concedente si riserva altresì la facoltà di risolvere ad nutum il contratto nei seguenti casi:
– gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante del Concessionario;
– sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da parte del Concessionario senza giustificato motivo, salvo cause di forza maggiore;
– comportamento scorretto e persistente degli autisti/accompagnatori nei confronti degli utenti;
– violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Ente Concedente da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
– contravvenzione ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio;
– impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
– continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio;
– perdita in capo al Concessionario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
– qualora il Concessionario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione Concedente;
– impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte della stazione appaltante;
– qualora il Concessionario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile;
– per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
– l’inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.
In tutti i casi predetti il Concedente, previa diffida ad adempiere, oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Concedente dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Concedente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo contratto.
L’Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, la ditta che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Concedente.
Il Concedente si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando al Concessionario l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Concessionario o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
Qualora il Concessionario receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Concedente è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata al Concessionario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l’affidamento o la prosecuzione della concessione potranno avvenire, a discrezione del Concedente, in favore della ditta che segue in graduatoria di gara, a scalare.
Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, la risoluzione del contratto si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione Concedente, comunichi al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione del contratto al concessionario.
Art. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO
È sempre facoltà dell’Amministrazione Concedente procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento del servizio di trasporto oggetto del presente capitolato (es. chiusura plessi scolastici).
Al Concessionario non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi 6 (sei), diversamente il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al valore della cauzione di cui all’art. 10 del presente capitolato.
Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, esclusa l'I.V.A. che è a carico del Concedente.
Art. 22 – GIURISDIZIONE COMPETENZA E DOMICILIO
Per ogni controversia in ordine all’applicazione del presente capitolato le parti stabiliscono che sarà competente il foro di Perugia.
Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Prestazionale ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia del X.X.xx n. 163/2006 e ss.mm.ii., del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
Art. 24 – DOCUMENTI ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato prestazionale i seguenti documenti:
a) Elenco servizi/linee anno 2013/2014.