Accompagnatori Clausole campione

Accompagnatori. Non è consentito l’accesso di accompagnatori (inclusi i bambini) e animali nelle Palestre.
Accompagnatori. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è generalmente svolta dal personale Formatore/educatore. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i Formatori/educatori accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla classe e possibilmente avere affinità con l’ambito disciplinare attinente al viaggio. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un Formator /educatore ogni 15 allievi. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza dell’assistente educatore. Qualora l’assistente educatore dell’allievo portatore di handicap non si rendesse disponibile, all’allievo non sarà preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un dipendente dell’Ente con o senza titolo. Verificata la disponibilità del Formatore/educatore, la Direzione ne conferirà l'incarico. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, la Direzione provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con un Formatore/educatore di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli allievi con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ( “culpa in vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Gli accompagnatori dovranno portare con sé il modulo di dichiarazione di infortunio e la guida per l’assistenza sanitaria, ove è indicata la procedura assicurativa da seguire in caso di sinistro.
Accompagnatori. Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce un grave infortunio o muore.
Accompagnatori. Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i Docenti di classe o di modulo. Il numero di accompagnatori dovrà essere mediamente di uno ogni 15 alunni; il ricorso a personale A.T.A. è previsto solo in casi estremi. La presenza di un collaboratore scolastico è da prevedere solo per la Scuola dell’Infanzia. Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate ed i viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi Per ogni alunno con certificazione di handicap deve essere garantita la presenza di un accompagnatore.Tale presenza è tuttavia subordinata alla gravità dell’handicap, valutata dai Docenti ed approvata nel piano delle uscite didattiche.
Accompagnatori. La garanzia è estesa a titolo GRATUITO agli infortuni occorsi ai genitori degli alunni assicurati durante le gite, quando partecipano nella veste di accompagnatori, indette dall'Istituto scolastico e durante le riunioni organizzate dalla Contraente all'interno della scuola. Tale estensione viene prestata esclusivamente per i casi di Morte, Invalidità Permanente, Indennità da ricovero e nei limiti dei massimali pattuiti per ciascuna garanzia nella presente appendice.
Accompagnatori. Il personale con funzioni di assistenza agli utenti trasportati dovrà essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili, per tale personale è prevista la figura professionale dell’“Operatore Socio Sanitario”, così come descritta dalla Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e della Legge Regionale n. 17 del 9 agosto 2002, Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento, il posizionamento ed ancoraggio di carrozzine. Nella fattispecie:
Accompagnatori. L’accompagnatore (munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile) ha il compito di sorvegliare e vigilare gli alunni all’interno del mezzo durante i tragitti, affinché vengano tra l’altro rispettate le regole di comportamento e di sicurezza necessarie al corretto svolgimento del servizio (ordine, silenzio, rispetto degli altri). L’accompagnatore ha altresì il compito di curare le operazioni di salita e discesa in sicurezza degli alunni alle fermate previste, verificando la presenza alla fermata dei genitori degli alunni o loro delegati. L’accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all’arrivo della fermata prevista ed al plesso scolastico di riferimento. Gli alunni delle scuole dell’infanzia saranno condotti all’ingresso principale dei plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all’accoglienza. Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento dei minori a bordo degli scuolabus. Per l’espletamento del servizio di accompagnamento il Concessionario potrà avvalersi di personale di associazioni di volontariato e promozione sociale. Gli accompagnatori, preferibilmente di età inferiore di 75 anni, dovranno essere in possesso di idonei requisiti stabiliti dal Concessionario per l’espletamento del servizio.
Accompagnatori. Il servizio di accompagnamento è garantito per gli alunni delle scuole materne. Per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnatore può essere attivato in casi di particolare necessità e compatibilmente con le risorse disponibili. Il compito dell'accompagnatore è improntato sulla sorveglianza, sarà, infatti, suo cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai minori aventi l'abbonamento e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente.
Accompagnatori. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nonché degli alunni portatori di handicap, per questi ultimi,
Accompagnatori. L’accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito distintivo identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del Dlgs. n. 4 marzo 2014 n. 39. Rientrano negli obblighi e responsabilità dell’accompagnatore: