CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto si intende per:
Gruppo: il Gruppo Sistemi Salerno (già Gruppo Salerno Energia);
CUC: la Centrale Unica di Committenza denominata “CUC del Gruppo Sistemi Salerno” (già “CUC del Gruppo Salerno Energia”) e costituita giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. SEH
n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. SEH n. 1134/2019;
Società: le società appartenenti al Gruppo ed aderenti alla CUC, così identificate:
a) Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.), con sede legale in Salerno alla Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0, codice fiscale e partita IVA 00182440651;
b) Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A. (già Salerno Energia Distribuzione S.p.A.), con sede legale in Salerno alla Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0, codice fiscale e partita IVA 04080690656;
c) Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.), con sede legale in Salerno al viale A. Xx Xxxx, n. 8, codice fiscale e partita IVA 03453020657;
d) Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. (già Sinergia S.u.r.l.), con sede legale in Salerno alla Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0, codice fiscale e partita IVA 03064390655;
Capogruppo: la società Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., quale controllante delle altre società appartenenti al Gruppo;
Stazione Appaltante capofila: la società Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., nell’ambito della CUC;
Codice: il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
Fornitore: il prestatore di beni, servizi e lavori in favore delle Società e da queste selezionato, individualmente o a mezzo la Stazione Appaltante capofila della CUC, ai sensi del Codice;
Piattaforma: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx e messo a disposizione delle Società dalla Stazione Appaltante capofila della CUC sia per gli acquisti propri sia per gli acquisti gestiti dalla CUC;
Contratto: il contratto di appalto o l’ordine di acquisto (OdA) stipulato/emesso dalle Società per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
Fornitura: la prestazione di beni, servizi e lavori in favore delle Società.
2. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai Contratti stipulati dalle Società e disciplinano le modalità, le condizioni ed i termini con cui il Fornitore deve svolgere ed erogare la Fornitura in favore delle Società.
Le prescrizioni particolari relative alle singole Forniture sono contenute nei Capitolati speciali, Tecnici e di Appalto, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei Contratti. Tali prescrizioni particolari hanno efficacia esclusivamente nelle Forniture in cui sono contenute, ad integrazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
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In caso di discordanza fra le presenti Condizioni Generali di Contratto e le prescrizioni particolari, prevalgono queste ultime.
Per tutto quanto non disciplinato né dalle presenti Condizioni Generali di Contratto né dalle prescrizioni particolari delle singole Forniture, trovano applicazione le norme del Codice e quelle ad esso correlate, tempo per tempo vigenti, nonchè quelle del Codice Civile, ove possibile.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono rese note ed opponibili mediante:
- pubblicazione nei siti istituzionali delle Società, nella sezione “Società Trasparente”;
- pubblicazione nella Piattaforma, nella sezione “Documenti”;
- rinvio ad esse nelle richieste di preventivo, nella documentazione di gara e nei Contratti.
3. Validità delle Condizioni Generali di Contratto
La produzione del preventivo/offerta, l’accettazione dell’ordine di acquisto o la sua mera esecuzione e la sottoscrizione del contratto di appalto da parte del Fornitore valgono quale dichiarazione di conoscenza e di espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Il Fornitore, pertanto, non potrà applicare nel Contratto alle Società le proprie Condizioni Generali di Contratto né i propri schemi e moduli contrattuali, salvo espressa accettazione scritta delle Società.
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
4. Obblighi del Fornitore
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente i Contratti e la loro corretta esecuzione.
Il Fornitore si vincola ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto secondo buona fede e con la dovuta diligenza, conformemente alle norme deontologiche e professionali applicabili, nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e competente ed attrezzature idonee.
Il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.
Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi previsti nel preventivo/offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e nel Contratto.
5. Domicilio delle Parti e comunicazioni
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per le Società e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
Nel preventivo/offerta, nella documentazione di gara e nei Contratti, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e i codici contributivi. Alle Società non saranno opponibili eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto alle Società medesime.
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Le comunicazioni delle Società si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.
La lingua ufficiale dei Contratti è l’italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.
Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l’esecuzione dello stesso possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
6. Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, le Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Società.
Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Le Società restano estranee ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.
Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
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In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti.
Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto.
Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.
7. Obbligo di riservatezza
Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni di qualunque natura e contenuto relative alle Società ed al Gruppo medesimo, di cui sia venuto a conoscenza ai fini e in occasione dell’esecuzione del Contratto o che vengano messe a sua disposizione dalle Società stesse.
Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
Il Fornitore è responsabile nei confronti delle Società dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti anche da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire alle Società tutti i danni che ad esse dovessero derivare.
E’ fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle Forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il consenso scritto delle Società.
8. Stipula del Contratto e avvio all’esecuzione delle prestazioni
L’ordine di acquisto viene emesso dalle Società su proprio modulo in accettazione del preventivo/offerta del Fornitore.
Il contratto di appalto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge.
Il tutto nell’osservanza degli adempimenti preliminari e delle tempistiche previste dal Codice. Salvo che si sia fatto luogo a consegna sotto riserva di legge, il Contratto decorre:
- per l’ordine di acquisto, e salva diversa decorrenza in esso stabilita, dalla data di ricezione dello stesso da parte del Fornitore a mezzo PEC della Piattaforma, indipendentemente dalla sua accettazione;
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- per il contratto di appalto, e salva diversa decorrenza in esso stabilita, dalla data della relativa sottoscrizione delle Parti.
Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dalle Società ai fini dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
Ove contrattualmente previsto o ove necessario per la tipologia della Fornitura oggetto del Contratto, delle operazioni di avvio dell’esecuzione del Contratto è redatto, in contradditorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione. Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal responsabile contrattuale delle Società (Direttore dell’esecuzione o Direttore dei lavori) e dal Fornitore.
Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva espressa, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Contratto si risolve di diritto con ogni conseguenza di legge, ove sia successivamente accertata l’esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.
9. DUVRI
Xxxxx restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le Società, qualora i luoghi di esecuzione della Fornitura ricadano nella loro giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all’esecuzione del Contratto e attività delle Società stesse e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elaborano il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio Documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
10. Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore
Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
11. Durata del Contratto
Il Contratto cessa ogni effetto alla data nello stesso indicata quale termine di scadenza.
Per i Contratti stipulati nella modalità dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del Codice, il Contratto scade nel termine in esso indicato indipendentemente dall’importo effettivamente speso con i relativi ordini attuativi, salvo che la spesa massima in esso fissata non sia raggiunta prima del termine di scadenza.
Alla scadenza del termine, non è ammesso il rinnovo automatico o tacito.
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Eventuali proroghe, rinnovi o opzioni vanno previsti nel Contratto.
12. Recesso dal Contratto
Le Società hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, previo preavviso di almeno 15 giorni da comunicare al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o PEC.
A partire dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di recesso, al Fornitore spetta il pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite e le Società sono tenute a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
13. Risoluzione del Contratto
Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, le Società hanno facoltà di risolvere il Contratto qualora, sebbene sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti, previa messa in mora del Fornitore non inferiore a 15 giorni mediante semplice lettera raccomandata:
1. il Fornitore è inadempiente agli obblighi stabiliti nel Contratto, non esegue le prescrizioni delle Società, si rende colpevole di frode e negligenza grave;
2. il Fornitore non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e, a seguito di contestazione scritta delle Società, non provvede entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità;
3. il Fornitore è inadempiente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
4. il Fornitore sospende la Fornitura o ne manca la ripresa senza giustificato motivo;
5. il Fornitore non esegue, in tutto o in parte, la Fornitura affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
6. il Fornitore utilizza materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
7. il Fornitore ritarda nell’avvio della Fornitura rispetto al termine stabilito dal Contratto e non osserva le istruzioni e le direttive rese dalle Società ai fini dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
Il Contratto, invece, si risolve di diritto, mediante dichiarazione unilaterale delle Società, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata, quando il Fornitore:
1. incorre in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o le Società ne verifichino la sussistenza;
2. subisce la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi;
3. cessa ovvero sospende l’esercizio delle attività oggetto del Contratto;
4. viola il divieto di cessione di cui al successivo art. 20;
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5. subisce penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
6. affida in subappalto senza la preventiva autorizzazione;
7. non comunica i subcontratti stipulati per il Contratto, ai sensi dell’art. 105 del Codice;
8. è inadempimento agli obblighi di cui all’art. 3 L. n.136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari).
Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall’art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.
14. Risarcimento dei danni
Le Società possono agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l’esecuzione della prestazione da terzi in danno del Fornitore, e indipendentemente dalla escussione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice (a cui il Fornitore è sempre tenuto, salvo motivato esonero disposto dalle Società) e dall’applicazione delle penali contrattuali.
15. Penali
Le Società possono fissare nei Contratti penali a carico del Fornitore per il caso di inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali, dipendente o comunque derivante, direttamente o indirettamente, dal Fornitore medesimo.
L’ammontare delle penali è trattenuto dalle Società sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dell’addebito.
L’applicazione delle penali non esclude la facoltà delle Società di risolvere il Contratto laddove l’inadempimento contestato configuri una causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 13.
Il Fornitore è in facoltà di presentare all’Ufficio delle Società competente alla gestione del Contratto, istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data in cui le Società hanno reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali.
Le Società si pronunciano sull’istanza di disapplicazione delle penali entro 15 giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l’istanza si intende respinta.
La disapplicazione totale o parziale della penale da parte delle Società è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
- l’inadempimento è stato determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
- l’inadempimento è stato determinato da ritardi, impedimenti o omissione delle stesse Società. L’accoglimento totale o parziale dell’istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.
16. Foro Competente
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal
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Fornitore derivanti dall’esecuzione del Contratto, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro di Salerno.
17. Modifiche del Contratto
Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione della Fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal RUP delle Società ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.
Nell’ipotesi in cui il Fornitore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della Fornitura, il RUP delle Società può ordinare al Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese di quest’ultimo, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.
Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto.
Nell’ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi precedenti, il Fornitore sia obbligato a sospendere l’esecuzione del Contratto, ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro 10 giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali. Qualora le modifiche comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.
I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta.
I nuovi prezzi sono concordati tra le Società ed il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.
18. Corrispettivi contrattuali: Obblighi di tracciabilità – Fatturazione elettronica – Split payment I corrispettivi contrattuali includono ogni onere, prestazione, attività che, anche se non espressamente indicati nel Contratto, sono comunque necessari e funzionali all’esecuzione della Fornitura. Essi, quindi, sono remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni rese dal Fornitore in attuazione del Contratto e rimangono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
Il Fornitore, pertanto, non potrà richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l’esecuzione della Fornitura.
Le spese vive eventualmente sostenute dal Fornitore per l’esecuzione della Fornitura verranno rimborsate dalle Società a piè di lista, previa produzione da parte del Fornitore di opportuna documentazione a supporto e solo a seguito di autorizzazione scritta delle Società.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalle Società - previa emissione da parte del Fornitore di regolare fattura - secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n.192/2012 e ai sensi di quanto fissato dall’art. 3 della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per
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la quale, in fase di preventivo/offerta o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore:
- comunica alle Società il conto corrente dedicato a ricevere i suddetti pagamenti e le generalità ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso;
- si impegna a comunicare ogni variazione dei suddetti dati, intervenuta in costanza del Contratto;
- si impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il Contratto medesimo;
- si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche dagli altri soggetti della filiera delle imprese, dandone conto alle Società, e a dare immediata comunicazione alle Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali disposizioni.
Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:
forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente ai seguenti indirizzi PEC:
- per Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse.
Il Fornitore, inoltre, deve trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in PDF.
19. Anticipazione del prezzo
Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, alla tipologia e alle caratteristiche della specifica Fornitura (per esempio, un Accordo Quadro), è applicata l’anticipazione del prezzo contrattuale secondo la disciplina dal Codice.
20. Cessione del Contratto e subappalto
Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è consentito nei termini e con le modalità fissati dall’art. 105 del Codice.
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21. Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni - Assicurazione
Le Società non assumono alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.
Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all’ambiente, alle persone e alle cose.
Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l’esecuzione del Contratto qualora non dimostri:
- di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Capitolato e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno;
- che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose delle Società od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevate ed indenni le Società da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà delle Società, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni.
La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà delle Società rimangano in custodia o comunque nella disponibilità del Fornitore.
Il Fornitore deve consegnare alle Società le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere alle Società medesime le corrispondenti quietanze almeno 10 giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.
22. Codice Etico delle Società
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con le Società, anche per i propri dipendenti e collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dalle Società e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e dei quali accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.
In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà delle Società recedere dal Contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
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23. Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art.13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e
della normativa nazionale, i dati personali forniti dal Fornitore potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, dalle Società. Il titolare del trattamento è individuato, per ognuna delle Società, nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento è necessario all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e non necessita del consenso del Fornitore.
Il Fornitore, in qualità di interessato per tale trattamento, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati delle Società; i dati di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”.
Si veda anche specifica “Informativa Fornitori”, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”.
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