Domicilio delle parti e comunicazioni Clausole campione

Domicilio delle parti e comunicazioni. 25.1 Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. 25.2 Il Contraente è tenuto a fornire a Trenitalia tutte le informazioni richieste per l’attivazione del Contratto (quali ad esempio il proprio domicilio fiscale, il proprio identificativo fiscale, etc.). Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a Trenitalia con le modalità di cui al successivo comma 3. 25.3 Le comunicazioni, laddove non è espressamente indicata una modalità specifica di invio all’interno delle presenti Condizioni Generali, dovranno inviarsi per e-mail all’indirizzo indicato nella Proposta di Adesione e si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al predetto indirizzo. 25.4 A tal fine, il Contraente si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso. 25.5 Il Contraente si impegna inoltre a controllare con periodicità regolare le e-mail inviate da Trenitalia e a mantenere la casella di posta in condizioni di efficienza, in modo da consentire il regolare afflusso e deflusso delle e-mail. Resta inteso che, in ogni caso, le comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
Domicilio delle parti e comunicazioni. Allegati (a) che in data 6 settembre 2005, la Giunta Comunale di Milano ha adottato il Piano Integrato di Intervento relativo al Progetto che è stato successivamente pubblicato in data 24 ottobre 2005; (b) che in data 23 giugno 2006, CityLife e la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, hanno stipulato il rogito relativo all’area del quartiere storico della Fiera di Milano ad esito del quale CityLife ne è attualmente proprietaria; (c) che in data 12 dicembre 2006 il Comune di Milano, CityLife e la Fondazione Fiera hanno stipulato la convenzione attuativa del PII; (d) che in data 3 giugno 2008, la Giunta Comunale di Milano ha adottato la Variante; (e) che in data 9 ottobre 2008 con delibera n. 2425 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la Variante al PII; (f) che in data 27 novembre 2008 il Comune di Milano e CityLife hanno stipulato la Convenzione come integrata dall’atto integrativo e modificativo; (g) che le opere oggetto del presente contratto sono state autorizzate in forza dei seguenti titoli abilitativi: i. Parcheggio P1 ii. Parco C2 iii. Comando Polizia Locale
Domicilio delle parti e comunicazioni. In relazione agli obblighi connessi con l'esecuzione del Contratto le Parti eleggono speciale domicilio come segue:
Domicilio delle parti e comunicazioni. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso.
Domicilio delle parti e comunicazioni. Ove non diversamente previsto nell’Accordo, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate all’altra Parte agli indirizzi di cui al successivo comma. Ove non diversamente previsto nell’Accordo, ogni comunicazione tra le Parti, relativa al presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata. Per AMAT S.p.A.: xxxx.xxxxxxx@xxx.xx; Per Trenitalia: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx; Per la Regione: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Domicilio delle parti e comunicazioni. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Aruba Pec, presso la propria sede operativa di Terni, Xxxxxx Xxxxx x. 0/x, mentre per il Contraente presso la propria sede legale. Non saranno, pertanto, opponibili ad Aruba Pec eventuali variazioni ai dati del Contraente indicati nel Contratto, che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della medesima. Qualsiasi comunicazione o notifica dovrà essere eseguita per iscritto alle sedi delle Parti sopra indicate, o all'eventuale diverso indirizzo, numero di telefax, casella di posta elettronica certificata che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra per iscritto con le modalità sopra indicate, e sarà considerata valida ed efficace agli effetti di legge: ▪ alla data di ricevimento da parte del destinatario, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., telegramma o posta elettronica certificata; ▪ alla data indicata nel rapporto di conferma di invio al destinatario, in caso di spedizione a mezzo telefax.

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  • Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

  • Comunicazioni tra le Parti 1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • ELEZIONE DOMICILIO A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio come segue:

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.