CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
Fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa per il
trattamento di lesioni cutanee complesse per la AUSL di Pescara
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Art. 1-Introduzione
Le norme del presente Capitolato speciale d'oneri si applicano per la fornitura di sistemi per terapia a pressione negativa con il relativo materiale di consumo, da destinare alle necessità della AUSL di Pescara.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
Il servizio ha per oggetto l’affidamento della fornitura, nelle strutture della Asl o a domicilio dei pazienti in trattamento domiciliare, di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento a domicilio e nei presidi ospedalieri, di lesioni cutanee complesse, occorrenti alla Ausl di Pescara, suddivisa in n. tre lotti ad aggiudicazione distinta e separata, come sotto descritto:
Lotto 1: SISTEMA STANDARD: Fornitura, in service giornaliero, di sistemi per terapia a pressione negativa, con apparecchiature in versione fissa e portatile, e con medicazioni in schiuma di poliuretano o garza di diverse dimensioni per il trattamento delle ferite acute e croniche. E’ prevista la possibilità di passare dal sistema fisso a quello portatile (e viceversa) anche in corso di trattamento. La fornitura di tutto il materiale di consumo è a totale carico del Fornitore, compresi i casi in cui i trattamenti richiedano una periodicità di sostituzione dei presidi inferiore ai 2 giorni. I kit di medicazione delle diverse tipologie di filler e misure devono essere offerti allo stesso canone. |
Lotto 2 – SISTEMA AVANZATO: Fornitura in service giornaliero di sistemi per terapia a pressione negativa con possibilità di utilizzare protocolli di trattamento innovativi quali, instillazione controllata di liquidi, medicazioni tubolari per arti, medicazioni protettive di contatto a protezione degli organi esposti, medicazioni con alta capacità antibatterica. Il sistema è costituito da un’apparecchiatura (unità terapeutica) e di tutto il materiale necessario per la completa funzionalità del sistema, inclusi i Kit di medicazione. La fornitura di tutto il materiale di consumo è a totale carico del Fornitore, compresi i casi in cu i i trattamenti richiedano una periodicità di sostituzione dei presidi inferiore ai 2 giorni. I kit di medicazione delle diverse tipologie di filler e misure devono essere offerti allo stesso canone. |
Lotto 3: SISTEMA PER ADDOME APERTO: Fornitura in service giornaliero di sistemi per terapia a pressione negativa per medicazioni addominali. La fornitura di tutto il materiale di consumo è a totale carico del Fornitore, compresi i casi in cui i trattamenti richiedano una periodicità di sostituzione dei presidi inferiore ai 2 giorni. I kit di medicazione delle diverse tipologie di filler e misure devono essere offerti allo stesso canone. |
Lotto 4: Sistemi monouso a pressione negativa , per ferite caratterizzate da quantità di essudato da scarso a medio. I kit di medicazione delle diverse tipologie e misure devono essere offerti allo stesso prezzo. |
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4. Le modalità, particolarità, qualità ed altre caratteristiche peculiari caratterizzanti le apparecchiature/presidi da proporre, sono individuate e descritte nei successivi articoli del presente capitolato e negli allegati tecnici.
5. I dispositivi oggetto di gare saranno erogati sulla base di prescrizioni specialistiche e di trattamento di differenti tipologie di ferite , da parte di apposito Team specialistico individuato dall’Azienda.
Art. 3 - Caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'Appalto. Caratteristiche generali.
1. Le apparecchiature oggetto del presente appalto devono essere nuove di fabbrica, dei modelli più recenti e contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, essere prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione (Offerta tecnica, ecc.).
2. I presidi offerti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli Operatori interessati dell’AUSL di Pescara e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La marca dei prodotti offerti deve essere dichiarata in offerta e risultare nelle schede tecniche che i Concorrenti dovranno presentare. Tutti i prodotti devono essere interamente latex free ad eccezione di quelli per i quali è richiesta espressamente la presenza di lattice nelle relative caratteristiche tecniche.
4. La ditta fornitrice dovrà garantire la conformità dei prodotti, rispetto ai campioni presentati in gara, per l'intera durata temporale della fornitura.
5. Tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere provviste di codice a barre univoco (formato ICD 9), di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici. Le caratteristiche dei prodotti elencati nell'allegato dovranno essere corrispondenti a tutti i requisiti indicati nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara.
6. L'aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nella versione corrispondente all'offerta ed ancora in produzione.
7. Qualora, in corso di contratto, i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili e/o fuori produzione, la Ditta, oltre a darne tempestiva comunicazione all’ Azienda AUSL di Pescara, dovrà fornire nuovi prodotti perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.
8. Nel caso in cui, in corso di contratto, siano state introdotte versioni innovative della tipologia del presidio oggetto di aggiudicazione, la Ditta può proporle all’ AUSL di Pescara, la quale si riserva la facoltà di accettare o meno (senza oneri aggiuntivi a carico delle stesse) la fornitura dei nuovi prodotti.
Specifiche tecniche.
Lotto 1 – SISTEMA STANDARD: Fornitura, in service giornaliero, di sistemi per terapia a pressione negativa, con apparecchiature in versione fissa e portatile, e con medicazioni in schiuma di poliuretano o garza di diverse
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dimensioni per il trattamento delle ferite a cute e croniche.
Sistema a pressione negativa per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni acute e/o croniche, costituito da pompa di aspirazione, che deve essere offerta sia in versione fissa che portatile su richiesta dell’AUSL di Pescara, con le seguenti caratteristiche tecniche:
• Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente ed in grado di erogare, “contemporaneamente” tramite un’unica unità terapeutica, pressione negativa su più ferite (vicine o lontane tra loro)”, garantendo una distribuzione omogenea della pressione;
• Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi:
- Contenitore fluidi pieno;
- Pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata;
- Perdite di vuoto;
- Batteria guasta o scarica;
- Ostruzione accidentale del tubo di drenaggio;
• Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua);
• Bassa rumorosità;
• Funzione “blocca tasti” per impedire l’accesso accidentale alle impostazioni di terapia;
• Contenitori di raccolta fluidi monouso di varie dimensioni (min. 300 cc per il portatile e min. 500 per il fisso);
• Dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi;
• Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria (app. portatile: autonomia minima 12 ore; app. fisso: autonomia minima 4 ore);
• Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto (borsa/custodia, per il portatile; supporto per utilizzo a letto per il sistema fisso). Per apparecchio portatile: sistema facilmente trasportabile, con dimensioni e peso contenute.
L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Tutti i software di gestione dovranno essere forniti aggiornati all'ultima release ed in lingua italiana.
Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i..
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza", CEI EN 00000-0-0 "Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove", etc... e per i dispositivi portatili che saranno destinati anche all'uso domiciliare deve essere fornita anche la rispondenza alla normativa CEI EN 00000-0-00 "... Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso domiciliare."
Materiale di consumo
Dovranno essere offerti, inclusi nel canone di noleggio del service, kit di medicazione di diverse tipologie e misure,
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adatti all'utilizzo su ferite di diverso tipo ed entità.
Il Kit di medicazione e sigillazione della ferita monouso offerto dovrà essere composto di tutti gli elementi necessari all'applicazione, con la seguente dotazione minima:
- Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano o in garza antimicrobica e antiaderente.
- Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita.
- Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) tubi di raccordo a y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente.
- Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione (completa, se necessario, di accessori che garantiscono maggiore sigillazione in regioni anatomiche con conformazione particolare).
Le medicazioni, i tubi di raccordo ed i vari accessori devono essere imbustati singolarmente in confezioni sterili. Ampia gamma di medicazioni conformabili alle diverse tipologie di lesioni e con elementi migliorativi (es. varie tipologie e altri materiali: argento, medicazioni per il trattamento di ferite chirurgiche, ecc) e dispositivi di protezione delle strutture nobili (vasi, nervi, tendini, anse intestinali) con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile.
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE - "Dispositivi Medici".
Lotto 2 – SISTEMA AVANZATO: Fornitura in service giornaliero di sistemi per terapia a pressione negativa con possibilità di utilizzare protocolli di trattamento innovativi quali, instillazione controllata di liquidi, medicazioni tubolari per arti, medicazioni protettive di contatto a protezione degli organi esposti, medicazioni con alta capacità antibatterica.
solo con riferimento al lotto n. 2, nel caso in cui un concorrente intenda proporre più di un sistema di trattamento innovativo, dovrà compilare una scheda per ogni sistema proposto
Sistema a pressione negativa per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni acute e/o croniche, costituito da pompa di aspirazione, che deve essere offerta sia in versione fissa che portatile su richiesta dell’AUSL di Pescara, con le seguenti caratteristiche tecniche:
• Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente ed in grado di erogare, “contemporaneamente” tramite un’unica unità terapeutica, pressione negativa su più ferite (vicine o lontane tra loro)”, garantendo una distribuzione omogenea della pressione;
• Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi:
- Contenitore fluidi pieno;
- Pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata;
- Perdite di vuoto;
- Batteria guasta o scarica;
- Ostruzione accidentale del tubo di drenaggio;
• Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua);
• Bassa rumorosità;
• Funzione “blocca tasti” per impedire l’accesso accidentale alle impostazioni di terapia;
• Contenitori di raccolta fluidi monouso di varie dimensioni (min. 300 cc per il portatile e min. 500 per il fisso);
• Dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi;
• Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria (app. portatile: autonomia minima 12 ore; app. fisso: autonomia minima 4 ore);
• Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto (borsa/custodia, per il portatile; supporto per utilizzo a letto per il sistema fisso). Per apparecchio portatile: sistema facilmente trasportabile, con dimensioni e peso contenute.
L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Tutti i software di gestione dovranno essere forniti aggiornati all'ultima release ed in lingua italiana.
Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i..
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza", CEI EN 00000-0-0 "Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove", etc... e per i dispositivi portatili che saranno destinati anche all'uso domiciliare deve essere fornita anche la rispondenza alla normativa CEI EN 00000-0-00 "... Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi
elettromedicali per uso domiciliare."
Materiale di consumo
Dovranno essere offerti, inclusi nel canone di noleggio del service, kit di medicazione di diverse tipologie e misure, adatti all'utilizzo su ferite di diverso tipo ed entità.
Il Kit di medicazione e sigillazione della ferita monouso offerto dovrà essere composto di tutti gli elementi necessari all'applicazione, con la seguente dotazione minima:
- Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano o in garza antimicrobica e antiaderente.
- Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita.
- Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) tubi di raccordo a y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente.
- Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione (completa, se necessario, di accessori che garantiscono maggiore sigillazione in regioni anatomiche con conformazione particolare).
Le medicazioni, i tubi di raccordo ed i vari accessori devono essere imbustati singolarmente in confezioni sterili. Ampia gamma di medicazioni conformabili alle diverse tipologie di lesioni e con elementi migliorativi (es. varie tipologie e altri materiali: argento, medicazioni per il trattamento di ferite chirurgiche, ecc) e dispositivi di protezione delle strutture nobili (vasi, nervi, tendini, anse intestinali) con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile.
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE - "Dispositivi Medici".
Lotto 3 – SISTEMA PER ADDOME APERTO: Fornitura in service giornaliero di sistemi per terapia a pressione negativa per medicazioni addominali.
Sistema a pressione negativa per il trattamento dell'addome aperto, costituito da pompa di aspirazione con le seguenti caratteristiche tecniche:
• Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente.
• Bassa rumorosità.
• Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi:
- Contenitore fluidi pieno;
- Pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata;
- Perdite di vuoto;
- Batteria guasta o scarica;
- Ostruzione accidentale del tubo di drenaggio.
• Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua).
• Dotato di contenitore di raccolta fluidi monouso di varie dimensioni min. 500 ml.
• Dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.
• Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria con autonomia minima 4 ore.
• Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto (ad esempio supporto per utilizzo a letto).
L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Tutti i software di gestione dovranno essere forniti aggiornati all'ultima release ed in lingua italiana.
Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i.
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza", CEI EN 00000-0-0 "Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove", etc
Materiale di consumo
Dovranno essere offerti, inclusi nel canone di noleggio del service giornaliero i kit di medicazione adatti all'utilizzo su ferite addominali.
Il Kit di medicazione e sigillazione monouso della ferita offerto dovrà essere composto di tutti gli elementi necessari all'applicazione, con la seguente dotazione minima:
- Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto addominale.
- Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo
- Kit di riempimento della ferita in schiuma di poliuretano completo di dispositivo di protezione dei visceri
con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile
- Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione.
- Medicazione molto ampia e modellabile, per adeguarsi alla misura dell'addome di qualunque paziente. La medicazione deve garantire la massima efficienza per raccogliere il contenuto fluido della cavità addominale proteggendo al tempo stesso i visceri da ogni possibile insulto, tramite interposizione di medicazioni non aderenti in materiale biocompatibile. Deve contrastare attivamente la retrazione fasciale.
Le medicazioni, i tubi di raccordo ed i vari accessori devono essere imbustati singolarmente in confezioni sterili. Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE - "Dispositivi Medici".
Lotto 4: Sistema monouso a pressione negativa , per ferite caratterizzate da quantità di essudato da scarso a medio, in kit costituito da:
• Pompa sterile per la creazione del vuoto
• Medicazione assorbente adesiva, in confezioni sterili separate, per almeno 6 giorni di terapia
• drenaggio
• strisce adesive in poliuretano per il fissaggio, varie misure
L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. ed altre normative vigenti.
Art. 4 - Conformità dei beni oggetto dell'Appalto
1. Il fornitore dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a perfetta regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; se elettromedicali conformi alla direttiva europea concernente i dispositivi MDD (Medical Devices Directive 93/42/EEC-MMarchio CE) in vigore in Italia con il D.Lgs. 24.2.1997, n.46 ( e successive modificazioni).
Art. 5 - Prove e visione dei beni e prodotti offerti
1. Il Concorrente dovrà essere disponibile, pena l'esclusione, a far visionare e/o provare a proprie spese, nei termini e con le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice, i presidi presentati in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza dei beni stessi e dei materiali di consumo alle caratteristiche e alle finalità richieste nonché la qualità/funzionalità degli stessi.
2. Unitamente alle apparecchiature dovrà essere fornito tutto il materiale di consumo occorrente alle prove. La qualità dei materiali di consumo forniti in prova dovrà essere identica a quella dichiarata in offerta. I campioni forniti in prova devono essere consegnati nella confezionatura originale. I prodotti e le confezioni presentate come campionatura devono corrispondere alle prescrizioni previste dalla Direttiva CEE 93/42 e dalla Legge ed avere una validità di almeno 2/3 della durata. Il campione presentato deve riportare l'indicazione del numero di lotto e del numero progressivo a cui si riferisce. L'etichetta o la stampigliatura sulla confezione dovrà essere uguale a quella dei prodotti in vendita. Tutte le spese per le prove,nessuna esclusa, sono a carico del Concorrente.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
1. L’AUSL individua e nomina il Responsabile per la fase di gara che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente fino alla stipula del contratto e, inoltre, autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal codice e dal DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata del contratto. Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.
2. Il Direttore dell’esecuzione (uno o più), individuato dall’ AUSL di Pescara, cura la fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 274 del DPR 207/2010, ed in particolare vigila sulla corretta esecuzione, cura la verifica di conformità delle prestazioni, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone all'AUSL eventuali variazioni contrattuali nonché le risoluzioni ai sensi di quanto fissato in capitolato.
3. I rapporti tra il D.E.C. e il RUP sono disciplinati dal DPR 207/2010.
Art. 6 - Condizioni di fornitura del service giornaliero
1. ll service giornaliero dell'apparecchio e del materiale di consumo è comprensivo di qualunque spesa occorrente al trattamento oggetto dell’appalto: locazione, trasporto, consegna, installazione e rimozione, nonché l'assistenza e manutenzione FR, la formazione e l'addestramento del personale e fruitori interessati (es. care giver), tutti i materiali di consumo occorrenti al trattamento, quali a titolo esemplificativo: medicazioni, contenitori e tutti gli altri presidi necessari al trattamento. Sono compresi nell'onere della fornitura in service giornaliero gli oneri della sicurezza.
2. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Ausl di Pescara tutto il personale tecnico (uno o più persone) necessario per assicurare la completa ed efficace gestione e funzionalità dell'apparecchiatura, degli specifici materiali di consumo prima, durante e dopo l'intervento.
Art. 7 - Consegna sistemi di medicazione in service giornaliero
1. L'apparecchio e tutto il materiale di consumo (kit di medicazione, contenitori, ecc.) saranno ordinati e dovranno essere consegnati entro i seguenti termini:
a) ordini di fornitura dell'apparecchio e del materiale di consumo. Gli ordini saranno trasmessi (telefonicamente, xxx xxx, xxx x-xxxx, xxx) xx recapito specificato dal fornitore in contratto, nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20;
b) consegne dell'apparecchio e del materiale di consumo:
1. le consegne urgenti dovranno essere eseguite entro 2 ore dal ricevimento dell'ordine di fornitura;
2. le consegne ordinarie entro 8 ore dal ricevimento dell'ordine, se l'ordine stesso viene trasmesso nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle 12;
3. se l'ordine viene trasmesso nella fascia oraria 12,01 - 20, le consegne ordinarie devono essere eseguite entro le ore 10 del giorno successivo;
c) le consegne devono essere assicurate 7 giorni su 7, per 365 giorni l'anno.
2. I Kit di medicazione ed il canister devono essere sostituiti almeno ogni 48 ore e nel caso in cui il trattamento lo richieda, la frequenza di sostituzione può essere inferiore i ai 2 giorni.
3. In caso di ritardo nelle consegne/sostituzioni di cui ai punti 1 e 2, l'AUSL di Pescara procederà ad addebitare al Fornitore le penali di cui al presente capitolato e a sospendere il pagamento del canone.
4. La Ditta dovrà garantire il service giornaliero oggetto del presente appalto per tutti i giorno solari dell'anno (365 giorni).
5. Il fornitore dovrà provvedere, prima di ogni attivazione, ad eseguire verifiche tecniche per accertare il perfetto stato di funzionamento dell'apparecchio.
Art. 8 - Luogo della consegna
La consegna e l'installazione delle apparecchiature devono essere effettuate presso le strutture dell’AUSL di Pescara, nei locali delle strutture della ASL e presso il domicilio del paziente e quindi dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a tal fine secondo le disposizioni specificate negli ordini di fornitura.
Art. 9 - Innovazioni tecnologiche e sostituzione prodotti
1. Il Fornitore deve fornire l'apparecchiatura offerta nell'ultimo aggiornamento tecnologico della dotazione aggiudicata, sia sotto il profilo hardware che software.
2. Durante tutta la durata dell'appalto, il Fornitore deve effettuare, senza costi aggiuntivi, tutti gli aggiornamenti emessi o distribuiti o diffusi dal Produttore nel periodo stesso relativi agli applicativi oggetto della fornitura. Gli aggiornamenti devono riguardare, se necessario, anche il sistema operativo, i driver e gli altri applicativi che sono installati dal Produttore sulla postazione di elaborazione durante la procedura di installazione oppure durante implementazioni successive. in caso di upgrade o di implementazione, la sostituzione del programma dovrà essere negoziata con l'AUSL di Pescara. In tutti i casi di sostituzione degli applicativi l'impresa è tenuta a fornire la copia aggiornata del manuale d'uso.
3. Qualora i dispositivi oggetto di aggiudicazione siano, nel corso del contratto, diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o l'Aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione ma con caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, tecnologicamente più avanzate, la Stazione Appaltante, prendendo atto formalmente delle valutazioni di merito, ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.
4. La migliore efficacia ed efficienza dei nuovi prodotti sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Le suddette proposte di aggiornamento/affiancamento dovranno essere trasmesse dalle Ditte Aggiudicatarie all’AUSL di Pescara correlate da apposita scheda tecnica per consentire all'organo tecnico di effettuare le necessarie valutazioni.
In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall'Impresa aggiudicataria, l'Impresa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso. In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, l’AUSL avrà il diritto di fare periziare la merce da un istituto di sua fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.
Art. 10 – Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici dell'apparecchiatura, dei manuali d'uso (su file in formato .doc o .pdf) e di eventuali software diagnostici, costituisce parte integrante della fornitura e la consegna della stessa sarà condizione necessaria ai fini del collaudo dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto. L'AUSL di Pescara è autorizzata a fare copie (anche formato cd) dei suddetti manuali per esclusivo uso interno. Il Fornitore, sarà responsabile di tutta la documentazione fornita, inclusa quella di eventuali subfornitori. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le informazioni atte a comprendere le caratteristiche e le particolarità costruttive dell'apparecchiatura oggetto della fornitura.
Art. 11 - Norme di Prevenzione e sicurezza
In materia di sicurezza la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:
- Obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al X.Xxx. 81/08.
- Ai sensi dell'art. 6 della Legge 123/2007 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.
- La messa a disposizione e l'uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura (compresi autonomi) nonché la messa a disposizione dei medesimi a tutti i visitatori autorizzati.
- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e delle prescrizioni dell’Ausl di Pescara contenute nel documento "informazioni sui rischi presenti nell’Azienda, in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile Servizio prevenzione e protezione. Prima di stipulare il contratto, la Ditta deve presentare e sottoscrivere tutta la documentazione connessa con la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.
- Le clausole del presente capitolato e del contratto di appalto in tema di sicurezza sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente al rapporto contrattuale in essere.
Art. 12 - Verifiche di conformità e attestazione di regolare esecuzione
1. Il sistema oggetto del presente appalto, sarà collaudato con le modalità previste dal presente capitolato. Gli oneri del collaudo sono a carico del Fornitore.
2. Il Collaudo sarà effettuato presso il luogo di consegna (domicilio/Unità Operativa Ospedaliera/RSA), da un tecnico specializzato della Ditta alla presenza di un Sanitario deputato alla gestione del sistema a pressione negativa.
3. A seguito del collaudo il Tecnico della Ditta provvederà redigere apposita scheda di collaudo che dovrà essere rimessa dallo Stesso al Settore di Ingegneria Clinica/Ufficio Gestione Patrimoniale e Distretto/Unità Operativa Ospedaliera/RSA di riferimento.
4. Ai sensi degli artt. 312 e seguenti del DPR 207/2010, l'appalto in fase di esecuzione è soggetto a verifiche
di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le verifiche di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dall'esecuzione dall'ultimazione della prestazione.
5. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto verifica/attestazione anzidetta: il fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto attestazione di completa e regolare esecuzione della prestazione contrattuale, salvo quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.
Art. 13 - Formazione del Personale
1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'addestramento del personale sanitario, tecnico dell’AUSL di Pescara e fruitori interessati (es. care giver) per il corretto utilizzo delle apparecchiature. Al momento del collaudo l'addestramento dovrà essere completato o, almeno, dovrà essere consegnato ed approvato dal Responsabile della struttura sanitaria interessata il piano definitivo relativo alle modalità ed ai tempi di esecuzione del corso di addestramento, completo dell'elenco dei nominativi delle persone coinvolte. Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna certificazione al DEC. Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare e addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Art. 14 - Esecuzione urgente della fornitura
1. In caso d'urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, su richiesta l'AUSL di Pescara ha la facoltà di ordinare, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura all'Appaltatore, che deve dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi unitari indicati nell'offerta.
ART. 15: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell'importo dell’accordo quadro, suddiviso tra tutti i sottoscrittori del medesimodel contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende autorizzate.
Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AUSL di Pescara, ad effettuare versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AUSL di Pescara.
In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra
causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, all'AUSL di Pescara, del certificato di verifica di conformità finale. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
Art. 16 - Periodo di prova
1. Per i primi 6 (sei) mesi, a partire dalla data di effettivo inizio dell'attività, la fornitura si intende conferita a titolo di prova al fine di consentire all'AUSL di Pescara la valutazione del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato, tenendo conto delle particolari specifiche esigenze rappresentate dalle AUSL e la verifica complessiva e definitiva delle caratteristiche e del funzionamento dei beni.
2. Al termine dei sei mesi di prova sarà redatta apposita relazione, formulata dall'AUSL di Pescara, che sarà comunicato al Fornitore in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.
3. In caso di valutazione negativa motivata, l'AUSL di Pescara procederà alla risoluzione anticipata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.
Art. 17 - Assistenza tecnica dell'apparecchiatura in Appalto
1. Il fornitore dovrà garantire, per l'intero periodo di efficacia dell'appalto, la perfetta efficienza delle apparecchiature in service (noleggio), mediante l'organizzazione di un idoneo servizio di assistenza tecnica in grado di assicurare l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva necessari. Il servizio di assistenza tecnica Full Risk (FR) deve comprendere anche le verifiche di sicurezza elettrica, controllo qualità e tarature.
2. A tal proposito si riportano di seguito le attività alle quali il Fornitore si dovrà attenere:
a) Manutenzione preventiva e sanificazione/sanitizzazione;
Il servizio di manutenzione preventiva deve essere obbligatoriamente assicurato tramite il numero di visite manutentive previste dal Produttore nel manuale di service. L'Impresa dovrà definire il cronoprogramma delle visite manutentive previste, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno, da svolgersi secondo un Piano di Manutenzione Preventiva (PMP). Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi sono a carico dell'appaltatore.
Il PMP dovrà essere consegnato al SIC all’AUSL entro un tempo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio.
Qualora, per ragioni non dipendenti dall'Azienda, il PMP non venisse consegnato entro il suddetto termine, verrà posto a carico dell'Impresa una penale come previsto dal Capitolato. La periodicità e le operazioni (interventi di manutenzione, verifiche, tarature o altre attività) dovranno essere conformi a quanto previsto nel manuale di service redatto dal Produttore.
Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'Azienda, l'Impresa manutentrice non eseguisse o non completasse le visite periodiche previste nel PMP secondo le modalità indicate del presente articolo, verrà posta a carico dell'Impresa una penale come previsto dal presente capitolato.
Se durante le visite di manutenzione preventiva viene rilevata la mancanza di condizioni di sicurezza e di corretto funzionamento dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento, l'Impresa deve darne immediata comunicazione all’Ufficio tecnico della ASL e apporre sull'apparecchio, una chiara indicazione di "fuori uso temporaneo". La ditta deve altresì sostituirla con un'apparecchiatura simile, entro 24 ore dalla rilevazione del "fuori uso temporaneo". In caso di ritardo saranno applicate le penali più avanti specificate e interrotto il pagamento del canone. La comunicazione di "fuori uso temporaneo" deve essere effettuata per la via più breve: telefonica, cui deve seguire fax, email, ecc.
Il servizio di sanificazione/sanitizzazione deve essere assicurato per le apparecchiature oggetto dell’appalto almeno ogni 3 mesi e comunque ogni qual volta sia urgentemente richiesto dall'A USL di Pescara. In quest'ultimo caso la sanificazione/sanitizzazione deve essere eseguita entro 4 ore. Detto servizio deve essere assicurato anche in caso di noleggio prolungato oltre 2 mesi. Anche in quest'ultimo caso la sanificazione/sanitizzazione deve essere eseguita entro 4 ore. Qualora l'intervento di sanificazione/sanitizzazione sia superiore alle 4 ore naturali e consecutive, la Ditta dovrà sostituire l'apparecchio, con un altro sistema di analoghe prestazioni. In caso di inadempienza si applicheranno le penali previste più avanti e sarà interrotto il pagamento del canone.
b) Manutenzione correttiva.
La manutenzione correttiva dovrà essere eseguita dall'Appaltatore secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs.vo 46/97, X.Xxx.vo 332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...). Tutti gli interventi di manutenzione correttiva sono a carico del Fornitore, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. Il Fornitore dovrà garantire l'efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti. Il Fornitore dovrà garantire il ripristino completo della funzionalità dell'apparecchio entro 4 ore naturali e consecutive dalla data di invio della richiesta via fax (da parte della struttura indicata all'atto della aggiudicazione). Qualora l'intervento necessiti di un tempo di ripristino superiore alle 4 ore naturali e consecutive, la Ditta dovrà sostituire l'apparecchio guasto, con un altro apparecchio di analoghe prestazioni. I termini decorrono dall'ora della data di richiesta dell'intervento (trasmessa mediante telefax, e-mail, numero verde, ecc., ovvero altre modalità da definire in sede di offerta e/o di contratto). In caso di ritardo saranno applicate le penali più avanti fissate e sarà interrotto il pagamento del canone. La Ditta, per ogni intervento di manutenzione correttiva eseguito, dovrà rilasciare l'apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché rapporto di intervento attestante l'attività eseguita, secondo quanto prescritto nel punto "documentazione".
c) Verifica di sicurezza elettrica e tarature.
La Ditta dovrà effettuare le verifiche di sicurezza elettrica e le eventuali tarature con cadenza almeno annua e comunque secondo quanto previsto dal manuale di service del costruttore.
d) Materiali di ricambio.
Sono compresi nella fornitura (per tutta la durata dell'appalto) tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme.
e) Documentazione.
0.Xx Ditta, essendo proprietaria dei beni forniti all’ AUSL in noleggio, è responsabile alla tenuta e all'aggiornamento del libretto macchina. Copia dei libretti macchina e dei Reports (manutenzione correttiva, preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che l’AUSL di Pescara lo richiede. Prima della messa in funzione delle apparecchiature fornite, la Ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l'integrità dei beni e accessori, la sicurezza elettrica e la sicurezza ai fini della radioprotezione.
2. La Ditta dovrà consegnare all’Ufficio Gestione Patrimoniale della Ausl di Pescara tutta la documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (preventiva, correttiva, verifiche, controlli ecc.). Sui rapporti tecnici dovrà essere dichiarato di aver eseguito l'intervento a regola d'arte e che l'apparecchiatura viene rilasciata al reparto perfettamente funzionante e sicura. La Ditta comunque dovrà consegnare (ogni sei mesi) all’Ufficio Gestione Patrimoniale della Ausl di Pescara l'elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati. Per ogni intervento di natura sia correttiva che programmata dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di intervento.
La ditta dovrà infine consegnare i manuali in italiano contenenti le istruzioni per l'uso delle apparecchiature.
f) interventi fuori sede.
Quando per motivi tecnici si rendesse necessario procedere alla riparazione dell'apparecchiatura al di fuori della sede di utilizzo, la stessa viaggerà a rischio e pericolo della ditta che dovrà anche farsi carico delle spese di imballo, spedizione e trasporto, avendo cura di fornire all’utilizzatore/ reparto interessato un altro apparecchio analogo tale da non avere interruzioni o ritardi di servizio.
Art. 18 - Danni
1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che dell’ AUSL di Pescara, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), ed RC da inquinamento, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00. La polizza dovrà essere accesa con accreditata Compagnia d'assicurazione.
3. L’ AUSL di Pescara dovrà essere prontamente informata dall'Appaltatore degli eventuali sinistri o danni occorsi in conseguenza dell'esecuzione del contratto.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.
Art. 19: Fatturazione e pagamenti
La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010.
Dovranno essere emesse fatture bimestrali posticipate relativi al contratto/noleggio concluso a carico dell'AUSL di Pescara, secondo le modalità concordate con i competenti uffici della stessa.
L’Azienda sanitaria si riserva di applicare una modalità di fatturazione posticipata che preveda:
- Acconti pari all’80 % del valore relativo all’ultimo bimestre;
- Conguagli semestrali, sulla base delle girnate di effettivo utilizzo.
Alle fatture la Ditta aggiudicataria dovrà allegare apposito prospetto riportante il dettaglio sull'impiego dei presidi, dal quale dovrà risultare:
• la tipologia del prodotto richiesto (materasso);
• il modello del prodotto richiesto (nome commerciale);
• la struttura utilizzatrice (es.:località, Presidio, Unità Operativa);
• numero di richiesta;
• la data di inizio terapia, che dovrà corrispondere al giorno successivo a quello di consegna;
• la data di cessazione della terapia, che dovrà corrispondere al giorno della relativa comunicazione da parte dei PP.OO. dell'AUSL di Pescara a mezzo fax/e-mail/ecc..
L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in caso di DURC negativo.
Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dai D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..
L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n°136 del 13/08/2010.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AUSL di Pescara entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio.
In caso di subappalto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I bonifici riporteranno, tra gli elementi, il codice CIG derivato relativo al’accordo quadro, che dovrà essere assunto e comunicato dall'AUSL di Pescara .
Nel caso in cui dal riscontro servizio/fattura emergessero delle divergenze, l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto alla Ditta ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.
L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso dei contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere
il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).
Art. 20 - Inadempienze e penalità
1. Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:
a) ritardata consegna dell'apparecchio ordinato. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dell'apparecchiatura ordinata, verrà posto a carico del Fornitore una penale pari ad € 200, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle stesse. Trascorsi 30 giorni l’AUSL può risolvere il contratto d'appalto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti nell'acquisto dell'apparecchio e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto;
b) ritardata consegna dei presidi. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dei beni ordinati, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00 salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività chirurgica. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività. Nell'ipotesi di ritardata consegna dei presidi l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto;
c) nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'AUSL provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine;
d) mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine: sarà applicata una sanzione fino al 3% del valore del contratto commisurato al valore complessivo del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene;
e) mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto (se prevista): sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore contrattuale;
f) mancata presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva (calendario delle visite programmate): penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del contratto per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Azienda riterrà applicabili;
g) mancata esecuzione della manutenzione preventiva (programmata). Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni mese di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;
h) mancata sostituzione di un apparecchio "fuori uso temporaneo". Nel caso in cui non fosse sostituita un'apparecchiatura posta "fuori uso temporaneo" sarà applicata una penale di € 200 al giorno dopo 24 ore
dalla data di rilevazione e interrotto il pagamento del canone, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di risolvere anticipatamente il contratto;
i) mancata esecuzione del servizio di sanificazione. Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non effettuasse il servizio periodico di sanificazione (ovvero il servizio su richiesta), verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto i l periodo di inattività dell'apparecchiatura Nell'ipotesi di mancata esecuzione della sanificazione l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;
j) mancata risoluzione del guasto (manutenzione correttiva): decorsi 4 ore naturali e consecutive dalla richiesta, in caso di inattività delle apparecchiature sottoposte a manutenzione correttiva, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera di € 200; oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività dell'apparecchiatura. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione correttiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;
k) mancata esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e tarature. Decorsi 10 giorni dal termine ultimo per l'esecuzione delle prestazione anzidette, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera di € 100 per ciascuna delle prestazioni non rese (verifiche di sicurezza elettrica ed eventuali tarature); oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva, l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
2. In caso di mancata consegna dei presidi o in caso di mancata funzionalità delle apparecchiature in noleggio, oltre alle penalità anzidette e qualora le inadempienze permangono oltre i termini fissati al punto 1 del presente articolo, l’AUSL di Pescara non pagherà il canone delle apparecchiature in noleggio per tutto il periodo di interruzione delle prestazioni.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto. In tal caso si applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore da ciascuna Azienda sanitaria, per le inadempienze di cui ai commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo complessivo aziendale del contratto d'appalto, l'AUSL di Pescara si riserva la facoltà di risolvere parzialmente o completamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
5. L’AUSL di Pescara ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in
mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con l a presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata via fax, o tramite PEC. La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'AUSL, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell)AUSL di Pescara a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’AUSL per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all' AUSL di Pescara.
7. Ai fini dell'ammissione a successive gare per l'affidamento di forniture analoghe, saranno considerate "gravi inadempienze" nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati.
Saranno pertanto considerate gravi inadempienze, ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative:
- al ritardo nelle consegne, per sei volte consecutive;
- alla mancata consegna ingiustificata della merce, per tre volte consecutive.
Art. 21 - Forza maggiore
1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni,avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 22 - Risoluzione e recesso dal contratto
L’AUSL di Pescara ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:
• in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010.
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto partecipazione alla gara;
• il Fornitore ceda il contratto;
• il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AUSL di Pescara;
• per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (q uindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AUSL di Pescara;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata al RUP che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:
• in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dall'art. 25 "Inadempienze e penalità" del presente capitolato, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata
consegna ingiustificata dei prodotti richiesti;
• il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell' AUSL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
• il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
• il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AUSL di Pescara;
• il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;
• il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Azienda Sanitaria;
• qualora l'apparecchiatura fornita non sia pienamente e completamente operativa rispetto alle specifiche dichiarate nell'Offerta tecnica;
• in caso di esito negativo del collaudo;
• nel caso non rispetti quanto indicato nel DUVRI;
• si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive);
• si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011.
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l' AUSL di PescARA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L'AUSL di Pescara può recedere dal contratto qualora nei suoi servizi e/o dell'AUSL intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, l’AUSL di Pescara potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
L'AUSL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
L’AUSL potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, dallo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese di vigenza contrattuale. Il recesso dovrà essere comunicato con Raccomandata AR almeno un mese prima di ogni scadenza mensile.
Rimane fermo il diritto dell'Impresa al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa stessa.
Art. 23 - Esecuzione d'Ufficio
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte della Ditta Appaltatrice
nell'esecuzione della fornitura, l'AUSL si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice anche i costi di tali operazioni.
Art. 24 - ObbIighi retributivi PrevidenziaIi ed assicurativi deII'aggiudicatario
II personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'AUSL di Pescara la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Assuntore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.
Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente ditali obblighi.
Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in termini di DURC non regolare e quanto previsto all'art. 6, comma 8 del DPR 207/2010.
Il Responsabile del procedimento aziendale provvederà, attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme di cui all'art. 4 comma 2 e l'AUSL provvederà al versamento delle somme direttamente agli enti interessati.
Nel caso di ritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente l'azienda potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo l'importo dalle somme dovute alla ditta e/o al subappaltatore.
Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le XX.XX. dei lavoratori piu' rappresentative.
Art. 25 - Corrispettivi e revisione prezzi
1. I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
2. Trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'appalto, è ammessa la revisione dei prezzi fissati contrattualmente, che avviene dietro richiesta formale dall'aggiudicatario. La revisione viene operata a seguito di un'apposita istruttoria
e decorre, ove accettata, dal mese successivo al ricevimento della richiesta stessa. La revisione si calcola con le modalità previste dall'art. 115 del D. Lgs n.163/06, in assenza dei dati sui costi standardizzati di cui all'art. 7 c. 4,1ettera c) e c. 5, del D. Lgs n. 163/06. In mancanza di prezzi di riferimento raffrontabili, si applica la variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 28 - Documenti occorrenti per la stipula dell’accordo quadro .
1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione provvisoria i seguenti documenti:
a) una cauzione definitiva pari al 10% (cinque per cento) del valore sopra indicato fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.L.vo 163/06, a garanzia;
b) alla presentazione, nel caso di raggruppamento di imprese, del mandato collettivo speciale e relativa procura conferitole dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata;
c) depositare le spese di contratto, di registrazione (se richiesta) e accessorie.
d)depositare le spese di pubblicazione dell'Avviso in modo proporzionale alla quota percentuale di affidamento dell'Accordo Quadro.
Qualora il Fornitore non presenti la documentazione connessa con l'aggiudicazione, la ASL annullerà, con atto motivato, l'aggiudicazione.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 20 giorni dalla data dell'affidamento dei contratti specifici di fornitura, esecutivi della Convenzione, i seguenti documenti:
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell’AUSL a far data dalla sottoscrizione dell’accordo quadro. La garanzia opera per tutta la durata dell’accordo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale (termine del periodo di garanzia) e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali mediante emissione, da parte del DEC, del certificato di verifica di conformità finale.
4. Il Fornitore è tenuto a depositare le spese di pubblicazione dell'Avviso sui giornali, come previsto dagli art. 32, comma 5 L.69/2009, art. 1, comma 31,L. 190/2012 e art. 34, comma 35 D.L. 179/2012. Le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani scelti, due di carattere nazionale e due di carattere regionale sono a carico dell' aggiudicatario della fornitura. La spesa verrà ripartita tra gli aggiudicatari.
Art. 26 - Stipulazione dell’accordo quadro contratto
L’accordo quadro è stipulato secondo le disposizioni fissate dalla normativa in vigore. La stipula non vincola in alcun modo l’AUSL di Pescara, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine
unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli ordini di fornitura trasmessi dall’AUSL durante il periodo di validità del Contratto. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nel presente capitolato, nell'offerta e negli atti di gara.
1. L'AUSL può trasmettere uno o più ordini di fornitura dei beni aggiudicati durante il periodo di efficacia contrattuale.
2. L'AUSL si riserva la facoltà di non assegnare le forniture delle apparecchiature/presidi in gara ovvero di risolvere il diritto di contratto di fornitura, senza alcun indennizzo per il Fornitore, qualora CONSIP assegni una fornitura equivalente ad un prezzo inferiore a quello aggiudicato con il presente appalto. Il tutto a fronte di una sostanziale parità tecnica. Sono fatte salve le prestazioni di fornitura già rese.
Art. 27-Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi contrattuali l'AUSL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, dichiarerà risolto di diritto il contratto d'appalto.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 117 D. Lgs.163/2006. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n. 136.
Art. 28 - Responsabili del Contratto
1. L'Impresa, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile Unico del Contratto (RUC). Il RUC sarà il referente responsabile nei confronti dell'Azienda sanitaria e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa. Pertanto l'Impresa deve comunicare il nominativo e i riferimenti (telefono, cellulare, fax, e-mail, etc) del RUC.
Art. 29 – Subappalto
1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell'appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.L.vo 163/06.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'AUSL, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara
e/o dal Disciplinare.
5. All'atto dell'autorizzazione l'AUSL di Pescara si riserva l'insindacabile facoltà di indicare se provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite (fornitura, servizio, lavori) ovvero consentire al Fornitore di pagare direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere all'AUSL, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136. L’AUSL di Pescara non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.
Art. 30 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione della convenzione, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico dell'AUSL il pagamento dell'IVA. Il contratto sarà sottoscritto informa digitale.
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Fornitore garantisce inoltre l'AUSL contro ogni azione giudiziaria per danni risultante dall'uso illegittimo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente, con l'accettazione del presente capitolato, ad indennizzare il contraente per ogni danno che derivasse da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relativi all'uso dei beni. In particolare il Locatore:
a) assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
b) Qualora venga promossa nei confronti dell'AUSL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Locatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'AUSL è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Locatore delle suddette iniziative giudiziarie.
c) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al punto precedente tentata nei confronti dell'AUSL, questi ultimi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto di Fornitura, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Art. 32 - Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale viene fatto riferimento alla normativa di seguito indicata:
• D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni.
• Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/08.
• Disposizioni in materia antimafia.
• Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art.1321 C.C. e segg.), con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione.
Art. 33 -Trattamento dei dati
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali potrà venire a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dei contratto. L'Appaltatore deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti al contratto d'appalto come private e riservate e non divulgare né rilevare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta dell' AUSL, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione dell’AUSL deve essere ritenuta inappellabile.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che:
- il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed all'eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- la comunicazione dei dati ad altre Sezioni dell' AUSL nonché ad altri soggetti pubblici o privati viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; i dati sono trattati dall’AUSL; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara;
- l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" - del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- il titolare del trattamento è l' AUSL di Pescara, con sede legale in Via X. Xxxxxxx – Pescara;
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 34 - Foro competente
1. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
2. Per tutti gli effetti derivanti dall'aggiudicazione della fornitura, la Ditta dovrà eleggere domicilio legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00. Per ogni controversia è competente il Foro di Pescara. Sono comunque esclusi l'arbitrato e qualsiasi compromesso, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Art. 38 - Informazioni
Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi al R esponsabile del procedimento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx tel. 085/0000000 fax 085/0000000, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx .
Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Procedimento