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Luogo della consegna Clausole campione

Luogo della consegna. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Luogo della consegna. 1. Ove non possa essere determinato altrimenti, il luogo della consegna è costituito: (a) dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore; (b) in ogni altro caso, i) dal più vicino punto di raccolta del primo vettore, se il contratto di vendita prevede il trasporto dei beni per mezzo di un vettore o più vettori; ii) dalla sede d'affari del venditore al momento della conclusione del contratto, se il contratto non prevede il trasporto. 2. Se il venditore ha più sedi d'affari, si considera come sede d'affari ai fini del paragrafo 1, lettera b), quella avente il rapporto più stretto con l'obbligazione di consegna.
Luogo della consegna. Per quanto riguarda la consegna delle merci destinate al mercato interno, le consegne stesse vengono considerate effettuate porto franco salvo patto contrario.
Luogo della consegna. Tutte le Merci dovranno essere consegnate all'indirizzo specificato nel presente Ordine (il “Luogo di consegna”), nel corso del normale orario lavorativo di Xxxx o come altrimenti richiesto da Xxxx.
Luogo della consegna. L’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire presso la sede dell’Ordinante in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 o in diverso luogo stabilito dall’Ordinante medesimo.
Luogo della consegnaLa consegna e l'installazione delle apparecchiature devono essere effettuate presso le strutture dell’AUSL di Pescara, nei locali delle strutture della ASL e presso il domicilio del paziente e quindi dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a tal fine secondo le disposizioni specificate negli ordini di fornitura.
Luogo della consegnaLa consegna, a termine dell’ Art. 1510 del Codice Civile, si intende convenuta nelle Officine del costruttore ed eseguita all’ atto della traduzione del materiale al Committente, o comunque al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto. Nel caso di trasporto ad opera del venditore, la consegna si intende effettuata nella data e nell’ ora indicata nell’ avviso di merce spedita. Se per un qualsivoglia motivo, approntati che siano i materiali non è avvenuta la traduzione per fatto indipendente dalla Xxxxx Xxxxxxxxxx, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita dal semplice avviso di merce pronta o di merce pronta per il collaudo. Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Committente donde il diritto alla Ditta Venditrice nel caso citato di ritardata traduzione per fatto non suo, di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc. La merce anche se venduta franco destino viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente; pertanto la Ditta Xxxxxxxxxx assume a suo carico le sole spese di trasporto.

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  • Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5. 2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D. 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

  • Risoluzione della convenzione Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione: 1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali; 2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno; 3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione; 4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse; 5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo; 6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe; 7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione; 8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi; 9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto; 10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in atto, prima della sua naturale scadenza.