Luogo della consegna Clausole campione

Luogo della consegna. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Luogo della consegna. La consegna, a termine dell’ Art. 1510 del Codice Civile, si intende convenuta nelle Officine del costruttore ed eseguita all’ atto della traduzione del materiale al Committente, o comunque al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto. Nel caso di trasporto ad opera del venditore, la consegna si intende effettuata nella data e nell’ ora indicata nell’ avviso di merce spedita. Se per un qualsivoglia motivo, approntati che siano i materiali non è avvenuta la traduzione per fatto indipendente dalla Xxxxx Xxxxxxxxxx, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita dal semplice avviso di merce pronta o di merce pronta per il collaudo. Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Committente donde il diritto alla Ditta Venditrice nel caso citato di ritardata traduzione per fatto non suo, di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc. La merce anche se venduta franco destino viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente; pertanto la Ditta Xxxxxxxxxx assume a suo carico le sole spese di trasporto.
Luogo della consegna. 1. Ove non possa essere determinato altrimenti, il luogo della consegna è costituito: (a) dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore; (b) in ogni altro caso, i) dal più vicino punto di raccolta del primo vettore, se il contratto di vendita prevede il trasporto dei beni per mezzo di un vettore o più vettori; ii) dalla sede d'affari del venditore al momento della conclusione del contratto, se il contratto non prevede il trasporto. 2. Se il venditore ha più sedi d'affari, si considera come sede d'affari ai fini del paragrafo 1, lettera b), quella avente il rapporto più stretto con l'obbligazione di consegna.
Luogo della consegna. La consegna e l'installazione delle apparecchiature devono essere effettuate presso le strutture dell’AUSL di Pescara, nei locali delle strutture della ASL e presso il domicilio del paziente e quindi dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a tal fine secondo le disposizioni specificate negli ordini di fornitura.
Luogo della consegna. Per quanto riguarda la consegna delle merci destinate al mercato interno, le consegne stesse vengono considerate effettuate porto franco salvo patto contrario.
Luogo della consegna. Tutte le Merci dovranno essere consegnate all'indirizzo specificato nel presente Ordine (il “Luogo di consegna”), nel corso del normale orario lavorativo di Xxxx o come altrimenti richiesto da Xxxx.