CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DEI RISCHI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A. – Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/10/2012.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, Esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Avvertenza
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni generali
UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20132 Milano, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000, sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219 di cui Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 162,99% (arrotondato: 163%).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione IPERPROTETTO - Assistenza in Viaggio - offre una Copertura Assicurativa operante esclusivamente in forza dell’adesione ad un’apposita Polizza collettiva, stipulata dal Contraente Iper Montebello S.p.A. per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile, con l’Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. Resta inteso che l’adesione alla Polizza è facoltativa per l’Assicurato.
Avvertenza
La Polizza è stipulata senza tacito rinnovo alla Scadenza.
3. Copertura Assicurativa – Limitazioni ed esclusioni
L’Impresa, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, offre una serie di servizi per interventi di assistenza in Viaggio di carattere sanitario. Per una descrizione completa e dettagliata delle prestazioni di assistenza, si rinvia alle “Norme che regolano l’assicurazioni” Artt. 13 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
La Copertura Assicurativa prevede alcune limitazioni ed esclusioni, regolamentate ed esplicitate nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione. Per un esame di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 6, 13, 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sull’applicazione dei Massimali indicati all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione
Esempio:
Rientro degli altri assicurati:
Nel caso ne sussistano i presupposti, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economico per il rientro degli altri assicurati sino ad un costo massimo di € 200,00 in Italia e € 400,00 all’estero.
Nel caso in cui il costo del Viaggio dovesse essere superiore (costo totale biglietto € 300.00; € 200,00 a carico dell’Impresa e € 100,00 a carico dell’Assicurato), il costo complessivo verrà saldato al vettore, salvo precedenti ed adeguate garanzie di copertura dell’eccedenza da parte dell’Assicurato
Esempio:
Segnalazione legale all’estero
Nel caso ne sussistano i presupposti, Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato i costi necessari per l’assistenza legale fino ad un massimo di € 5.000,00. Qualora i costi dovessero ammontare a totali € 9.000,00, Europ Assistance, provvederà ad anticipare l’importo complessivo (€ 5.000,00 Massimale + €
4.000,00 eccedenza) solo a fronte di adeguate garanzie di restituzione. L’Assicurato entro un mese dalla data dell’anticipo dovrà restituire la somma totale di € 9.000,00.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
Avvertenza
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Non previsti.
6. Premi
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Dichiarazione di Adesione, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Contraente, che costituisce quietanza di pagamento).
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un'unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di 7, 14 o 21 giorni secondo quanto indicato dall’Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
Il pagamento del Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall’Assicurato presso la Contraente.
L’ammontare del Premio potrà variare in base alla durata della Copertura Assicurativa prescelta nella Dichiarazione di Adesione.
Avvertenza
La Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o dell’Intermediario.
7. Rivalse
Non previsto
8. Diritto di recesso
Avvertenza Non previsto
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
La legislazione applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Al Contratto di Assicurazione si applicano le imposte in vigore.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità, entro 3 giorni e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, sezione “Come richiedere Assistenza”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non previsto
* * *
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di Xxxxxxx:
Agente: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l’attività di interMediazione assicurativa in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.
Assicurato: la persona fisica - che abbia aderito facoltativamente alla Polizza collettiva sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione e pagando il relativo Premio - il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa.
Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata con la medesima Polizza e iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato.
Condizioni di Assicurazione: le Condizioni di Assicurazione che disciplinano la Copertura Assicurativa.
Contraente: IPER Montebello S.p.A. che ha stipulato la Polizza per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione: accordo con il quale l’impresa, verso pagamento di un Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
Copertura Assicurativa: la Copertura Assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza.
Dichiarazione di Adesione: documento sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Estensione territoriale: l’assicurazione per la Sezione “Assistenza” opera in una delle seguenti zone territoriali:
– Italia;
– Europa;
– Mondo.
Ciascuna di queste zone comprende i seguenti paesi:
a) Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
b) Europa: i paesi del gruppo A) ed i seguenti paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria..
c) Mondo: i paesi del gruppo B e tutti i restanti paesi del mondo.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
– Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Furto: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente contestabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva – entro due anni dall’evento – la morte, un’invalidità permanente, una inabilità temporanea o altro l’evento coperto dalla Polizza.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura e ogni altra struttura sanitaria di Ricovero, sia pubblica che privata, regolarmente autorizzata all’assistenza ospedaliera ai sensi delle disposizioni normative applicabili. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case convalescenza o soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
ISVAP - IVASS: indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, così come denominato anche a seguito di modifiche normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Malattia: ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stadio di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia cronica: la Malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Xxxxxxxx improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Massimale: somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato.
Mediazione: ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
28 del 4 marzo 2010, l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Parti: l’Assicurato, l’Impresa ed il Contraente.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa.
Prestazione: le assistenze prestate di Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di Sinistro.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia ai sensi dell’art. 628 del c.p.
Ricovero: la degenza in Istituto di Cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti della Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza.
Viaggio: in caso di Viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del Viaggio dall’Italia fino al rientro in Italia.
In caso di Viaggio in auto o altro mezzo diverso dall’aereo, dal treno, dal pullman o dalla nave, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 Km dal luogo di residenza in Italia dell’Assicurato.
Condizioni di Assicurazione pag. | 2 | di | 10 |
Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale pag. | 2 | di | 10 |
Norme che regolano la Copertura Assicurativa Assistenza in Viaggio pag. | 4 | di | 10 |
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato nel corso del Contratto di Assicurazione devono essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili.
Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Dichiarazione di Adesione, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Società, che costituisce quietanza di pagamento).
Art. 3 – Modalità di pagamento del Premio
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di 7, 14 o 21 giorni secondo quanto scelto dall’Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Il Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall’Assicurato presso la Società.
Art. 4 – Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione non prevede il rinnovo tacito alla scadenza. La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sulla Dichiarazione di Adesione, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
Art. 5 – Modifiche al Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 6 – Assicurazioni presso diverse imprese di assicurazione
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutte le imprese di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 Codice Civile) e a richiedere a ciascuna di esse l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'impresa di assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, l’Impresa é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre imprese di assicurazione.
Art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agente al quale è assegnata la Polizza o all’Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ, conformante a quanto indicato al successivo art. 14.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 9 – Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 2° comma del Codice Civile i diritti del Contraente e/o dell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 10 – Mediazione
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
In tal caso, le Parti devono far pervenire la richiesta di Mediazione, depositata presso uno di tali organismi e alla sede dell’Impresa.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e l’Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 11 – Foro competente
Fermo quanto previsto al precedente art. 10 – Mediazione, per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, il foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 12 – Rinvio alle norme di Legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSISTENZA IN VIAGGIO
Premessa
Le Coperture Assicurative di assistenza verranno prestate all’Assicurato in Viaggio, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, contattando la Struttura Operativa
di Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx, ai seguenti numeri telefonici In ITALIA:
800069804 o dall’ITALIA o dall’ESTERO 02 58245659
Art. 13 – Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa si impegna ad erogare le Prestazioni di seguito indicate a seguito del verificarsi di un Sinistro occorsogli in Viaggio. Tali Prestazioni vengono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.
Art. 14 – Prestazioni con riferimento alle quali opera la Copertura Assicurativa A) Consulenza medica
Se l'Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
B) Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Se dopo una Consulenza Medica, l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvederà con spese a proprio carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La Prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
C) Segnalazione di un medico specialista all’estero
Se dopo una Consulenza Medica, l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.
D) Viaggio di un familiare
Se l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.
La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
E) Rientro sanitario
Se, in seguito ad Infortunio o Malattia improvvisa, l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia, Europ Assistance provvederà, con spese a proprio carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario, in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di Viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il Viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
F) Rientro con un Compagno di Viaggio
Se, successivamente alla Prestazione di Rientro Sanitario (vedi Prestazione Rientro Sanitario lettera E), per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il Viaggio di rientro alla sua residenza o al luogo di Ricovero in Italia, ed un Compagno di Viaggio desiderasse accompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il Compagno di Viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di Viaggio non utilizzato per il rientro del Compagno di Viaggio.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il Viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il Viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di soggiorno del Compagno di Viaggio.
G) Rientro degli altri assicurati
Se, successivamente alla Prestazione di Rientro Sanitario (vedi Prestazione Rientro Sanitario lettera E), le persone Assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di Viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il Viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il Viaggio di rientro avverrà dall’estero.
H) Accompagnamento dei minori
Se, a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in Viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
I) Rientro dell’Assicurato convalescente
Se, per un Ricovero in Istituto di Cura, l'Assicurato non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Europ Assistance gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
J) Prolungamento del soggiorno
Se le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il Viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
L) Anticipo spese di prima necessità
Se l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: Infortunio, Malattia, Furto, Rapina, Scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per importi superiori, la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.
L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
M) Rientro anticipato
Se l'Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del Ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, Europ Assistance provvederà a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà fornire, entro 15 giorni dal Sinistro, il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.
N) Anticipo cauzione penale
Se l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura
Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. La Prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
O) Interprete a disposizione all’estero
Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
P) Segnalazione legale all’estero
Se l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 5.000,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La Prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a disposizione dell’Assicurato, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
Dall’Italia 800 06 98 04
Dall’Italia e dall’estero 02 58 24 56 59
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Il numero di Polizza preceduto dalla sigla LAGI
- Indirizzo del luogo in cui l’Assicurato si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora l’Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare:
un fax al numero 00 00 00 00 00
oppure un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X.
Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del
d. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati sopra riportata.
Art. 15 – Esclusioni
Sono esclusi i Sinistri provocati e dipendenti da:
a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
c) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) dolo dell’Assicurato o colpa grave;
e) Malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
f) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g) Malattie croniche;
h) Malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;
i) espianto e/o trapianto di organi;
j) Xxxxxxxx e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) tentato suicidio o suicidio;
l) sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
m) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di Assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’Assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestato l’assistenza.
Note
UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00 - tel. 02.49980.1 - Fax 00.00000.000 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Mod. UBI Ass. 1498 ed. 15/10/2012 - 1.000