ANTICIPO CAUZIONE PENALE Clausole campione

ANTICIPO CAUZIONE PENALE. In caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo della cauzione per libertà provvisoria del conducente fino a concorrenza di € 5.000,00 contro garanzie bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenuto dall'Autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall'anticipo.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Qualora l’assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versa- re alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di € 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistan- ce a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra ne- cessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo antici- pato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. (Prestazione valida all'estero) Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società. La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00. Sono esclusi dalla prestazione: - il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. ALL’’ESTERO
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. (Prestazione valida all'estero) La Prestazione diverrà operante nel momento in cui Generali Italia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee da Generali Italia. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere e fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società. La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di € 5.500,00. Sono esclusi dalla prestazione: - il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. – il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; – il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE. Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’ Assicurato, la cauzione penale. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante: g nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società g quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; g nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. NO €10.000