Oggetto della Copertura Assicurativa Clausole campione

Oggetto della Copertura Assicurativa. L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indenniz- zare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonché gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
Oggetto della Copertura Assicurativa. Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto appli- cabili, anche dalle stesse Condizioni di Assicurazione che regolano il Titolo I della Polizza relativamente alla Copertura assicurativa 1 Responsabilità Civile verso Terzi, la Copertura assicurativa si estende anche ai punti che seguono.
Oggetto della Copertura Assicurativa. A parziale deroga dell’articolo 19 lettere b) ed e) e dell’articolo 28 lettere b) ed i), la Copertura assicurativa si intende estesa a:
Oggetto della Copertura Assicurativa. Si conviene di stipulare la presente polizza “Convenzione Multirischi Commercio” a copertura delle garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.
Oggetto della Copertura Assicurativa. L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Ai fini di cui ai paragrafi precedenti, le attività oggetto di copertura sono definite come segue:
Oggetto della Copertura Assicurativa. L'Assicuratore riconosce all'Assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie: - Decesso e Invalidità Permanente (Copertura Vita) - Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro (Copertura Danni) Nel caso si verifichi un Sinistro, l'Assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, pagherà l'Indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni Particolari.
Oggetto della Copertura Assicurativa. La Copertura Assicurativa vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca: – nell’esercizio dell’Attività Professionale indicata nel Modulo di Polizza; – nello svolgimento di ogni altra attività che venga svolta senza carattere di Professionalità purché inerente Attività Ordinarie e fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 30.
Oggetto della Copertura Assicurativa. L’Impresa, a seguito di Infortunio o Malattia, provvede al rimborso delle Spese Mediche sostenute dall’Assicurato, solamente per la parte eccedente le Spese Mediche rimborsate direttamente all’Assicurato dalla Cassa di Assistenza Quas, con i limiti previsti nella seguente tabella per ciascuna prestazione indicata
Oggetto della Copertura Assicurativa. La Copertura Assicurativa è operante, in forma completa, in caso di Infor- tunio o in caso di Malattia per le Spese Mediche sostenute dall’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni qui di seguito indicate.
Oggetto della Copertura Assicurativa. L’assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l’Assicurato/Aderente subisce nell’espletamento delle mansioni relative all’occupazione professionale dichiarata in polizza e/o extra-professionali. L’ Assicurazione si intende operante , nei limiti previsti dalle stesse condizioni di assicurazione, per gli eventi di: • Morte da infortunio;