Contratto di Assicurazione Incendio
Aviva
Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
Contratto di Assicurazione Incendio
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di assicurazione;
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio stabilito in polizza è pagato dal Contraente alla Società mediante addebito in conto corrente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui ed al di fuori dei locali assicurati.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro Competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
– incendio;
– fulmine;
– esplosione e scoppio, anche verificatisi all’esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi;
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì:
– i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse;
– i guasti causati alle cose assicurate per ordini dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
– le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 22;
– i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di: ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
– i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all’Assicurato;
– fermo quanto stabilito dall’art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti arrecati per ordine delle autorità, anche quelli arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire il propagarsi o arrestare l’incendio;
– i danni che la caduta di meteoriti, di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
– i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate conseguenti all’onda d’urto sonora prodotta da aerei, corpi volanti e/o orbitanti, o loro parti, che viaggiano a velocità sonica o supersonica;
– i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 12 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.14 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C..
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C..
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo
valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art 16 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo
Art. 17- Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 15;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo il seguente criterio:
A) – si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o della singola porzione assicurata, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
B) -applicando il deprezzamento, di cui al precedente punto, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo, in base al valore a nuovo (quindi senza l’applicazione del deprezzamento indicato al precedente punto B) purchè proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato, nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finchè ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali scoperti e franchigie stabiliti in polizza.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 20 (assicurazione parziale).
Art. 20 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 22 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 d).
CONDIZIONI PARTICOLARI
Sempre operanti
A) - Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
B) - Deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga dell’articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione Parziale)
,in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore del 15%.
Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
C) - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 51.646,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro,
sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.032.914,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
D) - Rinuncia alla rivalsa
La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro – art. 1916 C.C. - a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
E) - Mutamenti specifici del rischio
I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l’aumento di premio per le variate caratteristiche del rischio.
Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile.
F) - Fabbricati in corso di costruzione
La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei
materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
1) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
4) non sia consentito di fumare.
S’intendono esclusi dalle garanzie prestate dalla presente assicurazione i materiali a piè d’opera.
La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita fabbricati, dei costi e/o oneri che dovessero comunque gravare all’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Qualora i fabbricati fossero ubicati in zona sismica, la Società si impegna a riconoscere il maggior costo di ricostruzione in base alle norme costruttive per tali zone; tale maggior costo sarà considerato anche nella preesistenza.
Fermo quanto stabilito dall’art. 22 (Limite massimo dell’indennizzo) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Valide solo se esplicitamente richiamate in polizza
1) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
2) Eventi Socio-Politici ed atti dolosi
La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate:
1 verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2 causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni – La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
d) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
e) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
f) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
g) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
h) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
m) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
n) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei termini previsti in polizza.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.
Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
In caso di sinistro risarcibile in base alla presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 75% della somma assicurata.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso il premio di polizza sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte del premio pagato (al netto dell’imposta) relativamente al periodo di rischio non corso.
Il tasso imponibile annuo per la presente garanzia è riportato nella polizza alla corrispondente voce.
3) Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari i-n genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 75% della somma assicurata.
4) VINCOLO (operante esclusivamente se specificatamente richiamato in polizza)
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore della Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
Pertanto, la Società si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso ed il consenso scritto della Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.;
d) a pagare direttamente alla Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.;
e) a notificare alla Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) ad accettare il pagamento dei premi che, alle singole scadenze (o nei termini di dilazione previsti in polizza), non venissero pagati dal Contraente, nei termini fissati dal paragrafo
e) della presente Condizione Speciale.
Nel caso la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate la Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio della partita Fabbricato, pagando la sola quota di premio corrispondente;
g) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. ed a notificare alla Spett.le CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
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