Contract
C O M U N E D I C O L L I N A S
(Provincia del Xxxxx Xxxxxxxxx)
00000 – Piazza G.B. Tuveri – tel. 070/0000000 – fax 070/0000000
capitolato speciale d’appalto per il servizio intercomunale di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, diversamente abili e famiglie in difficoltà nei comuni di collinas e villanovaforru.
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad anziani, portatori di handicap fisico e/o mentale, nuclei familiari in difficoltà in cui sono presenti soggetti a rischio di emarginazione residenti nei Comuni di Collinas e Villanovaforru.
Nello specifico l’articolazione del servizio è composta:
⟡ dall’assistenza domiciliare (S.A.D.) ordinaria;
⟡ dall’assistenza domiciliare (S.A.D.) derivante dai finanziamenti dei progetti di cui alla
L. 162/98, “Ritornare a casa” e “Interventi immediati”, qualora finanziati.
ART. 2 – FINALITÀ
La finalità del servizio di Assistenza Domiciliare è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio, mantenendo l’utente nel proprio ambiente di vita ed evitando l’istituzionalizzazione determinata da ragioni sociali ed ambientali.
Esso consiste in un insieme di prestazioni di aiuto, il cui obiettivo è l’accudimento e la cura personale degli utenti, mantenendo e migliorando le autonomie di base, mantendendo e potenziando le relazioni umane e sociali.
ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del Servizio di assistenza domiciliare i cittadini e nuclei familiari residenti nei comuni di Collinas e Villanovaforru:
➢ Soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè incapaci di provvedere a sé stessi;
➢ Soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, handicappati fisici, insufficienti mentali, etc.);
➢ Soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica);
➢ Minori facenti parte di nuclei familiari in condizioni di disagio dato da carenze nella cura personale dei figli;
ART. 4 – DESCRIZIONE E CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni che dovranno essere erogate dal Servizio di assistenza Domiciliare sono:
1. Cura della persona:
• Pulizia personale quotidiana (igiene viso, collo, mani, ascelle, parti intime, cambio panno), igiene orale, bagno e cambio completo, shampoo, pettinatura e asciugatura capelli, rasatura barba, manicure e pedicure.
• Mobilizzazione della persona invalida e/o allettata, prevenzione e, su indicazione del medico, cura delle piaghe da decubito (persona allettata), vestizione, aiuto nella deambulazione, movimento degli arti invalidi, sistemazione in sedia a rotelle o comunque alzata dal letto.
• Preparazione e aiuto nella somministrazione dei pasti.
• Somministrazione farmaci o controllo assunzione degli stessi (su indicazione del medico curante);
• Rilevazione parametri vitali (pressione, battito cardiaco, temperatura corporea);
• Qualora il servizio preveda soltanto la cura della persona, verranno garantiti anche l’igiene della camera dell’assistito e dei servizi igienici utilizzati esclusivamente per quest’ultimo.
2) Segretariato sociale
• Disbrigo commissioni varie, indispensabili per la vita quotidiana della persona (es. ritiro spesa, farmaci ecc.) e accompagnamento per visite mediche, spese alimentari, acquisto farmaci e disbrigo pratiche varie (pagamento di utenze, centri CAF, patronati e/o agenzie di consulenza
previdenziale). Il servizio è previsto nell’ambito nel distretto sanitario d’appartenenza con spese di benzina a carico dell’utente.
3) Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti
• Partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio;
• Interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell’ambito di servizi intercomunali.
4) Collaborazione per il sostegno alle famiglie con minori
• contributo nell’organizzazione del menage familiare in situazioni socio-familiari disagiate e segnalate dal servizio sociale comunale. Supporto alle figure genitoriali e aiuto nell’organizzazione familiare sia sotto l’aspetto dell’igiene dell’abitazione che della persona, dei componenti il nucleo e in particolare dei minori.
5) Cura e igiene degli ambienti domestici:
1. Pulizia della camera da letto (rifacimento letto, riordino della stanza, cambio biancheria);
2. Pulizia della cucina (pulizia e riordino, compreso il lavaggio delle stoviglie);
3. Pulizia del bagno (pulizia, riordino e igienizzazione). Per tutte e tre gli ambienti, spolvero mobili e pulizia dei pavimenti.
• In caso di convivenza dell’utente con altre persone, saranno assicurati soltanto l’igiene della camera dell’assistito e dei servizi igienici se utilizzati esclusivamento da quest’ultimo.
• In caso di persona sola saranno previste anche le pulizie straordinarie: riordino e pulizia delle stanze non utilizzate quotidianamente, vetri, scale, terrazze ed altro, con cadenza mensile.
• Cambio della biancheria e servizio di lavanderia e piccolo bucato – stiratura – cucito. Il lavaggio della biancheria si intende tramite elettrodomestico fornito dall’assistito o dai parenti.
ART. 5 TRASPORTO
Su segnalazioni specifiche del servizio sociale professionale, la Ditta dovrà garantire il trasporto dell’utente tramite proprio idoneo automezzo con adeguata copertura assicurativa. Potrà essere previsto anche l’uso del mezzo privato degli operatori. In tal caso, l’utente riconoscerà direttamente all’operatore oppure, ove concordato col servizio sociale, il Comune riconoscerà alla Ditta aggiudicataria un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina, limitatamente alla distanza percorsa. Per la determinazione delle distanze chilometriche si farà riferimento ad apposite tabelle predisposte dal servizio sociale professionale comunale.
ART. 6 UTENZA
L'utenza di riferimento è data da:
➢ Soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè incapaci di provvedere a sé stessi;
➢ Soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, handicappati fisici, insufficienti mentali, etc.);
➢ Soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica);
➢ Minori facenti parte di nuclei familiari in condizioni di disagio dato da carenze nella cura personale dei figli;
➢ L’utenza del servizio di igiene ambiente sarà rappresentata esclusivamente da coppie di anziani con problemi di handicap fisico e/o mentale in condizioni economiche al di sotto della soglia di reddito inferiore al minimo vitale; persone sole con problemi di handicap fisico e/o mentale in possesso dei requisiti economici di cui alla tabella regionale delle risorse economiche maggiori del minimo vitale. In entrambe le situazioni dovrà emergere in modo chiaro l’assenza o l’impossibilità dei familiari, quali risultano ai sensi dell’art. 433 del Cod. Civ., ad assistere i propri congiunti.
I nominativi degli utenti del servizio saranno comunicati alla Cooperativa dall’ufficio di servizio sociale successivamente alla predisposizione degli atti amministrativi dovuti.
ART. 7 PERSONALE
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale, in possesso del titolo di:
O.S.S. (operatore socio sanitario) e/o A.D.E.S.T. (assistente domiciliare e dei servizi tutelari), qualifica C1 (€ 17,41), previsto dalla normativa nazionale in vigore, per tutti gli interventi di assistenza domiciliare specialistica (punti 1, 2, 3, 4) previsti nel capitolato;
Adetto alle pulizie, qualifica A1 (€ 15,10), previsto dalla normativa nazionale in vigore, per tutti gli interventi di assistenza domiciliare generica (punto 5);
Psicologo, qualifica E2 (€ 24,00), (solo per il comune di Villanovaforru).
ART. 8 COMPITI DEGLI OPERATORI
Gli operatori domiciliari sono tenuti a:
- Svolgere il piano di lavoro loro assegnato e a compilare giornalmente apposite schede mensili in cui verranno indicate le precise prestazioni fornite all’utente, l’orario giornaliero osservato e il nominativo del o degli operatori preposti. Le schede dovranno essere uniche per ciascun utente e distinte per servizio svolto. Tale scheda firmata dagli operatori che hanno prestato servizio e controfirmata dall’utente o dai suoi familiari, dovrà essere mensilmente prodotta al Servizio sociale comunale.
- Coinvolgere l’utente ed i suoi familiari per una migliore organizzazione ed esecuzione del servizio.
- Partecipare agli incontri d’equipe concordati con il Servizio Sociale per la programmazione e la verifica degli interventi.
Il coordinatore tecnico-amministrativo è tenuto a:
- Coordinare il personale della Ditta;
- Predisporre assieme al Servizio Sociale, il piano d’intervento degli utenti (tipologia, durata, frequenza delle prestazioni);
Coordinare e programmare, in accordo col Servizio Sociale, gli incontri periodi tra gli operatori in carico al servizio ed il servizio sociale comunale.
Provvedere alla revisione periodica delle tabelle orarie secondo le mutate esigenze degli
utenti.
Egli dovrà essere dotato di un cellulare di servizio e garantire la sua reperibilità per tutto
l’arco della giornata.
Lo psicologo (solo per Villanovaforru) è tenuto a:
- Fornire la sua consulenza agli utenti segnalati dal Servizio Sociale, per problemi connessi al proprio stato di salute, di anzianità o sociale.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire agli operatori i seguenti dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti:
▪ Tesserino di riconoscimento (con la foto, il nominativo e l’indicazione del servizio svolto per conto dei Comuni);
▪ Camici bianchi (per l’igiene personale ed ambientale);
▪ Guanti sterili monouso;
ART. 9 – ORARI DI SERVIZIO
Il Servizio s’intende espletato, sul territorio comunale, su sette giornate settimanali (dal lunedì alla domenica), nella fascia oraria dalle 7.00 alle 21.00. L’orario festivo (comprese le festività nazionali ed il patrono del paese) è ridotto ai soli casi di igiene personale, ove non siano presenti o non possano provvedervi con capacità, i familiari dell’assistitito. Per le prestazioni
festive e notturne verrà corrisposta alla Ditta una maggiorazione del compenso orario stabilito, del 30%. Le ore di servizio non sono comunque, compensabili né tra gli utenti, né per lo stesso utente tra i diversi periodi considerati.
La Ditta appaltatrice deve attivare il servizio, su richiesta del Servizio Sociale, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione ed in casi di particolare urgenza, espressamente segnalati dallo stesso, immediatamente.
ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
La Ditta aggiudicataria deve garantire la presa in servizio degli operatori designati.
Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, definitivamente o temporaneamente, la Ditta dovrà darne comunicazione all’ufficio di Servizio Sociale entro tre giorni, con l’indicazione del nominativo e curriculum del sostituto, nonché dei motivi che hanno determinato la sostituzione. L’operatore sostituito dovrà essere provvisto degli stessi requisiti del precedente.
In caso di sostituzioni programmate o definitive la Ditta dovrà prevedere un periodo di affiancamento di almeno due giorni, tra operatore uscente ed operatore entrante. Le ore di affiancamento s’intendono a totale carico della Ditta.
ART. 11– DOVERI DEL PERSONALE
Gli operatori impiegati dovranno:
❖ Tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare giornalmente dall’utente o da un suo familiare di riferimento;
❖ mantenere un contegno ed un linguaggio riguardoso e corretto nei confronti dell’assistito;
❖ rispettare il segreto d’uffico e quello professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad esso affidate;
❖ non prendere ordini da estranei nell’esecuzione del servizio ed astenersi dal chiedere od accettare compensi e regalie;
❖ avvertire il servizio sociale dell’assenza dell’utente;
❖ comunicare con tempestività al servizio sociale i disservizi o i fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;
❖ non apportare modifiche all’orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita dai servizi sociali senza la formale autorizzazione da parte degli stessi;
❖ partecipare ai momenti di programmazione e verifica congiunti con frequenza trimestrale, per circa 2 ore;
❖ non fornire agli utenti i propri recapiti privati, sia telefonici che altro.
ART. 12 – COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
Al Comune, tramite il servizio sociale comunale, compete l’individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nello specifico dovrà:
❖ determinare l’ammissione e le dimissioni degli utenti;
❖ indicare tipologia, durata e frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente;
❖ avere funzioni d’indirizzo e verifica dell’attività svolta, in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni;
❖ verificare periodicamente i risultati conseguiti, con successiva proposta di modifica ed aggiornamento dei piani d’intervento predisposti.
ART. 13 – COMPITI E DOVERI DELL’APPALTATORE
L’affidatario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimale espletamento del servizio in conformità agli standard gestionale stabiliti dalle normative vigenti. La Ditta, qualora fosse opportuno, dovrà assicurare la copertura per assenze dovute a ferie, malattia, permessi.
Il personale deve essere professionalmente e fisicamente idoneo.
L’Appaltatore, per l’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, dovrà utilizzare il personale indicato in sede di Gara. Solo in caso di sostituzioni temporanee sarà previsto l'utilizzo di operatori non indicati in sede di gara.
E’ escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale ed il personale della Ditta.
All’appaltatore spetta il coordinamento amministrativo, tecnico e del personale, egli dovrà mettere a disposizione un coordinatore, con le funzioni di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Questa figura sarà messa a disposizione dalla Ditta aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente affidatario.
La Ditta dovrà avere con l’ufficio di servizio sociale, tramite il suo referente, contatti anche telefonici, frequenti.
L’affidatario è tenuto a trasmettere, entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento, i fogli presenza degli operatori debitamente firmati con una scheda riepilogativa indicante il numero delle ore effettivamente lavorate per ciascun utente. Sia i fogli presenza che la scheda riassuntiva andranno allegati alla fattura.
Trimestralmente la Ditta provvederà ad inviare, entro dieci giorni dalla fine del trimestre di riferimento, una relazione generale sull’andamento del servizio e dettagliata sugli utenti più problematici.
Le fatture dovranno essere inviate ai rispettivi comuni.
L’affidatario assicurerà che il personale impiegato sia soggetto a rotazioni non frequenti, al fine di garantire stabilità e continuità di prestazioni.
L’aggiudicatario s’impegna a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l’Amministrazione Comunale da oneri materiali d’istruzione al personale incaricato.
ART. 14 – CANONE D’APPALTO
L’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 35.404,77 ANNUI IVA inclusa.
Comune di Collinas totale appalto € 20.430,00 IVA inclusa
assistenza domiciliare specialistica | ||
monte ore annuo | costo orario Iva ed ogni altro onere incluso | importo totale |
n. 1000 | € 17,41 | € 17.410,00 |
assistenza domiciliare generica | ||
n. 200 | € 15,10 | € 3.020,00 |
Comune di Villanovaforru totale appalto € 14.974,77 IVA inclusa:
assistenza domiciliare specialistica | ||
monte ore annuo | costo orario Iva ed ogni altro onere incluso | importo totale |
n. 147 | € 17,41 | € 2.559,27 |
assistenza domiciliare generica | ||
n. 765 | € 15,10 | € 11.551,50 |
supporto psicologico | ||
n. 36 | € 24,00 | € 864,00 |
La quantificazione del monte ore è puramente indicativa e non impegna l’Amministrazione, può essere suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle richieste ed esigenze degli utenti interessati, che sarà comunicata alla Ditta appaltatrice a cura degli Enti appaltanti.
Nel caso in cui il numero degli utenti sia pari a zero il servizio verrà immediatamente sospeso e l’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni maturate, senza alcun ulteriore diritto a compensi o pretese nei confronti delle Amministrazioni appaltanti. Il servizio verrà riattivato in caso di nuovi inserimenti. In caso di necessità le ore di assistenza generica e di assistenza specialistica dei singoli utenti, potranno commutarsi tra loro passando dall’uno all’altro servizio. In tal caso i costi saranno adeguati alle prestazioni svolte realmente.
ART. 15 – AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO
Qualora vengano finanziati progetti appositi, quali “Ritornare a casa”; “Interventi immediati”; “Legge 162/98” a gestione diretta, le Amministrazioni appaltanti si riservano la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, l’espletamento di un numero di ore superiori rispetto a quelle previste nel presente capitolato, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso previste e, se necessario, l’incremento degli operatori in rapporto alle esigenze dall’utenza.
A tal fine si stipulerà un atto integrativo riguardante le ore e i costi dei finanziamenti assegnati. Detto atto integrativo seguirà la forma di atto pubblico-amministrativo, ovvero quello della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, in relazione agli importi contrattuali in applicazione del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.
Sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’articolo 57 comma 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, purché tali servizi siano conformi al progetto base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al succitato articolo 57 del Dlgs 163/06 lett. b).
ART. 16 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto avrà la durata di n. 3 anni a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, così come indicato nel contratto sottoscritto. L’Amministrazione comunale, alla scadenza e a suo insindacabile giudizio, previa verifica e valutazione positiva del lavoro svolto, da effettuarsi a cura dell’ufficio di servizio sociale, verificata la compatibilità di Xxxxxxxx, potrà avvalersi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del Dlgs. 163/2006, per un uguale periodo di tempo.
ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale provvede alla verifica della gestione del Servizio attraverso l’ufficio di servizio sociale.
Il servizio sociale può, in qualunque momento, richiedere al soggetto appaltante, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea dell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte dell’assistito o dei suoi familiari e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.
La Ditta deve garantire la copertura assicurativa e previdenziale del personale impiegato ed il pagamento dei relativi oneri, in base alle leggi vigenti in materia, ed in particolare al C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. A tal proposito copia dei contratti stipulati, nonché copia delle comuniczioni obbligatorie inviate al Centro per l’Impiego, andranno presentate in Comune entro dieci giorni dalla stipula dei relativi contratti.
il Comune potrà in ogni momento, per gli opportuni riscontri, effettuare verifiche e richiedere la relativa documentazione.
E’ inoltre a carico della Ditta appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R.
547/55 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 303/56 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 242/96.
Gli operatori dei servizi sociali comunali interessati si riservano il diritto di effettuare, ogni qualvolta ne valutino la necessità e in qualsiasi momento, un controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e di disporre i provvedimenti più opportuni nell’interesse del Servizio.
ART. 18 - CRITERI E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE
I compensi verranno corrisposti dai Comuni di Collinas e Villanovaforru al soggetto appaltante con cadenza mensile, a presentazione di regolare fattura, corredata dal DURC, dai fogli presenza degli operatori (con l’indicazione delle relative prestazioni garantite a ciascun utente) debitamente firmati dall’utente o dai familiari e dal coordinatore del soggetto appaltante, da una scheda riepilogativa indicante il numero delle ore effettivamente lavorate per ciascun utente.
Per ora lavorata si intende l’ora di servizio effettivamente prestata dall’operatore al servizio dell’utente e nel luogo stabilito per la prestazione, con esclusione del tempo occorrente all’operatore per recarsi o per il rientro.
ART. 19 – PENALITA’
La Ditta, nell’esecuzione dei servizi presenti nel Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale. Ove non attenda tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di penalità.
L’applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione per iscritto degli addebiti e la Ditta dovrà presentare, sempre per iscritto, le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Qualora l’affidatario non risponda agli addebiti contestati o adduca giustificazioni non ritenute sufficientemente fondate, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione si potrà procedere:
• a penalità da un minimo di € 104,00 ad un massimo di € 1.040,00;
• per le inadempienze che comportino l’interruzione del servizio si applicherà una penalità di € 120,00 giornaliere.
Le penalità verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sul canone del mese nel quale si è assunto il provvedimento.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi, nessuno escluso, che và ad assumere per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del contratto, una specifica polizza assicurativa. Tale polizza dovrà esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni che dalla gestione del servizio dovessero derivare agli assistiti, alle persone, alle cose e per ogni danno anche se qui non menzionato e dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
All’atto della formale stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a produrre apposita polizza assicurativa per la Ditta, per il personale e per gli utenti per responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 105.000,00 (centocinquemila/00), esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto della convenzione.
ART. 21 – SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietato il subappalto e la cessione anche formale del contratto.
ART. 22 – RESPONSABILITA’
La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento dagli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta aggiudicatrice e in ogni caso da queste rimborsate.
La ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o dei collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che essi possono derivare al Comune o a terzi. E’ tenuto a rispettare il regolamento del servizio e l’eventuale carta del servizio che l’Ente riterrà di adottare.
ART. 23 – CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI
La Ditta concorrente per partecipare alla gara dovrà presentare, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare mediante:
⟡ versamento contanti presso la Tesoreria del Comune o assegno circolare intestato al Comune;
⟡ mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attiivtà di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’osservanza e delle obbligazioni assunte, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Copia della polizza deve essere consegnata al Comune all’atto della stipula del Contratto. Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa, nonché ogni altra accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%), dovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
ART. 24 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi questione che dovesse sorgere tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria in ordine all’applicazione delle norme contrattuali sarà competente il Foro di Cagliari.
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di violazione delle norme della L.R. n. 23/95 e del D.P.R. n. 12/89 o di gravi inadempienze di alcuni obblighi a carico della ditta aggiudicataria previsti dal presente Capitolato, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi e per effetto di cui all’art. 1456 C.C.
Il contratto d’appalto può essere altresì risolto ai sensi del citato art. 1456 C.C. nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest’ultimo previsti dal presente Capitolato.
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e le tasse relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria del servizio.
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.