SERVIZIO ECONOMATO ASSOCIATO
SERVIZIO ECONOMATO ASSOCIATO
- Nuovo Circondario Imolese
- Comune di Imola
- Comune di Mordano
- Comune di Castel del Rio
- Comune di Castel Guelfo di Bologna
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PRESSO
LE VARIE SEDI DEL COMUNE DI
IMOLA PER IL
PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI IMOLA
Servizio Economato Associato
Xxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (XX) P. IVA 00523381200
C.F. 00794470377
PEC: xxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx - Responsabile Servizio Economato Associato
PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 viene definita “concessione di servizi” un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un servizio, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
L’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è ricondotto, dalla giurisprudenza prevalente, nell’ambito della concessione di servizi in quanto attraverso la concessione l’Amministrazione trasferisce ad altro soggetto la gestione di un servizio, ed il concessionario ottiene il proprio compenso non già dall’Amministrazione ma dall’esterno, ovvero dal pubblico che fruisce del servizio stesso, svolto dall’impresa con assetto organizzativo autonomo e con strumenti privatistici.
Pertanto alla procedura in oggetto si applicano, ai sensi dell’articolo 164 del D. Lgs. n. 501/2016 ss.mm.ii., per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione
Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico l’affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici da collocare presso le varie sedi del Comune di Imola (di proprietà dell’amministrazione comunale o disponibilità o uso dell’amministrazione medesima), così come indicato nell’Allegato 1) “Elenco distributori da installare con decorrenza 01/01/2019”.
Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e semiautomatici.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palette e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.
Nell’esecuzione del contratto il concessionario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 2
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE
Le sedi ove andranno installati i distributori automatici sono indicati nell’ Allegato 1) “Elenco distributori da installare con decorrenza 01/01/2019” nel quale sono evidenziate le tipologie di distributori richiesti, le sedi in cui dovranno essere installati, il numero di dipendenti presenti in detta sede e se vi è presenza o meno di utenza esterna.
L’aggiudicatario del servizio dovrà provvedere ad installare presso le sedi del Comune di Imola indicate nell’ Allegato 1) “Elenco distributori da installare con decorrenza 01/01/2019”, le seguenti tipologie di distributori automatici:
TIPO 1) DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE (PER CONSUMAZIONI
MEDIE MENSILI SUPERIORI A 600 EROGAZIONI): deve garantire l’erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d’orzo, tè, cioccolata, latte), acqua calda con bicchierino e paletta, erogazione solo bicchierino;
TIPO 2) DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE (PER CONSUMAZIONI
MEDIE MENSILI INFERIORI A 600 EROGAZIONI): deve garantire l’erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d’orzo, tè, cioccolata, latte), acqua calda con bicchierino e paletta, erogazione solo bicchierino;
TIPO 3) DISTRIBUTORE AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO DI CAFFÈ E ALTRE
BEVANDE IN CIALDE/CAPSULE: deve garantire l’erogazione mediante cialde/capsule di caffè e caffè decaffeinato e, a seconda della disponibilità del fornitore, di almeno due tra le seguenti opzioni: caffè d’orzo, caffè al ginseng, tè, tisane;
TIPO 4) DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE FREDDE: deve essere garantita l’erogazione di acqua minerale (naturale e frizzante) in bottiglie PET da 0,5 l, almeno una bevanda senza zucchero e a seconda della richiesta degli utenti tè (a scelta tra limone, pesca, verde), cola, aranciata, limonata, bevande biologiche;
TIPO 5) DISTRIBUTORE AUTOMATICO MERENDINE/SNACK/CIBI CONFEZIONATI
E ALTRI GENERI ALIMENTARI: deve essere garantita l’erogazione di almeno un prodotto senza glutine (con apposita etichettatura), almeno un prodotto senza zucchero, almeno un prodotto biologico, prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con prodotti a base di marmellate, confetture, creme e frutta secca) e salati, panini farciti, patatine, merendine dolci e salate, succhi di frutta, acqua; a richiesta dei consumatori anche frutta fresca e yogurt. È possibile inoltre inserire acqua ed altre bevande fredde.
Sarà cura ed onere del fornitore individuare il modello di distributore che meglio soddisfa le esigenze dell’amministrazione, in funzione delle varie sedi, utenza e consumi medi indicati nell’Allegato 1).
Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere nuovi di fabbrica o di recente fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2015), privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere a norma con le disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica e scale ed essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone così come indicato al successivo articolo 24 “Copertura assicurativa”;
- per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all’allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all’impiego di recipienti per l’acqua, occorrerà adottare tutte le misure igienico-sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell’acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc;
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;
- rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, in modo tale da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione, così come meglio specificato nel proseguo;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- essere dotate di idonei sistemi di rilevazioni delle erogazioni effettuate;
- essere dotati di gettoniera per monete da euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 ed erogare il resto;
- indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti e segnalare (chiaramente e tempestivamente) l’eventuale assenza di monete per il resto;
- permettere il pagamento tramite chiavi/tessere elettroniche o sistemi similari, che verranno distribuite dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori installati nelle sedi comunali;
- indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave elettronica (ove vi siano delle differenze di prezzo);
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria, il nominativo del responsabile del servizio, i riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax) al fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.
Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Sistema HACCP e requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare
L’impresa deve essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; la medesima impresa deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
Inoltre dovrà essere rispettato quanto indicato nel vigente Regolamento di Igiene del Comune di Imola, articoli 119 e 120 che vengono così riportati.
ARTICOLO 119 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER SOSTANZE ALIMENTARI
1. Sono ricompresi in questo articolo le macchine a distribuzione automatica o semiautomatica di:
a) alimenti confezionati non deteriorabili;
b) alimenti confezionati deteriorabili;
c) bevande calde e bevande fredde sfuse;
d) alimenti sfusi, previa cottura effettuata direttamente dall'apparecchiatura.
2. Le ditte installatrici delle macchine di cui al comma 1, oltre agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, devono comunicare l'installazione dell'apparecchiatura alla AUSL competente per territorio.
3. Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
a) ragione sociale, codice fiscale, recapito telefonico, sede legale e dati anagrafici del legale rappresentante della ditta installatrice,
b) marca, tipo e numero di matricola dell'apparecchio,
c) ubicazione delle apparecchiature installate,
d) tipologia degli alimenti distribuiti,
e) ubicazione del deposito alimenti ed estremi del relativo titolo abilitativo,
f) indicazione della ditta addetta alla gestione degli apparecchi, qualora diversa dalla ditta installatrice;
g) dichiarazione inerente il sistema di funzionamento e l'eventuale approvvigionamento idrico (solo per i punti c, d);
h) frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e disinfezione.
ARTICOLO 120 – REQUISITI IGIENICO SANITARI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER SOSTANZE ALIMENTARI
1. I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:
a) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno e tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione, cosi come previsto dalla normativa vigente;
c) avere le eventuali sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
d) avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi stabiliti nel piano di autocontrollo; essere inoltre collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore;
e) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinamenti;
f) essere collocati in aree protette da precipitazioni atmosferiche e deiezioni animali; in particolare i distributori di bevande calde e di alimenti sfusi previa cottura devono essere collocati esclusivamente all'interno di ambienti confinati;
g) disporre nelle immediate vicinanze di recipienti monouso o portarifiuti con coperchio a ritorno automatico; questi ultimi devono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza;
h) distribuire alimenti confezionati e utilizzare nelle preparazioni prodotti semilavorati comunque provenienti da laboratori e stabilimenti provvisti di titolo abilitativo;
i) essere muniti di apposita targa o altro dispositivo inamovibile riportante i dati di cui ai punti a), b) comma 3, art. 119.
2. Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette) provenienti da laboratori in possesso di titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali alimenti devono riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui e preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature.
3. Qualora le macchine distributrici di cui al punto d) producano emissioni di fumi e/o vapori di cottura andranno muniti di idonea cappa e canne di esalazione.
4. Qualora si intenda avviare una attività consistente esclusivamente nella vendita/erogazione al pubblico di alimenti e bevande mediante distributori automatici, i locali dovranno possedere i requisiti igienico edilizi richiesti per i locali a destinazione commerciale e dovrà essere avviata una procedura di registrazione ai sensi dell’art. 101. La presenza continuativa di personale addetto comporta l’obbligo di servizio igienico riservato al personale e locale spogliatoio come previsti all’art. 98. Nel caso sia prevista la presenza di strutture atte a favorire la sosta della clientela dovrà essere presente almeno un servizio igienico riservato alla clientela in possesso dei requisiti previsti all’art. 98.
Articolo 3
TIPOLOGIA DI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE
Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno essere posti in maniera ben visibile all’acquirente ed indicare chiaramente marca e prezzo.
Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapore gradevoli;
- essere riconosciuti a livello nazionale;
- sono vietati: alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria, essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli in gradienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- è esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l’Amministrazione;
- ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Imola, qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette, tramezzini, ecc) provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali alimenti devono riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature.
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 21 “Penali”, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Bevande calde
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
1) caffè:miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione;
2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
3) bevande gusto cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni erogazione;
4) bevande al latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
5) caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d’orzo solubile;
6) bevande a base di ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
7) caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione.
L’erogazione di caffè, cacao e tè in cialde/capsule (nelle macchine distributrici di tale tipologia) dovrà avvenire in confezioni monoporzione o biporzione. Le cialde/capsule dei contenitori delle miscele dovranno rigorosamente essere in materiale per alimenti.
Bevande fredde
1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità l. 0,5, con tappo a vite;
2) bibite in lattina, capacità cl. 33;
3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20;
4) altre bevande fredde in PET, capacità varie (tè, altri succhi di frutta).
Prodotti alimentari in generale
1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato;
2) prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata).
Prodotti senza glutine
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salto (ad esempio cracker, gallette di riso) per una dieta priva di glutine, idonei ad un’alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita etichettatura.
Prodotti biologici
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salto (ad esempio cracker, gallette di riso) definiti, da apposita e certificata etichettatura, biologici. Tali prodotti dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, nonché quanto prescritto in precedenza.
Articolo 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Utenza
Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti del Comune di Imola in servizio presso le varie sedi indicate nell’Allegato 1), degli eventuali ospiti, utenti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno della sede stessa.
L’Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo eventuali future esigenze logistiche ed organizzative, non garantirà né il numero minimo di dipendenti ed utenti, né il mantenimento di quanto indicato all’Allegato 1).
La fruizione del servizio sarà del tutto libera, per cui l’Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale.
Pertanto il concessionario non potrà vantare pretese né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
Installazione iniziale dei distributori
Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l’installazione e gli allacciamenti di tutti i distributori richiesti ed indicati all’Allegato 1) “Elenco distributori da installare con decorrenza 01/01/2019” entro e non oltre il 15/01/2019, salvo l’applicazione delle penali così come indicato all’articolo 21 “Penali”.
Tale attività dovrà essere svolta in accordo con il referente del Servizio Economato Associato, ed in modo tale da non creare disagio all’attività degli uffici.
Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l’allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica (laddove previsto allacciamento impianto idrico) per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.
Il fornitore, al momento dell’installazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di chiavette/card “in pronta consegna” almeno pari al numero dei dipendenti indicati per ciascuna sede di riferimento.
Numero e collocazione dei distributori per singola tipologia come descritto nell’Allegato 1) sono da considerarsi indicativi, potendo subire incrementi e/o decrementi in base alle esigenze valutate dall’Amministrazione comunale, e mutate rispetto al momento della pubblicazione dell’avviso di gara.
Ai fini dell’installazione e preventivamente all’intervento della ditta, l’Amministrazione si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie nonché, ove possibile, di allacciamento idrico per i distributori automatici. Per tali oneri non verranno richiesti rimborsi spese da parte dell’Amministrazione comunale, per cui la ditta ne dovrà tenere conto nella formulazione dell’offerta.
Potranno essere installati, al dine del risparmio energetico, specifici interruttori orari con programmazione settimanale, tali da consentire l’accensione mattutina e lo spegnimento serale e nei week-end.
Modalità di esecuzione del servizio
Il Comune di Imola si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l’installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l’ubicazione, La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a prendere contatti con il Servizio Economato Associato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 45 giorni.
Il concessionario potrà proporre nuove installazioni all’amministrazione, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta; il Servizio Economato Associato valuterà la convenienza e l’opportunità dell’installazione prima di concedere l’autorizzazione.
In nessun caso è ammessa la rimozione o la collocazione di ulteriori distributori da parte del concessionario senza la previa autorizzazione del Servizio Economato Associato.
La ditta aggiudicataria si impegna a:
1) programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l’utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi;
2) gli interventi di rifornimento dovranno essere eseguiti con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti;
3) per i distributori installati presso la Scuola di Musica, la Biblioteca comunale ed il Teatro Comunale “Xxx Xxxxxxxx”, occorrerà definire i prodotti in distribuzione unitamente al referente della sede, nonché prevedere una modulazione differente degli interventi di rifornimento durante il periodo estivo, la stagione teatrale e nei periodi di maggiore affluenza di pubblico esterno;
4) attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica, o mail, o altro sistema dalla stessa indicato ed intervenire il primo giorno lavorativo utile;
5) assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione;
6) definire, per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all’allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all’impiego di recipienti per l’acqua, le procedure e le misure igienico-sanitarie che consentano l’igienizzazione del recipiente, il ricambio completo dell’acqua (non rabbocco), la dotazione di eventuali filtri, ecc;
L'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.
Eventuali disservizi saranno segnalati al referente direttamente da parte dell’utente. In caso di disservizi ripetutamente segnalati l’Amministrazione comunale applicherà le penalità ai sensi dell’articolo 21 “Penali”.
L’Amministrazione comunale provvederà a nominare un referente per ogni gruppo di distributori installati nelle varie sedi ed uffici comunali; il referente comunale potrà contattare il referente aziendale per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti; nel caso in cui si renda necessario sostituire taluni dei prodotti erogati, sarà compito del referente comunale darne comunicazione al referente aziendale.
Manutenzione e rifornimenti urgenti
Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi.
In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall’esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 24 ore dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo l’applicazione della penale di cui all’articolo 21 “Penali” ;
Articolo 5
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario del servizio oggetto del presente capitolato è tenuto a:
a) fornire al Comune di Imola, prima dell’installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.
b) fornire al Servizio Economato l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore, e potenza elettrica assorbita. L’elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
c) entro 10 giorni dal completamento dell’installazione, inoltrare al Servizio Economato una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti e che non vi saranno danni all’impianto idrico ed elettrico degli stabili in cui sono posizionati i distributori;
d) prima dell’inizio dell’attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi effettuati sia con l’utilizzo di chiavi elettroniche che senza; il Servizio Economato si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione;
e) trasmettere al Servizio Economato Associato, entro il mese di gennaio di ciascuna annualità, un report contenente i seguenti dati: numero e tipologia di distributori installati, l’ubicazione, la data di installazione e di eventuale ritiro, le consumazioni erogate nell’anno precedente (anche come media);
f) essere responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di igienico sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione di ogni distributore all’Azienda ASL competente, ed inoltrarne copia al Servizio Economato prima dell’attivazione del servizio;
g) essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente. L’aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;
h) porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell’area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
i) sono a totale carico i seguenti oneri: acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici richiesti dal Comune di Imola; organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande ed
alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall’assunzione del servizio; le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell’espletamento del servizio; allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d’arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dal referente comunale; le spese per movimentazione e sostituzione macchine distributrici; richieste di autorizzazione all’accesso in Zona Traffico Limitato ed eventuali oneri di occupazione temporanea dei suoli;
j) verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita;
k) provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;
l) dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia (nel caso di mancata esposizione di applicherà la penale di cui all’articolo 21 “Penali”;
m) rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;m) provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all’altra, senza alcun onere aggiuntivo;
n) distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori;
o) rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione prevista per il 31/12/2023, tutti i distributori automatici installati presso tutte le sedi. In caso di mancata rimozione e ritiro, i distributori verranno rimossi e depositati presso luogo da definire dal Comune di Imola con spese a carico del concessionario con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
Qualora la ditta aggiudicataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell’espletamento del servizio per l’intera durata del contratto, il Comune di Imola avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva di cui all’articolo 18 “Cauzione definitiva” del presente capitolato speciale, fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.
Articolo 6
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO
Come prescritto dal Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Imola, le ditte installatrici di distributori automatici e semiautomatici, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, devono comunicare l’installazione dell’apparecchiatura all’Azienda Asl competente per territorio.
Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
- ragione sociale, codice fiscale, recapito telefonico, sede legale e dati anagrafici del legale rappresentante della ditta installatrice;
- marca, tipo e numero di matricole dell’apparecchio;
- ubicazione delle apparecchiature installate;
- tipologia degli alimenti distribuiti;
- ubicazione del deposito alimenti ed estremi del relativo titolo abitativo;
- indicazione della ditta addetta alla gestione degli apparecchi, qualora diversa dalla ditta installatrice;
- dichiarazione inerente il sistema di funzionamento e l’eventuale approvvigionamento idrico;
- frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e disinfezione.
Prima dell’avvio del servizio il concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell’espletamento dell’appalto.
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Imola di verificare la conformità del servizio agli standard del presente capitolato e alle normative vigenti.
Articolo 7
PREZZI DEI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE E LORO REVISIONE
La ditta applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i prezzi indicati nell’offerta economica.
Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere espresso esclusivamente per multipli di € 0,05 (cinque centesimi di euro), comprensivi di IVA di legge e verrà praticato per le erogazioni “a moneta”, mentre il prezzo per le erogazione “a chiave/card” sarà determinato diminuendo il prezzo offerto di € 0,10 (dieci centesimi di euro).
I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all’utenza ed identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso tutte le sedi interessate dal servizio.
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della concessione e pertanto sino al 31/12/2019.
Decorso tale periodo, su motivata richiesta del concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sula base dell’indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno precedente.
La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €) per le erogazioni ”a moneta” e della misura massima di € 0,03 (tre centesimi di €) per le erogazioni “a chiave”..
L’applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all’autorizzazione scritta del Servizio Economato Associato che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.
Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.
Articolo 8
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione, commisurata al suo valore è di cinque anni decorrenti dal 01/01/2019 ed avente pertanto scadenza il 31/12/2023.
Articolo 9
VALORE DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’articolo 167 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 (soglie di rilevanza comunitaria), è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.
L’Amministrazione, ai fini della determinazione del valore stimato della concessione ha utilizzato quale metodo oggettivo quello dell’applicazione del prezzo medio delle erogazioni (tenuta in considerazione la presenza o meno di utenza esterna) al numero medio delle erogazioni effettuare nell’anno 2017.
L'importo complessivo presunto del contratto di concessione è di € 266.000,00 (IVA 22% esclusa).
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio.
Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell’alea normale di tale tipologia di contratto.
Articolo 10
CANONE DI CONCESSIONE
Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a corrispondere al Comune di Imola con decorrenza 01/01/2019 il relativo canone per un importo annuo pari ad € 15.000,00 (IVA esclusa) così determinato:
UBICAZIONE DISTRIBUTORI | Tipologia | Media mensile erogazioni anno 2017 | Numero dipendenti | Utenza esterna | Canone annuo IVA esclusa | ||
1 | Servizio Economato Associato - Segreteria | Palazzo municipale Xxx Xxxxxxx x. 0 | Xxxxx TIPO 2 | 245 | 11+24 | SI | 600,00 |
2 | Servizio Economato Associato - Segreteria | Palazzo municipale Via Mazzini n. 4 | Misto TIPO 5 | 243 | 11+24 | SI | 300,00 |
3 | Servizio Economato Associato | Palazzo municipale Xxx Xxxxxxx x. 0 | Xxxxx TIPO 2 | 241 | 11 | NO | 600,00 |
4 | Servizio Economato Associato | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx x. 0 | Misto TIPO 5 | 106,8 | 11 | NO | 300,00 |
5 | Servizio Ragioneria Associata | Palazzo municipale Via Mazzini n. 4 | Freddo TIPO 4 | 120,8 | 25 | NO | 500,00 |
6 | Servizio Ragioneria Associata | Palazzo municipale Via Mazzini n. 4 | Misto TIPO 5 | 152,1 | 25 | NO | 300,00 |
7 | Servizio Ragioneria Associata | Palazzo municipale Xxx Xxxxxxx x. 0 | Xxxxx TIPO 2 | 280 | 25 | NO | 600,00 |
8 | Servizio Ragioneria Associata | Palazzo municipale Via Mazzini n. 4 | Semi automatico TIPO 3 | 56 | 25 | NO | |
9 | Scuola di Musica | Via F.lli Bandiera n. 19 | Caldo TIPO 2 | 220,5 | 4 | SI | 600,00 |
10 | Scuola di Musica | Via F.lli Bandiera n. 19 | Misto TIPO 5 | 150 | 4 | SI | 300,00 |
11 | Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxx x. 0/0 | Caldo TIPO 2 | 57,7 | 5 | SI | |
12 | Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxx x. 0/0 | Misto TIPO 5 | 80,3 | 5 | SI | 300,00 |
13 | Biblioteca | Xxx Xxxxxx x. 00 | Xxxxx TIPO 1 | 1656,9 | 27 | SI | 1.800,00 |
14 | Biblioteca | Xxx Xxxxxx x. 00 | Freddo TIPO 4 | 256,6 | 27 | SI | 500,00 |
15 | Biblioteca | Xxx Xxxxxx x. 00 | Misto TIPO 5 | 450,2 | 27 | SI | 300,00 |
16 | Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxx x. 0 | Misto TIPO 5 | 198 | 9 | SI | 300,00 |
17 | Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxx x. 0 | Caldo TIPO 2 | 213 | 9 | SI | 600,00 |
18 | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 | Caldo TIPO 2 | 299,7 | 21 | SI | 600,00 |
19 | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 | Misto TIPO 5 | 225 | 21 | SI | 300,00 |
20 | Ufficio Scuole | Via Pirandello n. 12 | Semi automatico TIPO 3 | nd | 21 | SI | |
21 | Polizia Municipale | Via Pirandello n. 12 (secondo piano) | Caldo TIPO 1 | 734 | 55 | NO | 1.800,00 |
22 | Polizia Municipale | Via Pirandello n. 12 (corpo di guardia) | Freddo TIPO 4 | 133,4 | 55 | NO | 500,00 |
23 | Polizia Municipale | Via Pirandello n. 12 (corpo di guardia) | Misto TIPO 5 | 169,4 | 55 | NO | 300,00 |
24 | Polizia Municipale | Via Pirandello n. 12 (secondo piano) | Misto TIPO 5 | 236,6 | 55 | NO | 300,00 |
25 | Polizia Municipale | Via Pirandello n. 12 (corpo di | Semi automatico TIPO 3 | nd | 55 | NO |
guardia) | |||||||
26 | Interventi economici | Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 | Xxxxx TIPO 2 | 138 | 26 | SI | 600,00 |
27 | Interventi economici | Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 | Misto TIPO 5 | 125,3 | 26 | SI | 300,00 |
28 | Servizi al Cittadino | Piazzale Ragazzi del '99 | Semi automatico TIPO 3 | 130,3 | 33 | NO | 300,00 |
29 | Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxx x. 0 | Caldo TIPO 2 | 166,9 | 15 | NO | 600,00 |
30 | Asilo Nido Fontanelle | Xxx Xxx XX x. 0 | Xxxxx TIPO 2 | 144,2 | 15 | NO | 600,00 |
31 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 | Misto TIPO 5 | 59,3 | 11 | NO | |
32 | Asilo Nido Primavera | Via Gualandi, 7 | Semi automatico TIPO 3 | nd | 13 | SI | |
33 | Scuola Infanzia Xxxxx Xxxxxxx | Xxx xx Xxxxx x. 00 | Semi automatico TIPO 3 | 50 | 9 | NO | |
34 | Scuola Infanzia Campanella | Via Xxxxxx n. 1 | Semi automatico TIPO 3 | 67,2 | 11 | NO | |
35 | Scuola Infanzia Sasso Xxxxxxx | Via dei Ciliegi n. 66 | Semi automatico TIPO 3 | 46,2 | 6 | NO | |
36 | Scuola Infanzia Fontanelle | Via Pio IX n. 4 | Semi automatico TIPO 3 | nd | 10 | NO | |
37 | Scuola Infanzia Xxxxx Xxxxxxx | Via Pirandello n. 12 | Semi automatico TIPO 3 | 95 | 10 | NO | 300,00 |
38 | Scuola Infanzia Pambera | Via Casoni n. 42 | Caldo TIPO 2 | 119 | 10 | NO | 600,00 |
TOTALE CANONE ANNUO (IVA ESCLUSA) | 15.000,00 |
Il canone di concessione è stato determinato applicando a ciascuna tipologia di distributore installato (come indicato al precedente articolo 2) un canone forfettario definito in base ai canoni attualmente riscossi, escludendo la riscossione del canone per quei distributori che presentano una media mensile di erogazioni nell’anno 2017 inferiore a 80.
Il canone è dovuto al Comune di Imola quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in due rate semestrali anticipate, a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Comune di Imola; il pagamento dovrà essere effettuato a favore del tesoriere, con le modalità indicate in fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento della fattura verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 21.
Per le varie tipologie di distributori installati (così come specificato al precedente articolo 2) dovranno essere corrisposti i seguenti canoni annuali:
TIPOLOGIA DISTRIBUTORE | CANONE ANNUALE (IVA ESCLUSA) |
1) distributore automatico bevande calde (per consumazioni medie mensili superiori a 600 erogazioni) | € 1.800,00 |
2) distributore automatico bevande calde (per consumazioni medie mensili inferiori a 600 erogazioni) | € 600,00 |
3) distributore automatico o semiautomatico di caffè e altre bevande in cialde/capsule | € 300,00 |
4) distributore automatico bevande fredde | € 500,00 |
5) distributore automatico merendine/snack/cibi confezionati e altri generi alimentari | € 300,00 |
Eventuali nuove installazioni di distributori daranno luogo ad un aumento del canone annuo corrispondente a quello stabilito per la tipologia di riferimento, decorrente dalla prima fatturazione utile per il Comune di Imola, fatta salva la verifica delle effettive erogazioni.
Eventuali dismissioni daranno luogo ad una diminuzione del canone di concessione dell’importo indicato nella precedente tabella.
Articolo 11
REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto fino al 31/12/2019, pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato.
Successivamente, e nel limite di una volta all’anno per ciascun anno di durata del contratto, il Comune di Imola potrà aggiornare il canone di concessione nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L’Amministrazione comunicherà l’aumento del canone a mezzo raccomandata AR con il valore di ricevuta legale, e l’adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.
Della revisione disposta da parte dell’amministrazione, sarà data comunicazione entro 7 giorni lavorativi; la revisione verrà applicata, successivamente all’avvenuta comunicazione, a decorrere dalla prima fatturazione utile.
Articolo 12
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 xx.xx. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 13
UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE
Il Comune di Imola si assume l’obbligo di fornire a propria cura e spesa l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc. ) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Eventuali variazione agli impianti sono a cura e spese del concessionario. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas combustibili.
Tali utenze dovranno essere utilizzate comunque con parsimonia e con diligenza, esclusivamente per l’espletamento del servizio.
Per quanto riguarda eventuali black-out o altri malfunzionamenti delle utenze sopra citate, di natura accidentale e comunque non prevedibili, il Comune di Imola non sarà ritenuta responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell’attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.
Articolo 14 DUVRI
L’articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 delle Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede la redazione, da parte del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, di un Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (nel prosieguo DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere allegato al contratto d’opera o di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dall’analisi svolta all’interno del documento, è emerso che rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel presente contratto il costo per i rischi di interferenza sia pari a zero.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rilevi, prima dell’inizio del servizio, che l’importo quantificato per i costi volti all’eliminazione delle interferenze sia inferiore ai costi effettivamente sostenuti, potrà dimostrare il maggiore onere esibendo le fatture di acquisto (sulle quali dovrà essere indicata la descrizione dell’appalto in oggetto) del materiale non preventivato.
La sola ditta aggiudicataria, al fine di procedere alla regolare esecuzione del contratto, dovrà effettuare un sopralluogo presso gli uffici e le sedi interessate, previo appuntamento, telefonando al Servizio Economato Associato, al numero 0542.602353 oppure 0542.602100.
Il sopralluogo dovrà avvenire, previo appuntamento, da parte di dipendente tecnico della ditta affidataria del servizio (all’uopo delegato dal legale rappresentante), idoneo a valutare l’entità dei lavori e ad una corretta valutazione dei rischi da interferenza ai fini della sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Il sopralluogo dovrà essere effettuato al fine di valutazione dei rischi inerenti la sicurezza sul lavoro, in modo tale da consentire una adeguata valutazione del costo della sicurezza da parte
delle ditta, e la condivisione del contenuto del DUVRI, come indicato all’articolo 6 del presente capitolato speciale..
Al termine del sopralluogo verrà redatto, ad opera del referente del Comune di Imola ed il referente aziendale, un verbale di sopralluogo e coordinamento, che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Resta immutato l’obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Articolo 15 SUBAPPALTO
Alle concessioni, in materia di subappalto si applicano gli articoli 174 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
Articolo 16
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
La concessione oggetto della presente procedura potrà essere modificata senza ricorso ad una nuova procedura
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell’articolo 175.
Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4 dell’articolo 175.
Articolo 17
CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda o sub concedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela dell’Amministrazione, la concessione può cessare, in particolare, quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 176, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.
Articolo 18
GARANZIA DEFINITIVA
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché il risarcimento di eventuali danni cagionati per inadempimento apposita garanzia, denominata “garanzia definitiva” con le modalità indicate all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., cui si fa espresso rimando.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere determinato nella misura del 10% del valore stimato della concessione per tutto il periodo contrattuale, a copertura del mancato o inesatto adempimento della concessione e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, comportando la mancata costituzione della garanzia la decadenza dell’aggiudicazione.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, il concessionario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
Articolo 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l’appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
Il Comune di Imola si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
b) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
d) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 24 del presente capitolato tecnico;
e) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
f) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell’appalto;
h) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
i) comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall’inoltro di n. 3 contestazioni scritte;
j) comminazione di 3 penalità, elencate all’ articolo 26 “Penalità” nell’ambito del medesimo anno solare;
k) inadempimenti contrattuali che diano origine all’applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo della cauzione definitiva;
l) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
m) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
n) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)
2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3) l’aggiudicatario faccia ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001” nel caso in cui l’estensione di tali obblighi risulti compatibile.
Articolo 20
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE SCRIMINALE
Il Comune di Imola e la Prefettura di Bologna in data 08/03/2018 hanno sottoscritto un protocollo di “Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
Articolo 21 PENALI
Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati.
Valutate le contro deduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 19, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all’aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.
Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):
1) Gestione ordinaria:
- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo;
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall’Amministrazione;
- Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi dei distributori relativi all’anno precedente: applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;
- Presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;
- Mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell’ufficio competente: penale di € 100,00 per singolo episodio;
- Mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio riscontrato;
- Constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;
2) Interventi straordinari o a chiamata:
- Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato o in esito all’attivazione della chiamata da parte del personale del Servizio Economato Associato;
Articolo 22
OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL
Nell’esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
L’appaltatore esonera, pertanto, l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
Articolo 23
RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E/O COSE
L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni.
Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.
L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all’articolo successivo.
Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Amministrazione.
Articolo 24
COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:
La polizza in oggetto dovrà essere trasmesse in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Inoltre con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Economato Associato copia dell’avvenuto rinnovo della medesima.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell’assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Imola ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;
Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
Articolo 25
MATRICE DEI RISCHI
Per il contratto oggetto del presente capitolato, il RUP ha predisposto, come previsto dalla Linea Guida ANAC n. 9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, la matrice dei rischi in quanto applicabile anche alle concessioni di servizi.
Alla luce della specificità della concessione in oggetto, è stata elaborata una matrice dei rischi semplificata, per la quale si fa espresso rimando all’Allegato 3 al presente capitolato.
Articolo 26
STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.
Ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti), il contratto di concessione ha luogo nei successivi 120 giorni e, ai sensi del comma 9, non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato con atto pubblico.
Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation).
Il Comune di Imola sta adeguando la propria privacy policy al fine di ottemperare agli obblighi contenuti nel GDPR.
Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Imola è Lepida S.p.A Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx - tel 000.0000000 email xxx-xxxx@xxxxxx.xx
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’abito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Il diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato sono elencati all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm.
Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante; il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Servizio Economato Associato.
Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Articolo 28
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, la stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell’Amministrazione. Pertanto l’Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Imola con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2014 e consultabile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
Articolo 29
FORO COMPETENTE
È esclusa la competenza arbitrale.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.
Articolo 30 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attuative del Codice dei Contratti Pubblici;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (con particolare riferimento alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici;
- Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità: trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Codice Civile (con particolare riferimento alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione);
- bando di abilitazione e regolamento di utilizzo del mercato elettronico.
ALLEGATI
1) Elenco distributori da installare con decorrenza 01/01/2019
2) protocollo di “Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale”
3) matrice dei rischi
Il legale rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente