MATRICE DEI RISCHI. Bando di gara;
MATRICE DEI RISCHI. In seguito, si riporta la matrice dei rischi avente carattere preliminare. Tipologia di rischio Descrizione Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) Strume nti per la mitigaz ione del rischio Alloca zione Amministra- zione Allocazi one Affidatario Non alloc ato Riferimenti Contratto Rischio ammini- strativo Xxxxxxx con- nesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizza- zioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. media Ritardi e/o maggiori costi. X Art. 9 Art. 32 Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. X Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, Art. 11, comma 3, lettera c) Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. X X Art. 9 Rischio ambientale Rischi non prevedibili di contami- nazione del suolo e di bonifica. bassa Ritardi e/o maggiori costi X Art. 11, comma 2, lettera a) X Art. 20, comma 1 Rischio di bassa Ritardi e/o X Art. 10 modifica- zione proget- tuale Rischio con- nesso alla necessità di richieste da parte dell’Ammini- strazione di modifiche progettuali non deri- vanti da errori e/o omissioni di progetta- zione. maggiori costi. X Art. 11, comma 2 Rischio di errore di progetta- zione. Rischio deri- vante da errori od omissioni di progetta- zione. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale. X Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6 Rischio di ritardo nell’appro- vazione del Progetto. Rischio con- nesso al ritardo nell’appro- vazione del Progetto esecutivo. media Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale. X X Art. 10 Art. 11, comma 3, Art. 22, comma 2 Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Pro- getto. Rischio con- nesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. X Art. 4, commi 2, e 3 Art. 11, comma 3, Art. 37, comma 2 Rischio di errata stima/valu- tazione dei costi di co- struzione. Rischio deri- vante dalla errata individua- zione dei costi di co- struzione in sede di of- ferta. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ri- cavi. X Art. 4, comma 4
MATRICE DEI RISCHI. Accogliendo l’indicazione fornita dal Consiglio di Stato, la parte relativa alla matrice dei rischi è stata inserita nella Parte II delle Linee Guida, quella relativa alle prescrizioni con natura vincolante.
1. Alcuni Stakeholder intervenuti hanno evidenziato la necessità di individuare la matrice dei rischi come parte integrante del contratto di PPP, stabilendone l’obbligatorietà e individuando i soggetti deputati alla sua predisposizione.
2. Alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di precisare che la matrice dei rischi deve essere predisposta e utilizzata sia in fase di programmazione che in fase esecutiva.
3. Il Consiglio di Stato ha chiesto di individuare in modo specifico i soggetti cui compete la predisposizione del contratto e della matrice dei rischi, nonché lo svolgimento delle attività di monitoraggio sull’esecuzione, indicando le specifiche professionalità ritenute idonee.
4. Uno dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica ha segnalato che la ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico e partner privato viene preliminarmente impostata nel bando per trovare il proprio compiuto assetto a valle dell'esperimento della fase di gara con la definizione dei documenti contrattuali, in particolare, con la definizione della convenzione a cui è allegato il piano economico finanziario. La convenzione e il PEF definiscono la fisiologia del rapporto concessorio e, in tale contesto, la matrice dei rischi si rivela come un utile elemento descrittivo di sintesi del rapporto giuridico e non, di per sé, come idoneo ad effettuare una corretta valutazione ed allocazione dei rischi. Per tali motivi, ha suggerito di ponderare attentamente l’enfasi che il Documento riserva alla matrice dei rischi, rispetto agli strumenti del contratto, del piano economico finanziario e, ove ritenuto opportuno, del progetto di fattibilità.
5. Al contrario, un altro degli operatori intervenuti ha osservato che, anche se la valutazione e l’allocazione dei rischi, definitiva e calibrata sulla singola iniziativa, venisse lasciata ai singoli operatori (stazioni appaltanti) in funzione delle caratteristiche specifiche dell’opera da realizzare, l’autorità centrale deve provvedere a identificare le previsioni di allocazione dei rischi principali in misura sufficientemente chiara e vincolante e non demandare a meccanismi di applicazione di soft-law. La necessità di identificare “ex ante” la matrice dei rischi a livello di autorità centrale troverebbe giustificazione anche nella...
MATRICE DEI RISCHI. 1. La Matrice dei rischi rappresenta un documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi all’intervento, parte integrante della documentazione di gara.
2. Al fine della redazione della matrice dei rischi, l’Amministrazione Aggiudicatrice ha considerato i seguenti aspetti:
a) identificazione del rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire sull’affidamento nella fase di pro- gettazione, di costruzione o di gestione del servizio;
b) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare indicazioni tipo minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. Se del caso, è anche possibile definire il momento in cui l’evento negativo si potrebbe verificare e valutarne gli effetti;
c) risk management, ovvero l’individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento;
d) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato. Nei casi in cui non si può pervenire a un’allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti, è possibile indicare nella matrice le circostanze per le quali il rischio è a carico del soggetto pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto privato;
e) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del contratto di PPP, effettuata mediante l’individuazione dell’articolo della bozza di convenzione che disciplina lo stesso.
MATRICE DEI RISCHI. Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario, l’analisi e la matrice dei rischi predisposte dal Concessionario e accettate dal Concedente come parte integrante e sostanziale dell’atto, disciplineranno la individuazione, la valutazione e la mitigazione dei possibili rischi della Concessione, con la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.
MATRICE DEI RISCHI. Rischio di gestione Rischio manutenzione Rischio di finanziamento Altri rischi No o minime garanzie pubbliche No accordi di riscatto a termine dell’opera pubblica a prezzi non in linea con il suo valore in quel momento CONTABILIZZAZIONE PPP • Decisione Eurostat 11 febbraio 2014 (RISCHIO COSTRUZIONE + RISCHIO DISPONIBILITA’ E/O RISCHIO DI DOMANDA) • SEC2010 Automaticità sanzioni per inadempimenti • Direttiva Ue 2014/23 «Direttiva concessioni» NO POSSIBILITA’ DI PERDITE NULLE O IRRISORIE • Codice dei contratti Dlgs. n. 50/2016
MATRICE DEI RISCHI. Il concorrente dovrà produrre la “Matrice dei rischi e misure di mitigazione_IN” (All_4.3) , firmata per accettazione digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente e denominato <Denominazione_Concorrente_All_4.3> sottoscritto con firma digitale. I documenti che compongono l’offerta economica sono riepilogati nella seguente tabella
MATRICE DEI RISCHI. L’identificazione e la matrice dei rischi devono fornire indicazioni più approfondite sull’allocazione dei vari rischi, non limitandosi a una mera identificazione e a un trattamento di tipo "binomiale" dei singoli fattori di rischio. Oltre a un "inventario" dei rischi, soprattutto per i progetti più rilevanti, può essere opportuno anche attribuire un determinato livello di probabilità al verificarsi dell'evento patologico. In tal caso, il Piano Economico Finanziario dovrebbe dar conto della scelta da parte del concessionario di coprire quel determinato rischio (con la determinazione dei connessi costi di copertura) piuttosto che rimanerne esposto, scelta di rilievo non marginale nella valutazione della proposta da parte del Concedente. Attraverso una simile valutazione, la stima dei flussi di cassa e dei rendimenti che il Piano esprime potrà essere considerata nel primo caso "risk adjusted" mentre nel secondo caso sarà evidente che i rendimenti espressi nel piano non considerano costi per la copertura dei rischi e dovranno pertanto essere tendenzialmente più elevati, in quanto maggiormente esposti e fattori di rischio. Per l'importanza dell'allocazione dei rischi nelle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che l'ANAC fornisse precise indicazioni sulla opportunità di richiedere la matrice dei rischi in sede di presentazione dell’offerta e, eventualmente, di attribuire alla stessa un determinato punteggio al momento della valutazione, suggerendo i criteri di valutazione. Sempre a proposito di gestione e allocazione dei rischi, inoltre, si segnalano perplessità relative disposizione di cui all’art. 180, co. 6, che disciplina la misura massima del prezzo in relazione all’investimento: poiché tale limitazione non deriva in maniera esplicita dalla normativa comunitaria, potrebbe essere oggetto di variazione. Lasciando la norma invariata, si rischierebbe di rinunciare a un importante elemento di flessibilità, soprattutto per interventi riguardanti opere non particolarmente "calde" ma che con un'adeguata gestione dei rischi potrebbero comunque essere realizzate e gestite tutelando l'Amministrazione e consentendo al Concedente di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità dell'operazione. In alcuni casi, una simile limitazione potrebbe avere l’effetto di non consentire la realizzazione dell’intervento. In ultimo, pur essendo verosimile, non si ritiene automaticamente verificato il trasferimento del rischio in capo al soggetto pubblico al super...
MATRICE DEI RISCHI. Matrice dei rischi, redatta come già evidenziato nei paragrafi precedenti in conformità con le linee guida Anac n. 9.
MATRICE DEI RISCHI. Come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale Censin Bosia” di proprietà del Comune di Asti per l’intera durata della concessione, restando a carico dello stesso il rischio operativo del contratto, come specificato dal comma 1 dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016. Il presente documento descrive le diverse tipologie di rischio relative alla concessione dell’Impianto sportivo e definisce la cosiddetta matrice dei rischi. I PRINCIPALI RISCHI connessi alla concessione dell’Impianto in oggetto sono descritti di seguito.