COMUNE DI SUELLI
COMUNE DI SUELLI
SETTORE :
Responsabile:
NUMERAZIONE GENERALE N.
Settore Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
000
NUMERAZIONE SETTORIALE N. 75
in data 20/06/2017
OGGETTO:
Procedura di affidamento del servizio di ritiro corrispondenza del Comune di Suelli per il periodo dal 01/07/2017 al 31/06/2018 mediante "Richiesta di offerta" RDO nel mercato elettronico della pubblica amministrazione - CIG: ZC11F10768.
O R I G I N A L E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017 del 22.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2017 del 22.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2018-2019;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 5144/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo alla quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa;
Considerato che: il servizio postale costituisce un’attività fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell’ Ente ed all’espletamento delle sue finalità istituzionali;
Dato atto che l’attuale fornitore del servizio ha comunicato con nota prot. 2252/2017 la formale disdetta del contratto in data 30/06/2017;
Dato atto che pertanto risulta necessario procedere all’affidamento del Servizio per il periodo dal 01/07/2017 al 31/06/2018;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto che sulla base della precedente esperienza risalente agli anni precedenti, il valore complessivo dell’affidamento può essere stimato in € 1.800,00 al netto dell’IVA;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Considerato:
- che il ricorso al mercato elettronico Xx.Xx Consip consente all’Ente, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto e di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi presenti nel catalogo mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) o procedura selettiva denominata “Richiesta di Offerta” (RdO);
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a. vi è il ricorso al mercato elettronico attraverso “xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
Preso atto che sul XX.XX. è attiva l’iniziativa di interesse, e che l’acquisizione dei servizi può avvenire mediante RDO o Trattativa diretta e ritenuto quindi di procedere mediante RDO rivolta agli operatori economici abilitati nella categoria merceologica di interesse e che effettuano il servizio in loco;
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento del servizio del servizio di ritiro corrispondenza del Comune di Suelli per il periodo dal 01/07/2017 al 31/06/2018 mediante confronto concorrenziale a mezzo procedura RDO in favore degli operatori economici abilitati alla categoria "Servizi postali"- Iniziativa Lotto: Servizi Postali / Servizi di raccolta e recapito degli invii al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione; di utilizzare il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso sull’importo messo a gara per una somma complessiva di € 1.800 (Iva esclusa); le clausole essenziali sono quelle contenute nel disciplinare tecnico unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato:
- che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Dato atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di servizio è ZC11F10768;
Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 000 xxx xxx X.Xxx. 000/0000 (XXXX) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
Visto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Vista la bozza di disciplinare tecnico allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere ad avviare le suddette procedure di acquisto;
Verificata la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
Di avviare procedura di affidamento del servizio di ritiro corrispondenza del Comune di Suelli per il periodo dal 01/07/2017 al 31/06/2018 mediante confronto concorrenziale a mezzo procedura “Richiesta di offerta” RDO in favore degli operatori economici abilitati alla categoria "Servizi postali"- Iniziativa Lotto: Servizi Postali / Servizi di raccolta e recapito degli invii al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione;
Di dare atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di servizio è ZC11F10768;
Di utilizzare il criterio di aggiudicazione il massimo ribasso sull’importo messo a gara per una somma complessiva di € 1.800 (Iva esclusa);
Di dare atto che le clausole essenziali sono quelle contenute nel disciplinare tecnico e quelle indicate nelle condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi postali che disciplinano i contratti conclusi tra i fornitori e i Punti ordinanti mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.; uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che i contratti verranno stipulati mediante il portale MEPA ;
Di dare atto che la somma complessiva di € 2.196,00 (Iva al 22% inclusa) trova copertura finanziaria come segue: per € 1.098,00 sul cap. 1206.11.2017;
per € 1.098,00 sul cap. 1206.11.2018;
Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Di dare atto:
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
• che oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Suelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
• che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della trasparenza per assicurare i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito Web istituzionale;
• che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della
L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
• che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
o Giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e xx.xx. ii. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
o Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag. Xxxxxxxx Xxxx
C O M U N E D I S U E L L I
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI
℡ 070988015/988037 – 070988353- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Disciplinare tecnico RDO mediante Mercato Della Pubblica Amministrazione (Mepa - portale “acquisti in rete pa”) – Affidamento del servizio di ritiro giornaliero della corrispondenza in uscita del Comune di Suelli - CIG: ZC11F10768.
Art. 1 - Premessa
Il presente documento disciplina la procedura di gara promossa dal Comune di Suelli mediante il ricorso al Mercato Della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l’affidamento del servizio di ritiro giornaliero della corrispondenza in uscita del Comune di Suelli.
L’amministrazione aggiudicatrice è Comune di Suelli
Piazza Municipio 1 cap. 09040
P.I. 01034550929 - C.F. 00000000000
Tel. 000000000 - Fax: 000000000
Pec: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
Art. 2 - Oggetto RDO
L’oggetto della presente RDO è l’affidamento del servizio di ritiro giornaliero della corrispondenza in uscita del Comune di Suelli per il periodo dal 01.07.2017 al 31.06.2018. Il servizio dovrà essere comprensivo delle attività di raccolta, affrancatura, smistamento, trasporto e distribuzione della corrispondenza in uscita del Comune di Suelli.
L’operatore economico è l’unico responsabile nei confronti del Comune di Suelli della Corrispondenza presa in carico, e deve pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti, nell’espletamento delle lavorazioni di competenza, subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna ai destinatari e nella restituzione al Mittente delle comunicazioni di ritorno.
La raccolta dovrà avvenire giornalmente con orario concordato con gli uffici. Il ritiro è previsto su 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e i festivi.
A titolo indicativo vengono riportati di seguito i dati relativi al numero di “Pick-Up” (raccolta della corrispondenza a domicilio) richiesti e al numero di invii effettuati nel 2016:
Quantità Anno 2016 | |||||
Pick-up - servizio di ritiro a domicilio della Corrispondenza presso la Sede del Comune di Suelli | Posta Ordinaria - invii di posta non massiva, indirizzati nel territorio nazionale, di cui all’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 e ss.mm.ii., predisposti secondo gli standard di confezionamento e i formati di cui all'Allegato 2 tabelle a) e b) del citato decreto; | Posta Raccomandata - invii di posta raccomandata, indirizzati nel territorio nazionale, di cui all’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 giugno 2009 e ss.mm.ii., predisposti secondo gli standard e i formati di cui all’Allegato 3 del citato decreto; | Pacchi - invii, indirizzati nel territorio nazionale, di pacchi cui all’art. 1 commi 1, e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2011 e ss.mm.ii.; | Atti giudiziari, CAD – Comunicazione avviso di deposito, CAN – comunicazione avvenuta notifica | Peso medio spedizioni |
n. 5 giorni alla settimana – Dal Lun. al Venerdì in orario da concordare con gli uffici | 120 spedizioni effettuate nell’anno 2016 | 420 spedizioni effettuate nell’anno 2016 | 0 | 30 spedizioni effettuate nell’anno 2016 | 20 gr posta ordinaria 100 gr posta raccomandata |
I dati sopra riportati non sono in alcun modo vincolanti. Si precisa, al riguardo, che qualsiasi divergenza con i dati riportati – in termini di quantità e/o distribuzione territoriale e/o destinazione - non potrà in alcun caso costituire giustificazione per l’Impresa aggiudicataria, in ordine ad un’eventuale mancata fornitura al Comune di Suelli, né, ugualmente, essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte della medesima nei confronti.
Art. 3 - Modalità e tempi di erogazione dei servizi
La gestione della Corrispondenza che il Comune di Suelli affida all’operatore economico aggiudicatario si compone di una serie di fasi/servizi di seguito descritti:
· Predisposizione della Corrispondenza
Il Comune di Suelli predispone giornalmente la corrispondenza in uscita con:
- imbustamento con evidenza degli indirizzi completi e dei nominativi del Destinatario e del Mittente;
- compilazione della modulistica connessa alla tipologia di Corrispondenza in uscita secondo gli standard di confezionamento ed i formati previsti per la/e tipologia/e di Corrispondenza e le modalità concordate con il Recapitista (es.: distinte, cartoline per Avviso di ricevimento, ricevute di accettazione delle raccomandate);
− predispone la distinta di accompagnamento della Corrispondenza per il successivo conferimento al Recapitista; la distinta di accompagnamento, salvo diverso accordo tra le parti, contiene l’elenco di dettaglio della corrispondenza conferita, con indicazione almeno delle seguenti informazioni: Destinatario, indirizzo di recapito, Mittente, indirizzo del Mittente e tipologia di invio.
· Raccolta e presa in carico.
Il Fornitore provvede al Pick-Up della Corrispondenza giornalmente, in orario d’ufficio (tra le 8:00 e le 14:00). All’atto del Pick-Up, il Recapitista controfirma la distinta di accompagnamento della corrispondenza, precedentemente compilata in duplice copia cartacea a cura degli uffici, quale documento di presa in carico della corrispondenza conferita. Una copia cartacea della distinta di accompagnamento controfirmata dal Recapitista resta alla Sede del Comune.
· Accettazione.
Il Recapitista provvede a verificare puntualmente che la corrispondenza presa in carico sia esattamente rispondente con quanto riportato nella distinta di accompagnamento sottoscritta dagli uffici e dal Recapitista all’atto del Pick-Up. Nel caso in cui il Recapitista in fase di accettazione riscontri anomalie su quanto preso in carico, deve segnalare agli uffici conferenti le anomalie riscontrate.
L’accettazione della Corrispondenza da postalizzare mediante copertura diretta dovrà avvenire, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi postali”, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico della Corrispondenza.
· Recapito.
Il Recapitista è obbligato a recapitare ai Destinatari la Corrispondenza lavorabile direttamente e a restituire le eventuali comunicazioni di ritorno al Mittente entro i tempi e i livelli di servizio di seguito riportati:
a) La Corrispondenza relativa a Posta Ordinaria, Raccomandata e Assicurata deve essere recapitata ai Destinatari entro il termine di 7 giorni lavorativi decorrenti alla data di accettazione della Corrispondenza stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi postali”;
· Gestione fisica dei ritorni.
Una volta effettuata la consegna della Corrispondenza di competenza, il Recapitista deve restituire agli uffici conferenti copia del cartaceo delle comunicazioni di ritorno al Mittente indicato su ciascun invio di corrispondenza, ovunque il Mittente sia dislocato sul territorio nazionale
Art. 4 - Importo Fornitura
L’importo della fornitura riferito al periodo dal 01.07.2017 al 31.06.2018 soggetto a ribasso è pari ad € 1.800,00 (Iva Esclusa).
I costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sono pari a zero pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
Art. 5 - Indicazione Codice Identificativo Gara
Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. si comunica che il Codice Identificativo Gara associato al presente procedimento è il seguente: ZC11F10768.
In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità del contratto.
Art. 6 - Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della corrispondenza in uscita presso la sede del Comune sita in:
Comune di Suelli - Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 - xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx.
Art. 7 - Modalità presentazione offerte
Le offerte dovranno essere presentate mediante il portale acquisti in rete pa e dovranno pervenire entro 26.06.2017
alle ore 13:00, secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mepa. Il fornitore per poter partecipale alla RDO dovrà, a pena di esclusione:
• allegare l’offerta attraverso il sistema i documenti della RDO con firma digitale del Legale Rappresentante;
• Firmare digitalmente l’offerta da inserire al sistema
Art. 8 - Modalità di aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’ offerta contenente il prezzo più basso. L’amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.
Art. 9 - Durc
Ai sensi dell’art. 00 - xxx, x. 00 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009 e xx.xx., il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 10 - Conclusione del Contratto
Sulla base delle offerte ricevute il Punto Ordinante procederà all’aggiudicazione definitiva della gara. La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire entro 30 gg dall’aggiudicazione a sistema.
Il corrispettivo dei prodotti è fatturato entro 30 gg dalla consegna.
Ai fini della emissione della fattura si dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica con indicazione del codice cig e del seguente codice univoco ufficio: 6XHLNV.
Art. 11 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs 96/03 (Codice Privacy), si provvede all’informativa di cui alla stessa norma facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del Comune di Suelli. Il trattamento dei dati personali svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore . Il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs 96/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs 96/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano , il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporti al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 12 – Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare tecnico si rinvia al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi postali” che disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti ordinanti mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.
La Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag. Xxxx Xxxxxxxx
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSTALI
Articolo 1 Definizioni
Nell’ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:
Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinante;
Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando): uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori per la partecipazione al Mercato Elettronico;
Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando per l’Abilitazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Servizi e i servizi connessi offerti dai Fornitori all’interno del Mercato Elettronico;
Catalogo: l’elencazione di Beni e/o Servizi e delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito; Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Punto Ordinante nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Contratto: il contratto di prestazione di Servizi concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra il Fornitore e il Punto Ordinante e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali;
Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura;
Xxxxxx lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che ha ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008 Pag.- 1 - di 18
Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico;
Richiesta di Xxxxxxx (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Punto Ordinante ai Fornitori selezionati dallo stesso, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;
Regole: il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;
Servizio: Il servizio offerto dal Fornitore e pubblicato nel Mercato Elettronico;
Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
Articolo 2
Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od
abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all’art. 8 comma 6.
4. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore contraente
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e a Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
11. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Fornitore contraente dovrà concordare con il Punto Ordinante l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Punto Ordinante medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
15. Il Fornitore contraente garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
16. Il Fornitore contraente è obbligato a sottoporre eventuali supporti magnetici da utilizzare negli ambienti di esecuzione del Contratto, alle verifiche che il Punto Ordinante riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione dal Punto Ordinante.
17. In caso di inadempimento del Fornitore contraente alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni
Generali di Contratto, a:
a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento all’ attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 5
Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
2. All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 6 Verifica di conformità
1. In riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, il tutto s secondo i termini e con le modalità previste dall’art. 102 D.Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento.
Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
3. In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto.
Articolo 7
Assistenza
1. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore contraente nel Mercato Elettronico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
2. Il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del Catalogo del Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
Articolo 8 Corrispettivo
1. Il prezzo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Per i punti ordinanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione - da parte dell’Amministrazione Contraente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.
6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, il riferimento all’Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. In caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione Contraente del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto
Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Punto Ordinante potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Punto Ordinante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 12.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del
direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.
Articolo 13 Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Xxxxxxxx Aggiudicatore nel rispetto dell’art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale
obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.
Articolo 16
Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte del Fornitore contraente e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt.
52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Articolo 17
Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RDO all’indicazione sulla medesima RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
Articolo 18 Subappalto
1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. del 20.06.2017
Oggetto: Procedura di affidamento del servizio di ritiro corrispondenza del Comune di Suelli per il periodo dal 01/07/2017 al 31/06/2018 mediante "Richiesta di offerta" RDO nel mercato elettronico della pubblica amministrazione - CIG: ZC11F10768.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxxxxxxx Xxxx