DURC. L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
DURC. Il Comune di Ciampino ha ottenuto dall’INAIL–INPS – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. INAIL _14709298 dell’11.01.2019, con validità fino all’11.05.2019.
DURC. Ai sensi dell'art. 31 del D. L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con scadenza 15 giugno 2020.
DURC. 1. Nel caso in cui dal DURC relativo al Contraente risulti un’inadempienza contributiva, Committente tratterrà dal pagamento dovuto dal RTI l'importo corrispondente all'inadempienza, che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata ai sensi del comma 3 dell’art.4 del DPR n.207/2010 una ritenuta dello 0,50%; le ritenute verranno svincolate, previa acquisizione del DURC, come segue: - ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, per quanto concerne le attività previste sub a) al precedente articolo 11; - ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, per quanto concerne le attività previste sub b) al precedente articolo 11;
2. In caso di DURC negativo per due volte consecutive, il RUP contesterà al Contraente gli addebiti; il Contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione. Il RUP, qualora non siano presentate controdeduzioni oppure ritenga di non accoglierle nel merito, proporrà al Committente la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 15.
3. Ai medesimi fini di cui al precedente punto 2, si procederà nei confronti del subappaltatore ai sensi dell’art. 6, comma 8 del DPR n. 207/2010.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Contraente nell’esecuzione del servizio, il RUP inviterà il Contraente stesso a provvedere entro il termine di quindici giorni. Il Contraente potrà, nello stesso termine, contestare la fondatezza della richiesta. In caso di mancata presentazione di contestazioni, Committente provvederà al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente. I pagamenti saranno provati da quietanze sottoscritte dai lavoratori interessati. Nel caso di contestazione da parte del Contraente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
DURC. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento, alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
DURC. Ai sensi dell’art. 00 - xxx, x. 00 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009 e xx.xx., il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
DURC. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 78/2014 la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di rilascio e sostituirà ad ogni effetto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dalla legge. La verifica della regolarità contributiva è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx. Trattandosi di documento necessario alla corretta documentazione in caso di acquisizione di lavori/beni/servizi, il DURC è acquisito come documento non protocollato e inserito nel fascicolo corrispondente a cura della UOR. Le notifiche di disponibilità dell’esito della verifica della regolarità contributiva generate attualmente dal sistema di INPS/INAIL/CASSA EDILE e trasmesse tramite PEC non sono soggette a protocollazione; è possibile registrare nel sistema di gestione documentale le stesse notifiche come documento non protocollato. Si registra a protocollo, invece, la notifica di scadenza dei 30 giorni dalla data di richiesta del DURC che annulla il silenzio-assenso o l’annullamento della richiesta in quanto difforme dai casi previsti dall’art. 9, comma 1, del DM 30 gennaio 2015.
DURC. 1 La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.
2 La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
DURC. Il Comune ha ottenuto dall’INAIL – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. INAIL_14709298 dell’11.01.2019, con validità fino all’11.05.2019.
DURC. L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC. l’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del DURC. L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione anticipata della convenzione da parte dell’Affidatario il quale e’ tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.