CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Direzione: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA
Area: AREA PROGRAMM. E MANUTENZ. IMMOBILI CONSIGLIO
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. A00482
del
28/07/2021
Proposta n. 1124 del 15/07/2021
Oggetto: Presenza annotazioni contabili
Progetto per i lavori di impermeabilizzazione riguardanti la copertura del "corridoio centrale di collegamento, della palazzina M e porzione della palazzina I", rifacimento giunti strutturali e bocchettoni" - approvazione scheda prestazionale e prenotazione impegno
Proponente: | ||
Estensore | XXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | SILVI XXXXXX | firma digitale |
Direttore | XXXXXXX XXXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
Ragioneria:
Responsabile del procedimento
firma elettronica
Responsabile dell' Area Ragioneria
XXXXXXX XXXXXXX firma digitale
Responsabile Finanziario
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Proposta n. 1124 del 15/07/2021
Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
1) I U0000U02043 2021 187.662,26 01.06 1.03.02.09.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CREDITORI DIVERSI
OGGETTO: “Progetto per i lavori di impermeabilizzazione riguardanti la copertura del "corridoio centrale di collegamento, della palazzina M e porzione della palazzina I", rifacimento giunt i strutturali e bocchettoni” - approvazione scheda prestazionale e prenotazione impegno;
I L D I R E T T O R E
VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modific he e in particolare, l’articolo 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazio ne dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 9 gennaio 2019 “Riorganizzazio ne delle strutture organizzative, del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”;
VISTA la determinazione della Segreteria Generale del 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 31 gennaio 2019 "Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazio ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 186 del 15/12/2020 in cui viene adottato il “Programma biennale 2021 - 2022 per l'acquisizione di forniture e servizi e del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità' 2021 del Consiglio regionale del Lazio”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 187 del 15/12/2020 in cui viene adottato lo “Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 del Consiglio regionale del Lazio;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziar io del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsio ne finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilanc io finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsio ne finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsio ne finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);
VISTO l’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce i documenti che il progetto riguardante gli appalti di servizi e forniture deve contenere;
CONSIDERATO che la struttura del consiglio regionale si sviluppa su una superficie in pianta di x.xx 10.000,00 mq. e in alcuni punti, presenta la necessità di interventi di manutenzione, in virtù di nuove evidenti infiltrazioni, dovute alla vetustà della struttura impermeabile dei terrazzi;
VERIFICATO che le infiltrazioni evidenziate sono di natura recente e necessitano con urgenza un intervento atto a ripristinare le parti di impermeabilizzazioni, le quali non garantisco no più una tenuta impermeabile dei terrazzi;
CONSIDERATO che essendo la superficie da trattare non verificabile nella sua estensione di parti ammalorate, se non dopo essere intervenuti con la rimozione delle superfic i impermeabili ormai non più adeguate;
RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover effettuare un intervento per ripristinare in quanto ammalorate le superfici oggetto dell’intervento ;
TENUTO CONTO che per una efficiente gestione delle attività Istituzionali e per un normale funzionamento del Consiglio stesso, è necessario intervenire il più rapidamente possibile in quanto essendo in prossimità di stagione estiva, il periodo è favorevole ad interventi di ripristino delle impermeabilizzazioni, per evitare eventuali ulteriori danni provocati da eventi atmosferici avversi, durante l’esecuzione delle opere;
ESAMINATO il progetto relativo all’appalto in oggetto predisposto dagli uffici del Servizio Tecnico, Organismi di controllo e Garanzia, e composto dai seguenti elaborati:
• Schema Prestazionale, contenente le specifiche tecniche per lo svolgimento dei lavori;
• Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
• Computo metrico Estimativo contenente il quadro economico dei lavori;
• Planimetria con individuazione delle superfici soggette ad interventi;
VISTO in particolare il seguente prospetto economico degli oneri complessivi dell’appalto
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO | |||
LAVORI | PARZIALI | TOTALI | |
A | LAVORI A MISURA | € 128.520,00 | |
B | COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | € 15.441,50 | |
TOTALE LAVORI | € 143.961,50 | ||
SOMME A DISPOSIZIONE | |||
C | Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 | € 2.879,23 | |
D | Imprevisti | € 7.500,00 | |
D | I.V.A. 22 % su A + B + D | € 33.321,53 | |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 43.700,76 | ||
TOTALE GENERALE | € 187.662,26 |
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto in oggetto al fine di dare corso agli adempimenti successivi per giungere all’affidamento dell’appalto;
DATO ATTO che la spesa presunta, è prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 sul Cap. U0000U02043, U.1.03.02.09.008 per € 143.961,50 oltre IVA 22 % e somme a
disposizione per complessivi € 187.662,26, per l’esecuzione dell’appalto;
RITENUTO di dover trasmettere il suddetto schema prestazionale al competente Servizio “Amministrativo” per i successivi adempimenti di competenza al fine di assegnare il servizio di cui sopra;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (Rup) il Geom. Xxxxx Xxxxxxx, titolare della posizione organizzativa presso l’Area "Programmazione e manutenzio ne immobili del Consiglio";
CONSIDERATO che tale intervento è previsto nei sopra citati strumenti di programmazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI gli art. 35 comma 1 lett.c) e 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e ss.mm.ii.;
per le motivazioni sopra esposte:
D E T E R M I N A
1. di approvare il progetto relativo all’appalto riguardante i “Lavori di impermeabilizzazio ni riguardanti la copertura del "corridoio centrale di collegamento, della palazzina M e porzione della palazzina I", rifacimento giunti strutturali e bocchettoni”, predisposto dagli uffici del Servizio Tecnico, Organismi di controllo e Garanzia, e composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :
- Schema Prestazionale, contenente le specifiche tecniche per lo svolgimento dei lavori;
- Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- Computo metrico Estimativo contenente il quadro economico dei lavori;
- Planimetria con individuazione delle superfici soggette ad interventi;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (Rup) il Geom. Xxxxx Xxxxxxx, titolare della posizione organizzativa presso l’Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio";
3. Di prenotare sul capitolo U0000U02043, U.1.03.02.09.008 l’importo di € 187.662,26 (euro centoottantasettemilaseicentosessantadue/26);
4. di trasmettere il suddetto schema prestazionale, alla competente Servizio “Amministrativo” per i successivi adempimenti di competenza al fine di assegnare i lavori di cui sopra, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. di effettuare le necessarie comunicazioni e pubblicazioni.
Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
Atto n. A00482 del 28/07/2021
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Area “Programmazione e manutenzioneimmobili del Consiglio” | |
SCHEMA PRESTAZIONALE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONI | |
OGGETTO: | PROGETTO PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA DEL "CORRIDOIO CENTRALE |
DI COLLEGAMENTO, DELLA PALAZZINA M E PORZIONE DELLA | |
PALAZZINA I", RIFACIMENTO GIUNTI STRUTTURALI E | |
BOCCHETTONI | |
COMMITTENTE: | Consiglio regionale del Lazio |
ROMA, lì 16 giugno 2021 | |
IL TECNICO | |
CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Impermeabilizzazioni riguardanti la copertura del "Corridoio centrale di collegamento, della palazzina M e porzione della palazzina I", rifacimento giunti strutturali e bocchettoni, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ……………………..
Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: misura con offerta al massimo ribasso.
Nell’appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulterà variabile.
In linea generale, nella forma dell’appalto a misura, si dovranno avere i criteri di offerta con offerta con unico ribasso.
Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:
Quadro economico di sintesi | |
a) Per lavori a MISURA | Euro 128.520,00 |
b) costi della sicurezza | Euro 15.441,50 |
Totale | Euro 143.961,50 |
Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO | |||
LAVORI | PARZIALI | TOTALI | |
A | LAVORI A MISURA | € 128.520,00 | |
B | COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | € 15.441,50 | |
TOTALE LAVORI | € 143.961,50 | ||
SOMME A DISPOSIZIONE | |||
C | Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 | € 2.879,23 | |
D | Imprevisti | € 7.500,00 | |
D | I.V.A. 22 % su A + B + D | € 33.321,53 | |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 43.700,76 | ||
TOTALE GENERALE | € 187.662,26 |
Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 187.662,26
(diconsi Euro centoottantasettemilaseicentosessantadue/26) IVA compresa.
Gli operatori economici dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod. | Descrizione | Importo (Euro) | ||
in cifre | in lettere | % | ||
OG1 | Edifici civili ed industriali | € 143.961,50 | Centoventottomilanovecentonovantuno/50 | 100,0 |
Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l’affidamento ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsie le principali dimensioni:
Interventi di impermeabilizzazioni riguardanti la copertura del "Corridoio centrale di collegamento, della palazzina M e porzione della palazzina I", rifacimento giunti strutturali e bocchettoni, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio.
- Opere provvisionali (parapetti di protezione);
- Smontaggio e successivo rimontaggio delle canaline metalliche, grigliato xxxxxx e pavimento flottante ove presente;
- Sostituzione vecchi bocchettoni;
- Rifacimento dei giunti di dilatazione;
- Realizzazione di nuovo massetto con adeguate pendenze con materiale a basso modulo elastico composto da polimeri modificati;
- Trattamento dei verticali e dei corpi passanti;
- Impermeabilizzazione con bicomponente elastico, membrana idrorepellente idroporosa elasticizzata;
- Opere murarie;
- Noleggio automezzi;
- Trasporti a discarica;
- Opere varie di completamento.
Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) i seguenti elaborati di progetto:
- Elenco prezzi vigente Regione Lazio;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- tavola di inquadramento.
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescrittto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.
Cat. | Descrizione | Importo | Classifica | % sul totale |
OG1 | Edifici civili ed industriali | € 143.961,50 | C.C.I.A.A. | 100.00 |
Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Xxxxxx dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegherà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.
L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
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risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
Art. 2.6 GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le
modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 2.7 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchél'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventivaconsegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavorio di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 2.8 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 300.000,00 (diconsi euro Trecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.00 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000 (diconsi euro cinquecentomila/00).
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Fino al 31 dicembre 2020 non sarà necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligodi acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice.
Art. 2.10
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Art. 2.11
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Art. 2.12
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti ei poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
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legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
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Art. 2.13 ISPETTORI DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 2.14 PENALI
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per
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cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 2 per mille (diconsi Euro due/00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro 280,00.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 2.15 SICUREZZA DEI LAVORI
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 15 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
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dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.17
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 2.18
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 2.19
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo xxxxx, del codice civile.
Art. 2.20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
Art. 2.21
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 2.22
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
Art. 2.23 RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 2.24 BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
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ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 2.25
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.
L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 2.26
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al
contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno
definitivamente accettati.
Art. 2.27
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
CAPITOLO 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEI LAVORI - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO
Art. 3.1
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.
L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
Art. 3.2
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad altre ditte.
L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.
Art. 3.3 ORDINE DEI LAVORI
L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.
Art. 4.4
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEI LAVORI
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:
a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente i lavori, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
b) prova di tenuta, se possibile mano a mano che si eseguono le lavorazioni ed in ogni caso a lavorazioni concluse,prima di effettuare le prove definitive.
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino infiltrazioni e deformazioni permanenti;
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte l'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dei lavori.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO
XXX XXXXX XXXXXX x.0000
00000 Xxxx
Xxxx,
Il Datore di Lavoro
.......................................................................
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione. e Protezione dai Rischi
.......................................................................
Il Medico Competente
........................................................................
Per presa visione: i Rappresentanti dei Lavoratori
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Il presente documento si compone di pagine
Rev. 00 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA | Consiglio Regionale del Lazio |
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Procedura per la valutazione e la gestione delle interferenze nei contratti di appalto, d’opera, o di
somministrazione presso il Consiglio regionale del Lazio.
Oggetto dell’appalto:
…………………………………………….
Durata dei lavori:
…………………………………………….
1.Introduzione.
2.Criteri utilizzati nell’identificazione delle interferenze e nella valutazione dei rischi da esse derivati. 3.Modalità d’implementazione e controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
individuale.
4.Sistema di gestione della sicurezza del Consiglio regionale del Lazio.
5. Valutazione dei rischi da interferenza.
6. Sistema di gestione della sicurezza dell’Appaltatore
7. Costi della sicurezza.
8. Coordinamento delle fasi lavorative.
9. Considerazioni finali e conclusioni.
1. INTRODUZIONE
Il D. Lgs 81/08 e s.m.i., prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
L’art. 26, comma 1 lett. b, del decreto legislativo 81/2008 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Il comma 3 dello stesso decreto, inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare e/o per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Il documento ha lo scopo di:
promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’Impresa appaltatrice e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti i lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
ridurre anche per i visitatori ogni possibile rischio che dalle attività oggetto dell’appalto possano derivare.
Il presente documento, è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente verrà aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.
L’obbligo di cooperazione imposto dal committente, e di conseguenza il contenuto del presente
DUVRI, è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore.
2. CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all’adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con il responsabile del contratto al fine di reperire le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.
Ciascuna attività è stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna fase sono state raccolte le informazioni necessarie al fine avere una corretta conoscenza delle stesse.
Le informazioni reperite per ogni singola fase, riguardano:
• gli specifici luoghi/aree di lavoro;
• i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi;
• i turni e la durata delle lavorazioni;
• i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati;
• la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi, pubblico nei medesimi luoghi di lavoro.
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La Valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’ente committente sia a situazioni determinate quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
Pertanto sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate dall’effettuazione delle attività al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.
Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato di appalto e nel relativo allegato tecnico, integrate con quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase di attività.
Sono stati considerati rischi da interferenze, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi anche eventualmente operanti per Committenti diversi;
derivanti dalla presenza di soggetti terzi presenti sul luogo di lavoro quali, ad esempio, i fruitori dei complessi edilizi all’interno dei quali si svolgono le attività;
immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore;
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolare, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Si escludono pertanto i rischi propri dell’attività oggetto dell’appalto in quanto trattasi di rischi per i quali è obbligo dell’Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi (Piano Operativo di Sicurezza).
Il documento previsto al punto precedente dovrà essere redatto, se necessario, conformemente a quanto dettato dall’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.
Il presente documento, che contiene le misure minime di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalle diverse ditte e quelle svolte dai lavoratori del Consiglio regionale del Lazio e dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso in sede di riunione congiunta tra il Gestore del contratto (da parte del Committente) ed il Responsabile delle diverse ditte.
Il Gestore del contratto si impegna ad aggiornare la presente valutazione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto, o se durante l’espletamento dell’attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dal Committente e dall’Appaltatore.
Per le attività di manutenzione straordinaria sarà di volta in volta verificato se sussistano condizioni di interferenza tra le attività programmate della Ditta e quelle di altre ditte presenti o con il personale del Consiglio Regionale del Lazio e con l’utenza.
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Di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali, intesi come quei rischi dovuti all’interferenza delle attività in appalto che vengono svolte contemporaneamente da due o più imprese e/o alle attività di pertinenza del Committente e che possano in qualche modo influenzarsi a vicenda. Alcuni esempi possono essere:
rischi di investimento, dovuti a sovrapposizioni di percorsi di veicoli, mezzi di trasporti/sollevamento con passaggi pedonali;
rischi di esposizione al rumore/sostanze pericolose, dovuti ad operazioni rumorose/con sostanze pericolose eseguite negli uffici della sede;
rischio incendio, dovuto ad operazioni che producono scintille;
rischio di elettrocuzione dovuto a lavori da eseguirsi presso elementi in tensione. I fattori considerati per esprimere la valutazione sono stati pertanto:
- l’entità dell’esposizione al pericolo;
- la possibile gravità del danno conseguente;
- la probabilità del danno stesso.
CRITERI SEGUITI
Per effettuare la Valutazione dei Rischi oggetto del presente documento viene utilizzato un metodo semiquantitativo che, in funzione della Probabilità del verificarsi un infortunio, e del Danno prodotto dallo stesso, permette di determinare il valore del Rischio di una attività lavorativa.
L’entità del rischio viene quindi stimata dalla formula: R = P x D dove:
R = è la gravità del rischio
P = è la probabilità o frequenza che un evento avvenga
D = è l’entità del danno, delle conseguenze connesse a tale evento.
Per ridurre il rischio si può agire quindi su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio valutato. Oppure si può agire sull’entità del danno D che l’evento può produrre tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno.
MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
P
4 | 8 | 12 | 16 |
3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 2 3 4 D
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R= P x D
SCALA DELLA PROBABILITÀ - P
VALORE | LIVELLO | DEFINIZIONE/CRITERI |
4 | altamente probabile | • esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavatori • si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili • il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda |
3 | probabile | • la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto • è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno • il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda |
2 | Poco probabile | • la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi • sono noti solo rarissimi episodi già verificati • il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda |
1 | Improbabile | • la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti • non sono noti episodi già verificatisi • il verificarsi del danno susciterebbe incredulità |
SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO -D –
VALORE | LIVELLO | DEFINIZIONE/CRITERI |
4 | gravissimo | • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti |
3 | grave | • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale • esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente irreversibili |
2 | di media gravità | • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile • esposizione cronica con effetti reversibili |
1 | di lieve gravità | • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile • esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili |
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3. MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE
Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso in sede di riunione congiunta con il responsabile del contratto da parte del committente, il responsabile SPP nella fase statica o in caso di stazione appaltante con i responsabili degli appaltatori/subappaltatori e i prestatori d’opera coinvolti ed eventuali altri responsabili e datori di lavoro nei casi specifici. In tale sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano. Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto (committente, referente per l’esecuzione del contratto, SPP, appaltatore, subappaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate (incaricato).
Pertanto il datore di lavoro dell’azienda committente e l’azienda appaltatrice coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Preliminarmente alla stipula del contratto e in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’appalto, il datore di lavoro dell’azienda committente promuoverà la cooperazione e il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’azienda appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso la sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale che verrà redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro dell’azienda committente, dal responsabile della sede, e dal datore di lavoro dell’azienda appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedura di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di coordinamento in corso d’opera” predisposti dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’azienda committente e sottoscritti da tutte le aziende appaltatrici di volta in volta interessate. Il Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento e gli eventuali Verbali di coordinamento in corso d’opera costituiscono parte integrante del presente DUVRI.
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3.1 DEFINIZIONI E TERMINI
Ai fini del presente documento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera/intervento in collaborazione con i responsabili degli uffici competenti, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. La pianificazione è, perciò, finalizzata affinché l’opera sia compatibile con la sicurezza e la salute dei lavoratori occupati nella sua realizzazione; quindi è necessario che si realizzi l’interazione fra l’Appaltatore e il Committente per effettuare già a livello progettuale quelle scelte, nel campo delle tecniche e delle tecnologie costruttive, che presentano un livello di rischio inferiore.
Le scelte riguardano anche l’organizzazione del cantiere che svolge un ruolo fondamentale nella definizione del “sistema” sicurezza.
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; per modalità si deve intendere il modo scelto per l’esecuzione della lavorazione, mentre per sequenza la successione delle fasi o sottofasi di lavoro ovvero fare una operazione dopo o prima di averne fatta un’altra.
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; sono le opere che è necessario realizzare prima di effettuare le lavorazioni e necessarie per garantire la loro esecuzione in condizioni di sicurezza (ad esempio ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, mensa, locali di ricovero e riposo, camere di medicazione, recinzioni di cantiere).
d) attrezzature: l’articolo 69 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 definisce attrezzature “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante i lavori”;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di lavoro, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; mediante il cronoprogramma, inoltre, si prefigge lo scopo di evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione all’altra.
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3.2 COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA
Qui di seguito si riportano i compiti che il Committente e l’Appaltatore devono svolgere per poter attuare l’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Committente
Il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre, il committente con l’appaltatore deve:
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento sopra citati, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Tale attività del committente non si applica, però, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Appaltatore
La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo è tenuto all’osservanza degli artt. 23, 24,
26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la corretta esecuzione dei lavori e delle opere, nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto d’appalto o d’opera.
La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo si impegna, in ottemperanza ai disposti di legge, ad informare il Committente sui rischi determinati delle proprie attività e sulle misure di protezione adottate, nonché a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, gravanti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ed a rispettare gli obblighi di coordinamento.
Inoltre la ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo è tenuto ad esporre, per tutto il tempo di permanenza nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio, il tesserino di riconoscimento, previsto dalla legge.
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L’appaltatore con il committente deve:
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente, tempestivamente, ogni variazione di interesse all’appalto (elenco non esaustivo):
• modifiche dell’elenco del personale utilizzato;
• modifiche dell’elenco delle attrezzature utilizzate;
• modifiche dei dati aziendali e della Visura Camerale;
• modifiche dei lavori che comportano aggiunta di rischi per la sicurezza e l’ambiente.
In linea generale, i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere macchine, nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazioni o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
3.3 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
In caso si rendesse necessario, durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto si procederà allo svolgimento di riunioni di coordinamento, debitamente verbalizzate.
3.4 RISCHI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Il Consiglio regionale del Lazio fornisce all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare. Successivamente sono illustrate le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative.
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3.5 ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
Nell’ambiente di lavoro il personale deve tenere un comportamento corretto ed adeguato. Deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi condotta od atto che possa arrecare danno ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari reparti operativi della Committente.
I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo. La consumazione dei pasti deve svolgersi esclusivamente nei locali appositamente predisposti. È vietato assumere bevande alcoliche.
Accesso alla sede del Consiglio regionale del Lazio
L’accesso alla sede da parte delle maestranze dell’Appaltatore, al fine di svolgere le attività oggetto del relativo appalto, sarà consentito unicamente a condizione che:
risultino dotate di attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dalle vigenti norme di sicurezza;
risultino equipaggiate dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantirne la sicurezza e tutelarne la salute in conformità con quanto riportato nel proprio piano di lavoro;
siano rispettate le modalità di accesso indicate dal Consiglio regionale.
L’appaltatore si impegnerà, inoltre, ad assicurare che tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
L'Appaltatore deve eseguire i lavori oggetto dell’appalto, compresi quelli di constatazione, esclusivamente mediante impiego di personale, macchinari e attrezzature propri e sotto la propria direzione dei lavori fatta salvo la possibilità di subappaltare parte dei lavori qualora autorizzato dal Committente.
Xxxx concesse in uso alla ditta appaltatrice
Nelle aree concesse in uso all’impresa per l’esecuzione e/o predisposizione dei lavori, il deposito di materiali o per altre esigenze, la medesima ne assume la piena ed esclusiva responsabilità. In particolare, l’assuntore è responsabile di ogni attività ivi svolta e della idoneità dei mezzi impiegati. L’assuntore è inoltre responsabile degli adempimenti di legge (denunce, verifiche, ecc…) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni. Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall’assuntore devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.
Xxxxxxxx, mezzi ed attrezzature
L’operatore non deve operare con macchine e mezzi di lavoro di proprietà del Committente senza preventiva autorizzazione scritta.
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Zone di intervento
Sede: Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 – Roma e tutte le altre sedi esterne, che fanno capo al Consiglio regionale del Lazio. Sono oggetto di intervento tutti gli uffici all’interno del sito, in particolare: ………
Xxxx utilizzabili dall’appaltatore
Oltre alle zone oggetto di intervento, l’appaltatore potrà utilizzare i corridoi all’interno degli edifici per raggiungere i servizi igienici più vicini rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno della sede.
Inoltre potrà circolare nei piazzali e nelle strade interne, sia a piedi che con i mezzi autorizzati, avendo cura di osservare strettamente le norme del Codice della strada e di quelle interne richiamate da apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima prudenza.
Potrà poi accedere al locale mensa, al bar e relativi servizi igienici seguendo i passaggi pedonali indicati e rispettando la segnaletica.
Aree non utilizzabili
La ditta appaltatrice non potrà accedere ad alcuna area al di fuori di quelle espressamente indicate in precedenza, senza previa autorizzazione da parte del Committente.
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4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente
All’interno delle sedi istituzionali viene svolta attività politico-amministrativa.
I principali rischi specifici sono, fondamentalmente, per la sicurezza rischi di natura infortunistica responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche, più o meno gravi, in conseguenza di un impatto traumatico di varia natura: meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc; nel seguito del documento sarà riportata la descrizione dei rischi maggiormente probabili.
Gli orari di lavoro sono stabiliti dalle 7,30 alle 20,00, dal lunedì al venerdì; per particolari esigenze connesse alle attività istituzionali è possibile prevedere occasionalmente, la presenza di lavoratori anche nella giornata del sabato, secondo il medesimo orario.
Mediamente sono presenti in sede circa 400 lavoratori.
La viabilità carrabile consente di accedere, dall’esterno, all’area interna del comprensorio nel quale è situata la sede; all’interno del medesimo sono ricavati i parcheggi per i lavoratori e i visitatori; i percorsi pedonali consentono quindi di raggiungere i luoghi di lavoro interessati dall’appalto.
Generalità dell’Ente | |
Ragione sociale | Consiglio Regionale del Lazio |
Sede legale | Via della Pisana n. 1301 – Roma. |
Sede oggetto dell’attività contrattuale | |
Recapiti telefonici, e-mail | 0665931 |
Codice fiscale – P. Iva | 80143490581 |
Codice Ateco |
Figure aziendali referenti per il contratto | |
Datore di Lavoro Committente | Dott. |
Delegato DLC, referente per l’appalto | Dott. |
Ufficio contratti (telefono, e-mail) | |
Funzioni aziendali in materia di prevenzione rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto |
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Datore di Lavoro | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Delegato del DL | Dott. |
RSPP | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Medico competente | Xxxx. Xxxxx Xxxxxx |
RLS | |
Addetti primo soccorso | v. Piano delle emergenze (allegato) |
Addetti antincendio | v. Piano delle emergenze (allegato) |
Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento | |
Ad esempio :Atrio, ingresso, corridoio | Palazzina… |
Ad esempio :Cucina, sala mensa | Palazzina |
Ad esempio: Archivio | Palazzina |
Ad esempio: Servizi igienici | Palazzina |
Fase 1 | Descrizione delle attività da cronoprogramma |
Fase 2 | “ |
Fase 3 | “ |
Rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell’appalto (tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per le imprese appaltatrici)
Rischi già presenti nei luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio: Deambulazione negli edifici
È in funzione dei seguenti fattori:
• Possibilità di scivolare a causa della natura e condizioni del suolo calpestabile
• Possibilità di inciampare per la presenza di sconnessioni del suolo calpestabile o per elementi che possono impedire il transito di non facile percezione ( es. cavi , etc)
• La possibilità ad altezza d’uomo di urtare contro, superfici, ostacoli, etc
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• La possibilità che dall’alto, ripiani alti di scaffalature a giorno, corpi illuminanti a soffitto, pannelli di contro soffittature, etc, possano cadere oggetti
Per il continuo modificarsi delle esigenze dell’ente che comporta continui spostamenti di personale e sistemazione degli ambienti, possono essere presenti i suddetti rischi.
Nella generalità dei casi, in fase di valutazione sono stati rilevati rischi irrilevanti, modesti o al massimo accettabili che possono essere superati con una soglia di attenzione normale.
Deambulazione all’esterno degli edifici
Nei comprensori, data l’elevata presenza di dipendenti e pubblico esterno dovranno essere rispettate andature di sicurezza (10 Km/H) prestando la massima attenzione alle zone di attraversamento pedonale e ai settori di scarsa visibilità (curve). Andrà sempre rispettata la segnaletica orizzontale e verticale. Dovranno essere parcheggiati i veicoli nelle apposite aree e comunque mai nei settori d’emergenza, tecnici, uscite, attacchi VVF, aree per diversamente abili e quanto possa pregiudicare la sicurezza propria e altrui.
Ai varchi possono essere presenti cancelli, sbarre automatiche, a cui prestare la massima attenzione, i pedoni dovranno passare sul lato pedonale e mai attraverso il cancello o sbarra automatica, con i mezzi attendere la completa apertura della sbarra o del cancello dopo essere stati preventivamente autorizzati dal personale di guardiania.
Igiene ambientale
Tiene conto di parametri quali:
- luminosità
- livello di rumore
- microclima
- ergonomia
questi possono assumere rilievo per chi, in un determinato ambiente, presta la sua attività in maniera continuativa.
Illuminazione
L’illuminazione interna degli uffici è più che sufficiente sia per una normale deambulazione che per le prestazioni lavorative.
Elettrico
Nella valutazione del rischio elettrico si prendono in considerazione l’impianto elettrico vero e proprio, le connessioni e le apparecchiature collegate nonché tutti gli altri impianti come riscaldamento/condizionamento, telefonici, di sicurezza ecc..
Gli impianti di cui sopra sono conformi alla normativa vigente verificati/manutenuti secondo le indicazioni di legge.
Potrebbero essere rilevati dei rischi residui dovuti all’uso improprio in termini di rispetto della potenza di assorbimento, a tal proposito dovranno essere effettuate le necessarie verifiche sulle caratteristiche elettriche degli utilizzatori prima della loro installazione
Le anomalie di cui sopra comportano tuttavia un rischio irrilevante, modesto o accettabile, che possono essere superati con una soglia di attenzione normale.
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Incendio
In tutti gli edifici dell’ente in genere il rischio è per lo più legato a possibili comportamenti non consoni quali fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi d’incendio per la presenza per lo più di materiale cartaceo.
Il rischio esclusi questi ambienti rimane di norma basso, in virtù dei vari presidi antincendio (estintori, idranti) e delle squadre antincendio presenti.
È perciò importante che in caso di necessità d’impiego di fiamme libere, l’operazione venga preventivamente autorizzata, in particolar modo negli ambienti come i depositi.
L’eventuale materiale combustibile dovrà essere stoccato negli appositi depositi compartimentati.
Attrezzature per la movimentazione delle merci/persone
Negli ambienti sono presenti degli ascensori di sollevamento a cabina questi sono utilizzati per il trasporto di persone e merci e in caso di emergenza/necessità (es trasporto di disabili) debbono essere lasciati liberi.
Segnaletica di sicurezza
E’ generalmente completa e a norma, ma sono possibili carenze localizzate, che comunque vengono ripristinate tempestivamente.
In relazione alla configurazione e all’accessibilità dei luoghi di lavoro si rimanda alle planimetrie allegate.
Attività pericolose funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza
In relazione alle seguenti attività occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, nella persona del Delegato del DLC, referente per l’appalto, dott………:
• Messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti elettrici, idraulici, termici, ecc….
• Accesso ai locali (da specificare) (centrali termiche, elettriche, magazzini ecc..)
• Uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente
• Uso di locali o spazi disponibili (servizi igienici, depositi temporanei ecc…)
• Introduzione e/o deposito di sostanze pericolose
• Possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche
• Lavori in altezza
• Lavori in postazioni remote o isolate.
Le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare, in relazione alle predette attività, dovranno essere esplicitamente verbalizzate in sede di riunione di coordinamento.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1. L’accesso all’interno degli edifici è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal responsabile del contratto.
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).
3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell’azienda committente.
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5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti e previsti dal proprio DVR.
6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
9. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
10. Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
11. Divieto di accedere ai reparti e/o servizi interessati ai lavori senza precisa autorizzazione dei Responsabili (in particolare in aree di cantiere temporaneo).
12. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito e di accedere a zone non interessate ai lavori a Voi commissionati.
13 Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
14. A seguito della designazione della ditta assegnataria del contratto di appalto il “DUVRI Statico”, presentato in fase di gara, potrà essere integrato, con nuove misure di prevenzione risultanti dalla riunione di coordinamento e con eventuali soluzioni alternative proposte dalla ditta appaltatrice per la riduzione dei rischi da interferenza; quest’ultimo sarà il “DUVRI Dinamico” che insieme al
precedente “DUVRI Statico” dovrà essere allegato al contratto di appalto ulteriori integrazioni potranno essere apportate dai i soggetti interessati dall’appalto (Datori di lavoro in collaborazione con il SPP);
15. Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati ufficialmente dal Dirigente delegato;
16. Le ditte subappaltatrici ed i soggetti interessati dovranno, partecipare alla riunione di coordinamento, sottoscrivere il DUVRI Statico e condividere il DUVRI dinamico redatto contestualmente alla suddetta riunione;
17. In caso di subappalti in corso d’opera, seguire l’iter descritto nei punti 11 e 12.
Prevenzione incendi e Gestione delle emergenze (vie di fuga e uscite di sicurezza)
L’Impresa Appaltatrice deve assicurare che il proprio personale: preventivamente prenda visione della planimetria dei locali ed in ogni caso dell’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza; mantenga i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone e di mezzi in caso di emergenza; in particolare deve garantire che non sia presente materiale combustibile e infiammabile, o comunque pericoloso; prenda visione della posizione dei presidi di emergenza; si attenga alle disposizioni del Committente in caso di emergenza.
Il Committente tramite il Referente di Sede (Responsabile dell’Immobile) assicura: la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza del Committente (addetti all’emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua etc.
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Procedura da adottare in caso di emergenza
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..
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Emergenza | INCENDIO ED EVACUAZIONE |
Misure di Prevenzione e Protezione | All’interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori/presidi antincendio posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento occorre chiamare il numero di emergenza interno/attivare le procedure d’emergenza, per una situazione grave o in caso non sia possibile attuare le procedure d’emergenza, chiamare il numero per l’emergenza incendi (112). |
Vostro comportamento di sicurezza | In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco solo se adeguatamente formati (D.M. 10.03.1998) utilizzando i presidi antincendio specifici e operando sempre in sicurezza (garantendosi in particolare la via di fuga). Qualora non riusciate a spegnerlo ed in ogni caso, cercate di chiudere, se presente, la finestra ed uscite chiudendo la porta. Quindi: - Date l’allarme attraverso il centralino delle emergenze/procedure d’emergenza e fate uscire le persone presenti segnalando il pericolo nei locali attigui, evacuate dalla zona seguendo le vie di fuga ed indirizzandovi al punto di ritrovo, il tutto senza perdere tempo e mantenendo la calma. - Avvertite i Vigili del Fuoco (112) e comunque avvisate le squadre di emergenza attraverso il centralino per le emergenze (vedi procedure allegate.) Inoltre se possibile - Togliete la corrente dal quadro elettrico di zona azionando l’interruttore generale. - Comunicare ai soccorsi avanzati eventuali zone con persone intrappolate. - Al punto di ritrovo, verificate la presenza dei colleghi e riferite eventuali smarrimenti di persone. - Attendete l’arrivo dei pompieri, spiegate l’evento mettendosi a disposizione per ogni chiarimento. - Non riprendere il lavoro senza autorizzazione dei VV.FF.. |
PRONTO SOCCORSO | |
Misure di Prevenzione e Protezione | L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03. |
Vostro comportamento di sicurezza | Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, chiamare la squadra di emergenza attraverso il n° apposito (vedi procedure allegate) intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione in dotazione solo se autorizzati e in possesso delle capacità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112 e seguire le disposizioni impartite, assistendo la persona infortunata e comunque avvisare le squadre di emergenza attraverso il centralino per le emergenze. È presente un defibrillatore DAE nel corridoio centrale il cui utilizzo è possibile per il solo personale formato. |
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ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
5.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Datore di lavoro) 2931 Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx (RSPP) 2119
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx 2690
NORMALE ATTIVITA’
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
-
-
Medico Competente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxx 2119
EMERGENZA
COORDINATORE DELLE EMERGENZE
RSPP Xxxxxx Xxxxxxxxx
CENTRALINO
n. emergenze interno Via della Pisana: 06.6593
2406 - 2769
Xxx Xxxxxxxx Xxxx 00: 06.65937407
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000: 06.65932022 -2028
SOCCORSI ESTERNI
Numero per emergenze 112
Funzioni emergenza:
-SQUADRE D’EMERGENZA;
- MANUTENZIONE
- VIGILANZA
- ADDDETI ANTINCENDIO
- ADDETTI AUSILIO DISABILI
- ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Personale Addetto alla Prevenzione e Protezione
Numero emergenze interno:
Pisana: Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx/Vigilanza 066593 0000-0000-0000
Via Xxxxxxxx Xxxx Xx.Xx.Xxx.: Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx/Vigilanza 06.65937422 – 7407
Via Capitan Bavastro: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx/Vigilanza 06.65932028
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli, o viceversa ove si verifichi un contatto rischioso.
Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi potranno essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, dovrà essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.
I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare una attività interferente e pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI
Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro (di cui alla pag. 12) individua a questo punto, in collaborazione con l’impresa , la presenza di rischi indotti
dall’operatore economico, per gli interventi previsti nel contratto di appalto
SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO/OPERA | |
Impresa appaltatrice/prestatore d’opera (ragione sociale) | |
Ragione Sociale | |
Sede legale | |
Partita IVA/C.F. | |
Posizione CCIAA | |
Settore Ateco | |
Posizione Inps | |
Posizione Inail | |
N°. Polizza RCO/RCT | |
Posizione cassa edile (se pertinente) | |
CCNL applicato ai lavoratori | |
Attività oggetto dell’appalto |
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Luoghi oggetto delle attività | |
Interventi previsti | |
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti | |
Personale genericamente presente nei luoghi di azione | |
Rischi indotti (ad esempio) | • Movimentazione macchinari e/o attrezzature • Organi meccanici in movimento • Sversamenti pericolosi • Proiezione di schegge, getti e schizzi • Rumori/vibrazioni • Radiazioni ottiche artificiali • Agenti chimici pericolosi • Agenti cancerogeni mutageni • Agenti biologici • Emissione incontrollata da impianti • Intralcio alle vie di fuga: le attività potrebbero comportare ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza • Altro……………. |
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Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale settimanale e mensile.
Ambito di interferenza temporale – giornaliero
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Committente | ||||||||||||||||||||||||
Altri Enti Società Presenti nello stabile | ||||||||||||||||||||||||
Impresa appaltatrice | ||||||||||||||||||||||||
Visitatori | ||||||||||||||||||||||||
Altre imprese appaltatrici |
Ambito di interferenza temporale – settimanale
L | Ma | Me | G | V | |
Committente | |||||
Altri Enti Società Presenti nello stabile | |||||
Impresa appaltatrice | |||||
Visitatori | |||||
Altre imprese appaltatrici |
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA STANDARD
Di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali, intesi come quei rischi dovuti all’interferenza delle attività in appalto che vengono svolte contemporaneamente da due o più imprese e/o alle attività di pertinenza del Committente e che possano in qualche modo influenzarsi a vicenda.
Alcuni esempi possono essere:
• rischi di investimento, dovuti a sovrapposizioni di percorsi di veicoli, mezzi di trasporti/sollevamento con passaggi pedonali;
• rischi di esposizione al rumore/sostanze pericolose, dovuti ad operazioni rumorose/con sostanze pericolose eseguite negli uffici della sede;
• rischio incendio, dovuto ad operazioni che producono scintille;
• rischio di elettrocuzione dovuto a lavori da eseguirsi presso elementi in tensione;
I fattori considerati per esprimere la valutazione sono stati pertanto:
- l’entità dell’esposizione al pericolo;
- la possibile gravità del danno conseguente;
- la probabilità del danno stesso.
A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti (specifici e indotti) si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell’Ente e quelle dell’impresa sono da considerarsi:
a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta
a contatto non rischioso per cui è necessario che i lavoratori delle imprese appaltatrici osservino tutte le procedure indicate nel presente documento.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’operatore economico aggiudicatario.
Si riportano di seguito i rischi da interferenza standard rilevanti ai fini della sicurezza tra i dipendenti del Consiglio Regionale del Lazio e le ditte appaltatrici valutati con i relativi livelli di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:
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INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI –IDRICI - RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO – SPECIALI (TELEFONICI, DI SICUREZZA, ANTICENDIO ECC…)
Verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, di rete e degli impianti meccanici, ecc.., quali:
- Quadri elettrici;
- Linee elettriche;
- Prese elettriche;
- Interruttori;
- Apparati attivi di rete (router, switch, access point, etc….);
- Centraline e controlli remoti;
- Punti luce;
- Tubazioni idriche;
- Lavori di illuminazione funzionale esterna per efficientamento energetico;
- Manutenzione centrale termica;
- Manutenzione impianti antincendio.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- presenza di impianti elettrici BT, MT (quadri elettrici, cavi, e dispositivi elettrici in genere), da considerarsi sempre in tensione;
- presenza di impianti di estinzione incendi;
- linee elettriche in tensione nel sottosuolo;
- movimentazioni di materiali in altezza, che espongono a rischi di caduta di materiali dall'alto (sostituzione lampade etc.);
- presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che potrebbero comportare rischi di inciampo per il personale;
- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo per il personale;
- situazioni microclimatiche critiche (per temperatura, polvere, fumi, umidità o altro) in cui potrebbe venirsi a trovare il personale dell'Appaltatore;
- condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all’esterno;
- rischio vibrazioni: non sono evidenti esposizioni significative;
- rischio chimico: non sono evidenti esposizioni significative;
- rischio rumore proveniente dall’utilizzo continuativo di attrezzature rumorose;
- produzione polvere;
- rischio da taglio per la custodia di attrezzi;
- mancanza ricambio aria per fermo impianto;
- utilizzo di fiamme libere;
- contatto con tubazioni, fiamme, gas ustionanti;
- scivolamenti dovuti a perdita d’acqua.
Per il raggiungimento di zone poste in altezza sono presenti:
- scala a pioli, di altezza superiore a 2 m, vincolata a struttura portante, utilizzata per raggiungimento della postazione in cui effettuare l’intervento (impianti, luoghi di lavoro in quota).
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PULIZIA LOCALI/RACCOLTA DIFFERENZIATA/SMALTIMENTO RIFIUTI/MANUTENZIONE TENDE/MANUTENZIONE EDILE
La pulizia dei locali comprende:
- Lavori di lavaggio e disinfezione delle UTA e canalizzazioni;
- Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- Servizio di igienizzazione apparecchiature elettroniche ed informatiche;
- Pulizie, guardaroba, isola ecologica e prestazioni accessorie;
- Servizio di pulizia e servizi accessori nella sede e negli uffici;
- Spolveratura di tutte le superfici orizzontali;
- Raccolta ed asportazione dei rifiuti e relativi sacchetti di immondizia;
- Pulitura di vetri di porte e di finestre oltre alle eventuali vetrate;
- Pulitura degli impianti igienici, degli spogliatoi e degli uffici;
- Lavaggio dei pavimenti di calpestio;
- smontaggio e rimontaggio tende. La manutenzione edile prevede:
- l’ancoraggio di attrezzature quali trabattelli, pavimentazioni sopraelevate;
- utilizzo di attrezzature taglienti e rumorose;
- utilizzo sostanze chimiche e infiammabili.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- elettrocuzione;
- caduta da scale, sgabelli ecc…;
- caduta di materiale dall’alto;
- cadute per inciampo o scivolamento con conseguente urto contro elementi di arredo;
- rischio chimico: possibile esposizione per uso di vernici, solventi, additivi;
- rischio biologico per possibile contatto con rifiuti sanitari;
- condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all’esterno;
- microclima all’interno dei locali (temperatura, umidità, ecc.);
- presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che potrebbero comportare rischi di inciampo per il personale;
- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo per il personale;
- ribaltamento/caduta dei carichi durante il trasporto anche con mezzi a spinta manuale;
- carichi sospesi nelle zone adibite a cantiere;
- rischio rumore proveniente dall’utilizzo continuativo di attrezzature rumorose;
- produzione polvere e/o di polveri provocate da demolizioni di opere murarie e di preparazione delle malte;
- circolazione di automezzi e di macchine da lavoro nel cantiere e/o zone adiacenti;
- rischio da taglio per la custodia di attrezzi.
MONTAGGIO ARREDI/FACCHINAGGIO/INSTALLAZIONE MANUTENZIONE DI MACCHINARE E ATTREZZATURE
Tali lavorazioni prevedono:
- Trasporto carichi;
- Utilizzo attrezzi taglienti o appuntiti;
- Sollevamenti carichi;
- Ancoraggio delle scaffalature;
- Tiro/spinta carrelli;
- Aereazione ambienti;
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- Utilizzo toner per stampanti e/o fotocopiatrici.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- ribaltamento/caduta dei carichi durante il trasporto con transpallet elettrici o anche con mezzi a spinta manuale;
- rischio da utilizzo di impianti elevatori;
- tiro in altro mediante mezzi di sollevamento;
- rischio da inciampo/cadute causate dalla presenza di scarti di imballaggi;
- rischio da inciampo per la presenza di cavi elettrici;
- produzione polvere;
- caduta di materiale dall’alto;
- rischio da taglio per la custodia di attrezzi.
SERVIZIO MENSA, BAR, BOUVETTE
Tale attività prevede:
- Utilizzo sostanze (detergenti e detersivi) liquide e scivolose;
- Utilizzo attrezzature e macchinari elettrici;
- Approvvigionamento e consegna materiali e attrezzature da lavoro.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- rischio di caduta per pavimenti resi scivolosi da fuoriuscita di liquidi o materiali della cucina;
- rischi legati all’uso di attrezzatture da cucina (coltelli, frullatori, ecc..)
- uso improprio degli impianti elettrici: sovraccarichi, possibilità di corto circuiti, incendio e black-out;
- urti/schiacciamenti da utilizzo attrezzature;
- transito veicoli;
- trasporto carichi;
- utilizzo sostanze infiammabili e facilmente combustibili.
RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI
Tale attività prevede:
- Utilizzo apparecchiature elettriche/tecnologiche.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- rischio elettrico per posizionamento a parete di prese multiple;
- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo per il personale;
- incendio per comportamenti contrari al divieto di fumo.
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PRESIDIO PORTINERIE
Tale attività prevede:
- Personale autorizzato al possesso di armi da fuoco;
- Personale addetto al riconoscimento di dipendenti e visitatori.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- custodia delle armi in zone protette e sulla persona con il dispositivo di sicurezza inserito;
- riconoscibilità del personale che, durante la permanenza in servizio, deve indossare la divisa prevista con il tesserino su cui è indicata la società di appartenenza e il numero di matricola.
MANUTENZIONE AREE VERDI/SCALE/MARCIAPIEDI
Tali lavorazioni prevedono:
- Operazioni di innaffiatura/potatura;
- Spargimento accidentale di prodotti;
- Utilizzo di scale, trabattelli, utensili taglienti e appuntiti;
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- caduta dall’alto di materiali o attrezzi da lavoro;
- scivolamenti causati da versamenti d’acqua o altri materiali liquidi;
- impiego sostanze chimiche (fertilizzanti, concimi ecc..);
- produzione rumore.
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6. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’APPALTATORE
Al fine di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, come disposto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore deve dichiarare l'attuazione delle misure di tutela per i lavoratori:
Ragione Sociale | |
Sede legale | |
Recapiti telefonici, e-mail | |
Partita IVA/C.F. | |
Posizione CCIAA | |
Settore Ateco | |
Posizione Inps | |
Posizione Inail | |
N°. Polizza RCO/RCT | |
Posizione cassa edile (se pertinente) | |
CCNL applicato ai lavoratori |
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SEZIONE RELATIVA ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
In adempimento con quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro l’appaltatore dichiara che ai fini della sicurezza sono state individuate le seguenti figure: | |
Legale rappresentante | |
Datore di lavoro | |
Procuratore Speciale alla Sicurezza | |
RSPP | |
Elenco dei preposti sempre presenti nel corso dell’esecuzione delle attività lavorative | tel. |
ASPP | tel. |
RLS | tel. |
Medico competente | |
Referente delegato per le attività appaltate | |
Elenco addetti all’emergenza (primo soccorso e antincendio) (vedi sotto) | |
In riferimento ai lavori in oggetto, si elencano di seguito i nominativi dei lavoratori che intende impegnare, elenco nominativo completo della mansione, dell’incarico specifico in materia di sicurezza sul lavoro e degli eventuali titoli formativi acquisiti ai fini della sicurezza, con particolare riferimento ai lavoratori formati per intervenire attivamente nell’emergenza antincendio e nel primo soccorso |
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SEZIONE RELATIVA ELENCO LAVORATORI PRESSO LA SEDE DELL'APPALTANTE
NOMINATIVO | MANSIONE | INCARICO AI FINI DELLA SICUREZZA | FORMAZIONE |
(L’operatore economico deve fornire al committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell’affidamento, dando indicazioni circa:
le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto inerenti, ad esempio particolari modalità di carico e scarico materiali;
l’eventuale richiesta del subappalto;
le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente;
le attività particolari per le quali è necessario richiedere una autorizzazione preventiva al Committente; gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro orari, turni ecc..;
la tipologia di macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell’appalto; la necessità di particolari di cui abbisogna (spogliatoi, depositi);
la necessità di particolari forniture per le attività da svolgere (allacci idrici dedicati ecc..); le eventuali sostanze tossiche che intende utilizzare)
La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che:
• necessita di accedere presso i luoghi di lavoro con ….(specificare automezzo, targato……)
automezzi:
❑ macchine/attrezzature
❑ carrello elevatore
❑ transpallet
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• necessita di un locale, anche con accesso temporaneo, per uso spogliatoio e deposito
• prevede di adoperare per le attività previste dall’appalto, i seguenti prodotti/sostanze pericolose ad esempio (si allegano le schede tecniche):
❑ cancerogeni/mutageni
❑ molto tossici
❑ tossici
❑ corrosivi
❑ nocivi
❑ irritanti o sensibilizzanti
- infiammabili:
❑ gas
❑ liquidi
- carico d’incendio
❑ esplosivi
❑ comburenti
❑ fiamme libere
Prevede di adoperare la seguente attrezzatura, il seguente materiale (di tipo elettrico e manuale) ad esempio:
• Aspirapolvere e aspira liquidi
• Scala professionale
• Carrello attrezzato per pulizie
A seguito della valutazione dei rischi sono stati consegnati ai lavoratori dell’impresa i seguenti DPI:
• Guanti
• Tute
• Mascherine altro
Si comunicano, di seguito, i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede (indicare nomi e cognomi),si allegano i relativi attestati ……
ULTERIORI RISCHI PARTICOLARI INDOTTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
DALL’APPALTATORE, se esistenti…..:
PROPOSTA DI ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE INERENTI I RISCHI DA INTERFERENZA (a
cura dell’appaltatore)
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Riepilogo delle norme da osservare per gli operatori:
PRIMA DI ENTRARE NELL’EDIFICIO
Gli operatori devono:
• aver ricevuto: le informazioni essenziali sul luogo in cui dovranno operare, le istruzioni contenute nel P.O.S., i D.P.I. necessari per le lavorazioni da svolgere; in caso contrario devono rivolgersi al RSPP della Ditta appaltatrice, prima di intraprendere qualsiasi attività;
• esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro;
• qualificarsi presso la portineria dell’edificio prima di iniziare qualsiasi attività;
• avvertire la stessa quando l’intervento è terminato.
COME E DOVE LAVORARE
Prima di iniziare l’intervento l’area dovrà essere sempre verificata preventivamente, e se necessario opportunamente delimitata e segnalata, l’accesso ai non addetti ai lavori sarà controllato attivamente.
L’estensione dell’area ad accesso interdetto deve comprendere anche:
• deposito temporaneo di materiali e attrezzature;
• spazi attraversati da cavi per l’energia elettrica o di tubi per l’adduzione idrica o da altri elementi che potrebbero costituire pericolo alla circolazione;
• aree in cui avviene la movimentazione di materiali e/o attrezzature;
Dovrà essere sempre e comunque garantita l’assenza di interferenze tra l’attività degli operatori e del personale/condomini/visitatori;
L’attività di pulizia non deve prevedere la necessità di depositare materiali e/o attrezzature oltre il tempo necessario per l’intervento, pertanto gli operatori non devono mai lasciare incustoditi materiali, attrezzi o prodotti di alcun genere.
COSA FARE IN CASO EMERGENZA
Identificare preventivamente la figura di riferimento in caso di emergenza e/o pericolo, tutti i presenti dovranno eseguire le sue disposizioni e adottare le procedure impartite. Comunicare ogni situazione di emergenza al n° delle emergenze/secondo le procedure d’emergenza.
A tal fine gli operatori devono prendere visione della cartellonistica e segnaletica esposta negli ambienti nell’edificio dove operano e, nel caso siano necessari chiarimenti.
Per esigenze di Pronto Soccorso gli operatori devono essere a conoscenza che:
• Per le emergenze nell’ambito dell’immobile si dovrà fare riferimento al centralino delle emergenze/alle procedure di emergenza del sito. (Come descritto nel Piano di emergenza allegato al presente documento)
COSA NON SI DEVE FARE
Gli operatori non devono accedere a luoghi dove:
• sia interdetto l’accesso per motivi di sicurezza;
• esista pericolo di caduta dall’alto;
• sia segnalato o ipotizzato pericolo di instabilità strutturale;
• siano presenti ospiti/studenti/altre ditte/personale dell’edificio le cui interferenze non siano state valutate;
• non sia stato espressamente consentito l’accesso.
Gli operatori non devono svolgere attività che comportino i seguenti rischi:
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• Caduta dall’alto (ad esclusione dell’utilizzo di scale per il raggiungimento della quota soffitto se autorizzate e previste);
• Seppellimento – non sono consentiti scavi;
• Innesco d’incendi
Gli operatori non possono svolgere lavori o mansioni al di fuori di quelle commissionate dalla ditta di appartenenza come deve risultare dall’ordine di intervento.
Gli operatori non devono mai utilizzare ne manomettere: impianti, attrezzi, apparecchi, strumenti, materiali o sostanze diversi da quelli avuti in dotazione/concessione.
CONTROLLI
Il responsabile dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento e suoi delegati hanno la facoltà di:
• visionare il cartellino di identificazione dell’operatore;
• dare disposizioni all’operatore su norme di comportamento, sull’evacuazione dall’edificio e procedure in caso di emergenza o pronto soccorso;
• negare o consentire l’accesso a locali o ambiti dell’edificio per giustificati motivi;
• richiedere chiarimenti sul Piano di Emergenza (consegnato in copia ad inizio del Servizio).
• segnalare al Responsabile del Servizio qualsiasi comportamento ritenuto non idoneo.
Per le istruzioni di emergenza relative ad incendio e primo soccorso, in cui possono essere coinvolti i dipendenti delle ditte appaltatrici all’interno della struttura del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, si rimanda all’applicazione del PGE allegato al presente documento e delle istruzioni di comportamento impartite ai dipendenti del CONSIGLIO e delle ditte appaltatrici durante i corsi di formazione specifici a carico dei singoli datori di lavoro.
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7. COSTI DELLA SICUREZZA Premessa
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, precisamente a:
1) Costi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici, per i quali resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).
Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:
• devono essere indicati dall’appaltatore, nell’offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico;
• non possono essere oggetto di ribasso d’asta;
• il committente deve valutarne la congruità “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale”.
2) Costi relativi all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze.
A seguito delle precisazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:
• devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante, tenendoli distinti dall’importo a base d’asta;
• non sono soggetti al ribasso;
• non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in caso di valutazione dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;
• se i DUVRI “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza;
• va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.
Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze
La stima dei costi della sicurezza viene effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.
I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare tra altro per gli appalti di lavori:
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a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.
Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).
Nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, se previsto, subentrasse un subappalto, la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente è tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).
Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI dinamico, o in corso di esecuzione del contratto, la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze. A tal riguardo il committente dovrà predisporre tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere.
Tale evenienza deve essere immediatamente segnalata al responsabile del Contratto che effettuerà dopo le necessarie valutazioni, l’integrazione delle misure e il riconoscimento delle somme ad esse attribuite.
Ai fini del rispetto degli adempimenti di legge, i contratti d’appalto di lavori, di servizi e di forniture dovranno contenere nell’articolato richiami specifici al DUVRI ed ai costi della sicurezza anche nel caso in cui questi ultimi siano stati valutati pari a zero.
In tal caso sarà specificato nel contratto che all’esito della valutazione dei rischi interferenziali non sono state evidenziate particolari condizioni di rischio comportanti la necessità di apprestamenti e/o procedure di sicurezza aggiuntive e che dunque i costi della sicurezza per i rischi interferenziali risultano pari a zero.
In base al singolo appalto deve essere valutato un costo specifico da rischio interferenza.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI (situazioni alternative possibili) | |
i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto sono pari a zero | |
i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto sono pari a €… come calcolati dal computo (come da schema). |
COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA: | |||
TIPOLOGIA | QUANTITÀ | COSTO UNITARIO | TOTALE PARZIALE |
A) APPRESTAMENTI NECESSARI (TRABATTELLI, PROTEZIONI, RECINZIONI, SEGNALAZIONI, BARACCAMENTI DI SERVIZIO, GABINETTI, | |||
B) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE NECESSARI | |||
C) IMPIANTI AUSILIARI EVENTUALMENTE NECESSARI (DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI, ECC) | |||
D) MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | |||
e) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; | |||
F) EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI; | |||
G) MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA. (RIUNIONE DI COORDINAMENTO) | |||
TOTALE GENERALE |
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SI RIPORTANO DI SEGUITO I PRINCIPALI RISCHI DA INTERFERENZA REALI CON LE INDICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.
ATTIVITÀ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE ESTERNE CON AUTOMEZZI E MACCHINARI | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi del personale automezzi di altri appaltatori/prestatori | Incidenti: - impatti tra automezzi - Ostacolo alle procedure di emergenza - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo, definire le vie di transito riservate ai mezzi e quelle di pertinenza dei pedoni, delimitare i percorsi con segnaletica removibile per evitare la circolazione promiscua. - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. - Dare sempre la precedenza ai pedoni. - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson se necessario. -Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio, centrali condizionamento, impianti. Non ostacolare i percorsi di esodo i punti di raccolta in caso di emergenza, ne le vie di accesso e manovra dei mezzi di soccorso. - Utilizzare i percorsi carrabili non transitare sotto sbarre automatiche/manuali cancelli automatici/manuali in fase di chiusura/apertura. - Accedere dalle aree indicate ed autorizzate, sostare negli ambienti autorizzati. |
d’opera/terzi | |||
Presenza di pedoni: | |||
- personale - altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi |
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ATTIVITÀ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Danno | ||
2) SPOSTAMENTI A | Presenza di altri | - Investimenti - Caduta materiali - Urti - Schiacciamenti -Ostacolo alle procedure di emergenza -Emergenze varie -Inalazione di sostanze irritanti | MISURE |
PIEDI ALL’INTERNO E | veicoli in circolazione | COMPORTAMENTALI PER | |
ALL’ESTERNO | e manovra: | L’APPALTATORE | |
DELL’EDIFICIO | - automezzi del | - Effettuare l’accreditamento | |
personale | all’ingresso dello stabile. | ||
- automezzi di altri | Esporre la tessera di riconoscimento | ||
appaltatori/prestatori | personale per tutto il tempo di | ||
d’opera/terzi | permanenza all’esterno/interno | ||
dello stabile, seguire il percorso | |||
Presenza di personale | indicato dal personale all’entrata in | ||
che movimenta | caso di difficoltà farsi accompagnare | ||
materiali ingombranti | o richiedere assistenza. | ||
- Attenersi scrupolosamente alle | |||
indicazioni impartite in caso | |||
d’emergenza. | |||
- Utilizzare i percorsi pedonali, non | |||
transitare sotto sbarre | |||
automatiche/manuali in prossimità | |||
di cancelli automatici/manuali n fase | |||
di chiusura/apertura. | |||
- Non transitare o sostare in aree | |||
diverse da quelle di competenza. | |||
- Camminare sui marciapiedi o | |||
lungo i percorsi pedonali indicati | |||
mediante segnaletica orizzontale, | |||
ove presenti e comunque lungo il | |||
margine delle vie carrabili. | |||
- Non sostare nelle aree di | |||
parcheggio ed in particolare dietro | |||
gli automezzi in fermata e in | |||
manovra. | |||
- Non utilizzare gli ascensori | |||
contemporaneamente ad altri | |||
soggetti, in quando questi/o voi | |||
possono trasportare materiali | |||
ingombranti/materiali per le | |||
pulizie (carrello etc). Rispettare | |||
sempre le portate massime degli | |||
ascensori. | |||
- Non transitare vicino a cantieri ed | |||
attività di manutenzione o scarico | |||
merci. | |||
_ Non utilizzare ascensori | |||
antincendio o di sicurezza. |
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ATTIVITA’ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento / Danno | ||
3)MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO | Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa | - Urti a persone o cose - Caduta di oggetti - Sversamenti di sostanze | MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE -Accedere allo stabile dalle delle aree/percorsi indicati. Per il trasporto di: attrezzature macchine, materiale ingombrante, utilizzare gli ascensori indicati, ma mai con persone a bordo, rispettando sempre le portate massime, per evitare schiacciamenti dello stesso, sempre che il carico non possa schiacciare/ferire l’operatore in caso di riposizionamento o ribaltamento, nel caso manovrare il carico senza operatore a bordo. - Assicurare il materiale in modo che non possa cadere dall'attrezzatura di trasporto, ne ferire operatori e passanti. - In caso si debba trasportare un carico su passaggi pedonali (rampe, corridoi, ecc.), dare sempre la precedenza ai pedoni. - In caso di sversamento di materiale provvedere immediatamente alla loro asportazione con materiale assorbente. - Utilizzare se possibile sistemi meccanici di sollevamento adeguati alle situazioni, stabilizzando ed assicurando preventivamente il carico, effettuare il trasporto solo dopo aver preventivamente verificato il percorso (per identificare ostacoli, dislivelli, buche, etc), in caso di scarsa visibilità effettuare il trasporto in più persone in modo che il percorso sia sempre preventivamente verificato che sia sgombro e privo di ostacoli e persone. - Proteggere con dispositivi antiurto o taglio elementi che possono causare traumi o ferite sia ai lavoratori che ai passanti (utilizzare sempre D.P.I). - Non prelevare materiale alla base di accumuli onde evitare cadute di materiale dall’alto. - Indossare sempre i D.P.I. necessari (guanti, scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro e nel caso di rischio caduta di oggetti dall’alto, il casco) - Utilizzare le apposite piazzole di carico e scarico, nel caso non siano |
- personale - visitatori - altri appaltatori/ prestatori d'opera/ terzi |
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presenti o non disponibili, delimitare appositamente le aree di carico e scarico. - Non effettuare depositi di materiale in aree non assegnate. -Il personale deve essere informato e formato sul rischio movimentazione dei carichi ed addestrato all’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione. - Il personale deve indossare i necessari e opportuni dpi (tuta, guanti scarpe, se necessario caschetto etc). - Non utilizzare gli ascensori in caso d’incendio. |
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ATTIVITA’ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento / Danno | ||
4) NORME GENERALI | Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa | - Emergenze varie | MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE |
- personale - visitatori - altri appaltatori/ prestatori d'opera/ terzi Presenza di impianti e attrezzature in funzione | Norme generali - Prima di effettuare qualsiasi attività lavorativa su locali/impianti, concordare con il referente per l'esecuzione del contratto, le modalità di effettuazione dell'attività che dovranno essere comunque svolte in assenza di personale/visitatori/altre ditte nell'area operativa. - L’area interessata dai lavori dovrà essere sempre opportunamente, delimitata e protetta in modo che sia garantita la salubrità e sicurezza degli operatori e del personale presente nei locali (anche attraverso segnaletica movibile come pannelli segnalazione pavimento bagnato, nastro bianco/rosso e barriere etc). - I lavoratori dovranno avere sempre la dotazione dei necessari DPI in funzione delle lavorazioni e dovranno essere informati dei rischi presenti nella sede in cui operano e delle misure da adottare nei casi specifici ed in caso di emergenza. |
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ATTIVITA’ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento / Danno | ||
5) UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI | Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa - personale - visitatori - altri appaltatori/ prestatori d'opera/ terzi Presenza di impianti e attrezzature in funzione | - Sollevamento polvere - irritazione per sostanze chimiche nebulizzate -Fastidio/danni apparato uditivo - scivolamenti | Utilizzo di prodotti di pulizia/chimici - Le pulizie andranno effettuate fuori orario di apertura. - Usare le sostanze e i prodotti chimici in conformità con quanto indicato nelle schede tecniche all’uopo conservate e di sicurezza in modo razionale evitando inutili dispersioni di prodotto. In caso di versamento accidentale di liquidi sulla pavimentazione procedere alla immediata rimozione delle sostanze con idoneo materiale. - Non utilizzare prodotti tossici. - Aerare i locali sempre dopo utilizzo di prodotti chimici per il tempo necessario senza lasciarli incustoditi. - Asportate il materiale senza generare polveri. - Aprire le confezioni dei prodotti solo il tempo necessario evitando dispersioni del materiale. - Avere sempre a disposizione il pacchetto medico e gli agenti neutralizzanti prescritti nelle schede di sicurezza (da portare sempre con sé). - I prodotti dovranno essere utilizzati solo da personale in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dalla normativa (patentino per la classe corrispondente). - Utilizzare sempre idonei DPI. |
Trasportare il materiale di risulta, pulizia, in appositi contenitori chiusi e segnalati. |
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ATTIVITA’ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento / Danno | ||
6) UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE/ELETT RONICHE/IMPIANTI | Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa | - incendio - Elettrocuzione | Attrezzature elettriche/elettroniche/impianti elevatori - Utilizzare sempre attrezzatura conforme alla norma CE e CEI ed in maniera corretta e opportunamente dimensionata per le esigenze del caso. - Sottoporre le attrezzature utilizzate a verifiche di sicurezza e manutenzione periodica. - Verificare se l’impianto elettrico supporta la potenza richiesta attraverso l’ufficio preposto. - Togliere tensione agendo sull’interruttore posto sulla linea di alimentazione della macchina ovvero procedere al distacco della spina elettrica. - Garantire la corretta aerazione ai macchinari che scaldano (frigoriferi forni etc). - Utilizzare attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l’uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro e far passare in alto i cavi che attraversano le aree di transito. In alternativa, fissare detti cavi al pavimento con nastro adesivo. - Fissare a parete delle prese multiple, posizionare i cavi di alimentazione delle attrezzature di lavoro all’interno di canaline protettive. - Utilizzare, per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. - Non lasciare mai aperte, al termine dei lavori, le camere stagne dove sono custodite schede elettroniche per l’azionamento di attrezzature elettriche (cancelli). |
ELEVATORI | - personale - visitatori - altri appaltatori/ prestatori d'opera/ terzi | ||
Presenza di impianti e attrezzature in funzione |
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- delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli dei quadri elettrici qualora gli interventi non vengano svolti direttamente su di essi. - Assicurarsi che tutti rispettino il divieto di fumo e che la struttura sia protetta da impianti anticendio fissi e mobili. Non utilizzare ascensori in caso di incendio. - Utilizzare, ove presenti, impianti elevatori per il trasporto di materiali senza superare i limiti di peso indicati nella cabina. |
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ATTIVITA’ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento / Danno | ||
7) LAVORI IN ALTEZZA (SU SCALE, TRABATTELLI, PAVIMENTAZIONI SOPRAEVLEVATE) INRENI ED ESTERNI | Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa - personale - visitatori - altri appaltatori/ prestatori d'opera/ terzi Presenza di impianti e attrezzature in funzione | - Caduta oggetti - Caduta operatori dall’alto | MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE operazioni posizione sopraelevata - Nel caso di operazioni in posizioni sopraelevate (>2m) il personale dovrà essere appositamente formato: l’area interessata dai lavori dovrà essere sempre opportunamente, delimitata e protetta in modo che sia garantita la stabilità degli operatori che lavorano in altezza e la protezione dei passanti nell’area sottostante dalla caduta di oggetti. - Accertarsi della presenza di tutti i dispositivi di sicurezza per evitare cadute di persone/oggetti o il ribaltamento degli elementi. - In caso si intervenga su controsoffitti, controllare, al termine dei lavori, il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi. In nessun caso si dovrà appoggiare/arrampicarsi ad elementi/arredi di qualsiasi natura |
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ATTIVITÀ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
8) RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI E NON, TRASPORTO NELLE AREE DI DEPOSITO | Presenza di altro personale - Altri appaltatori - personale | - polvere - Principi di incendio - Intralci - Urti - Biologico | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE . - Chiudere con nastro adesivo i sacchi di plastica per la raccolta dei rifiuti appena pieni. - Non lasciare i sacchi e l’attrezzatura per il trasporto dei rifiuti lungo le vie di transito e le uscite di emergenza, soprattutto mai davanti ai presidi antincendio. - Depositare i rifiuti non assimilabili agli urbani nelle zone all’esterno predisposte seguendo le indicazioni fornite dal Referente per l’esecuzione del contratto. - Rifiuti speciali: utilizzare gli appositi contenitori per il trasporto, e gli specifici DPI. In caso di presenza di rifiuti sanitari affidare il ritiro a ditte specializzate. - Rilasciare il formulario ai referenti indicati. - In caso di sversamento dei prodotti, segnalare l’emergenza ai referenti della sede, delimitare l’area, non far avvicinare: il personale, le altre ditte, i visitatori, per evitare scivolamenti e bonificare l’area con opportuno materiale (smaltito correttamente anch’esso), aerare correttamente solo dopo la bonifica. - rispettare la normativa ambientale in materia di stoccaggio trasposto e smaltimento dei rifiuti. - Assicurarsi che tutti rispettino il divieto di fumo e che la struttura sia protetta da impianti anticendio fissi e mobili. - Qualora tali attività comportino la produzione di polveri, provvedere alla loro rimozione tramite apparecchiature elettriche. |
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ATTIVITÀ | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
9) INCENDIO | Presenza di altro personale in transito - personale - altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi - visitatori | - traumi - intossicazione da fumo - incendio | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - E’ obbligatorio lasciare sempre libere le vie di esodo e le uscite di emergenza. - Il materiale combustibile dovrà essere stoccato solo negli appositi depositi compartimentati in modo ordinato e nel quantitativo che rispetti il limite previsto. |
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8. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Ai fini del coordinamento generale tra Ente e Impresa e tra le imprese e lavoratori, utenti, visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti da adottarsi, di volta in volta, in sinergia con i diversi operatori economici:
• individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall’Ente e dall’ Impresa xxxx, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant’altro necessario affinchè si attuino gli obblighi previsti all’art. 26;
• organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI;
• organizzazione di riunioni periodiche tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’ente, dott. ……, ed il referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri saranno definite in sede contrattuale;
• distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall’attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile e pubblicato sulla intranet aziendale;
• erogazione di una corretta e completa formazione ed informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto e potenzialmente esposti a rischi interferenziali.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’impresa
…… se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del delegato del DLC, referente per l’appalto incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente le attività.
L’impresa appaltatrice è tenuta ad informare la Committenza circa l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove ditte o lavoratori autonomi le cui attività potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico-amministrativa della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori dell’impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie in relazione sia ai rischi comunicati, sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno dei locali della Committenza.
In ogni caso l’impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, delle possibili interferenze:
Prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità; vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti e in dotazione;
informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti; segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri ecc…e prevedere percorsi alternativi; evitare accatastamenti almeno in altezza;
rispettare la segnaletica di sicurezza.
Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.
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9. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e/o pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Il presente documento viene redatto di concerto tra il Consiglio Regionale del Lazio e le aziende appaltatrici e viene conservato in copia originale presso la sede, formalizzandone il recepimento mediante opportuna ricevuta firmata da entrambe le parti.
Al presente documento vanno allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, il/i verbali di sopralluogo preventivo (di cui si allega bozza), il/i verbali di riunione di coordinamento (di cui si allega bozza), l’informativa sul trattamento dei dati personali
ROMA,
Appaltatore:
………………………………………………..
Committente (datore di lavoro)
e responsabile dell’esecuzione del contratto:
………………………………………………………….
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Verbale di sopralluogo preventivo Oggetto dell’appalto:
Il Committente, rappresentato da ……………….e l’Impresa ……………rappresentata da
……………..in data odierna hanno effettuato un sopralluogo congiunto.
E’ stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Roma,….
Il Committente L’Impresa
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Verbale di riunione di coordinamento Oggetto dell’appalto:
Il Committente, rappresentato da ……………….e l’Impresa ……………rappresentata da
……………..in data odierna hanno effettuata una riunione di coordinamento. Sono stati discussi i seguenti argomenti:
esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’impresa; rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella dell’Impresa e relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
misure di prevenzione e protezione adottate dall’Ente in relazione alla propria attività; misure di emergenza con particolare riguardo alla procedure contenute nel PE, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul quadro elettrico e sui vari impianti presenti nella sede, ai nominativi degli addetti alle squadre di emergenza;
fissazione delle procedure previste nel DUVRI;
integrazione del DUVRI, prima dell’inizio delle attività, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei luoghi dove sarà espletato l’appalto; l’integrazione sottoscritta dall’esecutore integra gli atti contrattuali.
Roma,….
Il Committente L’Impresa
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Atto n. A00482 del 28/07/2021
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