Igiene ambientale Clausole campione

Igiene ambientale. Nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti, ormai da qualche anno, si registra un massiccio ricorso al subappalto per l’affidamento di segmenti del servizio, da intendere sia con riferimento a specifiche operazioni inerenti al ciclo produttivo (es. raccolta porta a porta), sia con riferimento all’ambito territoriale in cui il servizio viene svolto (bacini, sub-bacini, ecc.). La frammentazione del servizio tra una molteplicità di operatori governati dall’azienda concessionaria del servizio, in genere una società multiservizi a capitale pubblico, segna la sua trasformazione da azienda che eroga servizi a stazione appaltante (rectius sub-appaltante) e costituisce una condizione ideale per trasformare i rapporti di lavoro sottostanti, applicando contratti peggiorativi al personale (le Organizzazioni sindacali segnalano la sempre più frequente sparizione dai capitolati di gara delle clausole che indicavano uno specifico CCNL di riferimento da applicare ai lavoratori). È evidente che l’opportunità di applicare contratti con differenziali economici marcati consente la realizzazione di rilevanti marginalità e rende inevitabile una ridefinizione dell’organizzazione del servizio con l’affermarsi delle holding che controllano aziende di dimensioni significative che assicurano alla cittadinanza l’erogazione di svariati servizi (igiene ambientale, energia, gas, acqua, servizi sociali). In questi contesti si presenta in modo sistematico la difficoltà delle Organizzazioni sindacali di gestire le relazioni con aziende strutturate e diffuse sul territorio, in cui convivono e spesso si sovrappongono diversi comparti della contrattazione collettiva, con sempre più frequenti richieste di flessibilità e mobilità nell’organizzazione del lavoro. Il ricorso all’appalto e al subappalto consente sempre più spesso all’impresa appaltatrice o subappaltatrice l’applicazione di un CCNL assai più conveniente di quello vigente nel settore igiene ambientale sotto il profilo retributivo. Lo schema di seguito riportato mostra come sia prevalente l’utilizzo del CCNL Multiservizi che consente un notevole risparmio del costo del lavoro. Ente Società appaltatrice del servizio e a sua volta subappaltante Azienda subappaltatrice Tipologia servizio subappaltato CCNL applicato Comune di Modena /Regione Xxxxxx-Romagna Herambiente S.p.A. (CCNL igiene ambientale) Gea Service S.r.l. Trattamento rifiuti Multiservizi Comune di Cesena Comune di Forlì Hera S.p.A. (CCNL igiene ambientale) Il Mandorlo Scarl....
Igiene ambientale. La pulizia ordinaria e straordinaria di impianti ed arredamenti presenti nel centro cottura, ivi inclusi i servizi igienici e gli spazi esterni connessi, è a totale carico dell’impresa aggiudicataria compresi i materiali di pulizia, che dovranno essere idonei per non provocare danni e per il buon funzionamento delle attrezzature. L’impresa aggiudicataria deve presentare al momento di inizio del servizio un programma che definisca una pratica sanitaria ed ambientale che assicuri oltre alla quotidiana pulizia delle stoviglie, delle attrezzature e delle superfici impiegate, anche gli interventi di pulizia straordinaria e disinfezione a scadenze programmate.
Igiene ambientale. Tiene conto di parametri quali: - luminosità - livello di rumore - microclima - ergonomia questi possono assumere rilievo per chi, in un determinato ambiente, presta la sua attività in maniera continuativa.
Igiene ambientale l settore gestisce l’intera filiera del rifiuto in buona parte della Brianza. Pur non possedendo impianti in proprio, oltre alla raccolta, spazzamento, gestione isole ecologiche, gestisce anche gli smaltimenti tramite impianti terzi scelti con gara. Presta servizi direttamente ad aziende private con servizi personalizzati nella raccolta e smalti- mento dei rifiuti prodotti dalle stesse.
Igiene ambientale. La società ha gestito in quattordici Comuni (dodici della Provincia di Monza e Brianza, uno della Provincia di Como e uno della Provincia di Milano) la raccolta e il trasporto dei rifiuti, le isole ecologiche, lo spazzamento stradale, manuale e meccanizzato. Per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito della messa in liquidazione del Con- sorzio Provinciale della Brianza Milanese, ai tradizionali comuni gestiti si sono aggiunti altri undici Comuni della Provincia di Monza e Brianza. La quantità di rifiuti prodotti/raccolti risulta in linea con quella dell’anno precedente, ma con un sensibile au- mento della percentuale di raccolta differenziata dal 66% ad oltre il 70%. Tale miglioramento è imputabile all’in- troduzione nel corso dell’anno del sacco “R-Fid” in altri quattro comuni (oltre a Seveso, in cui è attivo dal 2014), introduzione che è stata accompagnata da una massiva campagna di informazione e sensibilizzazione alla cit- tadinanza. I risultati operativi sono esplicitati negli istogrammi di seguito riportati (in tonnellate di rifiuti raccolti). Bilancio Consolidato 2017 17 70,06% 59,21% 61,82% 63,74% 64,98% 65,13% 65,95% 66,48% 77.990 81.470 74.829 82.886 84.146 85.597 89.333 94.778 53.724 50.309 42.572 44.666 45.052 43.167 46.128 40.507 G R U P P O Il 2017 risulta essere il secondo anno di esternalizzazione del servizio di call center; questa scelta era stata effettuata nell’ottica di un miglioramento della qualità commerciale del servizio offerto alla cittadinanza. Se il primo anno aveva portato miglioramenti in termini di numero di chiamate processate e di diminuzione dei tempi di attesa, il 2017 vede confermata la bontà della scelta effettuata. In particolare, si evidenza un’ulteriore diminu- zione dei tempi medi di attesa nonostante un aumento considerevole delle chiamate ricevute (+20.560, pari ad un aumento del 46,9% dovute principalmente ai cambiamenti dei servizi attivati in diversi comuni); si segnala anche una diminuzione del tempo medio di conversazione. Tempo medio di attesa minuti 0,57 1,02 Totale chiamate ricevute N° chiamate 64.393 43.833 Totale connesse con operatore N° chiamate 60.833 41.098 Totale chiamate abbandonate N° chiamate 3.560 2.735 Livello di servizio % 94,47% 93,76% Totale conversazione minuti 203.464,33 149.462,22 Tempo medio conversazione minuti 3,34 3,60 Il mercato farmaceutico ha avuto negli ultimi anni una consistente evoluzione che ha portato i grossisti ad aggre- garsi per far fronte alla riduzione dei margini, e, c...
Igiene ambientale. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas metano ed il Sistema Idrico Integrato (ARERA), compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, modificandone la denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La legge di Bilancio di previsione 2018 ha infatti assegnato all’Autorità la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da esercitare con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell’Autorità (elettricità, gas, sistema idrico integrato e teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge istitutiva, la n.481 del 1995, trasformandone la denominazione in ARERA. Con la prima delibera dell’anno, la 1/2018/A, è stato così previsto di avviare tutte le necessarie attività funzionali alla prima operatività delle nuove competenze in termini di modifiche organizzative e gestionali, prevedendo inoltre di avviare, in un momento successivo alle modifiche organizzative, una prima ricognizione della situazio- ne fattuale del settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti. L’evoluzione del settore di riferimento è oggetto di continuo monitoraggio da parte delle strutture legali della società e da quelle deputate ai rapporti con le Autorità di regolazione, tra le quali rientra dal 1° gennaio 2018 anche ARERA. In questo contesto normativo l’atteggiamento della società è ispirato ai generali criteri di trasparenza e di aper- tura, volto a rafforzare il dialogo con le Autorità cui è soggetta.
Igiene ambientale. I CRE possono contaminare tutto il materiale presente nella stanza e pertanto durante l’isolamento del paziente è consigliabile tenere nella stanza solo il materiale strettamente necessario. L’ambiente del paziente deve essere pulito e disinfettato due volte al giorno con un disinfettante appropriato (utilizzare panno monouso e disinfettante preferibilmente con cloro derivati 1000 ppm, per la pulizia dell’unità malato e/o delle superfici toccate al termine di ogni intervento assistenziale sul paziente) e prestando particolare attenzione alle aree di frequente contatto e ai servizi igienici. Rispettare il principio della progressione dalle aree più pulite alle aree più probabilmente contaminate e dalle superfici più alte a quelle più basse. È consigliabile utilizzare una check-list per controllare l’avvenuta pulizia giornaliera delle superfici più frequentemente a contatto con le mani. Le apparecchiature elettromedicali che generano correnti elettrostatiche devono ricevere una particolare attenzione per la pulizia della polvere che facilmente può accumularsi su di essi. Non sono necessarie colture ambientali.

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  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.