Contratto L'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca è regolato da apposito contratto individuale. Il contratto disciplina il rapporto di collaborazione sulla base dei seguenti criteri: flessibilità rispondente alle esigenze dell'attività, carattere continuativo dell'attività, definizione temporale, non mera occasionalità, coordinamento rispetto alla complessiva attività dell'Ateneo committente, legame stretto con la realizzazione di un programma di ricerca, svolgimento autonomo della collaborazione nell'ambito del programma, assenza di orari di lavoro predeterminati. Con la sottoscrizione del contratto gli assegnisti si impegnano a svolgere il Corso on-line sulla Sicurezza previsto dall'Ateneo disponibile nel portale dei Servizi on line del Politecnico alla voce "dati - corsi sulla sicurezza" e a trasmettere, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, copia del relativo attestato al Dipartimento presso cui si svolgerà l'attività di ricerca. Alla conclusione del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati che saranno raggiunti nell'ambito del progetto. In caso di mancata consegna della relazione non si potrà procedere al rinnovo dell'assegno oppure alla stipulazione del contratto per un nuovo assegno di ricerca. La prestazione oggetto del rapporto di collaborazione di cui al presente bando rientra nella tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative a tempo determinato. All'assegno di ricerca si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per quanto compatibili. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Politecnico di Milano fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che non siano in grado di produrre il modello S1 relativo all'assistenza sanitaria nel Paese di provenienza, potranno richiedere agli uffici ASL istruzioni in merito all'iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Il Politecnico di Milano provvederà alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio. Sarà invece a carico dei titolari di assegni di ricerca il premio assicurativo annuo, pari a 3,97 Euro, dell'ulteriore copertura assicurativa "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate" relativa gli infortuni subiti durante lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività correlata all'assegno di ricerca.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.
Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx 1. Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue”, nonché della riutilizzazione delle acque reflue e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. 2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell’Autorità d’ambito, nonché nel rispetto del presente atto. 3. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell’Area gestionale di cui all’allegato 1, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell’affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d’opera necessari. 4. Al Gestore, con il presente atto, è, altresì, affidata la realizzazione del programma degli interventi strutturali, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all’Allegato 1, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito. 6. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno del territorio indicato nell’allegato 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. 7. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 8. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d’allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall’Autorità d’ambito in conformità alle vigenti norme in materia, anche su proposta del Gestore, osservando comunque l’uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.
Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.
Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.
Contratto di inserimento 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.