Illuminazione Clausole campione

Illuminazione. La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di impianto di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da dispositivo di carica predisposto per l'inserzione automatica o, per cabine inferiori a 150 kVA, almeno di una torcia a pile.
Illuminazione. DESCRIZIONE QUANTITÀ DETTAGLI DESCRIZIONE QUANTITÀ DETTAGLI DESCRIZIONE QUANTITÀ DETTAGLI
Illuminazione. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m2, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso. Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente piano dovranno essere aumentate del 50%. L’impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l’impianto elettrico dell’impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l’esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna inoltre a ripristinare il suolo a regola d’arte.
Illuminazione. DESCRIZIONE QUANTITÀ DETTAGLI
Illuminazione. La generalità delle installazioni in un impianto è situata all’aperto; l’impianto è perciò caratterizzato da una notevole variabilità di illuminazione, soprattutto in funzione dell’irraggiamento solare e dell’alternanza di ambienti esterni, fortemente illuminati, e ambienti coperti o al chiuso. Tuttavia, alcuni interventi tecnici o alcune zone richiedono illuminazione artificiale o di emergenza anche di giorno. Le diverse tipologie di attività (dal semplice trasferimento all’ispezione o alla manutenzione di apparecchiature) ri- chiedono livelli di illuminamento diversi e che spesso è difficile assicurare uniformemente, sia per l’ampiezza delle superfici sia per la difficoltà di evitare fenomeni di abbagliamento. Nel diurno si passa da livelli di forte illuminamento (oltre 9000 lux, pieno sole) a condizioni di penombra, sempli- cemente entrando nei locali dove sono ospitati gli impianti utilizzati.
Illuminazione. L’illuminazione interna avverrà mediante lampada in grado di garantire almeno 400lux su tutto il piano di lavoro. Il dato dovrà essere riscontrabile sul «Test report» della cappa.
Illuminazione. Il sistema di illuminazione sia interno che esterno dovrà essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo la legislazione vigente. Non è consentito l’utilizzo di tubi al neon in vista.
Illuminazione. Il sistema domotico per l’illuminazione deve permettere di gestire la fonte di luce artificiale solo quando è necessaria, ovvero in funzione della presenza di persone e/o della quantità di luce naturale presente nel locale. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione possono essere realizzati, con comando manuale (es. mediante pulsanti tradizionali o telecomandi) o automatico (mediante temporizzatori o sensori di presenza persone, sensori crepuscolari e di luminosità, ecc.). Il collegamento di ciascun dispositivo al rispettivo apparecchio di illuminazione o a più apparecchi dovrà essere modificato riconfigurando la connessione logica. Ma un requisito relativo all'illuminazione si dovrà avere con la creazione di "scenari" ossia l'esecuzione di più funzionalità con un solo comando.
Illuminazione. 1. Tutti gli spazi degli alloggi di cui alle lettere a) e b) dell’art.88 comma 2 devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione naturale. 2. Il requisito di illuminazione si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. 3. La superficie illuminante utile da considerare, comprende la superficie finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm.60, e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi coperture ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per una altezza p= L/2 (ove p= proiezione della sporgenza sulla parete e L= lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete in perpendicolare) cosi come dallo schema esplicativo. La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata utile per un terzo agli effetti illuminanti. Schema esplicativo superficie illuminante utile: L= lunghezza dell’aggetto superiore p= proiezione dell’aggetto = l/2 si calcola solo per L> di 120cm a= superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell’illuminazione b= superficie utile agli effetti dell’illuminazione c= superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell’illuminazione (c= cm.60) La superficie finestrata utile è uguale a: b+1/3 di a 4. I locali devono avere una profondità non superiore a 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento. Potrà essere ammessa una profondità maggiore e comunque non superiore a 3,5 volte l’altezza del voltino dalla finestra misurata dal pavimento a condizione che la superficie illuminante utile sia proporzionalmente incrementata fino a raggiungere il 25% della superficie del pavimento. 5. I locali degli edifici destinati all’uso generico di laboratorio. opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti, od altro che si configuri come ambiente di lavoro, dovrà essere assicurata una superficie illuminante naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento, salvo eventuali soluzione tecniche approvate dall’ASL. 6. Possono usufruire di illuminazione artificiale: a) i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, i pubblici esercizi, gli uffici la cui estensione non consente un’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; c) i locali des...
Illuminazione. Nel caso in cui l’insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali. La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:  dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi  collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata  Le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada  la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti  non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste