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CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AI NOTIZIARI INFORMATIVI DELLE AGENZIE DI STAMPA PER L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Lotto 5
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Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emilia ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2017/0055691 del 31/10/2017 11:02:35
L’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito nominata, per brevità, Assemblea), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 50, P. IVA e C.F. 80062590379, in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore generale
E
Redattore Sociale s.r.l., con sede legale in Fermo, località Capodarco, via Vallescura n. 47, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Fermo al n. FM-163813, C.F. e P. IVA 01666160443, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx amministratore unico dell’impresa Redattore Sociale s.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante COM.E - Comunicazione & Editoria - s.r.l., con sede legale in Roma, Via X. Xxxxxx
n. 4, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM-1083383, X.X. x X. XXX 00000000000, rappresentata ai fini del presente atto da Xxxxxxx Xxxxx in qualità di legale rappresentante dell’impresa COM.E – Comunicatori & Editoria - s.r.l. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che l’Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all’individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di abbonamento ai notiziari informativi delle agenzie di stampa per la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E.;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 5 (Notiziario tematico “Sanità e Welfare”) della procedura di cui sopra indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
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d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Offerta tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l’Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Xxxxxxxxx;
h) che l’Affidatario dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx - Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
b) l’offerta tecnica;
c) l’offerta economica;
d) il Patto di Integrità.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
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a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Assemblea, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione di Fornitura relativi alla prestazione del servizio di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Assemblea ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dall’Assemblea, il tutto nei limiti dell’importo aggiudicato pari a € 32.800,00 per Lotto 5 (Notiziario tematico “Sanità e Welfare”). Nello specifico, costituiscono oggetto del Contratto le prestazioni di cui al Lotto 5 alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e
nell’Offerta tecnica ed economica presentate dal fornitore e a cui si rinvia.
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3. L’Assemblea si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito l’importo di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. In tal caso, nei limiti dell’importo posto a base di gara, l’Assemblea potrà emettere ulteriori Atti Aggiuntivi, relativi alle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 - Durata
1. Fermo restando l’importo di cui all’articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, il presente Contratto ha una durata di 24 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell’Assemblea.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara, l’Assemblea legislativa si riserva di:
1) procedere al rinnovo del contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 24 mesi;
2) ricorrere a procedura negoziata per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori ventiquattro mesi;
3) prorogare il contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) richiedere al Fornitore una variazione al contratto nei termini previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle
prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
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1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Assemblea, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Assemblea da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili dell’Assemblea, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli
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uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l’Assemblea stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali dell’Assemblea continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell’Assemblea nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Assemblea e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Assemblea di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Assemblea.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e nell’Offerta Tecnica ed economica, ove migliorativa:
b) prestare i servizi/le forniture oggetto di gara nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli
Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
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d) manlevare e tenere indenne l’Assemblea dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Assemblea di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Assemblea.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Assemblea in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale
oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica proposta dal Fornitore stesso.
Articolo 7 - Modifiche al contratto
1. Le modifiche al Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
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1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su- indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto;
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 9 - Divieto di cessione e subappalto
1. Il Fornitore non potrà cedere a terzi il contratto né procedere al subappalto, totale o parziale.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.
3. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 10 - Corrispettivi
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1. L’Assemblea si impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l’importo complessivo pari ad € 32.800,00 IVA esclusa, in relazione al Lotto 5 (Notiziario tematico “Sanità e Welfare”).
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono quelli indicati nell’offerta economica dello stesso.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all’offerta Tecnica.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Assemblea.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi
1. Ferme restando le disposizioni in materia introdotte dal D.L. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, il corrispettivo spettante al Fornitore potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale, sulla base di una percentuale
pari all’80% dell’aumento Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.
2. A pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi dovrà, comunque, essere presentata per iscritto all’Amministrazione regionale da parte dell’appaltatore entro 60 gg dalla data di scadenza del contratto.
Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti
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1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. L’Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza semestrale dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali e aver acquisito la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.
2. Ciascuna fattura elettronica dovrà:
a) riportare il codice CIG 7241977C77 per il Lotto 5 (Notiziario tematico “Sanità e Welfare”), il numero di impegno, il riferimento alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese e tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art.
21 del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) qualora si tratti di fattura parziale, esporre la ritenuta dello 0,50% sull’importo della prestazione al netto di IVA, così come previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale ritenuta sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese e l’acquisizione del DURC.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate e indirizzate a: Ufficio Fatturazione Elettronica Assemblea legislativa - Codice Univoco Ufficio 1RIBC5 - Viale Xxxx Xxxx n. 50 – 00000 Xxxxxxx – C.F. 80062590379.
4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
5. La liquidazione della fattura verrà effettuata tenuto conto dell’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment). L’Amministrazione provvederà, sulla base del disposto del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 a versare la quota dell’IVA direttamente all’Erario.
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6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 14 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
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c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d. dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
e. si obbliga a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione Xxxxxx-Romagna o al servizio della stessa, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere preso visione tramite consultazione sul sito istituzionale della Regione - Sezione Amministrazione Trasparente, al link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà della Regione di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 - Penali
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1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Assemblea le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nell’esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
a) Ritardo nella fornitura dei servizi: 1 per mille del valore degli importi contrattuali;
b) Mancato svolgimento dei servizi: 2% del valore degli importi contrattuali.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Assemblea per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) degli importi contrattuali. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso l’Assemblea ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni
non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Assemblea, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 16 - Garanzia definitiva
1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una garanzia definitiva in favore dell’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la garanzia definitiva verrà ritenuta.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Assemblea, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti dell’Assemblea a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Assemblea.
8. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Assemblea.
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9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 17 - Protezione del diritto d’autore e tutela giuridica delle banche dati
1. L’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di essere titolare del diritto di utilizzazione economica dei notiziari e non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle informazioni.
2. L’impresa risponde inoltre dell’esattezza della citazione della fonte, ma non dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni riportate, delle quali rimangono unici responsabili gli autori delle dichiarazioni stesse.
3. L’Assemblea dà atto che le notizie e le informazioni fornite, anche per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva dell’Agenzia. L’Assemblea conviene che i Servizi ed i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941,
n. 633 (protezione del diritto d’autore) e del decreto legislativo
n. 169 del 06/05/1999 (tutela giuridica delle banche dati).
4. L’Assemblea si fa obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei Servizi e/o nelle Banche Dati, in particolare, se in caso di dati sensibili riferiti a singole persone, impegnandosi all’osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.
5. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
6. Qualora venga promossa nei confronti dell’Assemblea una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
7. L’Assemblea si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
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8. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Assemblea, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 18 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Assemblea delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 - Risoluzione
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1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l’Assemblea potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso l’Assemblea potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Assemblea, ai sensi del successivo articolo;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione regionale, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione regionale ha diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale.
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6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 20 - Recesso
1. L’Assemblea ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
• qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
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2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Amministrazione regionale e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Assemblea, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Assemblea, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 - Responsabile delle prestazioni
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxxx il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell’Assemblea.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono 0734/681001, numero di fax 0734/681015, indirizzo e-mail xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 23 - Aggiornamento tecnologico
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1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Assemblea sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.
Articolo 24 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 25 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Assemblea, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 26 - Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 27- Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
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1. Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designato responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui l’Assemblea è titolare, che di seguito sono specificati: “Fornitura dei notiziari informativi delle agenzie stampa e delle rassegne stampa” e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice, dall’Allegato B) “Linee guida dell’Assemblea in materia di protezione dei dati personali” della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29/2012 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del Codice;
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Responsabile del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali;
e) fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
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f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 della Direttiva e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alle Linee guida dell’Assemblea in materia di protezione dei dati personali (allegato B delibera UP n. 29/2012) e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti e il Responsabile della sicurezza di cui rispettivamente ai paragrafi
3 e 5 della Direttiva;
2. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta ed i Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati sul sito dell’Assemblea legislativa all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xx/xxxxxxx
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
Articolo 29 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
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4. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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