DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
Allegato alla Delib.G.R. n. 5/2 del 1.2.2018
Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
T4
Tipologia di intervento
(Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
Scheda intervento
Xxxxxxx e finalità | Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale finalizzato ad attrarre nuovi investimenti esterni, rafforzare la struttura produttiva, sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione. |
Riferimenti attuativi | Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 Delib.G.R. n. 6/29 del 31.1.2017 Dt. del DG del CRP n. 4100/389 del 31.5.2017 |
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T4 |
Procedura amministrativa (D.G.R. n°49/11 del 13.09.2016) | Singola |
Soggetti beneficiari | Tutte le imprese, in forma singola o associata, che intendono realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso uno specifico Progetto di Sviluppo, la cui manifestazione di interesse abbia positivamente superato le fasi di ammissibilità, di analisi di coerenza strategica e negoziale di cui agli art. 6, 7 e 8 dell'Avviso "Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4)”. |
Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii e di quelli inseriti nell’elenco delle attività escluse dall'Avviso "Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4) e condizioni di coerenza previste dalla fonte finanziaria. | |
Priorità | Sono considerati prioritari i Progetti di Sviluppo che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: - ICT - Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Agrifood - Aerospazio - Biomedicina - Turismo e beni culturali e ambientali ai quali si aggiungono il settore della Bioeconomia e della Economia circolare o con specifici programmi finanziati con risorse dedicate |
Dimensione del piano aziendale | Minimo € 5.000.000 – Massimo € 20.000.000 Per i Progetti di Sviluppo attuativi di specifici programmi finanziati con risorse dedicate (es. Piano Sulcis) e per quelli ricompresi nelle Aree di Crisi Industriale complessa individuate ai sensi del DM dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013 e nelle Aree di crisi industriale non complessa di cui all'allegato del DM dello Sviluppo economico del 4 agosto 2016 l’importo è compreso tra € 1.500.000 ed € 20.000.000. Per i Progetti di Sviluppo di tipo “culturale e per la conservazione del patrimonio” e “sportivo-ricreativo” (art. 53-55 del Reg. UE n. 651/2014) l’importo è compreso tra € 1.500.000 ed € 2.500.000. |
Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 14, 17, 18, 25, 31, 53, 55 | |
Principali tipologie di spese ammissibili | Progetto di Sviluppo con spese ammissibili individuate Il Progetto di Sviluppo può comprendere, secondo i limiti e le intensità di aiuto stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014, le spese e i costi sostenuti per: - Investimenti materiali e immateriali per investimenti produttivi (IP) - Innovazione (I) - Formazione (F) - Servizi (S), solo per le PMI - Spese di funzionamento (solo per gli investimenti agevolabili ai sensi degli artt. 53 e 55 del dal Reg. (UE) n. 651/2014 (cultura e conservazione del patrimonio e infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali). |
Limitazioni | Previste esplicitamente delle presenti Direttive |
Forma aiuto | Sovvenzione a fondo perduto in combinazione o in alternativa ad un prestito a condizioni di mercato concesso a valere sul Fondo di Competitività delle imprese. |
Intensità aiuto | Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, entro i limiti stabiliti dalla dimensione di impresa e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-20 |
Strumenti di sostegno collegati | Finanziamento pubblico diretto concesso a condizioni di mercato attraverso il Fondo di Competitività delle imprese, in combinazione fino ad un massimo del 35% del valore dell’investimento o in alternativa alla sovvenzione. |
Procedura istruttoria | Sportello |
Durata | Fino al 31 dicembre 2020 |
Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali |
Risorse | € 10.000.000 (la dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse finanziare sulla base del fabbisogno e delle disponibilità di bilancio). |
Sommario
Art. 1 Oggetto e finalità 5
Art. 2 Riferimenti normativi 5
Art. 3 Definizioni 7
Art. 4 Progetto di Sviluppo 9
Art. 5 Soggetto proponente: condizioni di ammissibilità 10
Titolo I – Progetti di Sviluppo “industriale” e “turistico-ricettivo” 12
Art. 6 Progetto di Sviluppo industriale - Oggetto e struttura 12
Art. 7 Progetto di Sviluppo turistico-ricettivo – oggetto e struttura 14
Art. 8 Misure finanziarie a sostegno della realizzazione del Progetto di Sviluppo 20
Titolo II – Progetti di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” e “sportivo-ricreativo” 22
Art. 10 Progetto di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” – spese ammissibili e misure finanziarie a sostegno della realizzazione del Progetto 24
Art. 11 Progetto di Sviluppo “sportivo – ricreativo” – oggetto e struttura 25
Art. 12 Progetto di Sviluppo “sportivo-ricreativo” - spese ammissibili e misure finanziarie a sostegno della realizzazione del progetto 26
Titolo III – Procedura di presentazione e selezione 27
Art. 13 Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria 27
Art. 14 Fase istruttoria e assegnazione delle risorse 28
Art. 15 Criteri di valutazione 29
Art. 16 Conferenza di servizi 30
Art. 17 Sottoscrizione del Contratto di Investimento 30
Titolo IV – Erogazione, controllo e monitoraggio 31
Art. 18 Erogazione 31
Art. 19 Variazioni al Contratto di Investimento 32
Art. 20 Obblighi del Soggetto beneficiario 32
Art. 21 Controlli e monitoraggio 32
Art. 22 Cumulo 32
Art. 23 Revoche e rinunce 33
Titolo V – Disposizioni finali 33
Art. 24 Periodo di validità 33
Art. 25 Norma finale 33
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale finalizzato ad attrarre nuovi investimenti esterni o a rafforzare la struttura produttiva o a sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione.
Il soggetto proponente per poter presentare la domanda di accesso al Contratto di investimento deve aver presentato una proposta progettuale in forma di manifestazione di interesse, ai sensi della Delib.G.R. n. 6/29 del 31.1.2017, che abbia superato positivamente la fase negoziale e sia stato autorizzato alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento.
Lo strumento prevede l’erogazione di un aiuto in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con il finanziamento regionale del Fondo di Competitività delle imprese.
In caso di combinazione tra aiuto e finanziamento sono attivate due distinte operazioni ai sensi dell’art. 37, commi 7, 8 e 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2014.
2. Il Progetto di Sviluppo deve essere finalizzato a:
− realizzare nuove iniziative produttive nel territorio regionale, caratterizzate da un alto livello di innovazione tecnologica o operanti in settori in forte sviluppo e ad alto valore aggiunto o un significativo incremento occupazionale;
− sviluppare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti o in via di costituzione che abbiano potenzialità di sviluppo sul territorio regionale, allo scopo di creare e/o favorire il potenziamento innovativo, la realizzazione di servizi annessi a specifiche unità di produzione/servizio, la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi o di strutture e infrastrutture complementari e la valorizzazione del patrimonio culturale.
3. L’intervento concorre al perseguimento degli obiettivi del POR FESR Sardegna 2014-2020 e attua la Strategia regionale 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, con particolare riferimento al punto 2.6.5 “Pacchetti integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento” ed al punto 2.4 “Progetto AIE - Attrazione di Investimenti Esterni”.
Art. 2 Riferimenti normativi
1. Le presenti Direttive sono emanate in attuazione di quanto disposto dall’art. 25 della Legge Regionale n. 2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lett. c) della L. n. 59/1997).
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxxx
− Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
− Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
− Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2014/C 198/01)
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX
− Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxx/000000/000000_0000000_00_0.xxx
In coerenza con i seguenti documenti di programmazione:
− Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015
xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XXXxxxxxxxxxx/XxxXxx/Xxx00-X%00(XXX%000000-0000).xxx
− POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_00_00000000000000.xxx
− POR FSE Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)10096 del 17 dicembre 2014 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx
− Smart Specialization Strategy (S3) delle Regione Autonoma della Sardegna, approvata dalla Commissione Europea in data 8 settembre 2016 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xx000000&xx0&xx00000
In attuazione dei seguenti provvedimenti:
− Determinazione del Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione n. 4100/389 del 31.5.2017 “Approvazione Avviso e Manifestazione di interesse finalizzati all’acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4)” xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xxxxxxxx0,0&xxxxxxx0000&xx00&xx0&x
=7559&id=60136&va=&b=
− Deliberazione della Giunta regionale n. 6/29 del 31.1.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Contratti di Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento T4.”
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_00_00000000000000.xxx
− Deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 13.9.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa” xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx
− Deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione”
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx
− Deliberazione della Xxxxxx xxxxxxxxx x. 00/0 xxx 00.0.0000 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese” xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_00_00000000000000.xxx
− Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013 Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese» (GU n.111 del 14-5-2013)
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xxx
− Deliberazione della Giunta regionale n. 49/1 del 13.9.2016 - Riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa: Polo industriale di Portovesme e Polo industriale di Porto Xxxxxx.
Approvazione dossier xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&x0x0000&xxx00000
− Deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 302016. Riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa del Polo industriale di Portovesme e del Polo industriale di Porto Xxxxxx. Modifica delimitazione territoriale del Polo industriale di Porto Xxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx00&x0x0000&xxx00000
− Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2016 di riconoscimento dell'Area di Crisi industriale complessa per l'Area di Porto Xxxxxx
− Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2016 di riconoscimento dell'Area di Crisi industriale complessa per il polo industriale di Portovesme
− Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_00_xxxxxxxx_00 16_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni previste dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, nonché le definizioni di seguito riportate.
Xxxxxxxx proponente: l’impresa in forma individuale o congiunta, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, la quale, avendo superato positivamente la fase negoziale, è autorizzata a presentare la domanda di accesso al Contratto di Investimento ai sensi delle presenti Direttive, relativamente al proprio Progetto di Sviluppo.
PMI: Piccola e Media impresa così come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
GI: Grande impresa, quella che non soddisfa i requisiti dell’I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
Impresa autonoma: qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o collegata, sulla base delle definizioni di cui all’art.3 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
Impresa in difficoltà: si intende l’impresa che si trova nelle condizioni di cui all’art.2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)
Fase negoziale: si intende la fase conclusiva della manifestazione di interesse che autorizza i soggetti proponenti alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento.
Fondo di Competitività delle imprese (in breve Fondo Competitività): si intende lo strumento finanziario sotto forma di prestito a condizioni di mercato di cui alla Determinazione n. 10665/1102 del 19.12.2016, come modificato con la Determinazione n. 9202/954 del 21.12.2017.
Progetto di Sviluppo (in breve Progetto): si intende il programma di investimenti oggetto della richiesta di Contratto di Investimento, comprensivo di eventuali spese non ammissibili e/o coperte da altre fonti di finanziamento, così come descritto dal soggetto proponente sulla base del modello allegato alla domanda di accesso. Il Progetto di Xxxxxxxx è finalizzato a descrivere la situazione dell'impresa, il programma di investimenti eventualmente articolato in più azioni con indicazione delle azioni eventualmente in capo alle imprese associate, gli obiettivi previsti in termini di attività, mercato e ricadute sul territorio regionale, i conti economici di previsione e le modalità di copertura del fabbisogno finanziario del Progetto.
Contratto di rete: si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del Progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a. la suddivisione delle competenze, delle attività, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b. la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Sardegna, il Soggetto istruttore e ogni altro soggetto coinvolto in ogni fase della procedura di cui al Contratto di Investimento. In capo allo stesso organo comune si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui alle presenti direttive;
c. per i soli Progetti di Sviluppo “industriale”, che prevedano spese per investimenti in innovazione come individuati nel Titolo I, la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo.
Unità produttiva: si intende la struttura/unità locale nella quale si svolge stabilmente l’attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Progetto, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati nel caso di interventi nell’ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento delle attività di impresa e dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Servizi annessi: si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle strutture ricettive (es. ristorante, piscina, centro benessere, impianti sportivi).
Infrastruttura: con riferimento al Titolo II, si intendono le infrastrutture culturali (art. 53 del Reg. n. 651/2014) o sportive o ricreative multifunzionali (art. 55 del Reg. n. 651/2014) oggetto di intervento del Progetto di Sviluppo.
Avvio lavori: si intende la data del primo titolo di spesa riferito al Progetto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato “avvio dei lavori”, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla registrazione della domanda (cfr. punto 18 dei “considerata” del Reg. n. 651/2014).
Chiusura lavori: si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa di cui al Progetto di Sviluppo agevolabile.
Anno a regime: si intende il primo esercizio contabile successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura lavori.
Xxxxxxxx istruttore: si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria del Contratto di Investimento.
Soggetto beneficiario: si intende l’impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure previste dal Contratto di Investimento.
Mezzi propri: si intendono nuovi conferimenti effettuati dai soci del Soggetto proponente a titolo di incremento di patrimonio netto, e/o riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincoli di destinazione risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del Progetto di Sviluppo. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow di tipo reddituale generato dalla gestione dell’impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al Progetto. Non è ricompresa nella tipologia “apporto mezzi propri” il c.d. “apporto in natura”.
Contratto di finanziamento: si intende il contratto, stipulato tra il soggetto istruttore ed il soggetto beneficiario, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo Competitività.
Giorni: si intendono giorni lavorativi quando non diversamente indicato.
Art. 4 Progetto di Sviluppo
1. Oggetto dell’intervento è un Progetto di sviluppo, coerente con la “Smart Specialization Strategy” (S3) della Regione Sardegna o con specifici programmi finanziati con risorse dedicate, ricadente in uno dei seguenti ambiti:
a. Progetto di Sviluppo “industriale”, relativo all'ambito tecnologico-produttivo e finalizzato alla produzione di beni e/o servizi, consiste in un investimento produttivo che può comprendere attività di sviluppo sperimentale, servizi e formazione (art. 6);
b. Progetto di Sviluppo “turistico-ricettivo”, finalizzato allo sviluppo dell’offerta turistica con il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, dei servizi annessi per una migliore fruizione del prodotto turistico, consiste in un investimento produttivo che può comprendere servizi e formazione (art. 7);
c. Progetto di Sviluppo “culturale”, finalizzato alla creazione o alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio culturale regionale a fini turistici, comprende le spese indicate dall’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 10);
d. Progetto di Sviluppo “sportivo-ricreativo”, finalizzato alla creazione o alla riqualificazione di infrastrutture sportive o di infrastrutture che offrono servizi ricreativi a fini turistici, comprende le spese indicate dall’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 12).
2. L’importo complessivo dei Progetti di cui al comma precedente deve essere compreso:
- tra euro 5.000.000 ed euro 20.000.000 per gli ambiti a) e b);
- tra euro 1.000.000 e euro 2.500.000 per gli ambiti c) e d).
3. Per i Progetti di Sviluppo attuativi di specifici programmi finanziati con risorse dedicate (es. Piano Sulcis) ovvero ricompresi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, che ricadono negli ambiti a) e b), l’importo minimo della soglia di accesso allo strumento può essere ridotta fino a euro 1.500.000.
4. Qualora il Progetto di Sviluppo sia realizzato da più imprese in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete, il limite minimo delle spese e dei costi ammissibili previsto dai precedenti commi 2 e 3, è applicato con riferimento agli investimenti della rete.
Il valore del progetto può superare i massimali dei commi 2 e 3 qualora siano presenti ulteriori spese necessarie per renderlo organico e funzionale.
5. Il Progetto di Sviluppo, da realizzarsi nell'ambito di unità produttive localizzate nel territorio regionale, deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.
6. Il Progetto di Sviluppo deve essere coperto dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private. Per la parte pubblica con:
▪ una sovvenzione a fondo perduto (contributo) nella misura massima stabilita in fase negoziale sul valore delle spese ammesse a conclusione dell’attività istruttoria;
▪ un finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, attraverso il Fondo Competitività, in combinazione fino al 35% del valore dell’investimento o in alternativa alla sovvenzione.
Per la parte privata con:
▪ finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014- 2020 (DGR n. 26/22 del 30.5.2017);
▪ finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie);
▪ mezzi propri apportati dal soggetto proponente in misura non inferiore al minimo previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
L’intervento del Fondo Competitività (secondo le modalità ed i criteri stabiliti per l’accesso al Fondo) può riguardare anche interventi non ammessi alle agevolazioni del Contratto di Investimento in fase istruttoria o esclusi in fase negoziale.
7. I Progetti di Sviluppo possono riguardare tutte le attività economiche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dall’Avviso a presentare le Manifestazioni di Interesse.
8. Il Progetto deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda salvo che nella manifestazione di interesse non sia stato richiesto l’avvio anticipato.
9. La chiusura dei lavori del Progetto deve avvenire entro 48 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario da disposizioni relative alla rendicontazione dei Progetti per i programmi cofinanziati con risorse comunitarie. Fermo restando quanto precede, il soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa adeguata comunicazione alla struttura competente, per l’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa.
Art. 5 Xxxxxxxx proponente: condizioni di ammissibilità
1. Xxxxxxxx proponente è l’impresa, in forma individuale o in forma congiunta mediante ricorso al contratto di rete.
2. Ai fini della classificazione delle imprese in impresa di “micro”, “piccola”, “media” o “grande” dimensione si applicano i criteri indicati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014).
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di accesso alla fase di istruttoria e negoziazione di cui all'art.15, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità della sede oggetto di intervento sul territorio regionale che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, ovvero 10 anni nel caso di immobili, dall’ultimazione del programma di sviluppo;
b. aver presentato una proposta progettuale in forma di manifestazione di interesse, ai sensi della Deliberazione G.R. n. 6/29 del 31.1.2017, che abbia superato positivamente la fase negoziale e sia stata quindi autorizzata alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento;
c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d. non essere impresa “in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
e. non essere assoggettati a protesti, pignoramenti mobiliari e immobiliari, sequestri, esecuzioni mobiliari e immobiliari o altri vincoli in favore di terzi;
f. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e xx.xx.xx.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
g. essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa “antiriciclaggio”;
h. operare nel rispetto degli obblighi contributivi, delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
i. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
j. con esclusione dei Progetti di Sviluppo di tipo “culturale e per la conservazione del patrimonio”, di non aver avviato anteriormente alla data di presentazione della domanda il Progetto di Sviluppo, salvo il caso in cui sia stato comunicato l’avvio anticipato nella manifestazione di interesse;
k. esclusivamente per la realizzazione di Progetti di Sviluppo per i quali si richiedano gli aiuti di cui all’art. 14 (“Aiuti a finalità regionale agli investimenti”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), non rientrare tra coloro che - nei due anni precedenti la domanda di agevolazione - abbiano effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il Progetto di Sviluppo;
l. con riferimento alla persona fisica proponente e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
m. con riferimento al Xxxxxxxx proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l’Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14);
6. Il soggetto proponente, inoltre, in sede di domanda è chiamato ad assumere i seguenti impegni:
n. deve operare nel rispetto degli obblighi contributivi, delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
o. esclusivamente per la realizzazione di Progetti di Sviluppo per i quali si richiedono gli aiuti di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, deve impegnarsi a non effettuare alcuna delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il Progetto di Sviluppo nei due anni successivi al completamento dello stesso;
p. in caso di ottenimento delle agevolazioni di cui al Contratto di Investimento, ai fini dell’erogazione delle stesse, deve dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti concessi dallo Stato Italiano individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
q. in caso di ottenimento delle agevolazioni di cui al Contratto di Investimento, deve avviare il Progetto di Sviluppo entro 6 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento;
r. in caso di ottenimento delle agevolazioni di cui al Contratto di Investimento, deve completare il Progetto di Sviluppo entro 48 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario da disposizioni relative alla rendicontazione dei progetti per i programmi cofinanziati con risorse comunitarie;
s. deve autorizzare l’Amministrazione regionale ed i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell’aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dal POR FESR Sardegna 2014-20 e dalla normativa in materia di aiuti di stato.
7. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Titolo I – Progetti di Sviluppo “industriale” e “turistico-ricettivo”
Art. 6 Progetto di Sviluppo industriale - Oggetto e struttura
1. Il Progetto di Sviluppo di tipo industriale deve riguardare una iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi ed avente ad oggetto:
a. la creazione di una nuova unità produttiva;
b. l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente;
c. la diversificazione di una unità produttiva esistente intesa:
i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti/servizi fabbricati in precedenza. In questo caso i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi non forniti precedentemente;
d. la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. In questo caso, per le sole “grandi imprese”, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari
precedenti;
ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI)
quale trasformazione radicale del processo produttivo esistente;
e. l’acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
Se in precedenza è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione dei suddetti attivi, i costi di questi ultimi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una “piccola impresa”, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
2. Il Progetto di Sviluppo si riferisce ad unità produttive localizzate in Sardegna di cui il soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l’intervento riguardi più unità produttive gli interventi sulle diverse unità produttive sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Progetto. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell’unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestarsi con la prima richiesta di erogazione per ottenere la liquidazione dell’aiuto.
In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, derivanti principalmente dalla sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l’incertezza in ordine alla sua durata temporale, la disponibilità degli immobili oggetto del Progetto di Sviluppo a valere sullo strumento del Contratto di Investimento non può essere attestata attraverso tale forma contrattuale.
Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso alla realizzazione del programma previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.
In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:
- per i Progetti realizzati all’interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell’aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d’uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili;
- per i Progetti realizzati all’interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all’art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell’area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l’insediamento nel lotto e, soprattutto, l’avvio a realizzazione del programma da parte dell’impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell’accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall’impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i Progetti realizzati all’interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i predetti parchi o incubatori.
L’unità produttiva nel quale è realizzato il Progetto deve essere conforme alle normative vigenti. Il suolo e gli immobili oggetto del piano, pertanto, devono essere rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell’impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d’uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentate dell’impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell’Ente che ne ha la disponibilità.
In ogni caso, le tematiche relative alla disponibilità e conformità degli immobili, anche in relazione alla cantierabilità del Progetto, sono oggetto di specifica valutazione in istruttoria.
3. Il Progetto di Sviluppo industriale deve riguardare la realizzazione di un piano di investimenti produttivi (IP) e, eventualmente, di un piano di ricerca (R) e/o di un piano di formazione (F), e/o - esclusivamente per le PMI - di un piano di servizi di consulenza (S). Non è ammissibile un piano che non preveda investimenti produttivi (IP).
4. Il valore del Progetto di Sviluppo è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all’art. 4, comma 2 delle presenti Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati
Tipologia piano | % di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto di Sviluppo |
Investimenti Produttivi (IP) | 100% |
Ricerca (R) | 30% |
Formazione (F) | 30% |
Servizi di consulenza (S) | 20% |
Fermo quanto sopra il valore di ciascun piano dovrà essere ricompreso entro l’importo delle singole soglie di notifica di cui all’art.4, punto 1 lettere a), c), d), i), n) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
Art. 7 Progetto di Sviluppo turistico-ricettivo – oggetto e struttura
1. Il Progetto di Sviluppo di tipo turistico-ricettivo deve riguardare una iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva e, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi annessi e delle attività commerciali strettamente connesse e funzionali al potenziamento dell’offerta turistica. Sono ammissibili:
a. la creazione di una nuova unità produttiva;
b. l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente;
c. la diversificazione di una unità produttiva esistente intesa:
i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti/servizi fabbricati in precedenza. In questo caso i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi non forniti precedentemente;
d. la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso
l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. In questo caso, per le sole “grandi imprese”, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI)
quale trasformazione radicale del processo produttivo esistente;
e. l’acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
Se in precedenza è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione dei suddetti attivi, i costi di questi ultimi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una “piccola impresa”, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
2. Il Progetto di Sviluppo si riferisce ad unità produttive localizzate in Sardegna di cui il soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l’intervento riguardi più unità produttive il progetto è ammissibile solo se organico e funzionale. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell’unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale.
I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestarsi con la prima richiesta di erogazione per ottenere la liquidazione dell’aiuto. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, derivanti principalmente dalla sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l’incertezza in ordine alla sua durata temporale, la disponibilità degli immobili oggetto del Progetto di sviluppo a valere sullo strumento del Contratto di investimento non può essere attestata attraverso tale forma contrattuale.
Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del Xxxxxxxx proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso alla realizzazione del programma previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.
Per i Progetti realizzati all’interno di concessioni demaniali, il Soggetto proponente deve avere la disponibilità del bene per un periodo pari alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell’aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d’uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili.
L’unità produttiva nel quale è realizzato il Progetto deve essere conforme alle normative vigenti. Il suolo e gli immobili oggetto del piano, pertanto, devono essere rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell’impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d’uso e/o atti in sanatoria, per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che sussistono le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentate dell’impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell’Ente che ne ha la disponibilità.
In ogni caso, le tematiche relative alla disponibilità e conformità degli immobili, anche in relazione alla cantierabilità del Progetto, sono oggetto di specifica valutazione in istruttoria.
3. Il Soggetto proponente può richiedere le agevolazioni per sostenere un programma di investimenti da realizzare nell’ambito della propria unità locale, anche nel caso in cui abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, l'azienda o il ramo d'azienda interessato dal Progetto proposto. A tal fine, all’atto della domanda di accesso alla fase di negoziazione e istruttoria fornisce tutti gli elementi che permettono di evidenziare compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione da parte della Regione e del Soggetto istruttore circa le necessarie garanzie che sia salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni.
4. In fase di negoziazione e istruttoria, la Regione e il Soggetto istruttore effettuano le proprie valutazioni in merito a quanto rappresentato dal soggetto proponente con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.
5. In sede di concessione delle agevolazioni il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta, fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
6. Il Progetto di Sviluppo turistico-ricettivo deve riguardare la realizzazione di un piano di investimenti produttivi (IP) e, eventualmente, di un piano di formazione (F) e/o - esclusivamente per le PMI - di un piano di servizi di consulenza (S). Non è ammissibile un piano che non preveda investimenti produttivi (IP).
7. Il valore del Progetto di Sviluppo è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all’art.4, comma 2 delle presenti Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati
Tipologia piano | % di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto di sviluppo |
Investimenti Produttivi (IP) | 100% |
Formazione (F) | 30% |
Servizi di consulenza (S) | 20% |
Fermo quanto sopra il valore di ciascun piano dovrà essere ricompreso entro l’importo delle singole soglie di notifica di cui all’art.4, punto 1 lettere a), c), d), n) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
1. Nel presente articolo sono esposte le condizioni di ammissibilità delle spese e eventuali limitazioni.
In generale, i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse di cui alla Determinazione del Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione n. 4100/389 del 31.5.2017, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l’operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.
Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall’amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente ovvero dal coniuge o
parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
A tal fine il Soggetto proponente produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
9. Investimenti produttivi (IP)
Sono ammissibili ad agevolazione l’acquisto, l’acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) n. 1303/2014 e ss.mm.ii.
Si applicano le seguenti limitazioni:
i. non sono ammesse le spese relative alle operazioni di compravendita immobiliare nel settore turistico, fatta salva la possibilità di finanziare l’operazione con il Fondo di Competitività - Linea prestiti;
ii. non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell’impresa, nel rispetto del Piano energetico regionale;
iii. nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell’acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, e che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
iv. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
v. non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto proponente/beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse;
vi. la realizzazione del piano di investimenti produttivi o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”, fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, pertanto, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
o realizzazione di impianti di particolare complessità;
o il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l'esplicito riferimento al “Contratto di Investimento”; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale il soggetto proponente/beneficiario specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del Progetto di Sviluppo di cui alla domanda di agevolazione;
o al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
o il generaI contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del soggetto
proponente/beneficiario ed a semplice richiesta di quest'ultimo, o della Regione, del Soggetto istruttore o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso generaI contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del Contratto di Investimento;
o possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti “chiavi in mano” il cui generaI contractor abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa, anche ai fini dei controlli previsti dalla normativa;
o per i contratti “chiavi in mano” il soggetto proponente/beneficiario dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. Il soggetto che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuto a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso alla fase di negoziazione e istruttoria o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione alla Regione e al Soggetto istruttore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto istruttore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti, formula il proprio motivato parere alla Regione circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero Progetto ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. Valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui il soggetto proponente/beneficiario intende affidare la realizzazione del contratto “chiavi in mano”, con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
vii. le commesse interne di lavorazione, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal Progetto e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste dalla Legge 488/92;
viii. non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime, ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all’attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento.
10. Ricerca (R)
Sono ammissibili ad agevolazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 4 delle presenti Direttive, le spese sostenute a fronte della realizzazione di un piano di ricerca avente ad oggetto attività di sviluppo sperimentale, intese come l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale, e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Le spese ammissibili del piano di ricerca avente ad oggetto attività di sviluppo sperimentale riguardano:
a. i costi relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del Progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b. i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature, nuovi di fabbrica, inclusi software specialistici, nella misura e per il periodo in cui detti beni sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c. i costi sostenuti per la ricerca contrattuale, intesa come l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca di sviluppo sperimentale;
d. le spese generali direttamente connesse al piano di ricerca, calcolate nel limite del 15% del totale di cui alla lettera a., e con riferimento ai bilanci di esercizio regolarmente approvati nel periodo di svolgimento delle attività di ricerca/sviluppo sperimentale;
e. i costi relativi ai materiali utilizzati per lo svolgimento del piano di ricerca, nel limite del 5% del totale di cui alla lettera a.
Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
i. le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella “bolletta doganale d'importazione”;
ii. non sono ammesse le spese notarili, le spese per beni relativi all’attività di rappresentanza, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA con esclusione per le spese generali, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento.
Per la valutazione del piano di ricerca e delle relative spese, la Regione e il Soggetto istruttore possono avvalersi della consulenza e della collaborazione di soggetti – anche esterni alle rispettive amministrazioni – in possesso di comprovata professionalità ed esperienza specifica.
11. Formazione (F)
Il piano di formazione, ammissibile nei limiti previsti dagli art. 6 e 7, comma 4 delle presenti Direttive, deve essere destinato alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, del titolare, del legale rappresentante, degli amministratori, dei soci o dei collaboratori e dei collaboratori familiari dell’impresa con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale, e può essere estesa al personale da assumere per l’attuazione del Progetto, con esclusione alla formazione obbligatoria per legge.
La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
La formazione può essere svolta solo da soggetti qualificati con comprovata capacità professionale e organizzativa.
Per la determinazione della spesa ammissibile occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel “Vademecum per l’operatore” FSE Sardegna, vigente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx.
Per la valutazione del piano di formazione e delle relative spese, la Regione e il Soggetto istruttore possono avvalersi della consulenza e della collaborazione di Xxxxxxxx, anche esterni alle rispettive amministrazioni, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza specifica.
Il piano dei servizi di consulenza, ammissibile nei limiti previsti dagli art. 6 e 7, comma 4 delle presenti Direttive, deve avere ad oggetto consulenze connesse e coerenti con il Progetto di Sviluppo e finalizzate:
a. a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
b. ad accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
c. a sostenere le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale;
d. a conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.
Le azioni che comprendono il piano dei servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro compresi tra le tipologie individuate nel “Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/00?xx0&xx0&xx000&x0x0000&xxx00000).
Le spese ammissibili riguardano i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
In nessun caso può trattarsi di servizi continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, legale e le spese di pubblicità.
Art. 8 Misure finanziarie a sostegno della realizzazione del Progetto di Sviluppo
1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto di Sviluppo è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (contributi) nonché, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività.
2. Le prescrizioni in ordine all’ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all’intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche del Progetto di Sviluppo, dell’ambito di intervento e della dimensione di impresa del soggetto proponente.
Fermo quanto sopra, in relazione alle diverse tipologie di piani di investimento (Investimenti Produttivi, Ricerca, Formazione, Servizi di consulenza) è previsto quanto di seguito indicato.
3. Investimenti produttivi (IP)
a. sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, determinata in fase negoziale nei limiti dei massimali di intervento di seguito indicati:
Dimensione di impresa | Art.14 GBER Aiuti a finalità regionale agli investimenti | Art.17 GBER Aiuti agli investimenti a favore delle PMI |
Micro e Piccola | Min 30 – Max 45% | 20% |
Media | Min 20 – Max 35% | 10% |
Grande | Min 5 – Max 15% |
La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale, non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili;
b. finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività, in combinazione o in alternativa alla sovvenzione di cui alla precedente lettera a). L’intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.
Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell’art.14 del GBER, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico.
La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del piano, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento nel quale sono definite le modalità di erogazione della sovvenzione e/o del Contratto di finanziamento nel quale sono definite le modalità di erogazione dell’intervento a valere sul Fondo Competitività.
4. Ricerca (R)
Sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati:
Dimensione di impresa | Art.25 GBER Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo Sviluppo sperimentale |
Micro e piccola | Min 25 – Max 45% |
Media | Min 25 – Max 35% |
Grande | Min 5 – Max 25% |
L’intensità di aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i. il progetto:
o prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili,
oppure
o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
ii. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Per “collaborazione effettiva”, ai sensi dell’art. 2, punto 90 del GBER, si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto
espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del piano, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede di istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento.
Sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati:
Dimensione di impresa | Art.31 GBER Aiuti alla formazione |
Micro e piccola | Min 50 – Max 70% |
Media | Min 50 – Max 60% |
Grande | Min 5 – Max 50% |
L’intensità di aiuto può essere aumentata di un ulteriore 10%, a condizione che non si superi il 70% dei costi ammissibili, se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati, così come definiti dall’art. 2, punti 3 e 4 del GBER.
La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del piano, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento.
6. Servizi (S)
Sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati:
Dimensione di impresa | Art.18 GBER Aiuti alle PMI per servizi di consulenza |
Micro e piccola | Max 50% |
Media | Max 50% |
Grande |
La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del piano, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede di istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento.
Titolo II – Progetti di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” e “sportivo- ricreativo”
Art. 9 Progetto di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” – oggetto e struttura
1. Il Progetto di Sviluppo di tipo “culturale e per la conservazione del patrimonio” ha ad oggetto un’iniziativa imprenditoriale finalizzata all’ammodernamento, alla conservazione e/o al miglioramento di infrastrutture culturali, e/o un’iniziativa finalizzata alla tutela, alla conservazione e/o alla riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.
2. Il Progetto di Sviluppo può avere ad oggetto:
a. musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
b. il patrimonio materiale della Regione Sardegna comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti.
3. Le tipologie di investimento ammissibile riguardano:
a. la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture culturali a condizione che le stesse siano utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;
b. le attività finalizzate alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale materiale regionale;
c. le attività necessarie per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico.
4. Il Progetto di Sviluppo si riferisce ad infrastrutture localizzate in Sardegna di cui il soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l’intervento riguardi più infrastrutture, gli interventi sulle diverse infrastrutture sono ammissibili solo se organici e funzionali alla realizzazione del Progetto. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili di cui si compone l’infrastruttura in cui è realizzato il Piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del C.C. o concessione. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestare con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell’aiuto.
Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso alla realizzazione del programma previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.
Nel caso di Progetti realizzati all’interno di concessioni demaniali o su infrastrutture delle quali il soggetto proponente detenga solo la gestione, deve essere dimostrata la disponibilità del bene per una durata residua pari alla durata del progetto o, in caso di durata inferiore, il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d’uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili.
L’infrastruttura nella quale è realizzato il Progetto deve essere conforme alle normative vigenti. Nel caso di beni pubblici è necessaria la dichiarazione dell’Ente che ne ha la proprietà/disponibilità.
Le tematiche relative alla disponibilità e conformità degli immobili, anche in relazione alla cantierabilità del Progetto, sono oggetto di specifica valutazione in sede di negoziazione.
5. Il Progetto di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” deve riguardare la realizzazione di un piano di Investimenti (I) e, eventualmente, di un piano di Spese di funzionamento (SF). Non è ammissibile un piano che non preveda Investimenti (I).
4. Il valore del Progetto di Sviluppo è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all’art.4, comma 3 delle presenti Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati.
Tipologia piano | % di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto di Sviluppo |
Investimenti (I) | 100% |
Spese di funzionamento (SF) | 80% |
Art. 10 Progetto di Sviluppo “culturale e per la conservazione del patrimonio” – spese ammissibili e misure finanziarie a sostegno della realizzazione del Progetto
1. Sono ammissibili le tipologie di spese di seguito indicate.
2. Investimenti (I)
I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti, quali:
a. i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture di carattere culturale;
b. i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali;
c. i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei).
3. Spese di funzionamento (SF)
I costi ammissibili si riferiscono a:
a. i costi operativi connessi agli investimenti sostenuti per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
b. i costi operativi collegati direttamente al Progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività;
c. le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per il Progetto;
d. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al Progetto di sviluppo
4. La valutazione circa l’ammissibilità delle diverse categorie di spese per investimenti e di spese di funzionamento è parte integrante dell’analisi istruttoria, anche in analogia alle disposizioni previste per le categorie di spese ammissibili per i Progetti di Sviluppo di tipo industriale e turistico-ricettivo.
5. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto di Sviluppo è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (agevolazioni) nonché, in combinazione fino al 35% del valore degli investimenti (I) o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività.
6. Le prescrizioni in ordine all’ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all’intensità delle agevolazioni eventualmente concedibili, sono definite in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche del Progetto di sviluppo, dell’ambito di intervento e della dimensione di impresa del
Xxxxxxxx proponente.
7. Per tutte le tipologie di imprese, è prevista la concessione di una sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), pari all’80% dei costi ammissibili per Investimenti (I) e Spese di funzionamento (SF), entro il limite massimo di € 2 milioni complessivi, ai sensi dell’art. 53, punto 8 del GBER, così come modificato dal Regolamento (UE) n.1084/2017.
8. Sulla sola parte di Investimenti (I), è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività in combinazione alla sovvenzione di cui al precedente comma 7. L’intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo
9. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Progetto di Sviluppo, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede di istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento.
Art. 11 Progetto di Sviluppo “sportivo – ricreativo” – oggetto e struttura
1. Il Progetto di Sviluppo di tipo “sportivo-ricreativo” ha ad oggetto una iniziativa imprenditoriale finalizzata alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture sportive o di infrastrutture ricreative multifunzionali.
Sono considerate infrastrutture sportive, a mero titolo esemplificativo: palazzetti dello sport, arene, stadi, campi sportivi, piscine.
Sono considerate infrastrutture ricreative multifunzionali quelle che offrono, unitariamente, servizi culturali e ricreativi, quali a titolo esemplificativo: marine locali e mediateche. Non rientrano in questa categoria gli alberghi e i parchi di divertimento.
2. Ai fini dell’ammissibilità del Progetto di Sviluppo l'uso dell'infrastruttura sportiva non può essere riservato a un unico sportivo professionista ed il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, deve rappresentare annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.
3. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali deve essere garantito a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche. Se club sportivi professionistici sono utenti delle infrastrutture sportive, deve essere assicurata la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.
Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Il Progetto di Sviluppo si riferisce ad infrastrutture localizzate in Sardegna di cui il Soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l’intervento riguardi più infrastrutture, gli interventi sulle diverse infrastrutture sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Progetto. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili di cui si compone l’infrastruttura in cui è realizzato il Piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del C.C. o concessione. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti da attestarsi con la prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell’aiuto.
Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del soggetto proponente, dovrà
essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso alla realizzazione del programma previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.
Nel caso di Progetti realizzati all’interno di concessioni demaniali o su infrastrutture delle quali il soggetto proponente detenga la gestione, deve essere dimostrata la disponibilità del bene per una durata residua pari alla durata del progetto o, in caso di durata inferiore, il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d’uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili.
L’infrastruttura nel quale è realizzato il Progetto deve essere conforme alle normative vigenti. Nel caso di beni pubblici è necessaria la dichiarazione dell’Ente che ne ha la proprietà/disponibilità.
In ogni caso, le tematiche relative alla disponibilità e conformità degli immobili, anche in relazione alla cantierabilità del Progetto, sono oggetto di specifica valutazione in sede di negoziazione.
5. Il Progetto di Sviluppo di tipo “sportivo-ricreativo” deve prevedere la realizzazione di un piano di Investimenti (I) e, eventualmente ed esclusivamente per le infrastrutture sportive, di un piano di Spese di funzionamento (SF). Non è ammissibile un piano che non preveda Investimenti (I).
6. Il valore del Progetto di sviluppo è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all’art.4, comma 3 delle presenti Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati
Tipologia piano | % di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto di Sviluppo |
Investimenti (I) | 100% |
Spese di funzionamento (SF) (solo per le infrastrutture sportive) | 80% |
7. Per le sole grandi imprese ai fini dell’ammissibilità del Progetto di Sviluppo deve essere dimostrato l’effetto di incentivazione ai sensi dell’art.6, punto 3 lett. b del GBER rappresentato dal raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati:
a. un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;
b. un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
c. una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
Art. 12 Progetto di Sviluppo “sportivo-ricreativo” - spese ammissibili e misure finanziarie a sostegno
della realizzazione del progetto
1. Sono ammissibili le tipologie di spese di seguito indicate.
I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali necessari per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture sportive o di infrastrutture ricreative multifunzionali
3. Spese di funzionamento (SF) per le sole infrastrutture sportive
I costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.
4. La valutazione circa l’ammissibilità delle diverse categorie di spese per investimenti e di funzionamento è parte integrante delle analisi da effettuarsi da parte del Soggetto istruttore in sede di istruttoria, anche in
analogia alle disposizioni previste per le categorie di spese ammissibili per i Progetti di Sviluppo di tipo industriale e turistico-ricettivo.
5. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto di sviluppo è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (agevolazioni) nonché, in combinazione fino al 35% del valore degli investimenti (I) o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività
6. Le prescrizioni in ordine all’ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all’intensità delle agevolazioni eventualmente concedibili, sono definite in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche del Progetto di Sviluppo, dell’ambito di intervento e della dimensione di impresa del Soggetto proponente.
7. Fermo quanto sopra, per tutte le tipologie di imprese, è prevista la concessione di una sovvenzione a fondo perduto (contributo), pari all’80% dei costi ammissibili per investimenti (I) e spese di funzionamento (SF), entro il limite massimo di € 2 milioni complessivi, ai sensi dell’art.55, punto 12 del GBER, così come modificato dal Regolamento (UE) n.1084/2017 del 14.06.2017.
8. Sulla sola parte di Investimenti (I), è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento a condizioni di mercato a valere sul a valere sul Fondo Competitività in combinazione alla sovvenzione di cui al comma 5 che precede. L’intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.
9. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Progetto di Sviluppo, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede di istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento.
Titolo III – Procedura di presentazione e selezione
Art. 13 Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria
1. La domanda di accesso al Contratto di Investimento può essere presentata dal soggetto proponente che ha superato positivamente la fase negoziale prevista dall’art. 8 dell’Avviso "Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4)”, di cui alla Deliberazione G.R. n. 6/29 del 31.1.2017.
2. L’Amministrazione Regionale mediante apposito Avviso comunica i termini di apertura e chiusura (non inferiori a 60 giorni continuativi), nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso alla fase istruttoria.
3. L’Avviso indica la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.
4. I soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata al Contratto di Investimento e del finanziamento del Fondo Competitività. Le domande presentate oltre il limite della dotazione iniziale saranno istruite e finanziate solo in presenza di economie o integrazioni della dotazione.
5. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l’intero piano. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
6. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale, sarà comunque consentito ai soggetti che hanno superato positivamente la fase negoziale la presentazione delle domande fino al termine previsto nell’Avviso.
Art. 14 Fase istruttoria e assegnazione delle risorse
1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo negoziale a sportello ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 123/98. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, il Soggetto istruttore, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, procede a:
- verificare il possesso dei requisiti di ricevibilità della domanda;
- verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità e il rispetto degli esiti negoziali.
In caso di esito positivo delle verifiche, ne dà tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale competente che, entro 10 giorni, esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’istruttoria ed effettua la prenotazione delle risorse finanziare necessarie alla copertura del Progetto.
In caso di esito negativo delle verifiche, ne dà comunicazione all’Amministrazione regionale competente, che provvede a informare il soggetto proponente ai sensi dell’art.10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
3. Il Soggetto istruttore, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento del parere favorevole alla prosecuzione dell’istruttoria di cui al precedente comma 2, fatti salvi gli eventuali maggiori termini previsti dal successivo comma 6, conclude l'istruttoria.
4. La valutazione istruttoria è incentrata, prevalentemente, sui seguenti aspetti:
a. l'affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del soggetto proponente;
b. per i Progetti di Sviluppo di cui all'articolo 6, la coerenza industriale e la validità economica del programma di investimento, anche in termini di attivazione e/o consolidamento di filiere produttive e di servizi aggiuntivi, nonché in termini di impatto occupazionale,
c. per i Progetti di Sviluppo di cui all'articolo 7, l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico, alla caratterizzazione del territorio di riferimento, al miglioramento del livello e della qualificazione dell’occupazione;
d. per i Progetti di Sviluppo di cui agli artt. 10 e 12, la coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di miglioramento della fruibilità e della diffusione del patrimonio culturale, sportivo e ricreativo regionale;
e. per tutte le tipologie di Progetti, la sostenibilità ambientale dei piani di investimento, l’entità e la diffusione delle ricadute economiche e sociali sul territorio, la presenza di elementi che favoriscano le pari opportunità ed il principio di non discriminazione;
f. la coerenza delle attività e delle spese indicate nei singoli piani di intervento costituenti il Progetto di Sviluppo complessivo, anche attraverso il ricorso a pareri professionali esterni, specie con riferimento agli eventuali investimenti in ricerca e formazione;
g. la sostenibilità finanziaria del Progetto di Xxxxxxxx, con riferimento alla capacità del Xxxxxxxx proponente di sostenere la quota parte dei costi delle degli investimenti previsti dal programma non coperte dal sostegno pubblico;
h. la cantierabilità del Progetto sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che il Soggetto proponente, entro i termini che saranno considerati idonei in fase negoziale, sia in grado di disporre delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti e necessari per la realizzazione del Progetto;
i. per i Progetti di Sviluppo finanziati con risorse del POR-FESR Sardegna 2014-2020 il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, vigenti alla data di selezione del progetto;
j. per i Progetti di Sviluppo finanziati con risorse regionali e/o nazionali il rispetto dei criteri di selezione previsti dalle specifiche disposizioni che assegnano le risorse;
k. la pertinenza e la congruità generale delle spese, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dal Progetto di Sviluppo. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Sulla base delle caratteristiche del Progetto di Sviluppo, dell’ambito di intervento e della dimensione di impresa del soggetto proponente, sono definite la combinazione e l’ammontare massimo delle diverse forme di sostegno finanziario concedibile, nel rispetto delle intensità massime previste dalle presenti Direttive e dagli esiti negoziali.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del Progetto, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non fosse presentata entro il termine previsto, la domanda di accesso decade. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta e non possono essere riferite a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso della Pubblica amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990. È fatto salvo il procedimento in conferenza di servizi di cui al successivo articolo 16.
7. Al termine delle attività di cui ai commi precedenti, il Soggetto istruttore provvede a trasmettere apposita relazione istruttoria riepilogativa all’Amministrazione regionale competente che, ove necessario, comunica le modifiche, integrazioni o correzioni da apportare alla proposta finale in ordine alla concessione o al diniego dell’autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento definitivo.
8. Condivisi gli esiti dell’attività di istruttoria con il soggetto istruttore, entro i successivi 15 giorni lavorativi l’Amministrazione regionale:
a. per le istruttorie conclusesi positivamente, provvede ad emettere la determinazione di autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento di cui al successivo art. 17, con il soggetto beneficiario e all’eventuale stipula del Contratto di finanziamento a valere sul Fondo Competitività, secondo le condizioni, modalità e termini previsti nella relazione istruttoria;
b. per le istruttorie conclusesi negativamente, emette determinazione di xxxxxxx, nel rispetto della L. 241/90, art. 10 bis.
9. I provvedimenti di cui al precedente comma 8 e ogni altra comunicazione inerente l’iter amministrativo della domanda sono inviati dall’Amministrazione regionale al soggetto proponente e/o al soggetto istruttore esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.
Art. 15 Criteri di valutazione
1. La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di sviluppo aziendale;
b) coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento e in particolare alla S3;
c) fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;
d) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
e) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
f) sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;
g) rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).
2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l’ammissibilità all’aiuto.
Art. 16 Conferenza di servizi
1. Qualora in fase di negoziazione si ravvisi che ai fini dell’accelerazione delle attività sia necessaria l’adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti, l’Amministrazione regionale può chiedere l’indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, s.m.i., invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del Progetto di Sviluppo.
2. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art 14 bis, fatta salva la possibilità ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, di procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14- ter. Alle riunioni sono invitati i soggetti proponenti.
3. Il Soggetto istruttore si esprime in seno alla conferenza di servizi.
4. All’esito della conferenza l’Amministrazione regionale adotta la determinazione motivata di conclusione della stessa, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, e approva il programma di investimenti e che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato e di competenza delle amministrazioni convocate, e autorizza alla sottoscrizione del Contratto di Investimento. Il suddetto provvedimento è comunque adottato entro i termini di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Art. 17 Sottoscrizione del Contratto di Investimento
1. A seguito dell’emissione del provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 8 lett. a. ovvero dell'adozione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 17 comma 4 delle presenti Direttive, ed alla produzione della documentazione e/o all’avveramento delle eventuali condizioni previste per la sottoscrizione del Contratto, l’Amministrazione regionale, il Soggetto istruttore ed il soggetto beneficiario e gli eventuali altri soggetti coinvolti, sottoscrivono il Contratto di Investimento.
2. La sottoscrizione del Contratto avviene entro il termine di 60 giorni continuativi dalla trasmissione del provvedimento di autorizzazione alla stipula dello stesso, decorsi i quali il Soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere le agevolazioni. In concomitanza con la sottoscrizione del Contratto, l’Amministrazione regionale competente emette la Determinazione di concessione.
3. Il Contratto di Investimento, nel quale sono indicati impegni ed obblighi e la cui proposta è trasmessa contestualmente al provvedimento di autorizzazione alla stipula, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni in forma di sovvenzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale, nonché di controllo ed ispezione, e
quanto altro necessario ai fini della completa attuazione del Progetto approvato.
4. Qualora sia previsto il ricorso al finanziamento di cui al Fondo Competitività il relativo contratto sarà stipulato secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento di accesso al Fondo.
Titolo IV – Erogazione, controllo e monitoraggio
Art. 18 Erogazione
1. Le sovvenzioni a fondo perduto sono erogate dall’Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nel Contratto di Investimento.
2. Le sovvenzioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli piani di investimenti di cui si compone il complessivo Progetto, non inferiori al 30% dell’investimento ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata.
Su richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, il soggetto istruttore può erogare un’anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso.
3. Ad eccezione di quanto previsto in relazione all’ultimo stato di avanzamento, il soggetto istruttore entro 90 giorni continuativi, ai sensi del considerato 113 del Regolamento UE n. 1303/2013, dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione del contributo.
Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore è tenuto a richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione.
L’Amministrazione regionale e/o il soggetto istruttore possono altresì prevedere l’effettuazione di sopralluoghi e/o la richiesta di perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, anche in occasione delle richieste di erogazione a valere su stati di avanzamento lavori intermedi, con oneri a carico del soggetto beneficiario.
4. A seguito della comunicazione di conclusione del piano e della richiesta di erogazione del saldo, il soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Progetto e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione dell’aiuto o revoca.
Sulla base della suddetta relazione, l’Amministrazione regionale adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la revoca parziale o la revoca totale dell’aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l’eventuale recupero del contributo già erogato.
5. Per l’erogazione delle sovvenzioni il soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell’erogazione e la revoca dell’aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.
Art. 19 Variazioni al Contratto di Investimento
1. L’attività economica individuata dal codice ATECO oggetto del Progetto nonché la tipologia di iniziativa del Progetto di cui agli artt. 6 e 7, comma 1, non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle sovvenzioni concesse.
2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il Progetto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario al soggetto istruttore fornendo adeguata motivazione.
Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto istruttore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione all’Amministrazione regionale. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l’Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Progetto, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Progetto.
4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei piani di investimento che compongono il complessivo Progetto approvato, il soggetto istruttore verifica la permanenza della validità tecnico-economica del Progetto così come eventualmente riformulato.
Art. 20 Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione, nell’Avviso, nel Contratto di Investimento sottoscritto e in ogni altro documento inerente lo strumento in oggetto.
Art. 21 Controlli e monitoraggio
1. L’Amministrazione regionale anche avvalendosi del soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
2. Per i 5 (cinque) anni successivi alla data di completamento del Progetto, anche ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l’Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Progetto anche rispetto alla documentazione presentata, l’Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.
4. Il soggetto istruttore supporta l’Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell’iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l’attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 (XXXXX, SMEC, BDA, RNA, ecc.).
Art. 22 Cumulo
1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle presenti Direttive con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il
xxxxxx non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.
Art. 23 Revoche e rinunce
1. All’Amministrazione regionale è riservato il potere di revocare l’agevolazione qualora il soggetto beneficiario disattenda le disposizioni cogenti delle presenti Direttive e/o dell’Avviso e/o del Contratto di Investimento sottoscritto ai sensi dell’art. 17, con il conseguente avvio della procedura di recupero.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L’ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell’articolo 9 suddetto per quanto applicabile.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. È facoltà dell’Amministrazione regionale, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario nell'utilizzo delle sovvenzioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell’aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso dal Fondo Competitività.
5. In caso di cessazione dell’attività o nel caso in cui il Soggetto beneficiario trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del Progetto, le agevolazioni concesse sono revocate.
6. In caso di intervento del Fondo Competitività, le condizioni di revoca sono stabilite nel relativo Contratto di finanziamento.
Titolo V – Disposizioni finali
Art. 24 Periodo di validità
1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
Art. 25 Norma finale
1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxx XXXXX.
0. L’Assessore competente potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle presenti Direttive, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.
4. Il Responsabile del Procedimento potrà emanare circolari esplicative e interpretative, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sulle disposizioni contenute nell’Avviso.