Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7