Conferenza di servizi. 1. L’amministrazione utilizza la conferenza di servizi:
Conferenza di servizi. 1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.
Conferenza di servizi. 1. Qualora in fase di negoziazione si ravvisi che ai fini dell’accelerazione delle attività sia necessaria l’adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti, l’Amministrazione regionale può chiedere l’indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del Progetto di Sviluppo.
Conferenza di servizi. 1. Il responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi ogniqualvolta sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche o atti d’assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell’attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell’Amministrazione Comunale.
Conferenza di servizi. La Conferenza di servizi delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete è composta dai Dirigenti e Dsga delle singole scuole ( o da loro delegati). Si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 ottobre per recepire eventuali esigenze di attività da espletare e programmare di conseguenza. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti alla rete. I compiti della Conferenza di servizi sono: • nomina, in sede di prima riunione e per la durata di un triennio della “scuola capofila” e del “Comitato Tecnico Esecutivo” di cui si dirà in calce al presente articolo; • determinazione dell’ammontare dell’eventuale Fondo Spese per funzionamento generale e amministrativo della stessa rete e la ripartizione dello stesso fra le Istituzioni scolastiche aderenti, individuando l’Istituzione scolastica cui affidare la gestione amministrativo-contabile del Progetto e la necessaria attività di segreteria; • individuazione delle attività che saranno oggetto dei Progetti di cui all’art. 6 e pianificazione delle attività di progettazione; • approvazione dei Progetti di cui all’art. 6; • presa d’atto delle richieste di adesione di ulteriori Istituzioni scolastiche al presente accordo e di eventuali recessi; • adozione di tutte le delibere necessarie all’attuazione dei Progetti di cui all’art. 6; • adozione di ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli Organi collegiali competenti. La Conferenza dei servizi opera ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e succ. modif. e integ. La Conferenza dei servizi è convocata da Dirigente scolastico della scuola capofila; Le determinazioni della Conferenza di servizi sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la rete in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei partecipanti all’assemblea in sede di seconda convocazione da tenersi entro 15 giorni dalla data prevista per la prima riunione. La Conferenza dei servizi nomina al suo interno e per ogni singolo progetto un “Gruppo Tecnico Operativo” formato dai rappresentanti di numero 7 istituzioni scolastiche avente il compito di: - curare tutte le fasi organizzativo gestionali necessarie all’attuazione dei singoli progetti da attuare.
Conferenza di servizi. Art. 11 Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento
Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune, nel caso sia attributario della competenza primaria o comunque prevalente sugli interventi da attuare indice una conferenza degli uffici e/o dei servizi.
Conferenza di servizi. 1. Ogniqualvolta il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale comporti la valutazione d’interessi pubblici differenziati correlati a un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi:
Conferenza di servizi. TITOLO II IL DIRITTO DI ACCESSO
Conferenza di servizi. 1. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 19/2007 in materia di conferenza di servizio fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.