NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99, i secondi sono estratti dall’art. 21 ASS.. Il 1° comma introduce il principio della “piena fungibilità” fra i quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° comma, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non ne...
NOTE. I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
NOTE. N.B. Tutti i termini sono liberamente negoziabili tra le parti.
NOTE. I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
NOTE. A cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessa- zione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivaluta- zione TFR”, presente nelle Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione quando blank); • Non viene effettuato il calcolo per le ditte con contratto lavoro domestico (esempio E036); • Diversamente dallo scorso anno viene gestito in automatico il caso di ditte con saldo negativo (acconto maggiore del dovuto), mentre rimane a cura Utente la compilazione dell’F24 per le ditte mancanti in anno corrente ; al riguardo è presente nelle Utility an- no precedente, Stampe la scelta “23) elenco ditte mancanti in anno corr. e saldo acc. negativo trib. 1713“ (JRIPTFR); • Ricordiamo nelle Utility anno precedente, Stampe, è presente la scelta “24) imposta so- stitutiva sulla rivalutazione tfr” (BPYA59), per la produzione di un prospetto riepilogativo dove sono riportati i dati relativi ai tributi 1712/1713/1250 e PF30 ed è possibile effettuare anche una stampa di verifica; • Nel caso in cui il saldo d’imposta 11% sulla rivalutazione TFR delle quote versate al fondo Tesoreria INPS risulti negativo, diversamente dallo scorso anno, è automatico il riporto nella denuncia UNIEMENS di febbraio nella sezione ditta (codice CF30). • A cura Utente l’eventuale variazione del dato calcolato dal Centro in tutti i campi inte- ressati per evitare squadrature tra il dichiarato e il versato/recuperato; • Anche nel caso in cui il 1713 sia inferiore al minimo (saldo meno acconto) l’importo viene esposto nella 9 videata dell’anagrafica ditta, ma non riportato nel modello F24 salvo la presenza del flag per il versamento dei minimi (3 videata anagrafica ditta o dati Studio): a cura Utente l’eventuale variazione del bottone Imposta TFR; • nel caso di ditte acquisite ad inizio o in corso d’anno, verificare l’esattezza dello storico tfr 22 (rivalutazione) ed eseguire eventuale variazione alla mappa Imposta TFR in ana- grafica ditta; • PF30: in presenza di accentramenti previdenziali (nella filiali in anagrafica ditta videata 7, sezione “Accentramento”, casella “Tipo” con opzione E o C), nella sede è presente anche il valore delle filiali; in presenza di accentramenti fiscali (nella filiali in anagrafi- ca ditta videata 7, sezione “Accentramento”, casella “Tipo” con opzione F), nella sede non è...
NOTE. Il 1° comma ribadisce il principio, già sancito dall’art. 147 ASS., del coinvolgimento sindacale, inizialmente in termini di informativa e consultazione, successivo alla fase decisionale. Di rilevante può apparire l’eliminazione, fra gli eventi che attivavano la procedura di contratto previsti dalla citata precedente norma, delle ipotesi di fusione, concentrazione e scorporo. In effetti, si sono considerati questi casi come le specificazioni dell’unica matrice “trasferimento d’azienda”, e come tali previsti e disciplinati dal 6° comma, di cui più oltre. Il 2° comma è nuovo, e rappresenta l’estensione ai casi previsti dal comma che precede (ristrutturazioni e riorganizzazioni) di quanto la legge – art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428 – prevede per i trasferimenti d’azienda, equiparandone di fatto il contenuto dell’informativa. I successivi commi 3, 4 e 5 ripresentano, semplificandola lessicalmente, la procedura già prevista dalla normativa precedente, laddove dalle ipotesi di ristrutturazioni e riorganizzazioni discendano ricadute sulle condizioni di lavoro. Procedura che, come in precedenza, deve intervenire prima dell’attuazione operativa. Il comma che segue, il 6°, richiama l’ipotesi di trasferimento d’azienda, non contemplata prima, richiamando a sua volta i casi di fusione, concentrazione e scorporo. L’impegno di definire una procedura in materia di trasferimenti d’azienda era stato esplicitamente inserito nell’ Accordo 11.7.1999. Il contenuto si limita ad un rinvio alla legge, integrato però da una precisazione di miglior favore: l’applicabilità a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende coinvolte, superando pertanto il presupposto minimo dei 15 dipendenti. Ricordiamo poi che la procedura di legge si attiva con una richiesta delle organizzazioni sindacali da inoltrare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’azienda, che deve essere preventiva al momento che formalizza la decisione (con tutti i problemi interpretativi che questo comporta), e che si esaurisce comunque trascorsi dieci giorni dal suo inizio. Nuovo è ancora il 7° comma, con cui si è previsto anche il caso di cessione del pacchetto azionario di controllo. Il dato di fondo che emerge dall’impostazione della norma è il presupposto che trasferimento d’azienda e cessione del pacchetto azionario di controllo sono da considerare due distinte fattispecie, operando poi di fatto una equiparazione, ai fine della procedura sindacale, di quest’ultima ipotesi ...
NOTE. N.B. Tutti i termini sono liberamente negoziabili tra le parti. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE N. DICHIARA
NOTE. 13.1. Qualsiasi comunicazione in relazione al Contratto da parte del Cliente dovrà essere in forma scritta indirizzata all'indirizzo di contatto indicato sul Data Access Administration Tool per le notifiche o il cambio di indirizzo e verrà consegnata a mano, o posta di prima classe o speciale.
13.2. Una comunicazione per la risoluzione del presente Contratto da parte di Volvo sarà effettuata all'indirizzo indicato dal Cliente al momento della registrazione per i Servizi. Qualsiasi altro avviso in relazione al presente Xxxxxxxxx sarà considerato come debitamente notificato quando pubblicato su Data Access Administration Tool.
NOTE. Alla cessazione della adesione al Progetto, indipendentemente dalla causa, l’aderente perde automaticamente il diritto di usufruire dei servizi prestati nell’ambito del Progetto stesso.
NOTE. La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.