NOTE Clausole campione

NOTE. Nel 3° comma si concentrano gli unici problemi interpretativi dell’articolo, per il resto dal significato assai lineare. Ai fini della verifica dell’esatto ammontare dell’incremento annuo di 3.000.000 da riconoscere ai quadri promossi nel 3° livello, l’aspetto problematico verte sul calcolo della retribuzione del lavoratore ante promozione, poiché appare evidente che la garanzia del differenziale di 3.000.000 è tanto più vera quanto più la retribuzione pregressa presa come riferimento di calcolo coincide con quella realmente percepita dal lavoratore promosso. In altre parole, se vi sono degli emolumenti che nel passaggio di qualifica vanno perduti per assorbimento o perché gli accordi che li prevedono non sono di competenza della nuova qualifica, il loro ammontare va a detrimento della garanzia in parola. Un contributo a rendere più agevole l’applicazione della norma viene dalla circolare esplicativa concordata con le XX.XX., quanto mai opportuna in questa circostanza. Percorrendo la possibile casistica, nessun effetto presentano le voci legate alla produttività, ancorchè richiamate ed esplicitamente escluse, essendo di erogazioni che spettano a tutto il personale; non solo, ma trattandosi di emolumenti normalmente riparametrati, l’importo spettante per la nuova qualifica risulterà superiore rispetto a quella di provenienza. Esito opposto per le voci ad personam, anch’esse esplicitamente escluse, che se non vengono mantenute diminuiscono la garanzia dei 3.000.000. Caso a sé costituisce il ticket pasto. La circolare lo esclude, per cui provocherà senz’altro un pregiudizio ai fini della garanzia se non anche di competenza della nuova qualifica. Tutte le altre eventuali voci retributive derivanti da contrattazione collettiva (ovviamente aziendale) e che siano a carattere continuativo vanno senz’altro considerate nella retribuzione ex ante. Le parti hanno anche chiarito che nel caso di passaggio al 3° livello di lavoratori provenienti non dal 2° livello la differenza di retribuzione di almeno 3.000.000 è quella che il lavoratore promosso avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi.
NOTE. I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale pru- denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazio- ne del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compra- vendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio sen- za alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Even- tuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.
NOTE. I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
NOTE. N.B. Tutti i termini sono liberamente negoziabili tra le parti.
NOTE. A cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessa- zione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivaluta- zione TFR”, presente nelle Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione quando blank); • Non viene effettuato il calcolo per le ditte con contratto lavoro domestico (esempio E036); • Diversamente dallo scorso anno viene gestito in automatico il caso di ditte con saldo negativo (acconto maggiore del dovuto), mentre rimane a cura Utente la compilazione dell’F24 per le ditte mancanti in anno corrente ; al riguardo è presente nelle Utility an- no precedente, Stampe la scelta “23) elenco ditte mancanti in anno corr. e saldo acc. negativo trib. 1713“ (JRIPTFR); • Ricordiamo nelle Utility anno precedente, Stampe, è presente la scelta “24) imposta so- stitutiva sulla rivalutazione tfr” (BPYA59), per la produzione di un prospetto riepilogativo dove sono riportati i dati relativi ai tributi 1712/1713/1250 e PF30 ed è possibile effettuare anche una stampa di verifica; • Nel caso in cui il saldo d’imposta 11% sulla rivalutazione TFR delle quote versate al fondo Tesoreria INPS risulti negativo, diversamente dallo scorso anno, è automatico il riporto nella denuncia UNIEMENS di febbraio nella sezione ditta (codice CF30). • A cura Utente l’eventuale variazione del dato calcolato dal Centro in tutti i campi inte- ressati per evitare squadrature tra il dichiarato e il versato/recuperato; • Anche nel caso in cui il 1713 sia inferiore al minimo (saldo meno acconto) l’importo viene esposto nella 9 videata dell’anagrafica ditta, ma non riportato nel modello F24 salvo la presenza del flag per il versamento dei minimi (3 videata anagrafica ditta o dati Studio): a cura Utente l’eventuale variazione del bottone Imposta TFR; • nel caso di ditte acquisite ad inizio o in corso d’anno, verificare l’esattezza dello storico tfr 22 (rivalutazione) ed eseguire eventuale variazione alla mappa Imposta TFR in ana- grafica ditta; • PF30: in presenza di accentramenti previdenziali (nella filiali in anagrafica ditta videata 7, sezione “Accentramento”, casella “Tipo” con opzione E o C), nella sede è presente anche il valore delle filiali; in presenza di accentramenti fiscali (nella filiali in anagrafi- ca ditta videata 7, sezione “Accentramento”, casella “Tipo” con opzione F), nella sede non è...
NOTE. Il 1° comma ribadisce il principio, già sancito dall’art. 147 ASS., del coinvolgimento sindacale, inizialmente in termini di informativa e consultazione, successivo alla fase decisionale. Di rilevante può apparire l’eliminazione, fra gli eventi che attivavano la procedura di contratto previsti dalla citata precedente norma, delle ipotesi di fusione, concentrazione e scorporo. In effetti, si sono considerati questi casi come le specificazioni dell’unica matrice “trasferimento d’azienda”, e come tali previsti e disciplinati dal 6° comma, di cui più oltre. Il 2° comma è nuovo, e rappresenta l’estensione ai casi previsti dal comma che precede (ristrutturazioni e riorganizzazioni) di quanto la legge – art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428 – prevede per i trasferimenti d’azienda, equiparandone di fatto il contenuto dell’informativa. I successivi commi 3, 4 e 5 ripresentano, semplificandola lessicalmente, la procedura già prevista dalla normativa precedente, laddove dalle ipotesi di ristrutturazioni e riorganizzazioni discendano ricadute sulle condizioni di lavoro. Procedura che, come in precedenza, deve intervenire prima dell’attuazione operativa. Il comma che segue, il 6°, richiama l’ipotesi di trasferimento d’azienda, non contemplata prima, richiamando a sua volta i casi di fusione, concentrazione e scorporo. L’impegno di definire una procedura in materia di trasferimenti d’azienda era stato esplicitamente inserito nell’ Accordo 11.7.1999. Il contenuto si limita ad un rinvio alla legge, integrato però da una precisazione di miglior favore: l’applicabilità a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende coinvolte, superando pertanto il presupposto minimo dei 15 dipendenti. Ricordiamo poi che la procedura di legge si attiva con una richiesta delle organizzazioni sindacali da inoltrare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’azienda, che deve essere preventiva al momento che formalizza la decisione (con tutti i problemi interpretativi che questo comporta), e che si esaurisce comunque trascorsi dieci giorni dal suo inizio. Nuovo è ancora il 7° comma, con cui si è previsto anche il caso di cessione del pacchetto azionario di controllo. Il dato di fondo che emerge dall’impostazione della norma è il presupposto che trasferimento d’azienda e cessione del pacchetto azionario di controllo sono da considerare due distinte fattispecie, operando poi di fatto una equiparazione, ai fine della procedura sindacale, di quest’ultima ipotesi ...
NOTE. 13.1. Qualsiasi comunicazione in relazione al Contratto da parte del Cliente dovrà essere in forma scritta indirizzata all'indirizzo di contatto indicato sul Data Access Administration Tool per le notifiche o il cambio di indirizzo e verrà consegnata a mano, o posta di prima classe o speciale. 13.2. Una comunicazione per la risoluzione del presente Contratto da parte di Volvo sarà effettuata all'indirizzo indicato dal Cliente al momento della registrazione per i Servizi. Qualsiasi altro avviso in relazione al presente Xxxxxxxxx sarà considerato come debitamente notificato quando pubblicato su Data Access Administration Tool.
NOTE. Alla cessazione della adesione al Progetto, indipendentemente dalla causa, l’aderente perde automaticamente il diritto di usufruire dei servizi prestati nell’ambito del Progetto stesso.
NOTE. La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.
NOTE. Lo standard è da riferirsi a tutte le comunicazioni telefoniche/verbali.