Riserva Clausole campione

Riserva. PI e FS si riservano in qualsiasi momento, e fino alla stipula del contratto, la facoltà insindacabile di recedere dalla Procedura senza obbligo di indicarne i motivi. È esclusa la corresponsione di qualsiasi indennizzo e/o risarcimento. In tali casi PI e FS provvederanno a comunicare la decisione a tutti i Partecipanti/aggiudicatario attivando le procedure per la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente versato che avverrà nel termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione medesima. L’espletamento della Procedura di Vendita non costituisce per PI e FS obbligo di vendita dell’Immobile, e in nessun caso ai Partecipanti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. PI e FS si riservano la facoltà di procedere alla selezione della migliore offerta anche in presenza di una sola offerta valida.
Riserva. La Fondazione si riserva di prendere in esame esclusivamente le richieste di concessione in uso che risultino inequivocabilmente compatibili con la programmazione, gestione e organizzazione delle proprie attività̀. La Fondazione, a seguito di propria istruttoria, si impegna comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’esito negativo della concessione, se la stessa non dovesse corrispondere in maniera coerente alle finalità̀ della Fondazione Xxxxxxxxxxx, nell’ambito delle procedure descritte nel successivo art. 8.
Riserva. Il Comitato di Settore si riserva di integrare il presente atto di indirizzo ovvero di costituirne uno apposito relativamente alla immissione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore sanità, del personale della ricerca, finora non contrattualizzato, degli Istituti di Ri- covero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) a seguito delle decisioni in materia del legislatore per le quali si è avviato recentemente la procedura di consultazione delle parti interessate. La riserva è stata espressa in quanto le Regioni sono state coinvolte dal Ministero della Salute per il personale operante nella ri- cerca. La riserva verrà sciolta, con le procedure di rito, con ulteriore direttiva qualora l’iter legislativo previsto dal Ministero della Salute giunga a conclusione. Ovviamente la riserva non comporta nessun impegno di spesa bensì rappresenta la volontà del Comitato di Set- tore di adeguare le proprie direttive ad un importante percorso legislativo già avviato. Roma, COMITATO DI SETTORE COMPARTO REGIONI – SANITÁ (Artt. 54, 56 e 59 D.Lgs. 150/2009 ) L’articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161 dispone l‘abrogazione, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (vale a dire dal 25 novembre 2015), dell’articolo 17 comma 6 bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dell’articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I commi abrogati stabilivano la disapplicazione nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 66/2003, che sancisce, tra l’altro, il diritto per il lavoratore ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e, con riferimento specifico al personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del SSN, la disappli- cazione anche dell’articolo 4 della medesima fonte normativa, recante disposizioni in materia di du- rata massima dell’orario di lavoro. Il comma 2 dell’articolo 14 della L. 161/2014 dispone poi che per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ga- rantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle struttu- re, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allo- cazione delle risorse umane disponibili sulla bas...
Riserva. 1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni del servizio di illuminazione votiva contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
Riserva. 1. Le parti rilevano l’opportunità di destinare una specifica quota del fondo della produttività pari a 2. La riserva viene utilizzata d’ufficio per provvedere all’erogazione delle quote spettanti al personale avente diritto, qualora i budget di risorse (spesa preventivata) destinati agli obiettivi dal n. 1 al n. 19 e all'obiettivo n. 25, si dovessero rivelare non sufficienti. Il rimanente importo, se ancora disponibile, andrà ad incrementare il budget della produttività collettiva. 1. Per l’esercizio 2012, l’importo risultante dal confronto fra il fondo complessivamente disponibile e gli impieghi qui codificati è destinato alla produttività collettiva. 2. Eventuali risorse resesi disponibili a seguito delle liquidazioni derivanti dagli obiettivi previsti con il presente Accordo, escluse le risorse regionali aggiuntive, vanno ad integrazione della quota di produttività collettiva relativa al 2012 e pertanto seguono le medesime regole. 3. Eventuali risorse che risultassero ancora disponibili, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi, verranno destinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Nel caso in cui la riserva non fosse sufficiente a rimpinguare i budget destinati agli obiettivi dal n. 1 al n. 19 e all'obiettivo n. 25 si provvederà ad utilizzare le risorse destinate alla produttività collettiva (parte non finanziata con le rar). 5. Le risultanze di cui ai commi 2 e 3 saranno oggetto di debita informazione sindacale. 6. La produttività collettiva relativa all’esercizio 2012 viene erogata a fronte di obiettivi formalmente assegnati al personale e gestita con le regole del vigente Contratto Integrativo Aziendale debitamente adeguate per effetto dell’entrata in vigore della L 133/2008 e s.m. e i. e del D.Lgs 150/09 e s.m. e i. 1. In applicazione del paragrafo “Modalità gestionali”, punto 5, pag. 8 dell’accordo regionale dd. 09.03.2012, eventuali residui delle risorse aggiuntive regionali assegnate per l’esercizio 2012 verranno riportati nell’esercizio successivo a quello di attribuzione con competenza riferita all’anno di assegnazione. 2. L’elenco dei destinatari degli incentivi di cui al paragrafo 3, art. 3, punti 2, 3 e 4 del presente accordo verrà pubblicato nell’intranet aziendale. 3. Il riepilogo degli impieghi qui condivisi viene esposto in apposita tabella allegata al presente contratto. Stante l’esigenza di una specifica rendicontazione per le risorse regionali aggiuntive, in detta tabella si provvede ad indicare, per ogn...
Riserva. XXXXXXXX.XX si riserva la facoltà di disdire il presente contratto in qualunque momento dando preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata
Riserva. Il Liceo Scientifico Statale Xxxxxxxxx x’Xxxxxx di Roma si riserva il diritto: - di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua; - di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell’art.69 R.D. n.827/1924, e congrua a sua discrezione; - di sospendere, di indire nuovamente o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. A norma dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (così come convertito dalla legge 286/06) recante “Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e del regolamento attuativo di cui al Decreto. 40/08 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il pagamento, da parte della Scuola, di fatture di importo superiore a €. 10.000,00, è subordinato alla verifica dell’eventuale inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo la Scuola non effettuerà il pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.
Riserva. L'Amministrazione si riserva la facoltà - di prorogare la data di gara o di annullare la stessa; - di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; - di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; - di richiedere alle ditte concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e dichiarazioni presentate, tutto ciò senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna al riguardo, fatta salva unicamente la comunicazione, se richiesta, delle motivazioni delle decisioni assunte.
Riserva. In caso di nuovo acquisto, noleggio o leasing, di uno due o tutti e tre gli autocarri occorre presentare documentazione tecnica allegata (brochure, dépliant, documentazione tecnica del produttore, ecc.), da riportare in allegato alla presente relazione tecnica dalla quale si evince che gli autocarri che s’intendono acquistare, noleggiare o prendere in leasing da utilizzare per espletare il servizio oggetto di gara, è/sono : Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3 (*) (al riguardo si legga l’art.16 del capitolato).
Riserva. Uno Stato partecipante può, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare: (■i) che l ’imm unità di cui è previsto il conferimento col paragrafo 1 dell’articolo 43 e col comma (i) dell'articolo 48 non si applica nel suo territorio in m ateria di azione civile sorta a seguito di un incidente causato da un veicolo a motore appartenente' al Fondo o condotto per suo conto, né in m ateria di infrazioni al codice del­ la strada commesse dal conducente di un veicolo di tal genere;