STATUTO
STATUTO
della "Fondazione Aquileia"
TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 Costituzione, sede e durata
1. E’ costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 la “Fondazione Aquileia”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede ad Aquileia.
2. La Fondazione è stata costituita in data 11 marzo 2008 con atto Repertorio n. 22711, Raccolta
n. 6623 del Notaio FURIO GELLETTI di Trieste e rinnovata per ulteriori dieci anni, ulteriormente rinnovabili, in data 11 luglio 2018 con atto Repertorio n. 1424, Raccolta n. 1068 del Notaio FURIO GELLETTI di Monfalcone.
3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.
Art. 2 Finalità
1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione promuove e sostiene l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.
2. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo strategico e in particolare di:
a) pianificare e programmare l’attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l’adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;
f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
h) realizzare percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
j) contribuire a definire l’assetto e l’uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l’urbanizzazione primaria e secondaria delle zone residenziali e destinate alle attività produttive, in accordo con il Comune di Aquileia;
k) incentivare il turismo culturale e giovanile.
TITOLO II
FONDATORI E PARTECIPANTI
Art. 3
Membri della Fondazione
1. I membri della Fondazione si distinguono in:
a) fondatori
b) partecipanti
Art. 4 Fondatori
1. Sono fondatori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero per i beni e le attività culturali, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.
Art. 5 Partecipanti
1. Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l’intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
2. La partecipazione è subordinata all’impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio di amministrazione.
3. Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
4. La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
Art. 6 Esclusione e recesso
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l’esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:
a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche l’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedura di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.
3. I fondatori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
4. Con l’esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
TITOLO III ATTIVITÀ
Art. 7 Attività istituzionali
1. In attuazione delle finalità definite dal presente statuto e in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 spettano alla Fondazione i seguenti compiti istituzionali:
a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell’assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO;
b) conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso;
c) sviluppo del turismo culturale dell’area;
d) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;
f) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) finanziamento dell’acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell’ambito di Piano territoriale regionale inerente l’area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;
h) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all’art. 4 dell’Accordo strategico.
2. Nell’attuazione dei compiti di cui al comma 1 lett. a), c) e d) la Fondazione opererà con priorità sui beni e le aree di proprietà pubblica di verificato interesse archeologico.
Art. 8
Attività strumentali, accessorie e connesse
1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:
a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;
c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;
d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;
e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali;
f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l’acquisto di beni e servizi, il conferimento di incarichi e consulenze, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
g) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;
h) istituire premi e borse di studio;
i) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
j) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
k) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
l) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Comitato scientifico, qualora istituito.
TITOLO IV ORGANI
Art. 9 Organi
2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.
3. Qualora nello stesso anno si verifichi la scadenza del Presidente, oltre che del contratto quadriennale del Direttore, il Presidente può venir prorogato sino allo scadere del decimo anno dalla data della sua elezione.
Capo I
Il Consiglio di amministrazione Art. 10
Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri con la seguente composizione:
a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
b) 1 membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine (a decorrere dalla soppressione della Provincia di Udine la designazione è effettuata dalla Regione);
e) 1 membro designato d’intesa dai Partecipanti.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.
3. Fino alla individuazione dei partecipanti il Consiglio di amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art. 11
Competenze del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo e gestione cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio di amministrazione l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
a) gestione della Fondazione e proposte in merito agli obiettivi e programmi di attività dell’ente;
b) esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli delegati al Direttore;
c) elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
d) individuazione della sede della Fondazione;
e) nomina del Direttore, Collegio dei revisori dei conti e, se ne ravveda la necessità, del Comitato scientifico;
f) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all’art. 21;
g) modifica dello statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della fondazione;
h) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti;
i) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi di cui all’articolo 5
ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell’art. 6;
j) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
k) autorizzazione del Direttore alla stipula dei contratti sopra soglia comunitaria;
l) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore;
m) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
n) revoca del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato scientifico e proposta di revoca del Direttore in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 12
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in teleconferenza o videoconferenza, presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all’anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Direttore almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato.
Capo II
Il Presidente Art. 13
Nomina e competenze
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il Ministero e il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone altresì i lavori.
3. Al Presidente spetta, d’intesa con il Direttore, la promozione delle attività della Fondazione a livello nazionale ed internazionale. Il Presidente coordina inoltre le attività di comunicazione e
cura le relazioni con gli organi del governo nazionale e regionale, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d’età.
Capo III Il Direttore
Art. 14 Nomina
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Direttore deve possedere elevata qualificazione professionale nel settore dei beni culturali e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individua il Direttore nell’ambito di una terna formata a seguito di una selezione pubblica da una giuria composta da cinque esperti, di cui due di nomina ministeriale e tre di nomina regionale.
4. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabili.
5. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 15 Competenze
1. Il Direttore svolge compiti di gestione della Fondazione nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell’ente.
2. Al Direttore, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di amministrazione, competono i poteri per l’ordinaria amministrazione della Fondazione.
3. Il Direttore, inoltre:
a) elabora, coordinandosi con le competenti strutture del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione FVG, il progetto di gestione e lo schema del piano strategico di sviluppo culturale delle aree e delle strutture museali conferite o affidate in gestione alla Fondazione, comprendente le attività ed i servizi per la valorizzazione dei siti archeologici;
b) programma, indirizza, coordina e monitora l’attività della Fondazione, ivi compresa l’organizzazione di mostre ed esposizioni nonché di attività di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del complesso delle aree archeologiche e dei musei;
c) cura il progetto culturale complessivo del parco archeologico e dei musei di Aquileia, svolgendo ogni attività inerente e conseguente, comprese quelle di individuare gli orari di apertura e il prezzo dei biglietti;
d) assicura il coordinamento con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le sue articolazioni territoriali interessate dall’attività della Fondazione e con la Regione FVG;
e) assicura una stretta relazione con il territorio e gli enti interessati dalla presenza del sito archeologico e museale di Aquileia;
f) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente articolo 6 comma 2;
g) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dalla Fondazione;
h) definisce i criteri di organizzazione della Fondazione e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché propone al Consiglio di amministrazione la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni e l’organigramma complessivo dell’ente;
i) predispone i programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
j) predispone il bilancio annuale di esercizio e del bilancio di previsione;
k) approva e modifica i regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.
4. Il Direttore, infine, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma e nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto al Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore dirige il personale e ne cura l’organizzazione, attribuendo le responsabilità e i compiti, anche in materia di sicurezza e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
6. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Capo IV
Il Collegio dei revisori dei conti Art. 16
Composizione
1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all’Albo dei revisori dei conti, designate rispettivamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (1 componente effettivo e un componente supplente), dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (1 componente effettivo e un componente supplente) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1 componente effettivo).
2. Il componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge le funzioni di Presidente del Collegio.
Art. 17 Competenze
1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta la verifica dell’attività di amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Collegio provvede a verificare:
a) la regolare tenuta della contabilità;
b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del codice civile.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
4. Nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza il Collegio dei revisori dei conti ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero la revoca della concessione d’uso dei beni culturali conferiti.
5. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle fondazioni.
Art. 18 Funzionamento
1. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti ovvero qualora lo richiedano il Presidente della Fondazione, il Direttore o il Consiglio di amministrazione. In questi ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Collegio.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle riunioni del Collegio sono sottoscritti dal Presidente del Collegio.
Capo V
Il Comitato scientifico Art. 19
Istituzione
1. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un comitato scientifico, composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione e dal Direttore, da quattro membri, dotati di comprovata esperienza e specifica competenza nell’ambito dell’archeologia e della valorizzazione del patrimonio culturale, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione del Ministero (2 componenti) e dalla Regione (due componenti).
Art. 20 Competenze
1. Il Comitato scientifico è organo di consulenza scientifica a favore del Consiglio di amministrazione e del Direttore in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle iniziative e attività scientifiche e culturali della Fondazione.
Capo VI
Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione Art. 21
Compensi e rimborsi
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato scientifico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. La misura dei gettoni di presenza di cui al comma 1 è stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, sentito il Collegio dei revisori dei conti, con deliberazione assunta all’unanimità.
3. Al Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai componenti degli organi di cui al comma 1, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta all’unanimità, sentito il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22
Obblighi di comunicazione
1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l’interessato può essere dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza con deliberazione assunta da quest’ultimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
TITOLO V VIGILANZA
Art. 23 Competenze
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del codice civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell’art. 13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
TITOLO VI PERSONALE
Art. 24
Personale
1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale distaccato o comandato o comunque messo a disposizione presso la medesima dagli enti partecipanti e fondatori.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell’ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.
TITOLO VII
PATRIMONIO – RISORSE - CONTABILITA’
Art. 25 Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall’atto costitutivo, è costituito da:
a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
b) i diritti d’uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero o da altri soggetti proprietari;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
Art. 26 Fondo di dotazione
1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:
a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;
d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. La determinazione delle modalità con le quali i fondatori e i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie sono definite nell’atto costitutivo.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.
Art. 27 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente predisposto dal Direttore, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori e ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Scioglimento
1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni culturali concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all’atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 29 Norme transitorie
1. A decorrere dalla soppressione della Provincia di Udine la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia subentrerà alla stessa in ogni funzione ad essa riservata dalla L.R. 18/2006, dallo Statuto della Fondazione Aquileia e dall’Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia.
Art. 30 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
VISTO: IL PRESIDENTE