Programma degli interventi Clausole campione
Programma degli interventi. (PdI), a norma dell’art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
Programma degli interventi. In questa sezione sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del Programma degli Interventi contenuto nei documenti di pianificazione e nel Piano d’Ambito.
Programma degli interventi. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto l’appaltatore, presa visione dell’elenco e condizione dei mezzi, dovrà predisporre un cronoprogramma, organizzato per data, ore di lavoro e chilometri, veicolo relativo alla singola attrezzatura, Per ogni singolo veicolo dovrà essere redatta e/o aggiornata una apposita scheda che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (le ore o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’autoveicolo, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc.). Copia di tale scheda dovrà essere sempre depositata sul veicolo. Le schede tecniche aggiornate dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.
Programma degli interventi. Successivamente alla stipula del contratto quadro, l’ufficio tecnico di EUR S.p.A., consegnerà periodicamente all’impresa aggiudicataria un programma di interventi, cui EUR S.p.A. si riserva di apportare eventuali variazioni, fatti salvi eventi imprevedibili che impongono il tempestivo intervento e che l’appaltatore si obbliga ad eseguire nei tempi e con le modalità indicate dal suddetto ufficio tecnico.
Programma degli interventi. 1. Gli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale vengono elencati nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
Programma degli interventi. 1. Il presente atto è composto da n. 21 interventi elencati ed opportunamente descritti nella relazione tecnica predisposta dalla Regione (Allegato 1).
2. L’Allegato 2 contiene le schede intervento redatte ai sensi della Delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, che individuano per ciascun intervento, i soggetti attuatori, il responsabile del procedimento del soggetto attuatore, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura , l’impegno finanziario di ciascun soggetto, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi stessi;
3. Gli interventi del presente atto sono compatibili con la pianificazione regionale e nazionale.
Programma degli interventi. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto l’appaltatore, presa visione dell’elenco e condizione dei mezzi, dovrà predisporre un cronoprogramma, organizzato per data o chilometri, relativo ad ogni singolo veicolo/attrezzatura, relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo periodico. Per ogni singolo veicolo dovrà essere redatta e/o aggiornata una apposita scheda che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’autoveicolo, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc.). Copia di tale scheda dovrà essere sempre depositata sul veicolo. Le schede tecniche aggiornate dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.
Programma degli interventi. 11.1 Il Gestore accetta il Programma degli Interventi del Piano d’Ambito ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
11.2 Il Gestore ha preso atto che il Piano degli Interventi ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull’attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
11.3 La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali. Tali opere sono affidate in concessione al Gestore che ne detiene il diritto reale d’uso temporaneo fino alla scadenza dell’affidamento.
11.4 Gli interventi previsti nel Piano degli Interventi saranno eseguiti a cura del Gestore nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali in materia di lavori pubblici ratione temporis vigenti. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L’ATI designa i collaudatori, che sono successivamente incaricati dal Gestore.
11.5 Il Gestore è obbligato a consegnare al Concedente copia dei progetti esecutivi, della contabilità finale dei lavori e dei certificati di collaudo. Il Gestore, nella realizzazione degli interventi, dovrà inoltre rispettare le condizioni per la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o comunitari, che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.
11.6 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Interventi, si applicano le penali previste dall’Art. 22 della presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato.
Programma degli interventi. 1. La Regione Lazio si impegna ad attuare gli interventi secondo le seguenti linee programmatiche: • favorire lo scambio e l’integrazione tra i risultati della ricerca tecnico-scientifica e la progettazione formativa, nella prospettiva di sostenere la creazione e lo sviluppo di reti tra i soggetti produttori di conoscenza e mondo delle imprese per il trasferimento di competenze e di tecnologie con un più efficace raccordo tra i sistemi dell’istruzione, secondaria e universitaria, della formazione e del lavoro nel territorio regionale; • sostenere la stabilizzazione di un’offerta formativa tecnica d’eccellenza capace di adattarsi alle esigenze di capitale umano qualificato, per rendere e mantenere competitivo il tessuto economico del Lazio; • formare tecnici intermedi, quadri e quadri superiori, attraverso nuovi percorsi, di durata biennale, di tipo post-secondario non accademico, in partenariato anche con le università, che sappiano coniugare i bisogni espressi dal mondo produttivo con le vocazioni del mondo giovanile.
2. La Regione Lazio fornirà alle Province firmatarie il necessario supporto tecnico-procedurale per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, sia attraverso le Linee Guida per la valutazione delle candidature (Allegato 1), sia assicurando supporto informativo in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di redazione della Scheda candidatura (Allegato 2).
3. Le candidature dei soggetti interessati a proporsi quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli ITS, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, dovranno essere riportate nella Scheda candidatura.
4. Ogni scheda di cui al comma 2 riporta l’indicazione del soggetto candidato, che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità.
5. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono compatibili con la Programmazione comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Programma degli interventi. In ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto da parte dell'Appaltatore, si specifica che le stesse consistono in attività da eseguirsi in stretta collaborazione con la direzione lavori che dovrà fornire tutte le indicazioni in merito alle botole e alle camere di intervento.
