Regime autorizzatorio Clausole campione

Regime autorizzatorio. Per l’autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi: − Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell’art.124 del D. Lgs. 152/06, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata al Gestore domanda di allacciamento, unitamente alla documentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento. − Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità di cui all’Art.8 del presente Regolamento; successivamente dovrà essere presentata al Gestore domanda di allacciamento. Il nulla osta all’allaccio alla pubblica fognatura per le acque reflue industriali è subordinato al rilascio del parere del Gestore; − Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata al Gestore domanda di allacciamento corredata della documentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dall’art.101- comma 7 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni ed a quanto indicato dalla normativa regionale, tenuto conto anche del DPR 227 del 19/10/2011. Il Gestore può inserire prescrizioni e impartire disposizioni anche rivolte a consentire la verifica del mantenimento dello stato di assimilabilità dichiarato dalla ditta. − Gli scarichi di AMPP (art.8 comma 1 della L.R.20/06) e AMDNC derivanti da aree pubbliche (art.9 comma 1 della L.R.20/06) sono sempre ammessi previo assenso e secondo le prescrizioni del Gestore. Lo scarico di AMPP, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione di una relazione tecnica del Gestore del servizio idrico integrato − Gli scarichi di AMC sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, dall’art. 8 della LR 20/2006 art. 8 e dal D.P.G.R.46/R/2008. Su richiesta motivata del Gestore, l’Autorità competente si riserva di negare l’autorizzazione a nuovi scarichi, ov...
Regime autorizzatorio. 1. Ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento del Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i., e non necessitano di autorizzazione allo scarico. 2. Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 20/2006 s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Xxxxxx x. 0 Xxxx Xxxxxxxx”. 3. Per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche dilavanti e di acque meteoriche di prima pioggia si rimanda a quanto specificamente disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i. e dal Regolamento Regionale e a quanto previsto dai Regolamenti di A.I.T.. 4. Per tutto ciò che concerne la procedura di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali, sia per le modalità di invio delle istanze che per le modalità tecniche si rimanda alla normativa vigente (A.U.A. e A.I.A). Per le istanze di assimilazione alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, si rimanda a quanto stabilito nel DPGRT 46/R s.m.i. e al parere del Gestore del Servizio Idrico di competenza per le attività che sono assimilabili esclusivamente nel rispetto delle condizioni quali-quantitative stabilite dal DPGRT 46/R s.m.i.. 5. Nel caso in cui l’immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o industriale assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma che l’immissione di più scarichi avvenga tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, fatto salvo quanto previsto all’44 (Norme transitorie), è richiesta la costituzione obbligatoria di un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.. In tal caso l’autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.
Regime autorizzatorio. Relativamente alle procedure di autorizzazione allo scarico, in funzione delle seguenti categorie, è stabilito quanto segue: - Scarichi di acque reflue domestiche – fermo quanto all’art. 3 punto 6, questi scarichi sono sempre ammessi fino al limite del 20% in più rispetto agli attuali (90.000 mc), nel rispetto del Regolamento di Fognatura dell’ATO6. Oltre tale limite la Parti concorderanno la soluzione del problema. - Scarichi di acque reflue industriali – questi scarichi devono essere preventivamente autorizzati da ACQUE POTABILI (sulla base del parere vincolante di ammissibilità tecnica) e successivamente da COMUNI RIUNITI. - Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche – fatta salva la dichiarazione del titolare dello scarico che certifichi che gli scarichi derivanti dalle attività commerciali o industriali svolte sono conformi a quanto previsto dell’Art.28, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istruttoria è svolta come previsto dal Regolamento di Fognatura dell’ATO 6 Alessandrino, previa comunicazione al Gestore dell’impianto di depurazione.
Regime autorizzatorio. 1) Il procedimento amministrativo per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dalla L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 ad oggetto: "Norme per la 2) L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l’altro, la compatibilità con il presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni. 3) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l’impianto sia localizzato all’interno dei siti idonei, previsti dal presente Regolamento. 4) La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell’autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all’art. 9. 5) L’Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri: a. dell’ARTA; b. dell’ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell’ARTA, per i profili di propria competenza; c. qualora il tipo di impianto lo richiedesse, l’Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani). 6) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV “Vigilanza sull’attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Related to Regime autorizzatorio

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

  • Istruttoria Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali. Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il dies a quo per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1°gennaio 2017; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.