CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI SOFTWARE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI SOFTWARE
PER: SVILUPPO – MANUTENZIONE – ASSISTENZA – CONSULENZA
A valere ad ogni effetto di legge
PREMESSO
(a) che la Cedacri si occupa della progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione, manutenzione ed assistenza, licenza d’uso di prodotti hardware e software verso terzi;
(b) che la Cedacri, vista la propria organizzazione interna, ha l’esigenza di affidare a soggetti esterni lo sviluppo e/o la manutenzione e/o l’assistenza di uno o più specifici software, nonché la consulenza informatica;
(c) che il Fornitore opera nel campo dell’informatica ed ha un’adeguata competenza professionale e tecnica nonché una propria organizzazione di mezzi e persone;
(d) che le parti intendono stipulare con la presente scrittura un contratto avente ad oggetto lo SVILUPPO e/o la MANUTENZIONE di uno o più programmi software di proprietà della Cedacri - come meglio specificati nella proposta e nella lettera d’incarico - e/o l’ASSISTENZA e/o la CONSULENZA informatica, come meglio specificato nelle seguenti condizioni generali, nella proposta e nella lettera d’incarico;
(e) che gli obblighi ed impegni assunti dal Fornitore con il presente contratto si intendono di risultato;
(f) che il presente contratto sarà valido ed efficace con specifico riferimento a tutte le lettere d’incarico che verranno sottoscritte dalle parti.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
La presente clausola e quelle successive costituiscono – ai sensi dell’art. 1341 primo comma cod. civ. – le condizioni del contratto che risulterà dalla successiva proposta e dalla lettera d’incarico.
Art. 2 – Oggetto
I servizi e/o le opere che il Fornitore si obbliga a fornire alla Cedacri, in ogni caso, comprenderanno tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed eccettuato, per la realizzazione di un’applicazione software meglio determinata nella proposta e nella lettera d’incarico.
In via esemplificativa e non limitativa, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire:
a) lo studio e lo sviluppo di un’applicazione software che soddisfi le specifiche funzionali e tecniche descritte nella proposta e nella lettera d’incarico;
b) l’installazione, test ed inizializzazione, “settaggio” ed inizializzazione dell’applicazione software di proprietà della Cedacri
c) la manutenzione conservativa (anche detta ordinaria), consistente nell’eliminazione degli errori e dei malfunzionamenti che si manifestano in sede di collaudo di accettazione;
d) la manutenzione migliorativa (anche detta straordinaria) consistente nel potenziamento e il miglioramento dell’applicazione software;
e) la consulenza consistente: i) nel fornire risposte alle richieste di informazioni e di chiarimenti sul funzionamento dell’applicazione software da parte della Cedacri e/o dei suoi Clienti; ii) nell’addestramento del personale della Cedacri e/o dei suoi Clienti; iii) nella predisposizione della documentazione funzionale, tecnica, utente e operativa (si veda anche l’art.7).
f) intervento presso il/i Cliente/i della Cedacri a seguito di chiamate per l’eliminazione di problemi relativi all’installazione, settaggio e al collaudo in fase di accettazione non risolvibili telefonicamente.
Il Fornitore dichiara di aver ben compreso e di provvedere a trasmettere ai propri eventuali dipendenti (o alle proprie società e imprese consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) in cosa consista la prestazione oggetto del presente contratto così come specificato nella proposta e nella lettera d’incarico.
Le Cedacri fornirà per iscritto tutti i chiarimenti che il Fornitore richiederà sempre per iscritto. Le eventuali difformità dalla prestazione così concordata saranno, pertanto, da addebitare alla esclusiva responsabilità del Fornitore che non si è fatto parte diligente con ciò violando il principio di buona fede.
In ogni caso i servizi e/o le opere prestati dal Fornitore saranno meglio specificati nella lettera d’incarico.
Art. 3 - Esecuzione
I servizi e/o le opere del presente accordo verranno realizzate dal Fornitore in piena autonomia organizzativa e gestionale, avvalendosi del propri mezzi tecnici e delle proprie capacità professionali, sulla base degli standard e delle metodologie adottate dalla Cedacri – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l’ausilio di attrezzature adeguate.
Il Fornitore eseguirà i servizi e/o le opere nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sul diritto di autore. Il Fornitore comunicherà alla Cedacri il nominativo del/dei responsabile/i del progetto e delle altre persone impiegate in tale attività con specifica indicazione delle competenze tecniche di ciascuna. Qualora la Cedacri ritenga che il personale impiegato non soddisfi i requisiti di capacità professionale, questo dovrà essere prontamente sostituito. Anche in tal caso il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Cedacri i nuovi nominativi del personale e potrà esercitare la valutazione di gradimento.
Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici della Cedacri. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore.
Rimane inteso che il Fornitore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta della Cedacri, apportare alcuna variazione alle opere ed ai servizi allo stesso affidati rispetto alle indicazioni risultanti nella proposta e nella lettera d’incarico.
In ogni caso, nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo, il Fornitore si atterrà rigorosamente alle direttive impartite dalla Cedacri.
La Cedacri si riserva la facoltà di nominare un responsabile dei lavori, che potrà, in ogni momento, verificare la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo ed impartire direttive al Fornitore.
Art. 4 – Variazioni
La Cedacri si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, quelle variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente accordo che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse necessarie od anche solo opportune.
In ogni caso, dette variazioni e/o modifiche e/o integrazioni dovranno essere ordinate da Cedacri, anche attraverso il responsabile dei lavori, per iscritto.
Per il caso in cui la Cedacri dovesse ordinare variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente accordo, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna, salvo il suo diritto alla proroga del termine contrattuale di ultimazione ed alla revisione del prezzo che dovrà essere concordata dalle parti e risultare da atto scritto.
Art. 5 – Subappalto/Cessione del contratto
Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso della Cedacri, né affidare - totalmente o parzialmente – l’esecuzione di uno dei servizi indicati all’articolo 2, né cedere il presente contratto a soggetti terzi estranei al Fornitore stesso [persone fisiche, imprese, società ed enti]. Qualora il Fornitore voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà comunicare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto tale scelta alla Cedacri. Quest’ultima potrà opporre il proprio rifiuto, con insindacabile giudizio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla comunicazione di subappalto o cessione del contratto.
Qualora vi sia stato il consenso di Cedacri, il Fornitore che si avvalga di terzi dovrà pretendere da questi ultimi l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto nel presente contratto.
In ogni caso il Fornitore risponderà in solido con il soggetto terzo di tutti gli eventuali inadempimenti o vizi che dovessero riscontrarsi durante l’esecuzione della prestazione ed alla conclusione della stessa.
In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al punto precedente, il Fornitore sarà obbligato al pagamento, a favore della Cedacri, di una penale di importo pari al corrispettivo forfetario onnicomprensivo di cui al successivo articolo 17.
Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale impiegato dal Fornitore
Il Fornitore si impegna (anche per le Società Consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) a realizzare le opere ed i servizi oggetto del presente accordo avvalendosi di persone di adeguata professionalità, legate allo stesso (e/o alle Società Consorziate) da un rapporto di lavoro conforme alle vigenti norme di legislazione sociale.
Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente (o di quello Società Consorziate) adibito alla realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo, tutte le vigenti disposizioni in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziale, di prevenzione degli infortuni ed assicurazione antinfortunistica, nonché, in genere, tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela del lavoro.
Il Fornitore si impegna altresì ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente (o di quello Società Consorziate) adibito alla realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo, tutte le previsioni dei vigenti contratti collettivi applicabili nel caso di specie, praticando un trattamento economico e normativo non inferiore a quello contemplato in detti contratti e, comunque, non inferiore a quello di legge.
Il Fornitore si impegna a fornire alla Cedacri, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione atta a comprovare che lo stesso (o le Società Consorziate) ha assolto agli obblighi di cui ai precedenti punti del presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, è in facoltà della Cedacri sospendere, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o corresponsione di interessi, il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 17 fin quando il Fornitore non abbia fornito la dimostrazione di aver pienamente regolarizzato la propria posizione (o di quella delle Società Consorziate) nei confronti dei dipendenti presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Art. 7 – Documentazione tecnica e addestramento del personale Cedacri
Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile alla Cedacri almeno la seguente documentazione (o quella eventualmente specificata nella lettera d’incarico):
• manuale utente
• manuale operativo
• analisi funzionale
• analisi tecnica
ovvero l’insieme di documenti atti e necessari per il corretto uso e gestione dell’applicazione software commissionata nel rispetto di quanto definito nelle Linee Guida per i Fornitori.
La documentazione, ovvero i documenti succitati, dovranno essere resi disponibili a Cedacri entro e non oltre la conclusione delle attività di implementazione dell’applicazione software commissionata e comunque entro non oltre l’avvio delle attività di collaudo di accettazione in carico a Cedacri.
Il Fornitore, a seguito dell’esito positivo del collaudo di cui al successivo articolo 20, sarà tenuto, qualora sia convenuto nella lettera d’incarico, a semplice richiesta da parte della Cedacri, all’addestramento del personale designato dalla Cedacri. In particolare questa attività consisterà in un o più incontri, a seconda della complessità dell’applicazione software, tra il personale della Cedacri e del Fornitore in cui vi saranno delle simulazioni riguardanti le funzioni dell’applicazione software.
Art. 8- Manutenzione ordinaria, straordinaria e sviluppo
Il Fornitore è tenuto a fornire, durante la durata del presente contratto e per i 90 (novanta) giorni successivi, la manutenzione ordinaria (anche detta conservativa) e/o migliorativa (anche detta straordinaria) che si rendesse necessaria anche sul prodotto sviluppato.
La Cedacri segnalerà al Fornitore, per iscritto (anche a mezzo fax) e tempestivamente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla scoperta, il “bug” e/o il vizio da eliminare e/o la miglioria da apportare.
Il Fornitore dovrà intervenire, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, per rimuovere i vizi e/o il bug e/o per apportare la miglioria.
In caso di mancato intervento entro il suddetto termine, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma indicata nella lettera d’incarico.
Se il mancato intervento si dovesse protrarre per più di 7 (sette) giorni o qualora il Fornitore non fosse in grado di eliminare i vizi, la Cedacri potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni, anche indiretti e nei confronti di terzi (anche Clienti della Cedacri) compresi i costi che la Cedacri avrà sostenuto per l’intervento di altri fornitori.
Il contratto, in questi casi, sarà senz’altro risolto ai sensi del successivo articolo 21.
Per l’attività di eliminazione dei vizi al Fornitore non spetterà alcun compenso od indennizzo.
Qualora il Fornitore sia un consorzio, questo - in deroga all’art. 2516, secondo comma cod. civ. - è tenuto direttamente alla garanzia per vizi di cui al presente articolo.
Art. 9 – Consegna
Qualora, a seguito dell’esecuzione dei servizi e/o delle opere di cui all’articolo 3, si rendesse necessaria la consegna di uno o più programmi anche a seguito di manutenzione – sia conservativa sia migliorativa – detta consegna avverrà nei tempi e nei modi stabiliti nella lettera d’incarico.
Fin d’ora è prevista la possibilità di consegne ripartite in base allo stato di avanzamento delle opere e/o dei servizi eseguiti. Per ogni consegna il Fornitore dovrà rimettere a Cedacri la documentazione contenente le specifiche tecniche del programma e la documentazione probante le attività svolte.
Art. 10 – Durata
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 32, il presente contratto avrà la durata prevista nella lettera d’incarico.
Art. 11 - Termine di inizio e di ultimazione delle opere e/o dei servizi.
Le opere e/o i servizi oggetto del presente accordo dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini indicati nella lettera d’incarico.
I termini di ultimazione dell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo non potranno in alcun modo essere prorogati in seguito ai seguenti fatti o circostanze (la cui successiva elencazione deve intendersi esemplificativa e non limitativa): scioperi generali di categoria, carenza di personale, incendi, calamità naturali, interferenze da parte di autorità civili o militari, difficoltà tecniche, cambiamenti o correzioni causate da attività eseguite in modo non corretto - essendo già state previamente valutate ai fini della determinazione del tempo necessario.
Art. 12 – Diritti d’autore
Per quanto riguarda i diritti d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, derivanti dal programma oggetto di sviluppo e manutenzione e/o di quello di assistenza di cui al presente contratto, il Fornitore e la Cedacri convengono che i diritti patrimoniali spetteranno alla Cedacri, mentre il diritto morale d’autore spetterà al Fornitore.
Il Fornitore non potrà: a) effettuare alcuna riproduzione del software permanente o temporanea, totale o parziale; b) effettuare alcuna traduzione, adattamento o trasformazione; c) effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico; d) alcuna incorporazione in altri programmi; e) concedere in licenza d’uso o attribuire altri diritti di utilizzazione a terzi.
La Cedacri è proprietaria del supporto – qualunque sia la forma o il tipo - sul quale è stato originariamente registrato il software e di tutte le copie successive del programma originale.
Il Fornitore sarà, pertanto, tenuto a consegnare alla Cedacri il programma originale e le eventuali copie successive in qualsiasi forma o supporto registrate.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 13 – Diritti di brevetto
Nel caso in cui dall’attività meglio specificata nella lettera d’incarico dovessero emergere, anche occasionalmente, innovazioni tutelabili con brevetto, le Parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno alla Cedacri, mentre al Fornitore sarà riconosciuto il diritto morale.
Art. 14 – Riservatezza
Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite dalla Cedacri al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 15 – Banche dati
Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente accordo sono di proprietà della Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
Il Fornitore durante la vigenza del presente contratto è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente contratto, pertanto è vietato qualsiasi utilizzo – sia diretto sia indiretto -.
In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifica segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 16 – Politiche di sicurezza
Il Fornitore si impegna al rispetto di quanto definito nei documenti Manuale della sicurezza e Linee Guida per i Fornitori messi a disposizione da Cedacri.
A suo insindacabile giudizio, Cedacri richiederà al Fornitore di far partecipare il proprio personale a corsi on line relativamente alla qualità dei servizi Cedacri e alla sicurezza dei dati e delle informazioni e di una verifica finale propedeutica per l’erogazione dei servizi di cui all’Art. 2
Qualora l’attività venga svolta dal Fornitore fuori la sede di Cedacri, lo stesso si impegna a definire ed applicare procedure di sicurezza, coerenti a quelle definite da Cedacri, a protezione della integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni.
Art. 17 - Corrispettivo.
Il corrispettivo per la realizzazione dei servizi e/o delle opere oggetto del presente accordo è determinato in modo forfetario sulla base di una valutazione delle attività commissionate ed indicate nella lettera d’incarico.
Cedacri ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino allaconsegna della documentazione attestante l’ avvenuto collaudo positivo di cui al successivo art. 20 e/o alla completa consegna della documentazione come previsto all’art. 7.
L'importo indicato nella lettera d’incarico si intende fisso ed invariabile e remunerativo - salvo altra indicazione nello stessa indicata o allegata - delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile per fornire, eseguiti a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente accordo e trasfusi nella lettera d’incarico.
I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo saranno specificati nella lettera d’incarico.
La Cedacri si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, sulla base degli importi complessivi annui di Fornitura e/o sulla base della continuità negli anni della Fornitura stessa, sconti quantità. Con riferimento all’importo da applicare quale “sconto”, le Parti concordemente demandano la definizione dello stesso a trattative separate, e da determinarsi di volta in volta.
Art. 18 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori.
Qualora le opere e/o i servizi oggetto del presente accordo e specificati nella lettera d’incarico non fossero ultimati entro il termine indicato nella stessa lettera d’incarico (da considerarsi perentorio), il Fornitore sarà obbligato al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una penale dell'importo indicato nella lettera d’incarico, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di giorni indicati nella lettera di incarico.
Trascorso inutilmente detto termine, Cedacri avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore.
Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di saldo finale e, in generale, su qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cedacri.
Xxxxx sarà dovuto al Fornitore qualora lo stesso, al fine di recuperare ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili a quest’ultimo, dovesse utilizzare turni di lavoro oltre il normale.
Art. 19 - Sospensione dei lavori
L'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente accordo non potrà, per alcun motivo, essere rallentata o sospesa dal Fornitore.
La Cedacri si riserva la facoltà discrezionale di ordinare, durante l'esecuzione delle opere e dei servizi, la sospensione totale o parziale dei lavori.
Tale sospensione dovrà essere comunicata al Fornitore per iscritto.
In caso di sospensione dei lavori disposta dalla Cedacri, spetterà al Fornitore una proroga del termine di ultimazione del lavori stessi pari alla durata della sospensione.
Il Fornitore rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo per il caso di sospensione temporanea dei lavori disposta per ragioni tecniche dalla Cedacri.
Art. 20 – Collaudo di Accettazione
Alle varie scadenze previste dalla lettera d’incarico ed in ogni caso alla scadenza del contratto, la Cedacri provvede alla verifica e al collaudo delle opere e/o dei servizi eseguiti, eventualmente anche alla presenza dei dipendenti designati dal Fornitore, delle opere e/o dei servizi eseguiti. Il collaudo è documentato mediante i moduli forniti da Cedacri.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei difetti o vizi verrà contestualmente redatto un succinto verbale steso in contraddittorio in duplice copia.
Il Fornitore è obbligato ad eliminare immediatamente, a proprie cure e spese, detti vizi o difformità nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 8
E’ fatta salva la facoltà da parte della Cedacri di provvedere direttamente, all’eliminazione dei vizi e/o dei bugs di cui all’articolo 8 nei casi di necessità ed urgenza (quali ad esempio l’impossibilità di interrompere l’erogazione di un servizio o il pericolo di una perdita di dati).
In tal caso la Cedacri potrà procedere all’escussione della garanzia bancaria di cui all’articolo 12 del presente contratto, qualora la stessa sia prevista nella lettera d’incarico.
Art. 21 – Clausola risolutiva espressa
Il contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:
a) organizzazione e/o sviluppo non corretti e/o negligenti e/o non professionali dei lavori oggetto del presente accordo;
b) introduzione, senza il preventivo nullaosta scritto della Cedacri, di variazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente accordo rispetto alle previsioni contrattuali;
c) violazione al divieto di subappalto/cessione del contratto;
d) mancato rispetto degli obblighi nei confronti del personale impiegato dal Fornitore di cui all’articolo 6;
e) mancata consegna del programma entro il termine essenziale indicato nella lettera d’incarico;
f) violazione dell’obbligo di non sospensione dei lavori a carico il Fornitore;
g) mancato intervento entro sette giorni per l’eliminazione dei vizi;
h) mancata eliminazione dei vizi.
i) grave violazione di quanto previsto nel Codice Etico.
A seguito della risoluzione il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata eliminazione dei vizi. Il Fornitore restituirà tutto il materiale informativo e tutte le eventuali copie su qualsiasi supporto siano state registrate.
Art. 22 - Facoltà di recesso.
La Cedacri si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente accordo, anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori.
La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Cedacri a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia trascorso il termine di preavviso di 8 (otto) giorni, decorrente dal momento in cui detta lettera-raccomandata xxxx xxxxxx al Fornitore.
In caso di recesso da parte della Cedacri, al Fornitore non competerà altro diritto che quello al pagamento delle opere e dei servizi fino a quel momento realizzati e approvati dalla Cedacri a seguito del collaudo di cui all’articolo 20.
Art. 23 – Obbligo di custodia
Il Fornitore (e/o le società consorziate) ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale trasmesso dalla Cedacri. In particolare il Fornitore non sarà liberato da responsabilità in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave.
Il Fornitore si impegna - per sè e per i propri dipendenti - a comunicare tempestivamente a Cedacri l’accesso, la sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, di tutto o in parte il materiale trasmesso da Cedacri ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza delle informazioni.
Il Fornitore, in quanto non proprietario, dovrà prontamente e specificatamente comunicare ai propri creditori la non pignorabilità e la non soggezione ad esecuzione forzata o a qualsiasi altro provvedimento cautelare sul suddetto materiale.
Art. 24 - Audit
Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nel contratto, Cedacri ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. Cedacri ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Xxxxxxx, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni.
Cedacri, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, Cedacri avrà facoltà di recedere dal contratto.
Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Art. 25 – Divieto di concorrenza
Durante la validità del presente contratto il Fornitore (e le eventuali Società Consorziate ed i relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) ed i propri dipendenti e/o subappaltatori e/o cessionario del contratto impiegati nelle attività indicate nell’accettazione dovranno astenersi, dallo svolgere, sia direttamente sia indirettamente, in concorrenza con la Cedacri qualsiasi attività (anche solo di consulenza) avente ad oggetto la progettazione, sviluppo, realizzazione e vendita di programmi software e/o licenze d’uso aventi le finalità similari a quelle oggetto del presente contratto.
Il medesimo divieto di concorrenza è esteso nei confronti del Fornitore, (e delle eventuali Società Consorziate e dei relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) ed dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori e/o del cessionario del contratto per un periodo di due anni dalla scadenza del presente contratto.
Nel caso in cui la Cedacri dovesse riscontrare delle violazioni al presente obbligo di non concorrenza, la stessa potrà in agire in sede giurisdizionale per far valere i propri diritti e chiedere il risarcimento dei danni anche indiretti.
Art. 26 –Domicilio delle parti
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida e, dunque, produttiva di effetti solamente se inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto alla Cedacri Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx XX
- quanto al Fornitore
…………………………………
…………………………………..
ovvero al diverso indirizzo e numero di telefax che ciascuna delle parti potrà successivamente comunicare all’altra, con lettera raccomandata a.r..
Art. 27– Modificazioni del presente contratto
Qualsiasi modificazione del presente accordo deve essere formalizzata per iscritto, a pena di nullità.
Art. 28– Foro esclusivo
In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma
Art. 29 – Registrazione
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 - 2° comma del
D.P.R. 000 00.00.00 e gli oneri di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione stessa.
Art. 30 – Protezione dati personali
Con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 196/03 e successive modifiche, le Parti convengono che i dati personali reciprocamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito presente accordo, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa, per le finalità istituzionali , connesse o strumentali alle attività delle Parti stesse. In tal caso il Fornitore provvederà a consegnare alle persone che fisicamente tratteranno i dati, la nomina a incaricato al trattamento predisposta da Cedacri, ed a consegnare a quest’ultima, dietro sua richiesta, copia della stessa sottoscritta per accettazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Le parti riconoscono reciprocamente il diritto ad esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge n. 196/03 e successive modifiche.
Art. 31 – Disposizioni per tipologie particolari di Fornitori
Qualora il Fornitore sia un Consorzio, rimane inteso che, in deroga all’art. 2615, secondo comma cod. civ. tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dal presente contratto si intendono assunti direttamente dal Consorzio. In tal caso, la Cedacri potrà agire direttamente nei confronti del Consorzio per far valere i diritti derivanti dal presente contratto Il Consorzio potrà, poi, agire di rivalsa nei confronti del/i consorziato/i. Qualora, invece, il Fornitore sia un lavoratore autonomo, un professionista o un’impresa individuale, rimane inteso che Il Prestatore - realizzerà e svilupperà la prestazione a regola d’arte ed in ogni caso sarà tenuto, in deroga sia agli articoli 2222 e seguenti e sia agli articoli 2229 e seguenti cod. civ., al risultato descritto nell’offerta e nella lettera d’incarico.
Art. 32 – Interpretazione e conclusione del contratto
Le premesse e le clausole della presente scrittura privata costituiscono le condizioni generali del contratto che le parti andranno a concludere. A seguito di accordi verbali e/o telefonici successivi alla sottoscrizione della presente scrittura, il Fornitore invierà per iscritto una “proposta” contenente tutti i dati e gli elementi richiamati dalle presenti condizioni generali.
Questa proposta dovrà intendersi come una “puntuazione” (anche detta ”minuta”). Si tratta in altri termini della documentazione contenente i termini del futuro concludendo contratto.
La Cedacri, infatti a seguito del ricevimento della proposta potrà apportare tutte quelle modifiche che riterrà necessarie. Queste modifiche verranno trasfuse nella lettera d’incarico. A tale riguardo rimane inteso che tutto quanto non è stato oggetto di modifica si intende richiamato e costituisce parte integrante della lettera d’incarico stessa.
Il Fornitore dichiara fin d’ora di accettare quale proposta definitiva la lettera d’incarico. A tal fine il Fornitore provvederà a sottoscrivere la lettera d’incarico per accettazione. E’ inteso tra le parti che qualora lo stesso Fornitore dovesse sottoscrivere contestualmente e/o nel tempo più lettere d’incarico lo stesso dovrà ritenere valide ed efficaci e perfettamente operanti le condizioni generali già sottoscritte contestualmente alla prima lettera d’incarico accettata.
Il contratto si intenderà altresì concluso se entro i 7 (sette) successivi giorni al ricevimento (anche a mezzo fax) della lettera d’incarico da parte del Fornitore quest’ultimo o abbia dato esecuzione al contratto oppure non abbia recapitato (anche a mezzo fax) entro il medesimo termine una revoca della proposta ovvero abbia formulato una nuova proposta.
Qualora il Fornitore e la Cedacri abbiano raggiunto accordi verbali senza che il Fornitore abbia formulato alcuna proposta scritta, la Cedacri invierà la lettera d’incarico contenente gli elementi richiamati dalle presenti condizioni generali. In tal caso la lettera d’incarico si intenderà accettata qualora il Fornitore entro 7 (sette) giorni dal ricevimento (anche a mezzo fax) della lettera d’incarico abbia dato inizio alle prestazioni oppure non abbia recapitato (anche a mezzo fax) entro il medesimo termine una nuova proposta.
Resta inteso che le presenti condizioni generali troveranno applicazione anche per le lettere d’incarico concluse tra le stesse parti fino a che la Cedacri non faccia sottoscrivere al Fornitore delle nuove condizioni generali.
Le parti confermano e si danno atto del reciproco obbligo di interpretare questo contratto e dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dallo stesso secondo buona fede in conformità alle disposizioni degli articoli 1366 e 1375 cod. civ.
Art. 33 - Codice Etico
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Cedacri ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto lgs. 231/01 un Codice Etico ed un Modello Organizzativo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; documenti consultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx (Sezione CHI SIAMO -> COMPLIANCE 231) Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto, nonché se richiesto a fornire collaborazione all’Organismo di Xxxxxxxxx, incaricato di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, ed a segnalare direttamente al medesimo all’indirizzo email odv231@ xxxxxxx.xx eventuali situazioni che possano configurare una qualche anomalia / irregolarità ai sensi del Decreto. Art. 34 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto e nella proposta e nell’accettazione si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.
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