Divieto di concorrenza. 14.1. Le parti si impegnano a non svolgere in alcun modo - diretto o indiretto - pratiche di concorrenza a danno l'una dell'altra.
Divieto di concorrenza. Il lavoratore non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'azienda, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di lavoro, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art. 2105 c.c.). Tale divieto viene meno alla cessazione del rapporto, fatta salva la pattuizione di apposito patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c.
Divieto di concorrenza. E’ proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma presso aziende concorrenti con quella dalla quale sia stato assunto. La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 c. c.
Divieto di concorrenza. Durante la validità del presente contratto il Fornitore (e le eventuali Società Consorziate ed i relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) ed i propri dipendenti e/o subappaltatori e/o cessionario del contratto impiegati nelle attività indicate nell’accettazione dovranno astenersi dallo svolgere, sia direttamente sia indirettamente, in concorrenza con Sigrade s.p.a. qualsiasi attività (anche solo di consulenza) avente ad oggetto vendita prodotti hardware e/o manutenzione degli stessi aventi le finalità similari a quelle oggetto del presente contratto. Il medesimo divieto di concorrenza è esteso nei confronti del Fornitore (e delle eventuali Società Consorziate e dei relativi dipendenti qualora il Fornitore sia un Consorzio) e dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori e/o del cessionario del contratto per un periodo di due anni dalla scadenza del presente contratto. Nel caso in cui Sigrade dovesse riscontrare delle violazioni al presente obbligo di non concorrenza, la stessa potrà in agire in sede giurisdizionale per far valere i propri diritti e chiedere il risarcimento dei danni anche indiretti.
Divieto di concorrenza. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286.
Divieto di concorrenza. È vietata ogni attività nell’interesse di un istituto concorrente.
Divieto di concorrenza. 1. In corso di rapporto al Prestatore d’opera è fatto divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo, collaborazione a progetto, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.
Divieto di concorrenza. Se il lavoratore è a conoscenza della clientela o dei segreti d’affari del datore di lavoro, tra il datore di lavoro e il lavoratore potrà essere stipulato per iscritto un divieto di concorrenza. Su come esso possa essere strutturato e relativamente agli effetti di mancata osservanza del divieto si vedano gli articoli 340, 000x, x x x xxx XX (xxxx appendice).
Divieto di concorrenza. Il locatore si obbliga ad astenersi per tutto il periodo di durata dell'affitto dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione e altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda affittata. Il locatore si obbliga altresì per il medesimo periodo di tempo a non diventare socio illimitatamente responsabile, amministratore, procuratore, dipendente, agente e rappresentante di impresa idonea allo sviamento della clientela come precisato al comma precedente.
Divieto di concorrenza. Il Collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti. In corso di rapporto al Collaboratore è fatto però divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo - anche diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e segg. d.lgs. 276/2003 -, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.