BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE Clausole campione

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore. L’affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell’INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’INPDAP. 3. L’INPDAP informerà prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell’intervento della medesima Impresa in giudizio. 4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga, senza onere alcuno per l’Istituto, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Cestec S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti di Cestec S.p.A. un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi Cestec S.p.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Cestec S.p.A., quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell’INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’INPDAP. 3. L’INPDAP informerà prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell’intervento della medesima Impresa in giudizio. 4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga, senza onere alcuno per l’Istituto, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 1. L’Impresa prende atto che l’INDAP si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente per i contratti di grande rilievo informatici di cui al d.Lgs 39/1993 e s.m.i.. 2. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso all’INPDAP e/o all’organismo di ispezione da questo eventualmente designato sia al sistema di documentazione e gestione del proprio Sistema di Qualità sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l’integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto che è onere dell’Impresa stessa predisporre. 3. L’Impresa si impegna ad accettare ed a collaborare con le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Istituto, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003 o successiva normativa relativa al settore. 4. L’Impresa si impegna altresì ad inviare tempestivamente all’INPDAP la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza dell’organismo di certificazione della qualità, relative al mantenimento delle certificazioni di qualità ric...
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. Le Parti convengono espressamente che funzionalità innovative eventualmente prodotte in esecuzione del presente contratto saranno di piena ed esclusiva proprietà dell‟Ospedale Bianchi Melacrino Xxxxxxx di Reggio Calabria e saranno concesse in riuso a tutte le attuali e future aziende sanitarie pubbliche aderenti all‟iniziativa come parte integrante del riuso CCE iscritto AGID N 284, garanzia peraltro riportata nella scheda descrittiva del catalogo AgID per il software in riuso al numero 284 e nella convenzione sottoscritta dagli Enti. In particolare si precisa, senza che ciò costituisca limitazione del pieno diritto di proprietà di cui sopra, che il codice sorgente, nonché l‟ambiente di pre produzione e produzione dell‟impianto CCE, funzionali all‟oggetto della presente procedura unitamente alle procedure operative di gestione, saranno di proprietà del committente. L‟Ente si riserva in ogni momento tutte le operazioni di accesso e di utilizzo del codice sorgente per esigenze interne, anche dopo lo scioglimento del vincolo contrattuale con l‟aggiudicatario per qualunque motivo intervenuto (scadenza, risoluzione, recesso, ecc.).
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda un’azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali. L’Azienda si impegna a informare l’aggiudicatario delle iniziative di cui sopra. Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto. In allegato: - Allegato 1: Elenco prestazioni Laboratorio Analisi - Allegato 2: Esami di nuova introduzione - Allegato 3: TAT - DUVRI CQI VEQ ***NN*** ACIDO METILIPPURICO 11 service ***NN*** ADENOVIRUS DNA QUALITATIVO 25 service ***NN*** ANTICORPI ANTI-CERVELLETTO 28 autoimmunità SI settimanale 1 2 Regione Lombardia ***NN*** ANTICORPI ANTI-COMPLESSO EPARINA PF4 (HIT) 1 service ***NN*** APIXABAN - NAO 57 coagulazione SI SI quando richiesto 1 2 ***NN*** DABIGATRAN - NAO 112 coagulazione SI SI quando richiesto 1 2 ***NN*** RIVAROXABAN - NAO 62 coagulazione SI SI quando richiesto 1 2 ***NN*** Encefaliti autoimmuni 30 autoimmunità SI quindicinale 1 2 ***NN*** FATTORE INTRINSECO ANTICORPI 10 service ***NN*** IA2 Ab 6 service ***NN*** INIBINA B 11 service ***NN*** LAMOTRIGINA 71 service ***NN*** METOTREXATE 20 service ***NN*** MULLERIAN ORMONE Abs 158 service ***NN*** NMO IGG ANTI MOG E ANTI AQ4 19 autoimmunità SI settimanale 1 2 Regione Lombardia ***NN*** PANNELLO EMOCOLTURE (Multiplex) 83 microbiologia SI quando richiesto ***NN*** PANNELLO GASTROINTESTINALI (Multiplex) 11 microbiologia SI quando richiesto ***NN*** PANNELLO MENINGITI (Multiplex) 54 microbiologia SI SI quando richiesto ***NN*** PANNELLO POLMONITI (Multiplex) 16 microbiologia SI quando richiesto ***NN*** PANNELLO RESPIRATORI (Multiplex) 52 microbiologia SI quando richiesto ***NN*** PAPP-A 476 biochimica SI settimanale 1 2 ***NN*** PROCALCITONINA 7598 biochimica SI SI giornaliera 3 3 Regione Lombardia 12 ***NN*** PROTEINA BETA-AMILOIDE 12 service ***NN*** PROTEINA FOSFO-TAU 12 service ***NN*** PROTEINA TAU 12 service ***NN*** SHBG 29 service ***NN*** STAFILOCCO AUREO RESISTENTE ALLA METICILLINA (MRSA) 98 microbiologia SI quando richiesto ***NN*** TEST CARBAPEN...
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio. 3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Lazio la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di 4. Nei limiti e nei termini previsti dagli obblighi di legge, la Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’ICE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni t ecniche in materia di sicurezza vigenti. altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 33 15 - FORO COMPETENTE 34 16 - NORME DI RINVIO 34
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