AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Regione autònoma de sardigna regione autonoma della sardegna
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Servizio Provveditorato ed economato
RDO SARDEGNA CAT
ACCORDO QUADRO ART. 54 DEL D. LGS. N°50/2016 FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS
Lotto 1
“CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS” CIG Z6027081A8
Lotto 2
“SASSARI – GALLURA” CIG Z9427081F2
Lotto 3
“ORISTANO – NUORO – OGLIASTRA” CIG 7B9270821D
LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU MERCATO ELETTRONICO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS.
PREMESSE
Con Determina a contrarre del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è stata indetta la procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di pneumatici e servizi connessi per parco auto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS), tramite l’istituzione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n°50/2016 per una durata di 36 (trentasei) mesi, come meglio specificato nel Capitolato speciale ivi approvato a cui si rinvia.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 lettera b) del Codice, con invito a presentare offerta (RDO) tramite il mercato elettronico del CAT Sardegna, nei modi e alle condizioni previste nei documenti di gara.
L’affidamento è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto, dalle Regole del sistema di e-procurement del CAT per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016, dal D.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.
Il presente disciplinare contiene norme integrative relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché eventuali ulteriori informazioni relative all’affidamento in parola.
Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio della Regione Sardegna. L’appalto è suddiviso in lotti.
La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Provveditorato ed economato procedente.
1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- Capitolato speciale d’oneri
- Disciplinare di gara, con allegata modulistica (Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative e modello DGUE)
- Modulo di offerta economica
- Patto di integrità Arpas
- Codice di comportamento Arpas
- Informativa trattamento dati personali
1.2 CHIARIMENTI
É possibile inoltrare richieste di chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto tramite il portale del CAT SARDEGNA entro le ore 13.00 del 18 febbraio 2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.
L’Agenzia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il 20 febbraio 2019. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto espressamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xx@xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha per oggetto la fornitura, accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n°50/2016, di pneumatici e relativi servizi connessi per l’autoparco dell’ARPAS, per una durata di 36 (trentasei) mesi.
Costituiscono oggetto dell’Accordo quadro le seguenti prestazioni:
I. fornitura pneumatici prioritariamente di c.d. prima fascia (ad esempio Good Year, Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone)
II. equilibratura elettronica
III. convergenza anteriore e posteriore e campanatura
IV. montaggio e sostituzione/inversione dei pneumatici
V. riparazione foratura e fornitura di valvole/guarnizioni/camere d’aria
VI. stoccaggio dei pneumatici estivi/invernali
VII. smaltimento dei pneumatici vecchi, nel rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti.
Dato atto della dislocazione territoriale degli autoveicoli, concentrati presso le sedi dell’Arpas presenti in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia la presente procedura viene suddivisa in tre lotti:
o Lotto 1: “CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO – SULCIS” (CIG Z6027081A8)
o Lotto 2: “SASSARI – GALLURA” (CIG Z9427081F2)
o Lotto 3: “ORISTANO – NUORO – OGLIASTRA” (CIG 7B9270821D)
Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici possono presentare offerta per tutti o solo per uno dei lotti; l’aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà dunque essere effettuata a favore di differenti operatori economici.
Il parco autoveicoli è attualmente così composto, con riferimento ai singoli lotti:
- Lotto 1: n. 13 autoveicoli
- Lotto 2: n. 10 autoveicoli
- Lotto 3: n. 5 autoveicoli.
Il numero degli autoveicoli potrà subire delle variazioni (nel caso di rottamazioni o acquisti di nuovi veicoli). Per le specifiche relative alle tipologie di pneumatici delle quali l’Agenzia potrebbe avere necessità nel periodo di validità del contratto, si rimanda al punto 2 del Capitolato speciale d’oneri, TAB. A.
Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alle specifiche tecniche ed agli standard prescritti dal Capitolato speciale d’oneri, al quale si rimanda espressamente, e corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura.
Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà garantire una sede operativa perfettamente funzionante situata ad una distanza non superiore a 00 xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (xxx il Lotto 1), di Sassari (per il Lotto 2) e di Oristano (per il Lotto 3). Tale centro operativo dovrà essere indicato espressamente nell’offerta.
3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Accordo quadro è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo rispetto al prezzo a base d’asta, individuato mediante massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice. Trattasi infatti di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché caratterizzati da elevata ripetitività e di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016).
4 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo posto a base di gara, è stimato in complessivi euro 21.000,00 IVA esclusa, omnicomprensivi per 36 mesi (3 anni), così suddivisi per ciascun lotto:
• Lotto 1: € 9.000,00 IVA esclusa (€ 3.000,00 per ciascun anno)
• Lotto 2: € 7.500,00 IVA esclusa (€ 2.500,00 per ciascun anno)
• Lotto 3: € 4.500,00 IVA esclusa (€ 1.500,00 per ciascun anno)
Il valore dell’appalto, riferito a ciascun lotto, è da considerarsi presunto potendo variare, in difetto o in eccesso, in funzione delle esigenze che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco automezzi.
Data la natura del servizio prestato presso la sede (o le sedi) dell'aggiudicatario, gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenza sono pari a zero.
Il corrispettivo di pagamento è a misura in base alle prestazioni ed ai servizi effettuati.
I prezzi unitari a base d’asta, per specifiche prestazioni, sono di seguito riportati:
Fornitura/servizio | Prezzo base IVA esclusa | |
VOCE A | Pneumatici, incluso montaggio/inversione | Prezzi unitari dei listini ufficiali delle case produttrici di pneumatici originali, prioritariamente di c.d. prima fascia come Good Year, Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone. |
VOCE B | Equilibratura elettronica | € 5,00 (per singolo pneumatico) |
Convergenza anteriore e posteriore e campanatura | € 25,00 (per quattro pneumatici) | |
Riparazione di foratura e fornitura di valvole/guarnizioni/camere d’aria | € 10,00 (per singolo pneumatico) | |
Deposito annuale pneumatici estivi/invernali, incluso montaggio e sostituzione | € 3,50 (per singolo pneumatico) |
Ciascuno degli interventi, sopra elencati, dovranno essere eseguiti dopo la ricezione dell’ordine di esecuzione lavori a firma del RUP/Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato.
5 DURATA, OPZIONI E PROROGHE
L’accordo quadro avrà durata di mesi 36 dalla stipula del contratto.
Considerato che i quantitativi oggetto dell'appalto (importo e numero autoveicoli) sono indicativi, in quanto connessi a circostanze non prevedibili e che l'importo presunto dell'appalto è stato determinato sulla base del dato storico, l’ARPAS ai sensi dell’art. 106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire i quantitativi dello stesso nell'ambito del quinto d'obbligo senza che il fornitore possa richiedere la modifica dei prezzi offerti e stabiliti contrattualmente o la risoluzione del contratto stesso, incluso il caso in cui tale variazione sia determinata dall'adozione di nuovo e diverso modello organizzativo o comunque da motivazioni oggettive e/o di pubblico interesse.
Altresì, l’Amministrazione si riserva espressamente di esercitare la procedura di cui all’art. 63 comma
5 del Codice dei contratti, con ripetizione di forniture analoghe nei limiti del 10% del valore contrattuale. Nel caso si rendesse necessaria, in corso di esecuzione, una variazione delle prestazioni oggetto di questo capitolato, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale in caso di diminuzione delle prestazioni e, in caso di aumento delle prestazioni fino al 50% ai sensi dell’art. 106 del Codice, alle stesse condizioni del contratto per entrambi i casi.
È ammessa la proroga tecnica, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa, nel caso in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente, per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso.
6 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati dalla Stazione Appaltante, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
a) non siano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) siano in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte relativamente alla Categoria di riferimento del CAT Sardegna;
c) garantiscano una sede operativa perfettamente funzionante situata ad una distanza non superiore a 00 xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (xxx il Lotto 1), di Sassari (per il Lotto 2) e di Oristano (per il Lotto 3); tale centro operativo dovrà essere indicato espressamente nell’offerta, pena esclusione.
d) siano in possesso dei requisiti meglio elencati nei successivi punti del presente Disciplinare di gara.
Gli operatori economici invitati alla presente RDO, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7 REQUISITI GENERALI
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici invitati e ammissibili, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale di seguito indicati.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e per i quali sussistano di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
8 REQUISITI SPECIFICI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando prevalentemente la Parte IV - Sezione A - e verificati dalla stazione appaltante:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale in
ordine alla esecuzione di forniture e servizi analoghi, che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV - Sezione C - e verificati dalla stazione appaltante:
b) aver positivamente eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle richieste per un importo pari almeno al 50% dell’importo stabilito a base di gara.
I contratti avviati nel triennio sopra indicato ma non conclusi saranno considerati per la parte effettivamente e regolarmente svolta; per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola. L’operatore economico dovrà elencare nel DGUE tali prestazioni svolte nel periodo di riferimento, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
Il requisito di cui al precedente punto deve essere posseduto dal Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE delle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso con la seguente modalità: dal mandatario (in caso di RTI/imprese aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate (in caso di Consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (in caso di RTI/imprese aderenti al contratto di rete) o dalle altre imprese consorziate (in caso di consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 10% per ciascuno di essi.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti secondo quanto disposto dall’art. 47 del medesimo decreto al quale si rinvia.
Si evidenzia che, in caso di RTI e al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di essi.
Si precisa infine che, per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica richiesti devono essere rapportati al periodo di attività, moltiplicando l’importo a base di gara diviso 36 e moltiplicato per i mesi di attività.
Si ricorda che in caso di ricorso ad avvalimento per il possesso di tale requisito, ai sensi dell’art 89 comma 1 del Codice, il concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste.
8.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, GEIE, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’impresa concorrente nonché:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
Nel caso di partecipazione alla presente procedura di gara di un Raggruppamento temporaneo di Impresa di tipo orizzontale, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalla aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’operatore mandatario o indicato come tale.
In caso di RTI e al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di essi.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
9 AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Si applicano, per quanto non previsto nel presente disciplinare, le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice.
Ai sensi dello stesso art. 89, comma 1, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la istanza di partecipazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
11 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore dell’Arpas, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per gara:
relativa al CIG da appoggiare al Banco di Sardegna S.p.A. codice IBAN XX00X0000000000000000000000
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
Gli operatori economici invitati alla presente RDO CAT SARDEGNA dovranno far pervenire, entro il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 12.00 attraverso il sistema di e-procurement del CAT Sardegna, la propria offerta telematica composta da:
A. Documentazione amministrativa
B. Offerta Economica
La dichiarazione di offerta economica deve essere caricata nella piattaforma telematica utilizzando il modulo predisposto dall’Arpas, allegato al presente Disciplinare, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d’oneri.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse, salvo attivazione del soccorso istruttorio nei casi e nelle forme previste dal Codice.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Arpas ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’Arpas da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
L’Arpas si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sardegna CAT.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
- procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, l’eventuale verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà, di cui all’art. 95
c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;
- revocare l’aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
12.1 Documentazione amministrativa
Nella Sezione “Busta di qualifica” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, che occorre allegare in formato elettronico. Nello specifico, dovrà essere allegata nell’apposita sezione la seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, redatta preferibilmente utilizzando il “modello A” allegato;
• DGUE redatto preferibilmente utilizzando il modello allegato;
• (eventuale) ulteriore documentazione indicata dal disciplinare di gara per le RTI, consorzi, reti di impresa etc., avvalimento ed eventuale ulteriore documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare in relazione ai soggetti dotati di plurisoggettività giuridica.;
• Cauzione provvisoria;
• (eventuale) copia delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000, in carta libera, che ne dichiara il possesso;
I suddetti documenti dovranno essere caricati nella Busta di qualifica presente sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa l’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, allegando in tal caso copia conforme all’originale della relativa procura.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
I documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
Poiché trattasi di procedura telematica i documenti sopra elencati dovranno essere forniti in modalità elettronica o tramite scansione degli originali cartacei, recanti sottoscrizione autografa (in calce o a margine).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12.2 PRECISAZIONI
Nel Documento “Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale” resa e sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello “A” allegato, gli operatori economici dovranno dichiarare, oltre i dati identificativi del sottoscrittore e dell’impresa:
• se l’impresa rientra nelle categorie “micro-piccola-media impresa”
• se l’impresa partecipa come impresa singola o in associazione di impresa (in RTI, Consorzio o Rete di Imprese) impegnandosi fin dalla partecipazione, a pena di esclusione, che in caso di aggiudicazione venga conferito con unico atto notarile, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti;
• se l’impresa intende subappaltare il servizio;
• il possesso della idoneità professionale e l’elenco della composizione societaria con indicazione di: componenti consiglio di amministrazione; procuratori e procuratori speciali; componenti collegio revisori/organismo di vigilanza/soci di maggioranza/direttore tecnico;
• il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• l’ottemperanza alla normativa sui disabili ai sensi della L. 68/1999;
• nonché l’insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001;
• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) g) e al comma 2 dell’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in capo a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l’elenco delle condanne;
• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica;
• il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/ o di capacità tecnico professionale richiesti dal disciplinare di gara;
• la disponibilità di una sede operativa di riferimento idonea situata ad una distanza non superiore a 00 xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (xxx il Lotto 1), di Sassari (per il Lotto 2) e di Oristano (per il Lotto 3), al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio, fornendo altresì le indicazioni esatte di riferimento.
• (eventuale) il ricorso all’avvalimento;
• di accettare le norme e le condizioni contenute nei documenti di gara e di conoscere tutte le norme che generali e particolari che regolano l’appalto nonché tutte le circostanzi generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
• Di aver tenuto nella predisposizione dell’offerta di tutte degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
• (Eventuale) di aver preso visione dei luoghi;
• di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
• di autorizzare (o meno) l’accesso alla documentazione di gara ai sensi dell’art 25 della L. 241/90;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali;
• di impegnarsi a rispettare il “Codice di comportamento dell’Arpas”
• di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità dell’Arpas;
• indica il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente cui è autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.
In caso di subappalto, ciascun subappaltatore rende le dichiarazioni integrative pertinenti presenti nella modulistica “Domanda di partecipazione e dichiarazioni generali integrative al DGUE, allegandole al proprio DGUE. Nello specifico:
• dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
• dichiara che non sono state presentate per la presente procedura di gara documentazioni o dichiarazioni non veritiere (art 80 comma 5 lett. f-bis D.Lgs 50/2016);
• dichiara che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art 80 comma 5 lett. f-ter D.Lgs 50/2016);
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e qualifica) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice degli appalti, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267) laddove pertinente, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal
Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
• dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e di essere informato con riferimento al X.Xxx n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l’ARPAS e che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003.
• dichiara di impegnarsi a rispettare le norme del “Codice di Comportamento dell’ARPAS” approvato con DDG n° 26 del 22/10/2014 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice.
• dichiara di accettare il Patto di integrità applicabile all’Arpas, approvato con Delibera di G.R. 30/16 del 15.06.2015 e adottato con Determinazione del D.G. dell’ARPAS n. 1207/2017 del 31.08.2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) che andrà sottoscritto unitamente al Contratto in caso di aggiudicazione.
Ulteriori precisazioni:
1) Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE; nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
2) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito.
3) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, l’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio.
4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la istanza di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la istanza di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• La dichiarazione in ordine all’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, comma 3, del Codice
[titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%)]
In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all’art. 80, comma 1, del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’operatore economico:
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• Indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
I. Documentazione a corredo
Il concorrente allega a corredo dell’istanza:
• documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
• Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
II. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Inoltre a corredo, ricorrendo la casistica, dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (vedi allegato A).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (vedi allegato A).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante (vedi allegato A):
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (vedi allegato A).
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (vedi allegato A).
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: (vedi allegato A).
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione secondo i modelli allegati, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della istanza con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’istanza e delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14 CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere caricata nella “Busta economica” della piattaforma telematica e andrà formulata nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.
Nella busta b - “BUSTA ECONOMICA”, deve essere contenuta a pena di esclusione la Dichiarazione di offerta economica formulata per la fornitura oggetto di gara.
L’offerta economica dovrà essere presentata caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta economica firmato digitalmente utilizzando preferibilmente il modulo offerta economica ARPAS allegato alla RdO.
La Dichiarazione di offerta economica dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di partecipazione.
Nell’offerta dovranno essere indicati:
• Ribasso percentuale sui prezzi di listino dei pneumatici (VOCE A)
• Ribasso percentuale sul prezzo dei servizi connessi ulteriori, oggetto della presente procedura (VOCE B)
Il punteggio verrà attribuito dando alle singole voci i seguenti pesi:
- VOCE A: MAX 80 PUNTI
- VOCE B: MAX 20 PUNTI
per un totale di massimo 100 punti complessivamente attribuibili:
VOCE A + VOCE B = MAX 100
A ciascuna voce di ribasso presentato, per ciascun concorrente verranno attribuiti i punteggi secondo le seguenti formule:
⮚ RIBASSO VOCE A
Dove:
Pi= Ri/Rmax * 80
• Ri= Ribasso offerto dal concorrente –iesimo in relazione alla Voce A;
• Rmax= ribasso massimo offerto in relazione alla Voce A.
Pertanto, verrà attribuito un punteggio massimo di 80 punti al concorrente che ha offerto il migliore ribasso per la voce A e per gli altri concorrenti un punteggio in proporzione;
⮚ RIBASSO VOCE B
Dove:
Pi= Ri/Rmax * 20
• Ri= Ribasso offerto dal concorrente –iesimo in relazione alla Voce B;
• Rmax= ribasso massimo offerto in relazione alla Voce B.
Pertanto, verrà attribuito un punteggio massimo di massimo 20 punti al concorrente che ha offerto il migliore ribasso per la voce B e agli altri concorrenti un punteggio in proporzione.
Infine, verrà sommato il punteggio complessivo ottenuto per le voci di ribasso A + B per ciascun concorrente, individuando in tale modo il migliore ribasso e, pertanto, la migliore offerta.
La ditta dovrà altresì indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto (INDICATO IN CIFRE E IN LETTERE) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (ESPRESSO IN CIFRE E IN LETTERE), prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
Ulteriori precisazioni
• Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RdO.
• Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi come la “Data limite per la presentazione delle offerte” presente nel sistema e-procurement
• In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia.
• Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale del CAT Sardegna segnali il verificarsi di gravi anomalie, l’Agenzia valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
• Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato.
• Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. È consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
• Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
15 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’apertura della busta contenente la documentazione Amministrativa in relazione alle offerte pervenute avverrà il giorno 26 febbraio 2019 dalle ore 10.00, salvo differente comunicazione, presso la sede dell’Arpas in Cagliari, Via Contivecchi n.7, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione con apposito avviso sulla piattaforma informatica CAT SARDEGNA.
Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara, alla presenza di almeno due testimoni, procederà, attraverso il percorso telematico guidato del CAT all’apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, verificandone la regolarità e completezza. Procederà quindi a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario, come disciplinato dal presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Le operazioni sopra descritte potranno essere differite qualora il Seggio di gara debba fare ricorso al soccorso istruttorio, e potranno svolgersi in più sedute, previo avviso pubblico reso noto ai concorrenti attraverso il CAT Sardgena almeno 24 ore prima della data fissata.
Nella stessa seduta verrà data comunicazione del giorno di apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute, dandone altresì contestuale informazione con apposito avviso sulla piattaforma informatica CAT SARDEGNA.
In caso di parità di offerte economiche, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico.
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema CAT Sardegna. A seguito della predisposizione della classifica si procederà alle operazioni di verifica dei requisiti richiesti e, comunicate le eventuali ammissioni ed esclusioni a tutti gli interessati, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti.
La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà all’aggiudicazione della gara.
16 VERIFICA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a dieci, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, l’ARPAS procederà ad escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs.n.50/2016 e ad aggiudicare provvisoriamente la gara alla prima offerta che ha formulato un ribasso inferiore alla soglia di anomalia. In caso contrario si procederà come di seguito disciplinato.
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo uno dei metodi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 del sopra citato decreto. La scelta del metodo avverrà per sorteggio.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al sopracitato art. 97 e l’Agenzia può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 D.Lgs 50/2016).
17 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Direttore del Servizio Provveditorato formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
L’Arpas procederà a verificare in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall’art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 50/2016 .Le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 verranno effettuate mediante invio di richiesta agli enti competenti per il rilascio delle certificazioni prima della stipula del contratto e, per
quanto attiene la comprova del possesso dei criteri di selezione, mediante richiesta inoltrata al subappaltatore all’indirizzo PEC indicato in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 76 c.5 del D. Lgs. n°50/2016 l’aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall’aggiudicazione attraverso il portale CAT e/o mediante posta elettronica certificata o indirizzo e-mail che ciascun concorrente deve indicare nella istanza di partecipazione allegata alla RDO.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice, potrà essere stipulato senza attesa del termine dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il contratto potrà eventualmente essere stipulato, su discrezionalità della stazione appaltante, anche tramite lettera commerciale con le modalità di legge.
18 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto:
- Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari
- Cauzione definitiva
- Comunicazione di cui all’art. 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 (ove necessario) resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari.
20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..
21 DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione correlata.
Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate agli operatori economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori economici hanno, infatti, l’obbligo di indicare l’indirizzo esatto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali inoltrare la corrispondenza. Si fa presente, inoltre, che in sede di gara le comunicazioni e gli scambi di informazioni (es.: chiarimenti, avvisi, ecc.) con gli operatori economici saranno effettuate utilizzando l’apposita sezione del portale CAT Sardegna. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente RDO.
In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche intervenute (che prevalgono su eventuali disposizioni precedenti citate o richiamate nella documentazione di gara), nonché le norme del Codice Civile.
Allegati al Disciplinare di gara:
1. Modello - Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
2. Allegato 1_Modello DGUE
3. Modulo offerta economica
4. Informativa sul trattamento dei dati personali
5. Codice comportamento Arpas
6. Patto di integrità Arpas
Il Direttore del Servizio
Xxxxx Xxxxx (documento firmato digitalmente)