CONTRATTI TIPO DI SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Contratti-tipo di SUBFORNITURA
CONTRATTI TIPO DI SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Introduzione
La legge 18 giugno 1998, n. 192 detta una specifica disciplina della subfornitura produttiva. L’alternativa organizzativa sintetizzata nella formula make or buy anche nel nostro sistema viene, ormai, sempre più spesso risolta nel senso della c.d. esternalizzazione, cioè con l’affidamento ad imprese esterne di talune funzioni aziendali. Con il contratto di subfornitura un imprenditore (Subfornitore) si obbliga a realizzare, verso il corrispettivo di un prezzo e secondo specifiche direttive tecniche, una fase del ciclo produttivo di altra impresa (committente).
La prestazione del Subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o nella prestazione di servizi “destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente” (art. 1, comma 1, l. n. 192/1998). Sotto tale profilo la nuova disciplina ripropone la distinzione, già nota nella pratica degli affari, tra subfornitura di lavorazione, di prodotti e di servizi.
L’intervento legislativo è principalmente rivolto alla protezione del Subfornitore, considerato la parte più debole del rapporto. Talune delle nuove norme sembrano tuttavia ispirate al contemperamento degli interessi in gioco, in una prospettiva di promozione della cooperazione, equa e leale, tra imprese.
Il Subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute, con l’autorizzazione del committente o, nei limiti del “50 per cento del valore della fornitura”, anche senza (art. 4 l. n. 192/1998).
Secondo l’opinione prevalente, le nuove norme non disciplinerebbero uno speciale contratto ma sarebbero riferibili ad un gruppo di contratti (la vendita, l’appalto, la somministrazione e il contratto d’opera). La configurabilità della subfornitura sarebbe cioè ipotizzabile nell’ambito di modelli contrattuali già codificati: nelle singole fattispecie troverebbero pertanto applicazione diretta tanto le regole dettate dalla l. n.192/98 quanto, se compatibili, quelle proprie del “tipo” ricorrente. Secondo un diverso orientamento le nuove norme regolerebbero uno specifico modello contrattuale, autonomo ed alternativo rispetto ai tipi già disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.
Il contratto di subfornitura deve essere concluso in forma scritta (art. 2 l. n.192/98). È equiparata la stipula tramite fax o per via telematica. La proposta scritta del committente può essere dal Subfornitore accettata iniziando un’esecuzione conforme. Il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente non può, di regola, superare i 60 giorni. Per il caso di mancato rispetto del termine sono previsti interessi legali superiori a quelli ordinari.
Se il ritardo si protrae oltre i trenta giorni, si applica una penale pari al 5% dell’importo non versato (art. 3 l. n. 192/1998, come modificato dall’art.10, primo comma, decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231)
La maggior parte delle nuove norme ha carattere imperativo. Le clausole contrattuali difformi sono nulle. Secondo l’opinione prevalente si tratterebbe di nullità tendenzialmente parziale (cioè per quanto possibile non estensibile all’intero contratto) e relativa (ovvero rilevabile soltanto dalla parte che la norma violata tutela).
Nella elaborazione dei modelli si è ritenuto di seguire la distinzione legislativa tra subfornitura di lavorazioni, di prodotti e di servizi, proposta dal dettato normativo e senz’altro rilevante nella pratica. Nell’ambito di ciascuna di tali ipotesi, le possibili varianti vengono evidenziate con l’uso del corsivo o nelle note.
Il Relatore
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
MODELLO I
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI LAVORAZIONI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ............... del mese di .....................
dell’anno .................., in .................................................................
TRA
............ (Ditta del Committente) ............................................, con sede in ................................, via
..............................., n , iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
............................... al n. ..................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n ,
nella persona del suo titolare2.........................................................., di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
E
............ (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in ................................, via
..............................., n , iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
................................ al n. ..................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n ,
nella persona del suo titolare4 .........................................................., di seguito indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO CHE
▪ il Committente esercita una impresa operante nel settore 5;
▪ il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore 6;
▪ nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
▪ in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal Committente medesimo;
▪ il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
▪ entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
▪ il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d’opera7
SI CONVIENE
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
1 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n. ”.
2 Oppure: “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù dei poteri conferitigli dal
Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
3 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
4Oppure “legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione
con delibera in data ”.
5 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
6 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
7 Oppure, se l’impresa del Subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e ss. c. c., in tema di contratto d’appalto”.
Art. 2 - Comunicazioni
1.Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede8 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana9 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 D.P.R. n. 513/97.
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede10.
Art. 3 - Obbligazioni del Subfornitore
1. Il Subfornitore si obbliga ad eseguire, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, le seguenti lavorazioni:…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………......................................................................................
..................................................11 come meglio risulta dal documento denominato “Lavorazioni e corrispettivi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
Art. 4 - Materiali forniti dal Committente
1. Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti semilavorati12:..........................................................................................……………………………………
2. La consegna dei materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro il ..........................., presso
............................…………………………………………………………………………………………………...
3. Il Subfornitore dovrà segnalare al Committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro
............. giorni dalla consegna. I difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per
le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla lavorazione13.
Art. 5 - Ordinativi e accettazioni
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente nelle forme e nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti specifici della lavorazione;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- il corrispettivo dovuto dal Committente;
- i termini e le modalità di pagamento.
8 Oppure: “presso il domicilio”.
9 Oppure: “in lingua ”.
10 Oppure: ”di domicilio”.
11 Indicare succintamente la lavorazione che dal Subfornitore deve essere eseguita.
12 Oppure: “le seguenti materie prime”.
13 Clausole di analogo contenuto possono essere inserite quando il Committente fornisce al Subfornitore le attrezzature necessarie per l’esecuzione della subfornitura.
Art. 6 - Programmazione
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di lavorazioni non inferiore ai limiti minimi.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1, salvo comunque il risarcimento del danno14.
Art. 7 - Termini di lavorazione e consegna
1. I termini per l’esecuzione delle lavorazioni e per la restituzione dei materiali lavorati saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni .......... dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore15.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i .......... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto. E’ fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione delle lavorazioni o per la risoluzione16.
3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l’esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 8 - Modalità di lavorazione
1. Le lavorazioni devono essere dal Subfornitore effettuate presso ...........................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza:
........................................................................………...........
3. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore deve comunque osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
4. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, salva l’adeguabilità del corrispettivo ai sensi dell’art. 14, comma 2.
Art. 9 - Modalità di comunicazione dell’avvenuta esecuzione
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione della lavorazione dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1.
Art. 10 - Termini di verifica
1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro ......... giorni dalla comunicazione della conclusione della lavorazione17.
14 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo delle lavorazioni non richieste”.
15 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell’allegato Programmazione”.
16 Oppure: “Il Subfornitore è comunque tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo delle lavorazioni non puntualmente eseguite. In caso di risoluzione, il Subfornitore deve versare una penale pari al ... % delle lavorazioni non effettuate.”
17 Il termine per la verifica potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 15 per il pagamento del corrispettivo.
Art. 11 - Modalità di verifica e contestazioni
1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità alle specifiche tecniche in allegato.
2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la lavorazione oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4. L’esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del corrispettivo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo.
5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 28.
Art. 12 - Contestazioni successive alla verifica
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le contestazioni devono essere dal Committente effettuate, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione18.
Art. 13 - Eliminazione di vizi, difetti e difformità
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ............ giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 14 - Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti dal Committente sono precisati nell’allegato denominato “Lavorazioni e corrispettivi”.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, secondo quanto previsto dall’art. 25, varianti o modifiche nelle lavorazioni concordate, il Subfornitore potrà pretendere che il corrispettivo sia adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 28. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio della Camera Arbitrale ,
operante presso la Camera di Commercio ………………………….
Art. 15 - Termini di pagamento
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro giorni19 dalla consegna20.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il corrispettivo sarà ridotto nella misura del
....% per ogni giorno di anticipo.
18 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (e in particolare l’art. 2226 c.c.). Quando l’impresa del Subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema d’appalto.
19 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/98, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
20 Oppure: “dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione”.
3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al………….%21. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 16 - Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovrà essere dal Committente pagato mediante ..............................
Art. 17 - Fatturazione
1. La consegna22 delle lavorazioni oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla fattura relativa.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
Art. 18 - Agevolazione I.V.A.
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento dell’I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 19 - Diritti di privativa e proprietà industriale
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’art. 28.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 20 - Accesso e riservatezza del Committente
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
21 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il tasso moratorio deve essere pari “al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
22 Oppure: “La comunicazione dell’avvenuta esecuzione”.
Art. 21 - Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza
1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità della lavorazione nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 10, 11 e 12 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità della lavorazione che derivino dalle specifiche tecniche23 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive24 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto da lui lavorato rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesattezza del suo adempimento.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 22 - Forza maggiore
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento previsto dall’art. 15.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di giorni, il contratto si intenderà risolto a
norma dell’art. 1463 c.c.
Art. 23 - Eccessiva onerosità sopravvenuta
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve. In
caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 28.
Art. 24 - Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi le lavorazioni di cui all’art. 3,
23 Eventualmente: “o dalle attrezzature”.
24 O “delle attrezzature”.
purché in misura non superiore al %25 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del
........%26 dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/9827.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
Art. 25 - Modifiche
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica delle lavorazioni da eseguire devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative di quanto riportato nel presente contratto o negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del corrispettivo previsto dall’art.14.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 26 - Durata e rinnovo28
1. Il presente contratto avrà la durata di anni29 , decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima della data di scadenza30, il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni31. Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998.
25 Indicare una quota del 50% o superiore.
26 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
27 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 192/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 15 del presente contratto.
28 In alternativa, l’art. 26 può essere formulato nel seguente modo:
Art. 26 - Durata
0.Xx presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno .........
mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998, il recesso è nullo.
29 Oppure “ di mesi ”
30 Si consiglia, a tutela di entrambe le parti, di indicare un numero di mesi non inferiore di un decimo della durata complessiva del rapporto.
31 Oppure: “mesi”.
Art. 27 - Tracciabilità
1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
Art. 28 – Risoluzione delle controversie
1. A norma dell’art. 10 l. n. 192/1998, Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato32.
2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
… .
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 xx. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx»00.
0. Il lodo dovrà essere reso entro giorni34 dalla data del verbale di mancata conciliazione.
5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. n. 192/1998 e 633 ss. c.p.c..
Art. 29 - Disposizioni finali
1.Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del .........................
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno ............
Letto, confermato e sottoscritto.
.............................., lì.................................
Il Committente Il Subfornitore
............................................ ............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente gli artt. 12 “Contestazioni successive alla verifica”, 14 “Corrispettivi”, 19 “Diritti di privativa e proprietà industriale”, 21 “Responsabilità del Subfornitore”, 22 “Forza maggiore”, 23 “Eccessiva onerosità sopravvenuta”, 24 “Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado”, 26 “Durata e rinnovo” e 28 “Risoluzione delle controversie”.
Il Committente Il Subfornitore35
............................................ ............................................
32 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore.
33 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore o, in mancanza di Camera Arbitrale ivi istituita, la Camera Arbitrale istituita presso la diversa Camera di Commercio scelta dai contraenti.
34 Massimo 60 giorni.
35 La firma va apposta dalla parte che non ha predisposto il contratto
ALLEGATI
1. Lavorazioni e corrispettivi.
L’allegato contiene le indicazioni delle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi e delle lavorazioni, il corrispettivo unitario e le componenti di costo che concorrono alla sua formazione (costo delle materie prime, della manodopera, dell’energia, percentuali fisse, ecc.). Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei servizi da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per l’esecuzione delle lavorazioni. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Lavorazioni e corrispettivi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi delle lavorazioni da eseguire nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi massimi per la consegna da parte del Committente, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.
MODELLO II
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI PRODOTTI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ............... del mese di .....................
dell’anno .................., in .............................................
TRA
.............. (Ditta del Committente) .................................... con sede in .................................., via
............................................., n. ........36, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ........................................ al n. ....................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
......................................., nella persona del suo titolare37.........................................................., di seguito
indicata anche come “Committente”, da una parte
E
.................. (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in .................................., via
............................................., n. ........38, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ......................................... al n. ........................ del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
......................................, nella persona del suo titolare39.......................................................... di seguito
indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO CHE
▪ il Committente esercita una impresa operante nel settore 40;
▪ il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore 41;
▪ nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
▪ in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di prodotti destinati ad essere 42;
▪ il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
▪ le parti intendono sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
▪ il presente atto e i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalle disposizioni previste nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d’opera43.
SI CONVIENE
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Comunicazioni
1.Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i
36 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n. ”.
37 Oppure: “nella persona del legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio
di amministrazione con delibera in data ”
38 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
39 Oppure: “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù dei poteri conferitigli dal
Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
40 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
41 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
42 Per esempio: “utilizzati quali componenti di un bene complesso” (art. 1, comma 1, l .142/98).
43 Oppure, se l’impresa del Subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e ss. c.c., in tema di contratto d’appalto”. Qualora nel prodotto da realizzare la materia che il Subfornitore fornisce abbia rilievo prevalente sul lavoro del Subfornitore stesso, secondo una diffusa opinione può trovare applicazione, ove compatibile, la disciplina della compravendita (di cosa da costruire) e in particolare gli artt. 1470 e ss. c.c.
conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede44 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana45 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 d.P.R. n. 513/1997.
2.Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede46.
Art. 3 - Obbligazioni del Subfornitore
0.Xx Subfornitore si obbliga a realizzare, nell’interesse del Committente e a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, i seguenti prodotti47:………………………………………………………….
.......................................................................................................................................…………………………..,
come meglio risulta dal documento denominato “Prodotti e prezzi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
2.Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle direttive precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti.
0.Xx Subfornitore è comunque tenuto ad osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
0.Xx Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 23, salvo l’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art. 12, comma 2.
Art. 4 - Ordinativi e accettazioni
1.Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1, del presente contratto.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene alla sede48 del Committente.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio dell’esecuzione.
4.L’ordinativo deve indicare, anche mediante specifico rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti del prodotto;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di consegna;
- il prezzo;
- i termini e le modalità di pagamento.
Art. 5 - Programmazione. Quantitativi minimi e massimi
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato al presente contratto con il n. 3 e firmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di prodotti non inferiore ai limiti minimi fissati nell’allegato.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente, secondo le modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1, della volontà risolutoria. E’ fatto, comunque, salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno49.
44 Oppure: “presso il domicilio”.
45 Oppure: “in lingua ”.
46 Oppure: “di domicilio”.
47 Indicare succintamente il bene che dal Subfornitore deve essere realizzato per l’esecuzione della subfornitura.
48 Oppure: “al domicilio”.
49 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo dei prodotti non richiesti”.
Art. 6 - Termini di consegna
1. I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore50.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i ....... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto. E’ fatto comunque salvo il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti a causa dell’esecuzione ritardata o della risoluzione51.
0.Xx Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l’esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 7 - Modalità di consegna
0.Xx consegna dei prodotti realizzati deve essere dal Subfornitore eseguita presso
......................................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la necessaria assistenza nel carico dei prodotti, mettendo a disposizione ...................................................................
3. Per collaboratori del Committente si intende, ai sensi del presente comma, anche il personale del vettore incaricato di prendere in consegna i prodotti.
4. La consegna determina il passaggio al Committente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Subfornitore.
Art. 8 - Termini di collaudo
0.Xx collaudo dei prodotti dovrà avvenire entro giorni dalla consegna52.
Art. 9 - Modalità di collaudo e contestazioni
0.Xx collaudo consiste nella verifica, in contraddittorio con il Subfornitore, della corretta esecuzione della commessa e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
0.Xx il collaudo si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuato, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3.Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4.L’esito negativo del collaudo, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non
venga effettuato un collaudo con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno per il ritardo.
0.Xx caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 26.
Art. 10 - Contestazioni successive al collaudo
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso del collaudo, le
50 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell’allegato Programmazione”.
51 Oppure: “In caso di ritardo nell’esecuzione il Subfornitore è tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al % del
corrispettivo dei prodotti non puntualmente consegnati. In caso di risoluzione il Subfornitore è tenuto al pagamento di una penale pari al % del
corrispettivo dei prodotti non consegnati”.
52 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 13 per il pagamento del prezzo.
contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione53.
Art. 11 - Eliminazione di vizi, difetti e difformità
0.Xx Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al
risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 12 - Prezzo
1.I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nell’allegato denominato “Prodotti e prezzi”.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 26. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio della Camera Arbitrale …………………, istituita presso la Camera di Commercio di …………………..
Art. 13 - Termini di pagamento
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro giorni54 dalla consegna55.
0.Xx il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il prezzo sarà ridotto nella misura del %
per ogni giorno di anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al….%56. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 14 - Modalità di pagamento
0.Xx prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante .........................................
Art. 15 - Fatturazione
1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
53 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (e in particolare l’art. 2226 c.c.). Quando l’impresa del Subfornitore sia medio-grande, la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema d’appalto. Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa subfornitrice, i termini indicati nel testo potranno essere applicati, a norma dell’art. 1495 c.c., se nel prodotto realizzato la materia utilizzata ha un valore maggiore del lavoro impiegato.
54 A norma della art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
55 Oppure: “dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione”.
56 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 0000, x 000, xx tasso moratorio deve essere pari “al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
Art. 16 - Agevolazioni I.V.A.
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 17 - Diritti di privativa e proprietà industriale
1.Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 26.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 18 - Accesso e riservatezza del Committente
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 19 - Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza
1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni da lui eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del prodotto nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del prodotto che derivino dalle specifiche tecniche57 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive58 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesattezza del suo adempimento.
0.Xx Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
0.Xx Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla
57 Eventualmente: “o dalle attrezzature”.
58 Eventualmente: “o delle attrezzature”.
subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 20 - Forza maggiore
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dall’art. 13.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di giorni, il contratto si intenderà risolto a
norma dell’art. 1463 c.c.
Art. 21 - Eccessiva onerosità sopravvenuta
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve.
2. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 26.
Art. 22 - Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione delle lavorazioni di cui all’art. 3, purché in misura non superiore al %59 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del
...........%60 dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/199861.
0.Xx cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del contratto a norma dell’art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
59 Indicare una quota del 50% o superiore.
60 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
61 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 192/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 13 del presente contratto.
Art. 23 - Modifiche
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 24 - Durata e xxxxxxx00
1. Il presente contratto avrà la durata di anni63 , decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima della data di scadenza64, il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni65. Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998.
Art. 25 - Tracciabilità
1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
Art. 26 – Risoluzione delle controversie
1. A norma dell’art. 10 l. n. 192/1998, Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato66.
2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
…
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile»67.
62 In alternativa, l’art. 24 può essere formulato nel seguente modo:
Art. 24 - Durata
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno ............
mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998.
63 Oppure “ di mesi….”
64 Si consiglia, a tutela di entrambe le parti, di indicare un numero di mesi non inferiore di un decimo della durata complessiva del rapporto.
65 Oppure: “mesi”.
66 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore.
67 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore o, in mancanza di Camera Arbitrale ivi istituita, la Camera Arbitrale istituita presso la diversa Camera di Commercio scelta dai contraenti.
4. Il lodo dovrà essere reso entro giorni68 dalla data del verbale di mancata conciliazione.
5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. n. 192/1998 e 633 ss. c.p.c..
Art. 27 - Disposizioni finali
1.Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del ..........................................
2.Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno ...................
Letto, confermato e sottoscritto.
.......................................,lì .................................
Il Committente Il Subfornitore
............................................ ............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente gli artt. 10 “Contestazioni successive al collaudo”, 12 “Prezzo”, 17 “Diritti di privativa e proprietà industriale”, 19 “Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza”, 20 “Forza maggiore”, 21 “Eccessiva onerosità sopravvenuta”, 22 “Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado”, 23 “Modifiche”, 24 “Durata e rinnovo”, 26 “Risoluzione delle controversie”.
Il Committente Il Subfornitore69
............................................ ............................................
68 Massimo 60 giorni.
69 La firma va apposta dalla parte che non ha predisposto il contratto
ALLEGATI
1. Prodotti e prezzi.
L’allegato contiene l’indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti. L’allegato precisa il prezzo pattuito, indicando quello unitario e, qualora le parti lo reputino opportuno, le componenti di costo (materie prime, manodopera, energia, imballaggio, trasporto, percentuali fisse, tasse, ecc.). A norma dell’art. 2, comma 4, l. 192/98, il prezzo dovuto dal Committente deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, così da escludere qualsiasi incertezza interpretativa. Parimenti devono risultare con chiarezza e precisione le caratteristiche del prodotto che al Subfornitore viene richiesto (art. 2, comma 5, l. 192/98).
Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei prodotti da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la realizzazione del prodotto. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Prodotti e prezzi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi dei prodotti da realizzare nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi massimi per la consegna da parte del Committente, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.
MODELLO III
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI SERVIZI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ............... del mese di .....................
dell’anno .................., in...........................................
TRA
............ (Ditta del Committente) ............................................, con sede in ................................, via
....................................... n. ............70, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ................................... al n. ........................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
...................................., nella persona del suo titolare71............................................ di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
E
............ (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in ,via
....................................... n. ............72, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ........................... al n. ........................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
...................................., nella persona del suo titolare73 di seguito indicata anche
come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO CHE
▪ il Committente esercita una impresa operante nel settore 74;
▪ il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore 75;
▪ il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
▪ in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di servizi inerenti o strumentali alla propria attività imprenditoriale;
▪ il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
▪ entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
▪ il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d’opera76;
SI CONVIENE
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
70 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n. ”.
71 Oppure “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù dei poteri conferitigli dal
Consiglio di amministrazione con delibera in data ”.
72 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
73 Oppure “legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da .................., in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”.
74 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
75 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
76 Oppure, se l’impresa del Subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e ss. c. c., in tema di contratto d’appalto”.
Art. 2 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede77 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana78 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 d.P.R. n. 513/97.
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede79.
Art. 3 - Obbligazioni del Subfornitore
1. Il Subfornitore si obbliga a prestare, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, i seguenti servizi:80 come meglio risulta dal documento denominato
“Servizi e corrispettivi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
2. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e firmato da entrambe le parti, osservando comunque la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
3. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 24, salva l’adeguabilità del prezzo ai sensi dell’art. 13, comma 2.
Art. 4 - Ordinativi e accettazioni
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti specifici del servizio;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- il corrispettivo dovuto dal Committente;
- i termini e le modalità di pagamento.
Art. 5 - Programmazione
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di servizi non
77 Oppure: “presso il domicilio”.
78 Oppure: “in lingua ”.
79 Oppure: ”di domicilio”.
80 Descrivere succintamente i servizi che il Subfornitore dovrà rendere. E’ possibile che il Committente fornisca taluni dei beni necessari alla realizzazione del servizio. Sarà allora opportuno inserire un comma di questo tenore: “Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti materiali: ....... La consegna dei materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro ......... giorni, presso Il
Subfornitore dovrà segnalare al committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro giorni dalla consegna. I difetti e i vizi
non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro ......... giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla esecuzione della subfornitura”. Clausole di analogo contenuto possono essere inserite quando il Committente debba fornire al Subfornitore le attrezzature necessarie per l’esecuzione della subfornitura.
inferiore ai limiti minimi.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1. E’ fatto comunque salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno81.
Art. 6 - Termini di esecuzione
1. I termini per la prestazione dei servizi saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore82.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i ....... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto, salvo comunque il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti.
3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 7 - Modalità di esecuzione
1. La prestazione del servizio deve essere dal Subfornitore effettuata presso ..........................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza:
...........................................................................
Art. 8 - Modalità di comunicazione dell’avvenuta esecuzione
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1.
Art. 9 - Termini di verifica
1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
prestazione del servizio83.
Art. 10 - Modalità di verifica e contestazioni
1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione del servizio e la conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4. L’esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al
81 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo dei servizi non richiesti”.
82 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori a quelli indicati nell’allegato Programmazione”.
83 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 14 per il pagamento del prezzo.
risarcimento del danno per il ritardo.
0.Xx caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 27.
Art. 11 - Contestazioni successive alla verifica
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione84.
Art. 12 - Eliminazione di vizi, difetti e difformità
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ......... giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 13 - Prezzo
1.I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nel documento denominato “Servizi e corrispettivi”, allegato al
n. 1 del presente atto e controfirmato da entrambe le parti.
2.Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 27. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio della Camera Arbitrale ………., istituita dalla Camera di Commercio di
………………….
Art. 14 - Termini di pagamento
0.Xx pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro giorni85 dalla comunicazione della avvenuta
esecuzione della prestazione.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della comunicazione di cui al comma precedente, il prezzo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al….%86. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
84 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (in particolare l’art. 2226 c.c.). Quando l’impresa del Subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema d’appalto.
85 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del Committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
86 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 0000, x 000, xx tasso moratorio deve essere pari “al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
Art. 15 - Modalità di pagamento
0.Xx prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante .........................................
Art. 16 - Fatturazione
1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
Art. 17 - Agevolazioni I.V.A.
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/98, il Subfornitore effettuerà il versamento I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 18 - Diritti di privativa e proprietà industriale
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità ed ogni onere derivante da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo e la sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti. Nel caso che le parti non raggiungano un accordo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 27.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 19 - Accesso e riservatezza del Committente
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente o comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 20 - Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza
1. Il Subfornitore risponde della qualità del servizio reso, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del servizio nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del servizio che derivino dalle specifiche
tecniche87 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive88 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesatto adempimento delle obbligazioni previste dall’art. 3.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 21 - Forza maggiore
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla comunicazione dell’avvenuta prestazione del servizio decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dall’art. 14.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di giorni, il contratto si intenderà risolto a
norma dell’art. 1463 c.c.
Art. 22 - Eccessiva onerosità sopravvenuta
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della prestazione della controparte, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei ........ giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 27.
Art. 23 - Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi la realizzazione dei prodotti di cui all’art. 3, purché in misura non superiore al %89 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del
......%90 dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia
87 Eventualmente: “o dalle attrezzature”
88 O: “delle attrezzature”
89 Indicare una quota del 50% o superiore.
90 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/9891.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
Art. 24 - Modifiche
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei servizi devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate in allegato.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 25 - Durata e rinnovo92
1. Il presente contratto avrà la durata di anni93 , decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima della data di scadenza94, il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni95. Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/98.
Art. 26 - Tracciabilità
1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
91 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 192/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 14 del presente contratto.
92 In alternativa, l’art. 25 può essere formulato nel seguente modo
Art. 25 - Durata
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno mesi
prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998 il recesso è nullo.
93 Oppure “mesi”.
94 Si consiglia, a tutela di entrambe le parti, di indicare un numero di mesi non inferiore di un decimo della durata complessiva del rapporto.
95 Oppure: “mesi “.
2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
Art. 27 – Risoluzione delle controversie
1. A norma dell’art. 10 l. n. 192/1998, Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato96.
2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
… .
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 xx. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx»00.
0. Il lodo dovrà essere reso entro giorni98 dalla data del verbale di mancata conciliazione.
5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. n. 192/1998 e 633 ss. c.p.c..
Art. 28 - Disposizioni finali
1.Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del ...............................
2.Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno .................
Letto, confermato e sottoscritto.
......................................., lì.................................
Il Committente Il Subfornitore
............................................ ............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente gli artt. 11 “Contestazioni successive alla verifica”, 13 “Prezzo”, 18 “Diritti di privativa e proprietà industriale”, 20 “Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza”, 21 “Forza maggiore”, 22 “Eccessiva onerosità sopravvenuta”, 23 “Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado”, 25 “Durata e rinnovo”, 27 “Risoluzione delle controversie”.
Il Committente Il Subfornitore99
............................................ ............................................
96 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore.
97 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore o, in mancanza di Camera Arbitrale ivi istituita, la Camera Arbitrale istituita presso la diversa Camera di Commercio scelta dai contraenti.
98 Massimo 60 giorni.
99 La firma va apposta dalla parte che non ha predisposto il contratto
ALLEGATI
1. Servizi e corrispettivi.
L’allegato contiene le indicazioni delle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi e delle lavorazioni, il corrispettivo unitario e le componenti di costo che concorrono alla sua formazione (costo delle materie prime, della manodopera, dell’energia, percentuali fisse, ecc.). Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei servizi da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la prestazione dei servizi. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Servizi e corrispettivi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi dei servizi da realizzare nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi di erogazione, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.