Ordinativi e accettazioni Clausole campione

Ordinativi e accettazioni. 1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1. 2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente nelle forme e nei modi previsti dall’art. 2, comma 1. 3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione. 4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto: - i requisiti specifici della lavorazione; - le quantità richieste; - i termini e le modalità di esecuzione; - il corrispettivo dovuto dal Committente; - i termini e le modalità di pagamento.
Ordinativi e accettazioni. 1.Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1, del presente contratto.
Ordinativi e accettazioni. 4.1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nel punto 2, capoverso 1. 4.2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente. 4.3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 192/1998, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, l’inizio della esecuzione. 4.4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
Ordinativi e accettazioni. 1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nel punto 2, primo capoverso. 2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente nelle forme e nei modi previsti nel punto 2, primo capoverso. 3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque 8 Oppure: “presso il domicilio”.
Ordinativi e accettazioni. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1.
Ordinativi e accettazioni. 1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1. 2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente. 3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti 62 Oppure: “in lingua ”. 64 Descrivere succintamente i servizi che il Subfornitore dovrà rendere. E’ possibile che il Committente fornisca taluni dei beni necessari alla realizzazione del servizio. Sarà allora opportuno inserire un comma di questo tenore: “Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti materiali La consegna dei materiali dovrà essere dal committente effettuata entro ......... giorni, presso Il Subfornitore dovrà segnalare al committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro giorni dalla consegna. I difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla esecuzione della subfornitura”. Clausole di analogo contenuto possono essere accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione. 4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto: - i requisiti specifici del servizio; - le quantità richieste; - i termini e le modalità di esecuzione ; - il corrispettivo dovuto dal Committente; - i termini e le modalità di pagamento.

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