BUONA FEDE INAIL. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
BUONA FEDE INAIL. Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge, non determinate da dolo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato. Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.
BUONA FEDE INAIL. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. Equiparazione ai dipendenti Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
BUONA FEDE INAIL. Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.
BUONA FEDE INAIL. Premesso che l’assicurazione RCO è valida ed operante a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) per i propri addetti, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO, qualora al momento del sinistro, l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi e adempimenti predetti, purché ciò derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), purché attivata e nei limiti ivi previsti, comprende:
BUONA FEDE INAIL. L’assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di mancata assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l’INAIL.
BUONA FEDE INAIL. Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di deca- denza la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei dipendenti, lavoratori parasubordinati e dirigenti dell’Assicu- rato per errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
BUONA FEDE INAIL. Si conviene tra le parti che l’assicurazione per la R.C.O. conserva la sua validità anche se l’Ente Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di Xxxxx, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
BUONA FEDE INAIL. L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a comportamento doloso, l'assicurazione conserva la propria validità.
BUONA FEDE INAIL. Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti che abbiano subito infor- tunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.