SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SEMINARI E CONVEGNI E RELATIVI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E BIGLIETTERIA A FAVORE DELL’INVALSI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVE E DI RICERCA E AI PROGETTI “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, “VALU.E” E “PRO.DIS” PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014- 2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. CODICE CUP F88C15001080006, F88C15001090006, F88C16000130006
TRA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI
E
, con xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx xxxxxxx ( ), xxxxxxxx alRegistro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , PEC
domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti con seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);
(di
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , PEC , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona di e legale rappresentante sig./dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,
la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , PEC , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e
la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , PEC , domiciliata ai fini del presente atto in
, Via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di ente in house del MIUR è affidatario dei progetti “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, “VALU.E” E “PRO.DIS” PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA” nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020;
b) l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
c) l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l’INVALSI ha espletato una gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di organizzazione eventi e biglietteria INVALSI, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E.
in data e sulla G.U.R.I. in data ;
e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
f) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
g) i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
i) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o
predeterminati di fornitura;
j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente
n. per un importo di Euro = ( /) a garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
k) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
l) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
m) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. In particolare: il Capitolato Tecnico, l’Allegato “4” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “5” (Offerta Economica del Fornitore).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente documento, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Fornitore: aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
c) Disciplinare: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l’aggiudicazione dell'Appalto;
d) Incarico Specifico/di Fornitura: oggetto del singolo incarico specifico sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell’Accordo Quadro. L’affidamento di ciascun incarico specifico potrà
avvenire unicamente all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro
e) Brief: l’atto di avvio per la conclusione del singolo incarico specifico;
f) Capitolato Tecnico: il documento contenente le specifiche tecniche del servizio;
g) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato“4”;
h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato“5”;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal Codice Etico dell'INVALSI;
f) dal Disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle relative spese sostenute dal personale dipendente, dagli Organi e dalla Dirigenza INVALSI e dal personale esterno partecipante a convegni, seminari e altri incontri organizzati o su incarico dell’INVALSI.
2. Il singolo incarico sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nel Brief.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli incarichi di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli incarichi, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei
rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto
1) Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’INVALSI alla fornitura dei servizi di organizzazione eventi e biglietteria, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dall’INVALSI mediante i singoli incarichi di Fornitura, nei limiti dell’Importo massimo presuntivo dell’Accordo Quadro.
2) L’INVALSI si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Accordo. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro, anche prorogato, sia esaurito l’Importo massimo presuntivo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale, ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare l’incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo presuntivo.
3) La Fornitura del Servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite dalle modalità di realizzazione dei servizi nel Capitolato Tecnico, ovvero alle proposte migliorative offerte in sede di gara e risultanti nella Offerta Tecnica.
4) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’INVALSI nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione dei singoli incarichi di Fornitura costituendo l’Accordo Quadro medesimo le condizioni generali dei singoli incarichi di Fornitura conclusi dall’INVALSI nei confronti del quale il Fornitore è obbligato a dare esecuzione sino a concorrenza dell’Importo massimo presuntivo contrattuale, eventualmente incrementato in ragione di quanto previsto al precedente comma 2. Si precisa che il suddetto Importo massimo presuntivo contrattuale esprime il limite massimo per l’accettazione dei singoli incarichi di Fornitura emessi dall’INVALSI, per tutta la durata dell’Accordo Quadro; resta inteso che, concorre al raggiungimento del suindicato Importo massimo presuntivo contrattuale, e quindi alla sua erosione, esclusivamente l’importo del singolo incarico di fornitura. Il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura all’INVALSI sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Ente per tutta la durata del presente Accordo Quadro.
Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura
1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal / / ; detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta dell’INVALSI, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo presuntivo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata dell’Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della
scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo presuntivo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2) Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante l’invio da parte dell’INVALSI degli incarichi di Fornitura relativi al presente Accordo Quadro, che comunque resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione degli incarichi di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3) I singoli incarichi di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dall’INVALSI, hanno durata pari alla durata residua dell’Accordo Quadro, coincidente con la data di scadenza dell’Accordo Quadro medesimo. Ciascun incarico di Fornitura, pertanto, decadrà alla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
4) È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo Quadro, ovvero dei singoli incarichi di Fornitura.
Articolo 5 - Utilizzazione dell’Accordo Quadro e modalità di conclusione degli incarichi di Fornitura
1) Il presente Accordo Quadro è utilizzato dall’INVALSI mediante l’emissione di singoli incarichi di fornitura entro il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro.
2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, i singoli incarichi di Fornitura si concludono con l’INVALSI con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi incarichi di Fornitura inoltrati dall’Ente, solo in seguito all’approvazione del Debrief, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
3) Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l’INVALSI dovrà valutare, all’atto dell’emissione dell’incarico di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo incarico di Fornitura. Pertanto:
a) Qualora l’INVALSI ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato all’incarico di Fornitura quale parte integrante dello stesso; ovvero, in alternativa,
b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà indicare nell’incarico di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
4) L’incarico di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’INVALSI (Direttore Generale oppure Dirigente Amministrativo).
5) Ai fini dell’emissione degli incarichi di Fornitura, l’INVALSI dovrà inviare al Fornitore il Brief, con il quale l’Ente stesso fornirà le indicazioni generali dell’Evento/biglietteria/prenotazione alberghiera che si intende realizzare. La ricezione, da parte del Fornitore, del Brief, prevede, in capo al Fornitore medesimo, le seguenti obbligazioni:
a) l’elaborazione dei contenuti del Brief;
b) la presentazione di un Debrief, elaborato sulla base dell’applicazione del tariffario in allegato;
c) la presentazione di idonee proposte in linea con gli obiettivi dell’INVALSI ed il budget indicato nel Brief;
d) la presentazione di soluzioni adeguate al contesto; nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6) Gli incarichi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
a) l’Importo della Fornitura
b) il Debrief, come allegato;
c) i riferimenti per la fatturazione;
d) il CIG della procedura;
e) il CUP se necessario.
Articolo 6 - Corrispettivi
1) I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’INVALSI in forza degli incarichi di Fornitura saranno calcolati applicando lo sconto percentuale offerto in sede di gara ai prezzi unitari a base d’asta contenuti nel tariffario, e segnatamente:
tariffario costo/prodotto per impiego di servizi o beni materiali;
tariffario costo/uomo per impiego di figure professionali;
FEE per i servizi di iscrizione a convegni, noleggio sale allestita, servizio noleggio con conducente, servizio di autonoleggio, catering, biglietteria aerea nazionale e internazionale, biglietteria ferroviaria nazionale e internazionale, biglietteria marittima, autolinee nazionali, prenotazione alberghiera nazionale e internazionale, servizio di emissione visti e servizio assicurazione viaggio, come risultanti dal Debrief finale, approvato all’atto dell’emissione dell’incarico di Fornitura.
2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei Servizi oggetto del presente Accordo Quadro, anche di ogni eventuale ulteriore onere e spesa, come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e offerti in sede di gara, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3) I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi.
4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso
quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione degli incarichi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
1) Con la sottoscrizione della presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
b) si impegna a comunicare all’INVALSI entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
c) come previsto dalle normative vigenti ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l’irricevibilità della medesima,
• il CIG della procedura,
• nonché, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato dall’INVALSI nel relativo incarico di Fornitura;
• il Codice Nazionale del progetto nel caso in cui i servizi fatturati siano a carico di progetti cofinanziati a valere su Fondi Strutturali Europei;
d) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato;
e) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’INVALSI ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Roma, la notizia dell’inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli incarichi di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
3) Con riferimento a ciascun incarico di Fornitura, le fatture saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Accordo Quadro. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate all’INVALSI, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque entro la fine del mese successivo alla data di chiusura del Servizio/Evento e a seguito di ricevimento di autorizzazione a fatturare da parte dell’INVALSI;
4) Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio delle attività svolte, con particolare riferimento alle spese sostenute per i pernottamenti, la biglietteria, il vitto, le FEE d’agenzia; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente. Per tutti i servizi per i quali è prevista il pagamento delle FEE, in fase di fatturazione, dovrà essere presentata idonea documentazione contabile (biglietto di viaggio, fatture e ricevute alberghi e ristoranti, ecc.).
5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata all’INVALSI in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell’incarico di Fornitura. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, all’incarico di Fornitura stesso, nonché dovrà essere intestata all’INVALSI.
6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’INVALSI conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché secondo le previsioni del Disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle relative spese sostenute dal personale dipendente, dagli Organi
e dalla Dirigenza INVALSI e dal personale esterno partecipante a convegni, seminari e altri incontri organizzati o su incarico dell’INVALSI;
7) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. , intestato al Fornitore, presso , IBAN . In ciascun bonifico sarà indicato il CIG attribuito dall’ANAC per l’Accordo Quadro, e sarà inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico incarico di Fornitura, ove obbligatorio.
C.F. .
Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate all’INVALSI in sede di stipula del presente Accordo Quadro, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:
8) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Servizi trasmesse dall’INVALSI, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla composizione della questione e alla rispondenza a quanto richiesto dall’INVALSI.
11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro ed oggetto dei singoli incarichi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’incarico di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dall’INVALSI ai sensi del successivo Articolo 18.
12) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale, per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’INVALSI. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Ogni singola società dovrà produrre quietanza;
13) Premessa, in riferimento a ciascun incarico di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’INVALSI trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’INVALSI di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad incarichi di Fornitura diversi.
14) Relativamente a ciascun incarico di Fornitura, l’INVALSI verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto dell’incarico di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore
1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro.
2) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli incarichi di Fornitura, restando espressamente inteso che l’INVALSI potrà risolvere l’incarico di Fornitura da essa emesso.
3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l’INVALSI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla realizzazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’INVALSI di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli incarichi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell’INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’INVALSI dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell’Ente;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’INVALSI e/o da terzi autorizzati.
7) Il Fornitore si obbliga a consentire all’INVALSI di procedere in qualsiasi momento alle verifiche per l’accertamento della conformità dei servizi con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli incarichi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l’INVALSI si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’INVALSI, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Articolo 9 - Verifiche della fornitura
1) L’INVALSI nomina un Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi di quanto stabilito dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per ciascun singolo incarico di fornitura. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assume specificamente in ordine al singolo incarico di Fornitura attuativo dell’Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
2) Il Direttore dell'esecuzione del Contratto trasmette all’INVALSI e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi incarichi di Fornitura.
Articolo 10 - Monitoraggio e reportistica
1) L’INVALSI si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative all’Accordo Quadro. A decorrere dalla Data di Attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei singoli incarichi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta dell’INVALSI dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura ricevuti da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2) A seguito della stipula dell’Accordo Quadro, l’INVALSI indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. L’INVALSI, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio).
3) L’INVALSI si riserva di richiedere al Fornitore apposita reportistica contenente i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità ed i termini di seguito indicati; il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’INVALSI in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei Servizi.
4) In particolare, a decorrere dall’attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli incarichi di Fornitura, fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere all’INVALSI la reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura, pena le applicazioni della penali di cui oltre, salva diversa disposizione, con l’indicazione almeno:
- della data di emissione dell’incarico di Fornitura;
- della Data di Attivazione della Fornitura;
- gli importi fatturati suddivisi per ogni tipologia di servizio (es. viaggi, pernottamenti, ….);da consegnare entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5) A seguito della stipula dell’Accordo Quadro, l’INVALSI indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. L’INVALSI, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio).
6) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell’INVALSI, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
7) In ogni caso l’INVALSI, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente comma, l’elaborazione di report specifici anche informato elettronico e/o in via telematica, da far pervenire all’INVALSI entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
8) Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all’INVALSI, due mesi prima della scadenza dell’Accordo Quadro (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenete l’elenco completo di tutti gli incarichi di Fornitura.
9) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio dell’Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’INVALSI che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 11 - Patto di integrità, Codice etico
1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità” allegato e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori dell’INVALSI approvato e pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xx, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3) ll Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito
c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
4) II Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro che legittima l’INVALSI a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
5) ll Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’INVALSI per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
Articolo 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e Responsabilità sociale di impresa
1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5) Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto previsto dall’art. 50 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
6) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
7) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
Articolo 13 - Penali
1) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’INVALSI, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni come termine di presentazione del Debrief di cui al Capitolato tecnico, ovvero rispetto al diverso termine concordato dalle parti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’INVALSI
una penale, pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del budget indicato sul Brief, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’INVALSI, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine concordato fra le parti per l’inizio/esecuzione dei servizi oggetto della procedura (ad esempio: esecuzione evento), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’INVALSI una penale, pari a 1‰ (uno per mille) del valore dell’incarico difornitura, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3) Per ogni difformità, non imputabile all’INVALSI, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, tra le richieste contenute nell’incarico di Fornitura e nel Debrief presentato dal Fornitore ed il servizio/evento effettivamente realizzato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INVALSI una penale pari a 1‰ (uno per mille) del valore dell’incarico difornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4) Per ogni difformità tra il livello di competenza ed esperienza del personale messo a disposizione dal Fornitore e il livello di competenza ed esperienza del personale proposto in sede di offerta tecnica (come da CV presentati), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INVALSI una penale pari a 1‰ (uno per mille) del valore dell’incarico di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro relativi alla prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto dei compiti dell’INVALSI relativi al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative al presente Accordo Quadro, l’INVALSI ha inoltre la facoltà di:
a. applicare le seguenti ulteriori penali:
i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel del Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun Reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INVALSI una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (cento/00),
ii. nel caso in cui emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell’arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, ovvero
uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INVALSI una penale pari ad Euro 1.000,00= (mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
b. procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 16.
6) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del Reclamo di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l’INVALSI applicherà al Fornitore le
penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
7) Constatato l’inadempimento e/o ritardo, l’INVALSI comunicherà tramite PEC al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell’INVALSI a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate.
8) L’INVALSI potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, ovvero dall’addebito di eventuali costi aggiuntivi a seguito dell’acquisto dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro da altro fornitore nelle ipotesi di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 14 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9) L’INVALSI potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo incarico di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11) In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l’INVALSI il risarcimento del maggior danno.
Articolo 14 - Cauzione definitiva
1) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell’INVALSI rilasciata da , polizza n.
, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’INVALSI, e pertanto resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
2) La garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3) La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la
garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli incarichi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.
4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’INVALSI.
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 15.
Articolo 15 - Risoluzione
1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, l’INVALSI ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l’Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo incarico di Fornitura, l’INVALSI ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta
comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l’incarico di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
3) Nelle ipotesi di:
a. applicazione di penali da parte dell’INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo incarico di Fornitura, ovvero
b. applicazione di penali da parte dell’INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro,
c. nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo Quadro,
l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli incarichi di Fornitura, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
4) Salvo non sia disposto diversamente da parte dall’INVALSI, la risoluzione dell’Accordo Quadro determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte dell’INVALSI che quindi non potrà emettere nuovi incarichi di Fornitura; l’Accordo Quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare gli incarichi di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
5) La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la facoltà dell’INVALSI alla risoluzione dell’incarico di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché l’INVALSI possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
6) In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, l’INVALSI procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
7) Resta inteso che l’INVALSI, si riserva di segnalare all’ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli incarichi di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l’INVALSI si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
9) In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
Articolo 16 - Recesso
1) L’INVALSI, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo incarico di Fornitura e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante all’Accordo Quadro e/o ogni singolo incarico di Fornitura.
2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l’INVALSI e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, l’INVALSI stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
4) Qualora l’INVALSI receda dall’Accordo Quadro ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi incarichi di Fornitura e l’INVALSI potrà a sua volta recedere dai singoli incarichi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
1) Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’INVALSI, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura.
La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura.
4) Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, è condizione essenziale per l’INVALSI e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo Quadro ed ogni singolo incarico di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 16.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto
1) E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i singoli incarichi di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’incarico di Fornitura e l’Accordo Quadro ai sensi del precedente articolo 15.
Articolo 20 - Referenti del Fornitore
1) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, quale referente nei confronti dell’INVALSI. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all’INVALSI.
Articolo 21 - Foro competente
1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o degli incarichi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.
Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
3) L’INVALSI tratta i dati relativi all’Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli incarichi di Fornitura per la gestione dell’Accordo Quadro medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l’INVALSI acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.
4) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
6) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativo successivo Accordo Quadro, è l’INVALSI, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx, n. 35, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
7) Nell’ambito dei singoli incarichi di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, il Fornitore garantisce di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’INVALSI per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.
2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 - Condizioni risolutive espresse
1) L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e X.Xxx.
n. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intende risolto e l’INVALSI avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’INVALSI al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 - Clausola finale
1) Il presente Xxxx ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Xxxx non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli incarichi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
3) Per l’accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all’allegata “Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di organizzazione eventi e biglietteria” ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile”, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Roma, lì
INVALSI IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante