Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti Clausole campione

Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti. 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento, - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto, - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi1 dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti. 1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subfornitori. Pertanto, il Concessionario utilizzerà un conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva, alle transazioni, riferite al contratto di concessione, con la Regione.
Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti. 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).

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