Condizioni risolutive espresse. 1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
Condizioni risolutive espresse. 1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
Condizioni risolutive espresse. Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
Condizioni risolutive espresse. 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
Condizioni risolutive espresse. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; ------------------------------------- - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. N. 231/2001, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.------------------------- Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e la Regione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Condizioni risolutive espresse. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: – venir meno dei requisiti generali e speciali previsti per l’accreditamento; – apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’Ente; – messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’Ente; – impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell’ente accreditato; – applicazione di 4 penali da parte dell’Azienda; – interruzione non motivata delle attività; – difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi; – quando l’Ente si renda colpevole di frode; – sub-gestione non autorizzata; – violazione degli obblighi di riservatezza; – l’invio da parte dell’Ente Accreditato di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte dell’Ente Accreditato al proprio indirizzo pec della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dall’Azienda entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Lo scioglimento del contratto per le cause sopra descritte libera l’Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’Ente Accreditato.
Condizioni risolutive espresse. 10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile il Contratto di Xxxxxxx si risolverà, previa dichiarazione scritta della Parte in favore della quale la facoltà è prevista, con diritto della stessa di rinunciarvi, all'inadempimento delle seguenti obbligazioni: * Il mancato pagamento, quale considerato tale anche per ritardo oltre i termini previsti all'art.4.1, da parte della Affittuaria di almeno 2 (due) rate, anche non consecutive, del canone di affitto d'Azienda, salvo specifica ed espressa deroga da parte della Concedente in merito all'eventuale maggior dilazione. * Il mancato pagamento, a fronte del Contratto di Somministrazione previsto al punto 7, di scadenze relative a fatture, al netto di eventuali compensazioni ove in questo Contratto previste, per le forniture ivi previste da parte di Rapsel S.r.l., quale fornitore, quando la dilazione superi i 30 (trenta) giorni da qualsiasi scadenza prevista costituendo in ogni caso mancato pagamento. Costituirà quindi clausola di risoluzione espressa per equivalenza al mancato pagamento anche il ritardato pagamento di scadenze entro i 30 (trenta) giorni per più di 3 (tre) volte anche non consecutive, salvo specifica ed espressa deroga da parte della Concedente in merito all'eventuale maggior dilazione. * L'avvenuta dichiarazione di fallimento, quantunque e anche se appellata, a carico della Concedente nel corso dello svolgimento del Contratto d'affitto d'Azienda, che, oltre alla risoluzione del contratto d'affitto d'azienda conseguirà il decadimento di ogni e qualsiasi obbligazione a carico della Concedente anche in merito all'impegno irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda previsto all'articolo 12 e così per il contratto di somministrazione delle merci previsto all'art.7.
Condizioni risolutive espresse. 20.1 brumbrum Rent potrà risolvere ogni singolo Contratto NLT, dandoTene comunicazione ai recapiti in esso indicati, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni: FURTO TOTALE
Condizioni risolutive espresse. 14.1 Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente, nonché l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, la Ditta accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta di Enpam RE, da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nelle seguenti ipotesi:
Condizioni risolutive espresse. 1) il Contratto è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: