COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
ABBINATA AL
CONTO CORRENTE MODULARE “QUBI” “MODULO PROTEZIONE”
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Assicurato: la persona fisica titolare o cointestataria del Conto Corrente che abbia aderito facoltativamente al “Modulo Protezione” ed alla Polizza collettiva sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione e pagando il relativo Premio il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa.
Beneficiario: il soggetto o i soggetti designato/i dall’Assicurato ai quali l’Impresa deve
liquidare l’Indennizzo in caso di morte dovuta a Infortunio dell’Assicurato.
Codice delle
Assicurazioni: il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato.
Condizioni
di Assicurazione: le Condizioni generali di assicurazione che disciplinano la Copertura Assicurativa.
Conto Corrente: il rapporto acceso dall’Assicurato presso la Contraente in occasione della
sottoscrizione del contratto inerente al prodotto “QUBI’.
Contraente: UBI Banca che ha stipulato la Polizza per conto degli Assicurati.
Contratto di
assicurazione: accordo, inerente al prodotto assicurativo “Conto Corrente Modulare” compreso nel “Modulo Protezione” abbinato al prodotto “QUBI” con il quale l’Impresa, verso il pagamento di un Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi delle fattispecie previste in Polizza.
Copertura Assicurativa: la/le copertura/e offerta/e con il Contratto di assicurazione in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato.
Dichiarazione di Adesione: documento o modulo -che, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, costituisce il Contratto di assicurazione-, sottoscritto dall’Assicurato con il quale manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il Contratto di assicurazione è efficace.
Giorno di Adesione: indica il giorno in cui l’Assicurato aderisce alla Polizza sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
Impresa: CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato o al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva – entro due anni dall’evento – la morte o un’Invalidità Permanente.
Intermediario: si tratta di MAG JLT srl, con sede in Bergamo, via F.lli Calvi 15, quale
soggetto incaricato dall’Impresa dello svolgimento di alcune attività inerenti alla collaborazione nella gestione dei Sinistri.
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione svolta dall’Assicurato.
ISVAP o IVASS: indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, così come denominato anche a seguito di modifiche normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Modulo di Adesione: documento contrattuale che unitamente alle Condizioni di Assicurazione costituisce il Contratto di assicurazione.
Modulo Protezione: indica il servizio offerto dal Contraente al sottoscrittore del prodotto QUBI, che prevede la Copertura Assicurativa nonché quelle previste nello stesso modulo di protezione.
Periodo Assicurativo: il periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della Copertura Assicurativa e la prima scadenza successiva.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato per accedere alla Copertura Assicurativa.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 – Decorrenza della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del Giorno di Adesione da parte dell’Assicurato al Modulo Protezione, così come indicato nella Dichiarazione di Adesione.
Art. 3 – Pagamento del Premio
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un mese solare ed è pagato dall’Assicurato mediante addebito diretto operato dalla Contraente sul Conto Corrente dell’Assicurato. Ai fini del pagamento del Premio, l’Assicurato autorizza la Contraente, anche per conto di eventuali cointestatari, ad addebitare il proprio Conto Corrente, attivo presso la Contraente stessa, per il pagamento del Premio della presente Polizza.
Il Premio è corrisposto, a decorrere dal Giorno di Adesione, mediante addebito sul Conto Corrente che l’Assicurato ha aperto presso la Contraente nei termini definiti in relazione all’addebito delle spese connesse al rapporto di Conto Corrente.
Nel caso in cui l’Assicurato non sia in condizione di far fronte al pagamento di quanto dovuto in relazione alla Copertura Assicurativa o in qualunque altro caso in cui non sia possibile per qualsiasi ragione addebitare il Premio all’Assicurato, la Contraente ne dà comunicazione all’Impresa. La Copertura Assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello della ricezione di tale comunicazione da parte dell’Impresa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione della Contraente dell’avvenuto addebito sul Conto Corrente dell’Assicurato, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 4 – Modifiche della Copertura Assicurativa
Le eventuali modifiche della Copertura Assicurativa devono essere approvate per iscritto.
Art. 5 – Cessione della Polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore dei terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di assicurazione.
Art 6 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto di assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato, nonché quelle dovute dall’Impresa nei confronti dell’Assicurato, nel periodo di Durata contrattuale devono essere formulate:
- a mezzo lettera raccomandata X.X, ;
- Via fax o ancora Via e mail..
Art. 8 – Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 9 – Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
In tal caso, il Contraente e/o l’Assicurato devono far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi e alla sede dell’Impresa.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 10 - Foro competente
Fermo quanto previsto all’art. 9 - Mediazione, per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della Polizza, il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Clausola Intermediario
Le parti prendono atto che l’Impresa ha incaricato l’Intermediario di svolgere parte dell’attività di gestione dei Sinistri oggetto della presente Copertura Assicurativa è gestita dall’Intermediario. Per l’effetto, tutte le comunicazioni relative alla denuncia di un Sinistro di cui all’Articolo 23 – Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato – Documentazione, del Contratto di Assicurazione devono essere indirizzate all’Intermediario.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
Art. 13 – Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa è prestata a favore dei titolari o cointestatari del Conto Corrente che abbiano aderito, tramite sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ai sensi dell’art. 28 - Durata della Copertura Assicurativa, alla Copertura Assicurativa contenuta nel “Modulo Protezione” allo stesso abbinato, per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività professionale nonché di ogni altra normale attività svolta senza carattere di professionalità, compreso il servizio di volontariato svolto nell’ambito dell’attività delle associazioni di volontariato riconosciute dalle vigenti leggi, limitatamente all’attività svolta sul Territorio Italiano.
Sono altresì compresi gli Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza.
Sono considerati Infortuni e compresi nella Copertura Assicurativa anche:
a) l’asfissia purché non dipendente da malattia;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le conseguenze di colpi di sole o calore, di freddo e le folgorazioni;
e) gli avvelenamenti, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
f) le infezioni causate da morsi di animali o punture d’insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca);
g) le lesioni determinate da sforzi;
h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici e cure mediche resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.
La Copertura Assicurativa vale anche per gli Infortuni:
i) derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti
sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal Territorio Italiano;
j) derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni ed atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
k) subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempreché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore, salvo quanto previsto alla lettera d) dell’Art. 14 – Esclusioni;
l) subiti come conducente di qualsiasi altro mezzo se compatibile con l’attività professionale descritta in Polizza ed in quanto in possesso dei requisiti di legge;
m) subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici, di trasferimento e di trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri, salvo quanto previsto alla lettera f) dell’Art. 14 – Esclusioni; sono compresi gli Infortuni subiti in conseguenza di forzato dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea;
n) derivanti da stato di ubriachezza sempreché l’Infortunio non si verifichi durante la guida di veicoli a motore;
o) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport ad eccezione di:
• arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, football americano, salto dal trampolino con gli sci o idrosci, kite-surf, snow-kite, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci o snow-board estremi, skeleton, speleologia, paracadutismo;
• immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’Istruttore xxxxxxxxx, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello), comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua;
• quelli esercitati professionalmente o che comunque comportino remunerazione sia diretta che indiretta;
• uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
• partecipazioni a corse o gare e relative prove od allenamenti, se comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore.
Art. 14 – Esclusioni
La Copertura Assicurativa non è operante per gli Infortuni causati da:
a. delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b. suicidio e tentato suicidio;
c. infarti, da qualunque causa determinati;
x. xxxxx di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore o in caso di patente scaduta. Tuttavia in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, la Copertura Assicurativa conserva la sua efficacia a condizione che la validità della patente stessa venga confermata successivamente alla data del Sinistro;
e. guida di velivoli ed elicotteri, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
x. xxx, anche come passeggero, di:
• velivoli ed elicotteri di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri e di Aeroclubs;
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali alianti, ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili;
x. xxxxxx, insurrezione popolare, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dalle lettere i) e j) dell’Art. 13;
h. uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
i. uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
x. xxxxxxxxx, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
k. trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, raggi X, salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
l. conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni.
m. terrorismo nucleare, biologico, chimico.
Sono comunque esclusi dalla Copertura Assicurativa gli infarti.
Art. 15 – Persone non assicurabili
L’Impresa presta la Copertura Assicurativa a condizione che l’Assicurato non sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né da una o più delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa gli Assicurati già affetti da invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, valutata con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’Indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito un persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 16 – Prestazioni assicurative relative alla Polizza
L’Impresa assicura contro gli Infortuni, come individuati all’art. 13 – Oggetto della Copertura Assicurativa, che abbiano per conseguenza la morte o l’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, tutti i titolari o cointestatari del Conto Corrente presso la Contraente che abbiano aderito alla Copertura Assicurativa.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l’Impresa liquiderà la somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta.
Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni di cui al DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche.
Per ciascun Conto Corrente, la Copertura Assicurativa si intende prestata entro i seguenti massimali: Morte da Infortunio: € 25.000,00
Invalidità Permanente da Infortunio: € 50.000,00.
Nel caso di Conti Corrente cointestati l’Indennizzo dovuto sarà proporzionalmente suddiviso in base al numero di cointestari Assicurati.
Art. 17 – Limitazioni della Copertura Assicurativa
Gli Indennizzi eventualmente dovuti dall’Impresa in conseguenza del verificarsi di un Sinistro, saranno soggetti alle seguenti limitazioni:
• nei confronti delle persone di età superiore ai 70 anni alla data del Sinistro, saranno ridotti del 50% di quanto dovuto a termini di Polizza;
• nei confronti delle persone di età superiore ai 75 anni alla data del Sinistro, saranno ridotti del 75% di quanto dovuto a termini di Polizza.
Art. 18 – Morte da Infortunio
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa corrisponde l’Indennizzo agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 19 – Invalidità Permanente
Si considera Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione svolta dall’Assicurato.
Quando sia provata l'Invalidità Permanente, l’Impresa liquida l'Infortunio in base alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche della tabella stessa intervenute entro la data di stipulazione del Contratto di Assicurazione, della quale si riporta uno stralcio:
Destro | Sinistro | ||
perdita totale di un arto superiore | 85% | 75% | |
perdita della mano o di un avambraccio | 70% | 60% | |
perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 80% | ||
perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 65% | ||
perdita di un piede | 50% | ||
perdita del pollice | 28% | 23% |
Destro | Sinistro | ||
perdita dell'indice | 15% | 13% | |
perdita del mignolo | 12% | ||
perdita del medio | 12% | ||
perdita dell'anulare | 8% | ||
perdita di un alluce | 7% | ||
perdita di ogni altro dito del piede | 3% | ||
perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
alla condizione che, se l'Assicurato è mancino, il grado della invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa.
Si considera Invalidità Permanente al 100% la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, della facoltà visiva dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro ed occupazione.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti ed organi l'Indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%.
L'Indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, mentre per quella di una falange di qualunque altro dito, di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati, l'Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Ai fini della valutazione del grado di Invalidità Permanente saranno prese in considerazione le sole conseguenze dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non rilevanti.
Parimenti nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, il grado di Invalidità Permanente è valutato in base alle sole conseguenze dirette dell'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 20 – Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia a favore degli Assicurati o dei rispettivi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili di eventuali sinistri previsto all’art. 1916 Cod. Civ.
Art. 21 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dal dichiarare all’Impresa l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per la medesima Copertura Assicurativa, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di darne avviso in caso di Sinistro.
L’omessa comunicazione di tale informazione in caso di Sinistro determina decadenza dal diritto all’Indennizzo.
Art. 22 – Limiti territoriali
La Copertura Assicurativa è valida, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione in tutto il mondo. Ogni Indennizzo dovuto dall’Impresa viene sempre liquidato in Italia, in Euro.
Art. 23 – Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato - Documentazione.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Intermediario entro dieci giorni dall’accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo, presso il seguente recapito dell’Intermediario stesso, di seguito riportato:
MAG JLT srl, - Xxx X.xxx Xxxxx 00, 00000 - Xxxxxxx
L’intermediario provvederà a notiziarne l’Impresa e la Contraente entro il termine di 3 giorni dal ricevimento della denuncia del Sinistro..
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da certificato medico, eventuale cartella clinica e deve contenere, a seconda dei casi, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’evento, una circostanziata descrizione dei fatti, nonché ogni ulteriore documentazione medica comprovante il decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Art. 24 –Arbitrato per le controversie di natura medica
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 25 – Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa determina l’Indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 giorni successivi al pagamento.
Nel caso di Conto Corrente cointestato l’Indennizzo dovuto sarà proporzionalmente suddiviso in base al numero di cointestatari Assicurati.
Nel caso di Conto Corrente cointestato l’Indennizzo dovuto sarà proporzionalmente suddiviso in base al numero di cointestatari Assicurati.
Art. 26 - Morte dell’Assicurato successivamente alla determinazione dell’Indennizzo
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato determinato o comunque offerto, l’Impresa liquida agli eredi l’importo offerto.
Nel caso, inoltre, in cui l’Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall’Infortunio denunciato prima che l’Invalidità Permanente sia stata accertata da un medico fiduciario dell’impresa a mezzo visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente.
Art. 27 – Decorrenza e cessazione della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24 del Giorno di Adesione da parte dell’Assicurato al Modulo Protezione, come indicato nella Dichiarazione di Adesione.
La cessazione della Copertura Assicurativa avverrà dalle ore 24 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
• venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto di Xxxxx Xxxxxxxx;
• venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto inerente al prodotto QUBI;
• venir meno, per qualsiasi causa, dell’adesione dell’Assicurato al “Modulo Protezione”.
In questo ultimo caso sarà cura della Contraente informare l’Assicurato della conseguente cessazione della Copertura Assicurativa a suo favore a decorrere dalle h24.00 dell’ultimo giorno del mese solare per il quale è stato pagato il Premio.
Art. 28 – Durata della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa ha durata mensile e scade con il termine del relativo mese solare, salvo tacito rinnovo per ogni mese solare successivo. Per il primo Periodo assicurativo la durata della Copertura assicurativa vale dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione fino alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese nel quale tale sottoscrizione è avvenuta.
Successivamente, la Copertura Assicurativa è tacitamente rinnovata di mese in mese salvo disdetta scritta da presentare dall’Assicurato o dai suoi aventi causa alla Contraente entro 5 (cinque) giorni dal termine del periodo assicurato. La Contraente dà all’Impresa comunicazione di tale circostanza. In tal caso la Copertura assicurativa cesserà dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese solare per il quale il Premio è stato pagato.
Art. 29 – Premio
Il Premio lordo dovuto dall’Assicurato è il seguente:
€ 1,50 per ciascun mese o frazione di mese per il quale viene prestata la Copertura Assicurativa.