Clausola Intermediario. Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato all’INTERMEDIARIO di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:
Clausola Intermediario. Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato prende atto che:
Clausola Intermediario. IDD - Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative
Clausola Intermediario. IL CONTRAENTE Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la Nota Informativa di cui all'Art.185 del D.LGS. N. 209 del 07/09/2005 comprensivo di condizioni generali e particolari di polizza, di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto. IL CONTRAENTE Preso atto dell’informativa resa ai sensi della Legge 196/2003 la Contraente si impegna ad ottenere il consenso dell’interessato (Assicurato e/o Beneficiario e/o Terzi danneggiati) al trattamento da parte della Società dei suoi loro dati eventualmente forniti in relazione all’esecuzione degli obblighi della presente polizza. IL CONTRAENTE
Clausola Intermediario. Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della Legge 28.11.1984 n. 792 e D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Lead Broker & Consulting. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Lead Broker & Consulting S.p.A., e in particolare: - Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore. - È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società. - La Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché‚ questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione all'Impresa stessa. Tel: +00 00 00000, Fax: +00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano/ C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954 Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registratain Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. 25 - La Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali. - Il Broker si obbliga a trasmettere alla Società entro 2 giorni lavorativi ogni comunicazione della Contraente. - Le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’at...
Clausola Intermediario. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto a UNICREDIT SPA (INTERMEDIARIO), di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente assicurazione saranno effettuati tempestivamente per conto del Contraente dallo stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società a UNICREDIT SPA si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal UNICREDIT SPA e quelle fatte dal Contraente, prevarranno queste ultime. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta alla polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all’altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto.
Clausola Intermediario. Le parti prendono atto che l’Impresa ha incaricato l’Intermediario di svolgere parte dell’attività di gestione dei Sinistri oggetto della presente Copertura Assicurativa è gestita dall’Intermediario. Per l’effetto, tutte le comunicazioni relative alla denuncia di un Sinistro di cui all’Articolo 23 – Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato – Documentazione, del Contratto di Assicurazione devono essere indirizzate all’Intermediario.
Clausola Intermediario. MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI
Clausola Intermediario. MODULO DI PROPOSTA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI (PUBLIC OFFICIALS)
Clausola Intermediario. Si conviene tra le Parti Contraenti di affidare la delega del presente contratto alla XL INSURANCE COMPANY SE. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al contratto stesso saranno svolti dall’Assicurata unicamente nei confronti della Società tramite la Ditta: