FALLIMENTO DELL’IMPRESA Clausole campione

FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgs. 163/2006.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento dell’Impresa, il Comune si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs.50/2016.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. L’aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’aggiudicatario l’appalto s’intenderà senz’altro revocato e l’Azienda utilizzatrice provvederà nei termini di legge.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa si riservano la facoltà di esercitare la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento di un aggiudicatario, l' affidamento si intenderà senz' altro revocato, con lo stesso, e l' Amministrazione Comunale provvederà in termini di legge.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 11 ART.20 STIPULA DEL CONTRATTO 11
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. Si richiama l’art.110 del Codice dei Contratti.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. L'Impresa assumendo le prestazioni, si obbliga, per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. Il fallimento dell’Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento dell’Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.