FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgs. 163/2006.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento dell’Impresa, il Comune si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs.50/2016.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. L’aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’aggiudicatario l’appalto s’intenderà senz’altro revocato e l’Azienda utilizzatrice provvederà nei termini di legge.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento di un aggiudicatario, l' affidamento si intenderà senz' altro revocato, con lo stesso, e l' Amministrazione Comunale provvederà in termini di legge.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. In caso di fallimento dell’Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’Impresa, l’Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l’Appaltatore sia costituito sotto forma di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. Si richiama l’art.110 del Codice dei Contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 13 ART.20 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 13 ART.21 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 13 ART.22 NORME APPLICABILI 14 ART.23 CONTROVERSIE 14 ART.24 FORO GIURIDICO 14
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. Il fallimento dell’Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
2. In tal caso, l’Amministrazione regionale si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 163/06. E’ fatto obbligo all’Impresa, in tale circostanza, il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 139 del DLgs. 163/06.
3. Qualora l’aggiudicataria sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. 163/06.