OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione, in caso di inadempienze dell’aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sulla cauzione o sulle somme dovute non ancora pagate. L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa, presso le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative svolte. Esclusivamente ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori somministrati sono equiparati ai dipendenti dell’Amministrazione.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si impegna a comunicare al Fornitore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. L’Amministrazione, in caso di inadempienze del Fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. L’Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m, I costi per le visite previste per la sorveglianza sanitaria a seguito di mansioni che richiedano sorveglianza medica speciale, sono a carico del fornitore.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione, in caso di inadempienze della Ditta aggiudicatrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro della Ditta aggiudicatrice, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate all’aggiudicatario. L’Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la società fornitrice possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara, anche per quanto attiene alla formazione e all’aggiornamento del personale nel corso dell’esecuzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto. L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione con l’Agenzia di somministrazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi. In caso di mancato e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’aggiudicataria a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione effettuerà il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore. In tal caso l’Amministrazione, infatti, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. L’Amministrazione, potrà richiedere nel corso dell’esecuzione del servizio, Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro al fine di verificare la correttezza dell’Agenzia nei confronti dei lavorati. In caso emergessero anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità, l’Amministrazione sospenderà i pagamenti per l’adempimento degli oneri nei confronti dei prestatori di lavoro e risolverà di diritto il contratto ai sensi dell’art. 16 del presente contratto. La risoluzione espressa del singolo contratto specifico, i...
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. ART. 15 -
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. Restano a carico dell’Amministrazione i seguenti obblighi:
1) compiti di indirizzo, verifica e controllo;
2) governo delle modalità di attivazione, sospensione, cessazione dei singoli contratti;
3) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui all’art. 17 del presente capitolato.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l’Amministrazione ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante. L’Amministrazione, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. L’ASP dovrà inoltre provvedere a: • Adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008; • Fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuale; • Far fruire ai lavoratori in somministrazione il rimborso pasto alle stesse condizioni previste per il personale dipendente secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’ASP; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente, la restante parte è a carico dell’Azienda.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. 1. L’Amministrazione appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l’Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. L’Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
4. L’Amministrazione appaltante provvede ad informare l’Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione di rischi sui luoghi di lavoro.
5. L’Amministrazione osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, ma non sarà responsabile degli eventuali infortuni che si verificheranno presso la/e sede/i di lavoro. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. 1. L’Amministrazione si impegna:
a) a mettere a disposizione gli spazi, i locali, le at- trezzature e le stoviglie esistenti per la gestione del servizio, i quali saranno obbligatoriamente riconsegnati dall’appaltatore allo scadere del contratto;
b) a fornire acqua, gas-metano, energia elettrica e ri- scaldamento nei limiti quantitativamente occorrenti per il consumo normale e proporzionale dell’attività di ge- stione;
c) alla rimozione dei rifiuti solidi urbani depositati in sacchi idonei dall’appaltatore, oltre a sostenerne le spese per il servizio smaltimento e ritiro rifiuti;
d) a provvedere alla conduzione straordinaria degli immo- bili.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione assume le seguenti obbligazioni:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione assicurando al medesimo, per quanto non di competenza dell’Agenzia, l’adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
b) comunicare all’Agenzia i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali;
c) garantire al lavoratore il diritto di prestare la propria opera lavorativa per l’intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo i casi di mancato superamento della prova o di giusta causa di recesso o di sostituzione;
d) comunicare tempestivamente all’Agenzia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell’eventuale azione che l’Agenzia dovrà esercitare.
e) informare tempestivamente e per iscritto l’Agenzia in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l’adempimento degli obblighi di legge.
f) provvedere agli accertamenti sanitari preassuntivi e agli altri obblighi di sorveglianza medica e rischi specifici nonché agli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si impegna:
a) a mettere a disposizione gli spazi, i locali, le attrezzature e le stoviglie esistenti per la gestione del servizio, i quali saranno obbligatoriamente riconsegnati dall’appaltatore allo scadere del contratto;
b) a fornire acqua, gas-metano, energia elettrica e riscaldamento ove non separabili dai fabbricati in uso nei limiti quantitativamente occorrenti per il consumo normale e proporzionale dell’attività di gestione;
c) a provvedere alla conduzione straordinaria degli immobili.