Oggetto e durata dell’accordo Clausole campione

Oggetto e durata dell’accordo. L’Azienda intende stipulare un accordo contrattuale, con soggetto accreditato, ai sensi dell’art. 8 - quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii., per l’acquisizione delle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici – ambito territoriale Montale (PT). L’accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi con possibilità di rinnovo. Si prevede l’acquisizione di una stima annua complessiva di circa n. 15.600 prestazioni di prelievo venoso e di n. 2.600 prestazioni di consegna campioni biologici, per un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 81.900,00. La sede della struttura deve essere ubicata nell’ambito territoriale del comune di Montale (PT). Ulteriori specifiche organizzative del servizio richiesto saranno oggetto dell’accordo contrattuale che sarà stipulato ai sensi dell’art. 8 - quinquies del D.Lgs n. 502/1992, e s.m.i.
Oggetto e durata dell’accordo. Oggetto del presente Accordo è la definizione dello schema delle attività che ARPA instaura a favore della Regione, degli Enti locali e delle AUSL e al fine di implementare le prestazioni qualitative e quantitative loro erogate. L’Accordo di Programma costituisce altresì strumento di scenario atto, da un lato, a costituire riferimento per i singoli Documenti programmatici dell’Agenzia previsti dalla L.R. 44/95 e, d’altro lato, a coordinare gli stessi Documenti con gli strumenti di pianificazione della Regione Xxxxxx-Romagna ed in particolare con il Programma triennale di azione ambientale e gli obiettivi di miglioramento del contesto ambientale previsti dal Piano sanitario regionale. Il presente Accordo di Programma, per esplicita volontà delle parti, sostituisce le Convenzioni tra la Regione e le Province previste dall’art. 4, comma 3, della legge istitutiva di ARPA Xxxxxx- Romagna. Il presente Accordo di Programma ha validità di tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione Xxxxxx-Romagna di promuovere, anche su richiesta degli altri soggetti sottoscrittori, le modifiche all’Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche ambientali o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale opera l’Agenzia.
Oggetto e durata dell’accordo. L’Azienda intende stipulare accordi contrattuali con soggetti del terzo settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 e della L.R.T. 22.07.2020 n. 65 , per l’acquisizione delle prestazioni relative ad un Servizio di Supporto Sociale, di Accoglienza e Informativa verso l’utenza all’interno del Presidio Ospedaliero del Mugello e del Polivalente di Borgo San Xxxxxxx, in accordo con i Responsabili Gestionali del servizio: Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero del Mugello e Coordinatore dei Servizi Territoriali Zona Mugello , che si riportano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) Accoglienza in ingresso ai presidi, rispondendo alle domande dell’utenza, indirizzandola ai servizi e ai percorsi; b) Aiuto nell’espletamento di piccole pratiche amministrative ( pagamento ticket presso le macchine riscuotitrici, emissione scontrini di prenotazione per gli sportelli); c) Aiuto al degente nelle piccole necessità e per offrire la possibilità di un dialogo distensivo ed empatico; d) Offrire aiuto al pasto su autorizzazione e supervisione del personale sanitario; e) Lettura e/o consegna di libri ai degenti; f) Accoglienza nella Radiologia del P.O. Mugello dal lunedì al venerdì – dalle ore 13.00 alle ore 18.00; g) Accoglienza nel Centro Polivalente di Borgo San Xxxxxxx dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Le attività nel Presidio Ospedaliero del Mugello saranno organizzate in accordo col Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero del Mugello. Le attività nel Centro Polivalente di Borgo San Xxxxxxx saranno organizzate in accordo con il Coordinatore dei Servizi Territoriali Zona Mugello. Le suddette attività saranno svolte per l’Azienda a titolo gratuito. L’accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione per 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi . Ulteriori specifiche organizzative del servizio richiesto, compreso la modifica degli orari indicati al punto f) e g), saranno oggetto dell’accordo contrattuale che sarà stipulato con il soggetto individuato, in accordo con i Responsabili Gestionali del servizio: Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero del Mugello e Coordinatore dei Servizi Territoriali Zona Mugello.
Oggetto e durata dell’accordo. Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dell’allegato progetto di ricerca – parte integrante del presente Accordo – finalizzato alla caratterizzazione genetica molecolare delle varietà di olivo censite da ARSIAL, alla loro caratterizzazione morfologica e fenologica e alla caratterizzazione dei relativi oli monovarietali. L’accordo acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e termina il 31 Dicembre 2020.
Oggetto e durata dell’accordo. 1. Il presente Accordo Integrativo disciplina gli impegni reciproci del MIT e di AgID per la realizzazione della Banca Dati degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 (BDOE) e smi , in attuazione dell’art. 2 del Protocollo di Intensa del 12 dicembre 2016. 2. L’Accordo, relativamente al suo oggetto, disciplina i rapporti tra le Parti ed è finalizzato all’attuazione delle attività previste dall’art. 2 del protocollo d’intesa. 3. Il presente Accordo integrativo, da firmare digitalmente e trasmettere tra le Parti a mezzo di posta elettronica certificata, si perfeziona e decorrere dalla data di conoscenza da parte del primo firmatario dell’accettazione da parte del secondo firmatario e ha termine finale coincidente con il termine finale del Protocollo d’intesa. 4. È escluso il tacito rinnovo. Qualora venga rinnovato il Protocollo d’intesa , il presente Accordo sarà rinnovabile , per una sola volta, per una durata non eccedente il termine finale del Protocollo d’intesa oggetto di rinnovo e, comunque, non oltre il termine previsto da cronoprogramma per il completamento delle attività, di comune accordo e per iscritto tra le Parti, mediante scambio di corrispondenza da perfezionarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza, valutate le esigenze di continuazione dell’attività in essere e le risorse economiche disponibili.
Oggetto e durata dell’accordo. Il presente Accordo regola la collaborazione fra l'Istituzione e la Fondazione in virtù della quale quest’ultima si configura come Sponsor istituzionale del MAMbo, Museo d'Arte Moderna di Bologna per l'anno 2018. Il presente Accordo è valido dal momento della sua sottoscrizione fino al 31/12/2018.
Oggetto e durata dell’accordo. L’accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività dettagliatamente descritte all’art. 2 del presente accordo. Le attività e prestazioni previste dall’accordo dovranno essere portate a termine entro i periodi previsti per lo svolgimento delle singole azioni e in ogni caso entro la data di chiusura del _______ (indicare la data prevista dal bando scelto).
Oggetto e durata dell’accordo. 1. Con il presente accordo, i partner intendono disciplinare i rapporti intercorrenti tra loro per la preparazione del progetto e per la presentazione della domanda di finanziamento di SMACT a valere sul Bando MISE, allegata al presente accordo (Allegato 1, di seguito “la Domanda”); 2. Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte di tutte le componenti e ha durata fino alla costituzione di una PPP in una delle forme giuridiche ammesse dalla vigente normativa, di cui al successivo art.3 c.3 A) del presente Accordo; 3. In caso di esito negativo della Domanda e di mancata concessione del finanziamento MISE, il presente accordo si intende automaticamente risolto e verranno meno tutti gli impegni ivi contenuti.
Oggetto e durata dell’accordo. 1. la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento; 2. attività didattiche di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 3. attività di documentazione di ricerche, esperienze e informazioni per quanto riguarda le I.N. c.m. n. 22 del 26.08.2013- MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2013-2014 - PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA , il DD Ordinamenti 000/00 - Xxxxxxx Direttoriale 902 del 19 novembre 2014 - Formazione Indicazioni Nazionali I ciclo 2014-2015, la CM 49/14 Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM. 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. Anno scolastico 2014-15 e vista la Nota prot. MIUR AOODRLO R.U. 19424 del 20 novembre 2014 che contiene il bando per la selezione di progetti di cui dell’art. 1 del DM 762/14: Rafforzamento della conoscenze e competenze degli alunni ai sensi del DD Ordinamenti 902/14 e della CM 49/14 4. deliberazioni degli Organi Collegiali. La durata dell’accordo è relativa agli anni 2014-15 e 2015-16 e fino al 31 agosto 2016. Il materiale e la documentazione in formato digitale dovrà pervenire alla scuola capofila entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico valevole nel presente accordo.

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  • OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO Oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola dell’infanzia del Comune di Arborea mediante utilizzo del centro cottura presente nella scuola, a favore degli alunni frequentanti e interessati rispettivamente per n. 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) ad impresa specializzata nella ristorazione collettiva. Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici: 2021/22 – 2022/23- 2023/24 e sarà reso indicativamente, su comunicazione del Comune d’intesa con la Scuola, con decorrenza dal 04/10/2021 e termine il 31 maggio 2024, in concomitanza con i giorni di apertura della scuola dell’infanzia. Il numero dei pasti da erogare, in via presunta, per il periodo suddetto è quantificato in n. 39.015 pasti per i tre anni (scuola dell’infanzia alunni, insegnanti e personale ATA). I servizi connessi alla refezione sono i seguenti: a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti (pranzo) presso un centro cottura messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (in alternativa esclusivamente in caso di guasti presso il centro cottura o per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione di pasti alternativi già approvati dalla ASL); b) scodellamento e razionamento dei pasti; c) fornitura degli altri servizi di supporto alla ristorazione quali preparazione e riordino, pulizia e sanificazione sale cucine e refettori ecc. da effettuarsi con personale della ditta affidataria; d) le apparecchiature, non ricomprese nell’elenco di cui all’art.6 del presente capitolato, presenti nel centro cottura rimangono di proprietà della Ditta e dovrà essere ritirata obbligatoriamente alla scadenza del contratto con consegna delle chiavi di accesso alla struttura. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la strumentazione sono a carico della Ditta. A conclusione del servizio è onere della Ditta provvedere alla pulizia e sanificazione del Centro Cottura; e) fornitura dei piatti in ceramica, bicchieri infrangibili, caraffe in vetro e posate in acciaio, tovagliette e tovaglioli in carta e delle attrezzature necessarie per mantenere il cibo a temperatura; f) fornitura di tutti gli strumenti necessari alla preparazione dei pasti (utensili da cucina necessari per la preparazione dei cibi (ad esempio per: Pelare, schiacciare, affettare, grattugiare) pentole, padelle, contenitori per alimenti, adatti al frigorifero, al congelatore e al microonde, barattoli per la dispensa, prodotti per la cottura, forno, coltelli, taglieri, teglie da forno, ciotole e utensili per la misurazione utili all’erogazione del Servizio eventualmente anche non ricompresi nel presente elenco; g) pulizia e sanificazione delle cucine, dei refettori e locali annessi; h) gestione dei rifiuti; i) manutenzione ordinaria degli elettrodomestici e di tutte le attrezzature presenti nel centro di cottura comunale.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.

  • Oggetto e durata 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità. 2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio. 3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A). 4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa. 5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione: a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. 6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS. 7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.