UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1133 del 12/04/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Accordo quadro Consip per noleggio autovetture senza conducente ed. 1 lotto 1 vetture operative – City car compatta ibrida - Adesione e prenotazione impegno di spesa – CIG derivato Z35314DDAB -
Premesso che:
L’ufficio Tecnico LL.PP. ha attualmente in dotazione veicoli vetusti che vengono utilizzati per le riparazioni stradali, interventi necessari al fine di tutelare la pubblica incolumità oltre che per l’effettuazione di ispezioni e sopralluoghi;
La continua riparazione degli automezzi è divenuta nel corso degli anni una spesa notevole per l’Ente, aggravata a volte dalla difficoltà del reperimento dei pezzi di ricambio per veicoli ormai usciti fuori produzione;
Utilizzare mezzi in cattive condizioni, ma soprattutto dei veicoli che ormai hanno un ciclo di vita di oltre 19 anni, compromette la sicurezza degli stessi e pertanto quella dei dipendenti che quotidianamente li conducono;
Visto che:
Il prossimo 22 del mese di novembre scade la convenzione Consip per il noleggio di n° 1 autovettura Fiat Panda 1.3 utilizzata attualmente dall’ufficio Prevenzione e Sicurezza, giusta determinazione dirigenziale n° 1166 del 22/6/16;
Recentemente, per assicurare il servizio di notifica degli atti da parte dell’ufficio Messi comunali e i servizi da parte del Teatro Traiano, nel più completo spirito di collaborazione tra uffici, l’ufficio LL.PP., ha dato la disponibilità di n° 2 mezzi al servizio 1 (automezzo BL665XZ e BY668SG);
Dagli ultimi report della ditta SIAD, aggiudicataria del servizio di manutenzione del parco auto, risulta altresì che almeno 2 autovetture dovranno essere rottamate nel breve termine, per problemi durante le riparazioni (vedi motore esploso automezzo BY669SG);
Si rende necessario, al fine di consentire agli uffici Tecnici di poter svolgere le proprie attività istituzionali in sicurezza, di attivare tutte le procedure necessarie per acquisire con contratto di noleggio almeno 3 autovetture (in sostituzione della Fiat Panda in scadenza contrattuale, della Fiat Panda assegnata all’ufficio Messi e del mezzo con motore esploso);
Già con determinazione dirigenziale n° 659 del 01/03/2021, poi annullata per raggiungimento massimale della convenzione con provvedimento n° 968 del 25/03/2021, veniva proposta l’adesione alla convenzione Consip per il noleggio di n° 2 autovetture per il servizio Lavori Pubblici;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:
c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Richiamato l’art. 26 della L. n. 488/1999 e l’art. 24 della L. n. 289/2002, che stabiliscono la possibilità alle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all’adesione del sistema delle convenzioni e quindi al sistema telematico degli acquisti;
Il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 (“Speding review 1”) e in particolare il
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Spending review 2) che impone alle Amministrazione Pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. relativamente ad alcune categorie merceologiche tra cui è inclusa la fornitura in noleggio di autovetture senza conducente;
Rilevato che il Ministero del Tesoro, a mezzo della società Consip S.p.a. all’uopo incaricata, ha da tempo attivato una serie di iniziative di approvvigionamento di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, fra le quali risulta attiva dal 31/03/2021 l’accordo quadro “Autoveicoli in noleggio ed. 1” per la fornitura autovetture a noleggio senza conducente per tutte le Pubbliche Amministrazioni - lotto 1 “vetture operative” city car compatta ibrida;
Rilevato inoltre che, tra i principali benefici e/o punti di forza che l’Amministrazione aderente assume, ci sono sicuramente quelli di carattere economico, dovute ai prezzi vantaggiosi praticati e ai servizi offerti all’interno del pacchetto noleggio;
Preferire il noleggio all’acquisto di automezzi, garantisce, da un lato la possibilità di sostituire i mezzi dopo la scadenza, di non immobilizzare capitali e di avere sempre veicoli efficienti, dall’altro di abbattere i costi relativi a tasse di circolazione, manutenzione ed assicurazione;
Ritenuto quindi di aderire all’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 vetture operative, per n° 3 veicoli con tipologia di contratto noleggio 72 mesi km 100.000 – modello Fiat Panda 1.0 Firefly 70 CV S&S ibrida - categoria city car ibrida - ;
Ritenuto altresì che le auto ibride sono macchine di ultima generazione, una via di mezzo tra una vettura tradizionale a motore termico e un veicolo elettrico, in particolare offrono un buon compromesso con alcuni vantaggi dei mezzi a benzina o diesel e benefici ambientali degli autoveicoli green a zero emissioni;
Queste vetture permettono di ridurre le emissioni inquinanti, grazie al recupero dell’energia o all’attivazione del motore elettrico con beneficio diretto per diminuzione dei consumi di carburante, con la capacità di percorrere più chilometri con un litro di combustibile rispetto ai veicoli tradizionali;
Visto lo schema configuratore noleggio per la comparazione dei costi per tipologia di autovettura sotto riportato, la cui compilazione è obbligatoria ai fini dell’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte dell’Amministrazione:
Operatore Costo totale veicoli | … di cui: | ||||
Canone | Consumi | Costo ambientale | |||
1 LEASE PLAN ITALIA | 33.286,37 € | 24.818,40 € | 7.216,13 € | 1.251,84 € | |
2 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 36.282,72 € | 27.799,20 € | 7.231,68 € | 1.251,84 € | |
3 LEASYS | 36.547,97 € | 28.080,00 € | 7.216,13 € | 1.251,84 € | |
4 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A | 48.211,97 € | 39.744,00 € | 7.216,13 € | 1.251,84 € | |
5 SIFA | 48.227,52 € | 39.744,00 € | 7.231,68 € | 1.251,84 € |
Visto l’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 vetture operative e i documenti accessori, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;
Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che prevede per l'esercizio 2021, l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021, con autorizzazione fino a tale data all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1)Di procedere, per i motivi meglio specificati in premessa, all’adesione all’accordo quadro stipulata dal Ministero del Tesoro, a mezzo della Consip all’uopo incaricata, denominata “Noleggio autovetture ed. 1 – Lotto 1 – Vetture operative” per la fornitura in noleggio senza conducente di tre autoveicoli per l’ufficio Tecnico LLPP, con la società Leaseplan spa con sede legale in Trento – via
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 13 – cod.fisc. 06496050151 - ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nelle schede di sintesi dei parametri economici previsti nell’accordo come allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che la spesa complessiva relativa all’adesione alla convenzione di che trattasi, per il noleggio 72 mesi 100.000 km dei nuovi veicoli comprensiva degli optional scelti (assicurazione senza franchigia) e del servizio di consegna/riconsegna a domicilio, è pari ad € 36.218,40 oltre Iva di legge, ovvero € 44.186,45 Iva di legge inclusa;
3) Di dare atto che l’adesione alla convenzione si intende per i veicoli di seguito indicati:
n° 3 city car compatte ibride modello Fiat Panda 1.0 Firefly 70 CV S&S ibrida - con tipologia di contratto noleggio a 72 mesi km 100.000 -, comprensiva dei servizi sotto riportati:
Fornitore | LOTTO | Model lo | Denominazione modello | Veicoli offerti | ALIMENTAZIONE | Tipologia contrattu ale Mesi | Tipologia contrattu ale Km | Canone mensile | Copertura assicurativa Senza franchigia R.C.A. | Copertura assicurativa Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | Consegn a a domicilio | Riconseg na a domicilio |
LEASE PLAN ITALIA S.p.A. | 1 | 1.1 | CITY CAR COMPATTA | FIAT PANDA 1.0 70cv S&S Hybrid | Ibrida (elettrica-benzina) | 72 | 100.000 | 114,90 € | 20,00 € | 30,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Modello FIAT PANDA 1.0 FIREFLY HYBRID 70CV | |
CODICE COLORE CARROZZERIA | CODICE COLORE INTERNI |
Arancio Sicilia pastello | |
Bianco gelato pastello | |
Blu ceramico pastello - a pagamento | tessuto grigio/nero |
Grigio Moda - a pagamento | |
Nero Cinema pastello - a pagamento | |
Rosso Amore pastello - a pagamento | |
Blu mediterraneo metallizzato | |
Grigio Maestro metallizzato |
4) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a trasmettere l’ordinativo di fornitura alla società Leaseplan spa con sede legale in Trento per il noleggio delle autovetture con le caratteristiche meglio specificate in premessa e al punto 3);
5) Di prenotare la spesa di € 2.780,16 (canone di € 201,18 Iva inclusa mese x 4 mesi + € 366,00 consegna a domicilio) ai capitoli del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, dando atto che si provvederà all’impegno definitivo solo nel momento della consegna degli autoveicoli, che presumibilmente avverrà nel mese di settembre (art. 1.3.1 Guida alla Convenzione
– 150 giorni solari dall’ordinativo di fornitura):
cap. 191 € 1.055,24
cap. 6013 € 1.724,92
6) Di prenotare la spesa occorrente per il noleggio dei veicoli commerciali per l’ufficio Tecnico LLPP, in adesione all’accordo quadro Consip per il noleggio di autovetture ed. 1 lotto 1 – vetture operative -, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito riportato (canone € 201,18 Iva inclusa x 3 mezzi x 12 mesi):
Bilancio 2022
cap. 191 € 4.509,28
cap. 6013 € 2.561,12
cap. 564 € 172,08
Bilancio 2023
cap. 191 € 4.509,28
cap. 6013 € 2.561,12
cap. 564 € 172,08
7) Di dare atto che alla regolarizzazione dell’impegno di spesa sul bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario si provvederà con apposito provvedimento dirigenziale nel momento della consegna dei veicoli;
8) Di dare atto che la differenza sarà prevista ed impegnata ai capp. 191, 6013 e 564 dei bilanci per gli esercizi finanziari 2024-2027 con appositi provvedimenti dirigenziali;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
10) Di disporre la trasmissione all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
11) Di trasmettere la presente determinazione esecutiva all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni di rito da effettuarsi ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – Codice dei Contratti -.
Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1133 del 12/04/2021
Oggetto: Accordo quadro Consip per noleggio autovetture senza conducente ed. 1 lotto 1 vetture operative – City car compatta ibrida - Adesione e prenotazione impegno di spesa – CIG derivato Z35314DDAB -
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2021 | 191 | 1103 | 1055,24 | Accordo quadro Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||
2021 | 6013 | 1104 | 1724,92 | Accordo quadro Consip per noleggi o |
autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||||||
2023 | 191 | 12 | 4509,28 | Accordo quadro Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||
2023 | 6013 | 13 | 2561,12 | Accordo quadro Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||
2023 | 564 | 14 | 172,08 | Accordo quadro Consip per |
noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||||||
2022 | 191 | 49 | 4506,28 | Accordo quadro Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||
2022 | 6013 | 50 | 2561,12 | Accordo quadro Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr | ||
2022 | 564 | 51 | 172,08 | Accordo quadro |
Consip per noleggi o autovett ure senza conduce nte ed. 1 lotto 1 vetture operativ e – City car compatt a ibr |
Civitavecchia li, 13/04/2021 Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
Durc On Line
Numero Protocollo | INAIL_26086530 | Data richiesta | 11/02/2021 | Scadenza validità | 11/06/2021 |
Denominazione/ragione sociale | LEASE PLAN ITALIA SPA |
Codice fiscale | 06496050151 |
Xxxx xxxxxx | XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXXXX (XX) |
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Veicoli in noleggio – Edizione 1
Lotti 1 2 3 4 6 7 8
GUIDA ALL’ACCORDO QUADRO
Ultimo aggiornamento: 07/04/2021
SOMMARIO
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 7
1.1. Durata dell’Accordo quadro 7
1.3. Servizi inclusi nel canone 8
1.3.2. Preassegnazione obbligatoria 8
1.3.5. Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 10
1.3.6. Autoveicolo sostitutivo 10
1.3.8. Coperture assicurative 11
1.3.9. Servizio di ricezione chiamate 11
Sarà reso disponibile alle Amministrazioni, un servizio di ricezione chiamate, da parte del Fornitore,
PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E FESTIVI) DALLE 08:30 ALLE 17:30 11
Per l’erogazione del servizio saranno messi a disposizione 11
- UN NUMERO TELEFONICO NAZIONALE DI RETE FISSA PER RICEVERE LE CHIAMATE; 11
- UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 11
Si rimanda al par. 5.12 del Capitolato Tecnico per ulteriori informazioni relative al servizio di ricezione chiamate ed in particolare alle funzioni ed ai livelli di servizio richiesti 11
1.4.1. Veicolo sostitutivo di livello superiore 11
1.4.2. Coperture assicurative senza franchigia 12
1.4.3. Servizio di preassegnazione facoltativa 12
1.4.4. Servizio di rottamazione 13
........................................................................................................................................................ 13 1.4.5. SERVIZIO DI CONSEGNA E RESTITUZIONE A DOMICILIO .................................................................. 13
1.4.6. Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive 13
1.4.8. Dispositivi per la gestione della flotta 13
2.1. Gestione delle sanzioni amministrative 16
2.2. Restituzione dei veicoli 16
2.3. Percorrenze chilometriche 17
3.2. Revisione corrispettivi 18
I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall’Allegato B al Capitolato Tecnico e dall’Accordo Quadro 18
3.3. Procedura di applicazione delle penali 18
3.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 18
3.3.2. Contestazione al Fornitore 19
3.3.3. Controdeduzioni del Fornitore 19
3.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse 19
4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 21
5.2. Configuratore e invio dell’Ordinativo di Fornitura 22
La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.
La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell’Accordo quadro per fornitura di Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotti 1 2 3 4 6 7 8 (di seguito, per brevità, anche a), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con:
LOTTO 1
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• LEASYS S.p.A.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
LOTTO 2
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• LEASYS S.p.A.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
LOTTO 3
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• LEASYS S.p.A.;
• PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
LOTTO 4
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• LEASYS S.p.A.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
LOTTO 6
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• LEASYS S.p.A.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
LOTTO 7
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
LOTTO 8
• ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;
• LEASEPLAN ITALIA S.p.A.;
• SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
(di seguito Fornitori) quali aggiudicatari della procedura di gara per i suddetti lotti.
La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all’Accordo quadro, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Accordi quadro> Veicoli in noleggio – Edizione 1.
Per qualsiasi informazione sull’Accordo quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
1. Oggetto dell’Accordo quadro
1.1. Durata dell’Accordo quadro
L’Accordo quadro ha durata contrattuale di 18 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi.
1.2. Prodotti e Servizi
L’Accordo Quadro ha come oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente. L’Amministrazione può scegliere, fra le diverse proposte di durata e percorrenza massima, la tipologia di contratto a lei più congeniale, da applicare ai veicoli offerti dai fornitori nei diversi lotti.
L’Accordo Quadro prevede un “Servizio base” e dei “Servizi a pagamento”. Il servizio di base prevede:
- Consegna del veicolo;
- Preassegnazione obbligatoria (nel caso di mancata consegna);
- Manutenzione del veicolo noleggiato;
- Sostituzione degli pneumatici;
- Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico;
- Soccorso stradale;
- Autoveicolo sostitutivo;
- Copertura assicurativa e gestione sinistri;
- Servizio di ricezione chiamate.
I servizi opzionali a pagamento comprendono:
- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Copertura assicurativa senza franchigie;
- Preassegnazione facoltativa;
- Rottamazione;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Optional;
- Dispositivi per la gestione della flotta di livello base e avanzato;
1.3. Servizi inclusi nel canone
Il Fornitore consegna il veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione. Il Fornitore deve mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:
- 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti;
- 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica;
- 210 giorni solari per le vetture allestite e i motoveicoli allestiti. Per questi veicoli l’Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l’Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall’approvazione del prototipo predisposto.
La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo all’orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.
Le ulteriori informazioni riguardanti le modalità di consegna dell’autoveicolo e decorrenza del noleggio sono indicate al par. 5.3 del Capitolato Tecnico.
1.3.2. Preassegnazione obbligatoria
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo.
Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola allo stesso importo di canone di quello ordinato.
Per i veicoli dei lotti 7 e 8 non è prevista preassegnazione obbligatoria.
Le ulteriori informazioni riguardanti la ritardata consegna e la preassegnazione obbligatoria sono indicate al par. 5.4 del Capitolato Tecnico.
Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli.
Il Fornitore assicura la presenza di una rete di “Centri di servizio” (punti di assistenza convenzionati) presso i quali i veicoli noleggiati possono fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento risulti necessario.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per i veicoli allestiti e per i veicoli dei lotti 7 e 8, il numero massimo di giorni concessi per gli interventi di manutenzione sul veicolo non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste al paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico.
Le ulteriori informazioni relative alle caratteristiche e condizioni del servizio di manutenzione sono indicate al par. 5.5 del Capitolato Tecnico.
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici riportati al par. 5.6 del Capitolato Tecnico, dove sono indicate le ulteriori informazioni relative alle caratteristiche e condizioni del servizio di sostituzione dei pneumatici.
1.3.5. Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Riparazioni di carrozzeria
In caso di sinistri l’Amministrazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Fornitore, pena la non riparazione da parte dello stesso.
Il Fornitore deve provvedere ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla stessa carrozzeria (serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.) o per incidenti, passivi o attivi, purché non dovuti ad incuria da parte dell’Amministrazione.
Il veicolo viene riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Revisioni e controlli dei gas di scarico
Il Fornitore comunica all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.
L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Al par. 5.7 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le condizioni relative alle riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico.
1.3.6. Autoveicolo sostitutivo
Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.
Per i veicoli allestiti e per tutti i veicoli dei lotti 7 e 8 non è previsto veicolo sostitutivo. Al par. 5.8 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le condizioni relative al servizio
Il servizio di soccorso stradale, potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore e dovrà garantire tutte le prestazioni minime indicate al par. 5.9 del Capitolato tecnico.
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini precisati al par. 2.7 del Capitolato Tecnico relativamente a:
1. Responsabilità civile verso i terzi;
2. Responsabilità Civile dei Trasportati;
3. Guasti accidentali (Kasko);
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna;
5. Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
6. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (ad esclusione dei Lotti 7 e 8).
Al par. 5.10 del Capitolato Tecnico sono indicate tutte le coperture assicurative.
1.3.9. Servizio di ricezione chiamate
Sarà reso disponibile alle Amministrazioni, un servizio di ricezione chiamate, da parte del Fornitore, per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Per l’erogazione del servizio saranno messi a disposizione:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.
1.4. Servizi a pagamento
1.4.1. Veicolo sostitutivo di livello superiore
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.
Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli allestiti e a tutti i veicoli dei lotti 4, 7 e 8.
Si rimanda al par. 6.1 del Capitolato Tecnico per ogni ulteriore informazione relativa alle caratteristiche e condizioni del servizio.
1.4.2. Coperture assicurative senza franchigia
Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.3.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.
Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio non si applica ai veicoli dei Lotti 7 e 8.
1.4.3. Servizio di preassegnazione facoltativa
L’Amministrazione, in attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, può richiedere nell’Ordinativo di Fornitura veicoli in preassegnazione facoltativa.
I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.
Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente:
Categoria | Descrizione | €/mese (IVA esclusa) |
Piccola | Segmento commerciale A o B | 700,00 |
Media | Segmento commerciale C | 900,00 |
Le ulteriori informazioni relative al servizio di preassegnazione facoltativa sono indicate al sopra par. 6.3 del Capitolato Tecnico.
1.4.4. Servizio di rottamazione
1.4.5. Servizio di consegna e restituzione a domicilio
L’Amministrazione può chiedere nell’Ordinativo di Fornitura la consegna dei veicoli “a domicilio”, presso la sede dell’Amministrazione.
In tale caso è tenuta al pagamento di un contributo “una tantum” pari a euro 100,00 (cento/00) per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
1.4.6. Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
Qualora l’Amministrazione ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.
I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all’allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria.
Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo.
Le ulteriori informazioni relative all’inserimento di apparecchiature e allestimenti speciali sono indicate al sopra par. 6.6 del Capitolato Tecnico.
L’Amministrazione può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo.
Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo.
1.4.8. Dispositivi per la gestione della flotta
Livello base
Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei lotti del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali ed alle condizioni previste al par. 6.8 del Capitolato Tecnico.
Qualora l’Amministrazione non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio non sarà dovuto.
L’importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA.
Livello avanzato
L’Amministrazione Contraente potrà richiedere in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.
L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA.
Le ulteriori informazioni relative al servizio sono indicate ai par. 6.8 e 6.9 del Capitolato Tecnico.
1.5. Suddivisione in lotti
L’Accordo Quadro è suddiviso in 8 lotti merceologici, così articolati:
Lotto 1 – Vetture Operative | |
1.1 | City car compatta |
1.2 | City car compatta - Colori di serie |
1.3 | City car compatta - Colori di istituto Tipo A |
1.4 | City car compatta - Colori di istituto Tipo B |
1.5 | City car |
1.6 | City car - Colori di serie |
1.7 | City car - Colori di istituto Tipo A |
1.8 | City car - Colori di istituto Tipo B |
1.9 | Berlina piccola - Colori di serie |
1.10 | Berlina piccola - Colori di istituto Tipo A |
1.11 | Berlina piccola - Colori di istituto Tipo B |
1.12 | Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie |
1.13 | Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A |
1.14 | Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B |
Lotto 2 – Vetture Operative ad alimentazione alternativa | |
2.1 | City car compatta full electric |
2.2 | City car compatta full electric - Colori di istituto Tipo A |
2.3 | City car ibrida |
2.4 | City car ibrida - Colori di serie |
2.5 | City car ibrida - Colori di istituto Tipo A |
2.6 | City car ibrida - Colori di istituto Tipo B |
2.7 | City car full electric |
2.8 | City car full electric - Colori di istituto Tipo A |
2.9 | Berlina piccola ibrida |
2.10 | Berlina piccola ibrida - Colori di serie |
2.11 | Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo A |
2.12 | Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo B |
2.13 | Vettura piccola ibrida 4 x 4 |
2.14 | Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di serie |
2.15 | Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A |
2.16 | Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B |
Lotto 3 – Vetture Medie ad alimentazione alternativa | |
3.1 | Berlina media tre volumi ibrida |
3.2 | Berlina media tre volumi ibrida – 90 kW |
3.3 | Vettura media ibrida |
3.4 | Vettura media ibrida 4 x 4 |
3.5 | Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di serie |
3.6 | Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A |
3.7 | Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B |
Lotto 4 – Veicoli Commerciali | |
4.1 | Furgone piccolo derivato da autovettura |
4.2 | Furgone piccolo |
4.3 | Multifunzione trasporto merci |
4.4 | Multifunzione trasporto persone/merci |
4.5 | Furgone medio |
4.6 | Furgone medio per trasporto persone |
4.7 | Autocarro |
4.8 | Multifunzione trasporto merci - full electric |
4.9 | Multifunzione trasporto persone/merci - full electric |
4.10 | Furgone medio - full electric |
Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL | |
5.1 | Vettura piccola benzina/GPL |
5.2 | Vettura media benzina/GPL |
5.3 | Multifunzione benzina/GPL |
Lotto 6 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano | |
6.1 | Vettura piccola benzina/metano |
6.2 | Vettura media benzina/metano |
6.3 | Multifunzione benzina/metano |
Lotto 7 - Motoveicoli | |
7.1 | Scooter |
7.2 | Scooter – allestimento colori d’istituto |
7.3 | Motociclo |
7.4 | Motociclo - allestimento colori d’istituto |
Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa | |
8.1 | Scooter piccolo – full electric |
8.2 | Scooter piccolo – full electric con kit livree |
8.3 | Scooter – full electric |
8.4 | Scooter – full electric con kit livree |
2. Modalità di fornitura
2.1. Gestione delle sanzioni amministrative
La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
2.2. Restituzione dei veicoli
L’Amministrazione sarà contattata dal Fornitore almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.
Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
2.3. Percorrenze chilometriche
Durante la vigenza del contratto, l’Amministrazione sarà tenuta a inviare con cadenza semestrale informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati.
Nel caso in cui dall’esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria.
Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.
Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l’addebito per percorrenze superiori avverrà secondo quanto previsto al par. 5.15 del Capitolato Tecnico.
2.4. Facoltà di proroga
L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste al par. 5.16 del Capitolato Tecnico.
3. Condizioni economiche
3.1. Corrispettivi
I corrispettivi sono disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista >
Accordi quadro> Veicoli in noleggio – Edizione 1.
3.2. Revisione corrispettivi
3.3. Procedura di applicazione delle penali
Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:
3.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
L’art. 14 dell’Accordo Quadro riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell’inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali ovverosia:
• l’elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
• gli adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura del bene/servizio;
• riferimenti alla documentazione contrattuale (Accordo Quadro);
• criteri di accertamento dell’inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
• criteri di calcolo dell’importo della penale;
• il soggetto preposto all’applicazione della penale.
3.3.2. Contestazione al Fornitore
La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).
3.3.3. Controdeduzioni del Fornitore
Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell’Accordo Quadro, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nell’Accordo Quadro e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati all’art. 14 dell’Accordo Quadro.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.
L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
A. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).
• Risarcimento del maggior danno
L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
• Risoluzione del contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).
• Recesso dal contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
o giusta causa
o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali)
• Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore
La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.
• In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
• Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
4. Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura verranno fatturati con le modalità indicate all’art. 12 dell’Accordo Quadro.
5. Come Ordinare
5.1. Registrazione
Per predisporre l’AS, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:
• registrazione Base (chi sei)
• abilitazione (che fai)
Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.
L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.
5.2. Configuratore e invio dell’Ordinativo di Fornitura
UTILIZZO DEL CONFIGURATORE
Nella sezione relativa al lotto di proprio interesse, scaricherà il file denominato Configuratore.
La procedura di individuazione dell’affidatario dell’Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi:
1. l’Amministrazione inserirà il proprio fabbisogno nel foglio denominato INPUT del Configuratore:
o indicando il nome dell’Amministrazione;
o selezionando dal menù a tendina il TIPO VEICOLO richiesto (es. Modello 1.1 City car compatta);
o selezionando dal menù a tendina il TIPO CONTRATTO relativo al veicolo richiesto (es. 36 mesi/60.000 km);
o inserendo il quantitativo della combinazione veicolo/tipologia contrattuale.
Esempio:
Una volta inseriti i dati, il Configuratore elaborerà nel foglio OUTPUT l’elenco dei Fornitori in ordine di costo.
Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è:
a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo ad un solo veicolo;
b) riferito all’intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo a più veicoli appartenenti al medesimo lotto.
Esempio:
Nell’esempio sotto descritto il Fornitore che presenta il minor costo è Leasys S.p.A. che sarà quindi il fornitore a cui andrà indirizzato l’Ordinativo di Fornitura.
2. L’Amministrazione emetterà l’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore che, nell’elenco elaborato dal Configuratore nel foglio OUTPUT, presenti l’offerta con il minor costo. Qualora il primo Fornitore dell’elenco abbia raggiunto la quota massima (Plafond superato) ovvero il medesimo si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o adeguamento dei canoni (Operatore sospeso) l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore e così via.
Esempio:
Nell’esempio sotto descritto, il Fornitore che presenta il minor costo in termini assoluti, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione ha raggiunto la quota massima, pertanto non potrà più ricevere Ordinativi di Fornitura.
L’Amministrazione dovrà pertanto affidare l’Ordinativo di Fornitura al secondo dell’elenco che nel caso specifico si trova nello stato di sospensione.
L’Ordinativo di Xxxxxxxxx dovrà quindi essere affidato al terzo Fornitore presente nell’elenco.
3. L’Amministrazione dovrà cliccare sull’apposito pulsante predisposto per stampare la Schermata del Configuratore e allegare all’Ordinativo di Fornitura il pdf generato direttamente dal Configuratore dal quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo complessivo in relazione al proprio fabbisogno (flotta o singolo veicolo). Si precisa che i) i quantitativi ii) le tipologie dei veicoli richiesti, e iii) le relative tipologie contrattuali riportati nell’Ordinativo dovranno corrispondere a quelli presenti sulla Schermata del Configuratore.
ATTENZIONE
Nel caso in cui l’Ordinativo di Fornitura sia inviato per errore al Fornitore non indicato nel Configuratore o le informazioni contenute nel Configuratore relativamente a tipologia di veicolo richiesto, tipologia del contratto o quantità siano differenti rispetto a quanto indicato nell’Ordinativo di Fornitura, Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’Ordinativo medesimo.
Le Amministrazioni, così come sopra descritto, potranno acquistare con il medesimo ordine diverse tipologie di veicoli e tipologie contrattuali, purché appartenenti al medesimo lotto, aggiungendo gli eventuali Servizi a pagamento previsti al par. 2.4 della presente Guida.
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
Per ordinare i veicoli e i servizi a pagamento oggetto dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione:
1. Ricerca il servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
2. individua attraverso la procedura indicata nel precedente paragrafo il Fornitore al quale indirizzare l’Ordinativo di Fornitura;
3. Dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il servizio selezionato;
4. Dal carrello, procede con la creazione dell’ordine;
5. Compila l’ordine in ogni sua parte, allegando il pdf generato attraverso l’utilizzo del Configuratore, e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
6. Effettua l’invio dell’ordine al fornitore con le modalità previste.
Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni utili alla compilazione dell’ordinativo di fornitura
COLORI
Il codice colore carrozzeria ed il codice colore interni, indicati nei file Tabelle colori, dovranno essere riportati nel CAMPO NOTE dell'ordinativo di fornitura. Qualora il colore selezionato sia indicato come “(a pagamento)”, nelle Tabelle colori, l’Amministrazione dovrà seguire le indicazioni riportate di seguito per gli “Optional tecnici della vettura”.
PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA
Nell’apposito campo l’amministrazione potrà inserire il numero di mesi per i quali è richiesta la vettura in preassegnazione facoltativa.
OPTIONAL TECNICI DELLA VETTURA
Qualora l’Amministrazione debba ordinare degli optional o un colore a pagamento, dovrà inserire l’importo nell’apposito campo editabile, produrre un documento contenente il dettaglio degli Optional, colore e/o servizio di pneumatici invernali che intende ordinare, firmarlo digitalmente ed allegarlo all’ordinativo medesimo. Accanto al campo editabile compare in automatico un valore di importo pari a 1, l’amministrazione non dovrà tenerne conto; il sistema provvederà a calcolare il valore totale.
N.B. Nel caso di ordini per più veicoli, l’importo inserito dovrà essere quello relativo a tutti i veicoli dell’ordine.
Nel caso di ordini per più veicoli con optional diversi, l’Amministrazione dovrà inviare ordinativi separati.
SERVIZI DI BLACK BOX
Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei lotti del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) del livello scelto dall’amministrazione; qualora l’Amministrazione non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di Ordinativo di Fornitura, dovrà indicare espressamente tale volontà, selezionando l’apposito campo.
In tale caso il corrispettivo per il servizio non sarà dovuto.
SEDE DI CONSEGNA
L’indicazione della sede per la consegna dovrà essere riportata nel campo note dell'ordinativo di fornitura.
NOMINATIVO DI RIFERIMENTO
L’indicazione di un nominativo di riferimento, un eventuale indirizzo di posta elettronica e/o di PEC dovranno essere riportati nel campo note dell'ordinativo di fornitura.
CODICE UNIVOCO UFFICIO
Il Codice Univoco Ufficio dovrà essere riportato nel campo note dell'ordinativo di fornitura.
ULTERIORI INDICAZIONI
Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere riportati nel campo note dell'ordinativo di fornitura.
INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI
Dal 3 novembre 2014, il locatario deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.
A tale scopo si consiglia di prendere visione delle Circolari contenenti i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti:
Circolare del 10 Luglio 2014 n. 15513 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Circolare del 27 Ottobre 2014 n. 23743 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Circolare del 31 Ottobre 2014 n. 7812 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Circolare del 09 Marzo 2015 n. 6062 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Circolare del 29 Ottobre 2015 n. 25018 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
ALLEGATI
L’Amministrazione dovrà allegare obbligatoriamente la Schermata del Configuratore utilizzato per individuare il Fornitore a cui indirizzare l’Ordinativo di Fornitura e avrà la possibilità di allegare ulteriori file all’Ordinativo medesimo.
Una volta che l'ordine è stato configurato, e cioè sono selezionate quantità, tendine ed eventualmente IVA, cliccare su AGGIORNA TOTALI.
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 54, COMMA 4 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016
LOTTO 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8
ID SIGEF 2254
PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
LeasePlan Italia Spa, sede legale in Trento, Viale Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 13, capitale sociale Euro 2.600.000,00 i.v.=, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 06496050151, P. IVA 02615080963, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 105, in persona dell’Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 07/10/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 192 del 02/10/2020, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Ordinativo di Fornitura, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;
i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
• Lotto 1: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819672/517706/316-2021 per un importo di Euro 116.701,18= (centosedicimilasettecentouno/18) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819673/517707/317-2021 per un importo di Euro 2.488.712,34= (duemilioniquattrocentottantottomilasettecentododici/34) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo_ S.p.A in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819674/517708/318-2021 per un importo pari ad Euro 18.950,00= (diciottomilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 2: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819675/517709/319-2021 per un importo di Euro 209.509,37= (duecentonovemilacinquecentonove/37) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo_ S.p.A in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819676/517710/320-2021 per un importo di Euro 5.926.306,69= (cinquemilioninovecentoventiseimilatrecentosei/69) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819678/517713/321-2021 per un importo pari ad Euro 21.950,00= (ventunomilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 3: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819679/517714/322-2021 per un importo di Euro 98.822,96= (novantottomilaottocentoventidue/96) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819682/517717/323-2021 per un importo di Euro 2.505.733,67= (duemilionicinquecentocinquemilasettecentotrentatre/67) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo_
S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819683/517718/324-2021 per un importo pari ad Euro 14.750,00= (quattordicimilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 4: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n 8312/8200/819684/517719/325-2021 per un importo di Euro 102.589,47= (centoduemilacinquecentottantanove/47) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo_ S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819685/517720/326-2021per un importo di Euro 1.356.132,92= (unmilionitrecentocinquantaseimilacentotrentadue/92) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo
S.p.A. in data 24/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819686/517721/327-2021 per un importo pari ad Euro 14.750,00= (quattordicimilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n.
0610001321 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 6: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819691/517726/331-2021 per un importo di Euro 22.126,70= (ventiduemilacentoventisei/70) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819692/517727/332-2021 per un importo di Euro 345.162,34= (trecentoquarantacinquemilacentosessantadue/34) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819693/517728/333-2021 per un importo pari ad Euro 5.050,00= (cinquemilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 7: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819694/517729/334-2021 per un importo di Euro 8.042,40= (ottomilaquarantadue/40) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819695/517730/335-2021 per un importo di Euro 4.021,20= (quattromilaventuno/20) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A in data 25/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819696/517731/336-2021 per un importo pari ad Euro 4.000,00= (quattromila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri;
• Lotto 8: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a., da Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed avente n 8312/8200/819697/517732/337-2021 per un importo di Euro 3.163,05= (tremilacentosessantatre/0,5) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da Intesa San Paolo S.p.A. in data 26/02/2021 ed avente n 8312/8200/819698/517733/338-2021 per un importo di Euro 1.581,53= (millecinquecentottantuno/53) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in data 25/02/2021 ed avente n. 8312/8200/819699/517734/339-2021 per un importo pari ad Euro 3.200,00= (tremiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla QBE Europe SA ed avente n. 0610001321stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri.
j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,
con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro;
c) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura;
f) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato “_” al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Ordinativi di Fornitura;
g) Contratto di fornitura: è l’Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile a seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo medesimo da parte del Fornitore individuato mediante il Configuratore in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri;
h) Ordinativo di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, al quale l’Amministrazione medesima affida il singolo ordine e nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell’Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore (ossia la schermata del Configuratore a seguito del popolamento effettuato in base alle singole esigenze);
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
i) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
j) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, , il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, il Patto di integrità, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Tali documenti sono disponibili al seguente link
3. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, l’Allegato “A” (Offerta Economica del Fornitore). Il presente Accordo Quadro è regolato dal contenuto dell’Accordo Quadro medesimo e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
g) dal patto di integrità.
3. I Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Ordinativi di Fornitura che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a 2.200 veicoli per il Lotto 1, 3.900 veicoli per il lotto 2, 1.200 veicoli per il lotto 3, 1.600 veicoli per il lotto 4, 400 veicoli per il lotto 6, 150 veicoli per il lotto 7 e 100 veicoli per il lotto 8.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro relativo a ciascun Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo di Fornitura raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione.
5. L’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto deve avvenire secondo le modalità previste al par. 23 del Capitolato d’Xxxxx e al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura e segnatamente la fornitura di veicoli in noleggio senza conducente.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere 31/03/2021 per il lotto 3, 07/04/2021 per il lotto 1, 12/04/2021 per i lotti 2 e 4, 20/04/2021 per i lotti 6 e 8 e dal 18/07/2021 per il Lotto 7, salvo diversa data comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno 2 (due) giorni, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno emettere i singoli Ordinativi di Fornitura.
4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi.
5. Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione, la durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica il successivo art. 12, comma 2, ultimo periodo.
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. I corrispettivi per ciascun Ordinativo di Fornitura verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell’Allegato A, “Offerta Economica” i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche minime previste per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’A.N.A.C., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordinativi essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal successivo comma 13 del presente articolo.
2. L’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione deve avvenire in favore del Fornitore individuato dal Configuratore sulla base del criterio del minor costo relativo al fabbisogno espresso dall’Amministrazione medesima. In caso di esaurimento della quota massima disponibile per il Fornitore individuato sulla base del minor costo ovvero nel caso in cui il Fornitore medesimo versi nell’ipotesi di adeguamento del canone e/o di sospensione di cui al successivo art. 24, l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al Fornitore che, sulla base del Configuratore, risulti il secondo per minor costo e così via. Ciascun Ordinativo di Fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri.
3. La quota massima non superabile prevista in relazione a ciascun lotto per gli affidamenti da effettuare nei confronti del medesimo Fornitore, in funzione di quanto previsto al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri, è pari a:
- 1.100 veicoli per il lotto 1;
- 1.950 veicoli per il lotto 2;
- 600 veicoli per il lotto 3;
- 800 veicoli per il lotto 4;
- 200 veicoli per il lotto 6;
- 105 veicoli per il lotto 7;
- 60 veicoli per il lotto 8.
Fermo quanto sopra, Consip S.p.A., si riserva di effettuare, periodicamente, una verifica sugli Ordinativi di Fornitura ricevuti da ciascun Fornitore finalizzata ad accertare se il quantitativo complessivo degli stessi abbia raggiunto la quota massima disponibile secondo quanto previsto al par. 23 del Capitolato d’Oneri.
4. Al fine di affidare un Ordinativo di Fornitura basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. alla definizione dell’oggetto del singolo Ordinativo mediante inserimento dei dati relativi al proprio fabbisogno nel Configuratore, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b. all’affidamento dell’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3;
c. all’invio dell’Ordinativo di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
5. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordinativo di Fornitura che verrà inviato al Fornitore, l’Amministrazione:
• determinerà l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
• dovrà indicare il/i luogo/luoghi di esecuzione della fornitura;
• dovrà prevedere la durata del Contratto di fornitura;
• dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze.
Inoltre, l’amministrazione dovrà allegare la schermata del Configuratore dalla quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo in relazione al proprio fabbisogno.
In aggiunta ai dati sopra indicati, nel caso di Ordinativo di Fornitura emesso da un Soggetto Aggregatore, nel medesimo il Soggetto Aggregatore:
• dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento;
• dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
• potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
6. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 14 all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di
ben conoscere ed accettare integralmente.
7. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
8. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
9. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
10. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordinativi stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
12. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria l’Ordinativo medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
13. Anche nell’ipotesi in cui l’Ordinativo di fornitura sia stato ricevuto per errore dal Fornitore in quanto dalla schermata del Configuratore allegata all’Ordinativo medesimo risulti un diverso Fornitore destinatario dell’Ordinativo, il Fornitore che lo ha ricevuto non dovrà darvi esecuzione e dovrà darne tempestiva comunicazione all’ Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso.
14. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
15. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni Contraenti.
16. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
17. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
18. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
19. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
20. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
21. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
22. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
23. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordinativo di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordinativo di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di
Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordinativi di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di quantitativo, importo, data di consegna e gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) Il Fornitore si obbliga a verificare che, dalla schermata relativa al Configuratore allegata al singolo Ordinativo di Fornitura, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia offerto il minor costo in base alle esigenze opzionate dall’Amministrazione e in caso contrario a rifiutare l’Ordinativo, secondo quanto previsto al precedente art. 6, comma 12 e 14;
d) Il Fornitore si obbliga a rifiutare l’Ordinativo di Fornitura che ecceda la quota massima prevista per il lotto secondo quanto stabilito al paragrafo 23 del capitolato d’Xxxxx;
e) Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
f) Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico secondo le modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
g) Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
h) In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub- Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina che sarà predisposto a cura di ciascuna Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
i) Infine, Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consip: (i) anche ai fini di quanto previsto al par. 21.1.1 del Capitolato d’Oneri in relazione alla garanzia prestata in favore delle Amministrazioni, la prossimità del raggiungimento della quota de 50% del massimale previsto per il Lotto; (ii) in ogni caso, la prossimità del raggiungimento della quota massima prevista per il Lotto per il quale risulta aggiudicatario.
ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, stabiliti nel Capitolato d’Oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro.
4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Xxxxxx S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo di Ispezione incaricato.
Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull’IBAN indicato in Accordo Quadro.
5. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip
S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il
pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 10 - CONSEGNA E ATTIVAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura medesimo pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna stabiliti nel Capitolato Tecnico si applica quanto previsto dal precedente art. 6 comma 15.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità del veicolo.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente o Assegnataria per il tramite di persona delegata, all’atto del ritiro, verificherà la conformità dei veicoli oggetto dell’Ordinativo di Fornitura a quanto nello stesso previsto. La persona delegata dall’Amministrazione sottoscriverà, per conto dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 – SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti servizi connessi:
a) consegna dei veicoli presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 5.3 e
5.4 del Capitolato Tecnico);
b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico);
c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico);
d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico);
e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico:
- Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato;
- Copertura assicurativa senza franchigia;
- Preassegnazione facoltativa;
- Rottamazione;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi;
- Inserimento Optional;
- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula Accordo Quadro e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di “Ricezione chiamate” secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 5.12).
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B del presente Accordo Quadro.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti, salvo quanto previsto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico in relazione al mancato ritiro del veicolo messo a disposizione dal Fornitore, e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 6.4 e 6.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di cui all’art. 4, comma 5 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese e/o frazione di mese).
3. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all’art. 5.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile, salvo quanto previsto al comma 2 con riferimento ai servizi di rottamazione e consegna a domicilio, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio
2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020 l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
12. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000019893, intestato al Fornitore presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
15. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 6.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
20. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
21. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
22. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
25. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo
Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
26. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
29. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 14 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 14.
30. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
32. Agli Ordinativi di Fornitura non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
33. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordine di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b) per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad euro 100,00 ꓿ (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo di estensione della cauzione in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo della quota massima stabilita per l’affidamento degli Ordinativi di Fornitura, come previsto al par. 21.1.1 del Capitolato d’Oneri, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad euro 100,00 ꓿ (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, risulti che:
- su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche Ispettive, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata
riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche Ispettive, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato Schema delle Verifiche Ispettive, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 15, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 32, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 32 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
6. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà al Fornitore – Responsabile/Sub Responsabile del trattamento una penale pari al 1 per mille del corrispettivo dell’ordinativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.
7. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
8. Per la mancata attivazione del Servizio di ricezione chiamate, che si protragga per oltre 7 giorni solari rispetto al termine di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato Tecnico non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 500,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
9. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling, ovvero in conseguenza di eventi non controllabili dal Fornitore, rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 5.11 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 5.13 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
11. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 5.4 e 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 5.8 e 6.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro del veicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di soccorso stradale di cui al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 15,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. In caso di ritardo, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni previsto al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, per gli interventi di manutenzione sui veicoli dei lotti 7 e 8, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di esecuzione parzialmente difforme sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
19. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A.
e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
20. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
21. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
22. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
23. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i)
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva in favore della delle Amministrazioni Contraenti, i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i).
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13 Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i) .
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Ordinativi di Fornitura, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Ordinativi di Fornitura;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) mancata estensione delle garanzie definitive per le Amministrazioni Contraenti, in relazione al progressivo incremento della quota di Ordinativi ricevuti fino al raggiungimento della soglia massima, entro il termine che sarà appositamente fissato da parte di Consip secondo quanto previsto al paragrafo 21.1.1 del Capitolato d’Xxxxx.
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 23;
k) nei casi di cui agli articoli 10 (Consegna e Attivazione); 12 (Corrispettivi e Fatturazione), 19 (Trasparenza), 20 (Riservatezza), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Subappalto), 30 (Danni, responsabilità civile);
l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, commi 21 e 22;
m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Inoltre, ferme le cause di risoluzione indicate ai precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro, costituiscono cause di risoluzione:
a) qualora i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti, fermo restando l’ipotesi di sostituzione dei veicoli di cui all’art. 24, o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico;
b) le ipotesi in cui, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 5.13) e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
5. Si conviene inoltre che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 15 del presente Accordo Quadro, anche nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo
5.5 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo
5.7 del Capitolato Tecnico;
c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
6. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora il veicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza degli occupanti e siano decorsi 60 giorni di utilizzo dell’autoveicolo sostitutivo. In tali casi l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
7. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato 16 alla presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
8. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia
stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
9. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
10. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente:, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
11. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Ordinativi di Fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
12. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
13. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione
della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.
4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.
5. Nelle ipotesi di recesso unilaterale delle Amministrazioni contraenti da ciascun contratto di fornitura, le amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1 del Capitolato tecnico).
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né
a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.
ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.
Articolo 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.
ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a
manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 24 - SOSTITUZIONE VEICOLI E FUORI PRODUZIONE
1. Qualora nel corso di validità dell’Accordo Quadro, si verifichino eventi non controllabili dal fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, eventi socio- politici, calamità naturali, epidemie), ovvero un veicolo esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni, il Fornitore è tenuto ad informare la Consip S.p.A. e a proporre un veicolo in sostituzione, nel termine di 30 giorni nonché a comunicare l’ultima data utile per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del veicolo da sostituire; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando via PEC all’indirizzo
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx e in copia conoscenza a xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx:
a) apposita documentazione comprovante l’evento non controllabile dal fornitore ovvero documentazione rilasciata dalla casa produttrice relativa alla uscita di produzione del veicolo;
b) Schede tecniche del veicolo sostitutivo;
c) documentazione di cui al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri atta a comprovare i valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 del veicolo offerto in sostituzione.
3. il Fornitore dovrà inoltre indicare il prezzo di listino del veicolo sostitutivo, come definito alla lettera n) del par. 21 del Capitolato d’Oneri.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma 2, e qualora dalla predetta analisi risulti confermato il possesso delle caratteristiche minime previste da parte del veicolo offerto in sostituzione, Consip S.p.A. entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione esaustiva autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione. Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l’oggetto del presente Accordo Quadro e ai fini dell’affidamento degli Ordinativi di Fornitura, saranno inseriti nel Configuratore gli eventuali nuovi valori relativi a consumi ed emissioni, nonché gli eventuali nuovi canoni adeguati secondo quanto previsto all’allegato 5B al Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo della predetta verifica, invece, Xxxxxx ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro.
5. Per il periodo intercorrente tra l’ultima data utile per la ricezione dell’Ordinativo e il caricamento del catalogo da parte del Fornitore, da effettuare successivamente all’autorizzazione alla sostituzione da parte di Consip, sarà temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto dell’Accordo Quadro. Tale periodo sarà comunque conteggiato nel calcolo della durata dell’Accordo Quadro.
6. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
2. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura.
5. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub- Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
8. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.
9. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e
a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
10. In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR).
Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l’espletamento dei servizi abbiano sede nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 30 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati
– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai
sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Roma, lì 31/03/2021
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates
Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021 Firma digitale: n. 7B331D561BD0A71F
C.F.: VNILRT73A12D969C
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 19/12/2018 al, 19/12/2021 Firma digitale: n. 201871166226901
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Ordinativi di Fornitura), Articolo 6 (Affidamento degli Ordinativi di Fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Consegna e attivazione)Articolo 12 (Corrispettivi dovuti e fatturazione), Articolo 13 (Costi della sicurezza); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Responsabile del servizio), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 24 (Evoluzione tecnologica) Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 29 (Subappalto), Articolo 30 (Danni e responsabilità civile), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 33 (Clausola finale).
Roma, lì 31/03/2021
IL FORNITORE
XXXXXXX XXXXXX XXXXX C.F.: VNILRT73A12D969C
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 19/12/2018 al, 19/12/2021 Firma digitale: n. 201871166226901
Numero Gara | 2612809 |
Nome Gara | Gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 1 (Lotto 1 - Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente – Vetture operative) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | CONSIP SPA |
Partita IVA | 05359681003 |
Indirizzo | XXX XXXXXX 00/X - XXXX (XX) |
Responsabile del Procedimento | XXXXXXXXXX XXXXX |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | LEASE PLAN ITALIA Società per Azioni |
Partita IVA | 02615080963 |
Codice Fiscale Impresa | 06496050151 |
Provincia sede registro imprese | TN |
Numero iscrizione registro imprese | 215879 |
Codice Ditta INAIL | 53569 1 |
n. P.A.T. | 010773372/25 |
Matricola aziendale INPS | 705 13337 / 02 |
CCNL applicato | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI AUTORIMESSE - NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO CON AUTISTA - LOCAZIONE AUTOMEZZI - NOLEGGIO MOTOSCAFI - POSTEGGIO E |
CUSTODIA AUTOVETTURA SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO - LAVAGGIO AUTOMATICO E NON AUTOMATICO E INGRASSAGGIO AUTOMEZZI | |
Settore | NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI LEGGERI |
Indirizzo sede legale | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 00 - XXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXX XXXXXXX XXXXXX |
Oggetto (1 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto 1 Vetture Operative - Modello 1.1 City car compatta |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV S&S CITY LIFE 4P HYBRID E6d - FINAL |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*56 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PYD1B EP18M |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Ibrida (benzina/elettrica) |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 129,37 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 156,65 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 172,54 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 109,35 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 10,22 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 19,93 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 134,44 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 143,61 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 109,35 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 13,31 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 120,22 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 133,53 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 108,69 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 14,9 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,64 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 104,32 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 3153599,4000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 4322178,98 |
Oggetto (2 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.2 City car compatta - Colori di serie |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d - FINAL |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*56 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PYD1B EP18M |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Ibrida (benzina/elettrica) |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 228,06 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 269,52 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 297,17 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 200,42 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 207,33 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 221,15 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 224,77 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 228,07 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 178,49 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 185,1 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 201,63 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 2 1,55 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 178,49 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 185,1 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,64 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 104,32 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1086250,2000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1323353,30 |
Oggetto (3 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.3 City car compatta - Colori di istituto Tipo A |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d - FINAL |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*56 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PYD1B EP18M |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Ibrida (benzina/elettrica) |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 267 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 285 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 312 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 207,6 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 219 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
48 mesi - 100.000 km - Canone | 243 |
mensile offerto (€) | |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 246 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 195 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 204 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 219 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 228 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 192 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 198 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,64 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 104,32 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 162584,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1412389,06 |
Oggetto (4 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.4 City car compatta - Colori di istituto Tipo B |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV S&S CITYLIFE 4P HYBRID E6d - FINAL |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*56 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PYD1B EP18M |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Ibrida (benzina/elettrica) |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 289,25 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 308,75 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 338 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 227,5 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 237,25 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 250,25 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 263,25 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 292,5 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 234 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 221 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 237,25 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 208 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 214,5 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,64 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 104,32 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 641784,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 763863,87 |
Oggetto (5 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.5 City car |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | RENAULT CLIO BUSINESS TCE 100 |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e2*2007/46*0676*07 |
Tipo variante e versione del veicolo | RJABE2MT5TAC8A5000 |
offerto | |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 143 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 224,25 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 182 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 126,75 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 139,75 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 146,25 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 156 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 162,5 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 126,75 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 133,25 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 139,75 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 149,5 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 123,5 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 136,5 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,51 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 101,66 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 4067895,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 5333852,82 |
Oggetto (6 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.6 City car - Colori di serie |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | RENAULT CLIO BUSINESS TCE 100 |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e2*2007/46*0676*07 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | RJABE2MT5TAC8A5000 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 228,36 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 264 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 267,3 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 174,9 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 184,8 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 198 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 227,7 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 181,5 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 194,7 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 2 1,2 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 227,7 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 168,3 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 178,2 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,51 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 101,66 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1061596,8000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1305868,34 |
Oggetto (7 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.7 City car - Colori di istituto Tipo A |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | RENAULT CLIO BUSINESS TCE 100 |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e2*2007/46*0676*07 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | RJABE2MT5TAC8A5000 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 283,8 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 313,5 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 349,8 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 244,2 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 257,4 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273,9 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 267,3 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 217,8 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 227,7 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 247,5 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 198 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 2 1,2 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,51 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 101,66 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1285218,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1526744,91 |
Oggetto (8 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.8 City car - Colori di istituto Tipo B |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | RENAUTL CLIO BUSINESS TCE 100 |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e2*2007/46*0676*07 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | RJABE2MT5TAC8A5000 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 283,8 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 313,5 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 349,8 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 244,2 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 257,4 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273,9 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 293,7 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 217,8 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 227,7 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 250,8 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273,9 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 217,8 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 234,3 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,51 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 101,66 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 646034,4000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 751702,42 |
Oggetto (9 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.9 Berlina piccola - Colori di serie |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ 95CV 5m S&S STREET 5P E6d - TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0373*13 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 356HXH1A H9 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Diesel |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 283,5 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 336 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 252 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 259 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 269,5 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 283,5 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 294 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 241,5 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 255,5 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 269,5 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 231 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 248,5 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 3,9 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 99 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 2018520,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 2359006,20 |
Oggetto (10 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.10 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo A |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ 95CV 5m S&S STREET 5P E6d- TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0373*13 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 356HXH1A H9 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Diesel |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 339,5 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 371 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 395,5 |
48 mesi - 40.000 km - Canone | 294 |
mensile offerto (€) | |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 304,5 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 332,5 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 343 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 280 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 301 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 266 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 287 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 3,9 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 99 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1603770,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1834098,90 |
Oggetto (11 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1. 1 Berlina piccola - Colori di istituto Tipo B |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MTJ 95CV 5m S&S STREET 5P E6d - TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0373*13 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 356HXH1A H9 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Diesel |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 374,5 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 409,5 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 437,5 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 294 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 304,5 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 332,5 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 343 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 280 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 301 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 266 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 287 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 3,9 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 99 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1615320,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1844714,23 |
Oggetto (12 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.12 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*53 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PXG2B EP5N2 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 309 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 378 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 273 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 267 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 279 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 300 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 345 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 249 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 264 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 285 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 303 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 258 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 276 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 6,1 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 137 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1470240,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1785610,40 |
Oggetto (13 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.13 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*53 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PXG2B EP5N2 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 363 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 414 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 444 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 318 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 312 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 324 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 348 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 360 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 291 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 309 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 330 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 351 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 297 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 318 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 6,1 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 137 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1703304,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 2022941,18 |
Oggetto (14 di 14) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto1 Vetture Operative - Modello 1.14 Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85CV S&S 6m 4X4 E6d - TEMP |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*53 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312PXG2B EP5N2 |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Benzina |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 372 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 435 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 450 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 330 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 348 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 366 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 378 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 390 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 300 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 315 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 336 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 360 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 306 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 327 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 6,1 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 137 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1824120,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 2136707,72 |
OFFERTA ECONOMICA: 28723032,33 Euro
Ventottomilionisettecentoventitremilatrentadue/33 Euro
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e, comunque salvo altresì quanto espressamente previsto nel Capitolato d'oneri in ordine ai singoli appalti specifici;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui all'Accordo Quadro;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara.
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con la Consip S.p.A.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Numero Gara | 2612809 |
Nome Gara | Gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 2 (Lotto 2 - Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente - Vetture operative ad alimentazione alternativa) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | CONSIP SPA |
Partita IVA | 05359681003 |
Indirizzo | XXX XXXXXX 00/X - XXXX (XX) |
Responsabile del Procedimento | XXXXXXXXXX XXXXX |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | LEASE PLAN ITALIA Società per Azioni |
Partita IVA | 02615080963 |
Codice Fiscale Impresa | 06496050151 |
Provincia sede registro imprese | TN |
Numero iscrizione registro imprese | 215879 |
Codice Ditta INAIL | 53569 1 |
n. P.A.T. | 010773372/25 |
Matricola aziendale INPS | 705 13337 / 02 |
CCNL applicato | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI AUTORIMESSE - NOLEGGIO AUTOBUS - NOLEGGIO CON AUTISTA - LOCAZIONE AUTOMEZZI - NOLEGGIO |
MOTOSCAFI - POSTEGGIO E CUSTODIA AUTOVETTURA SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO - LAVAGGIO AUTOMATICO E NON AUTOMATICO E INGRASSAGGIO AUTOMEZZI | |
Settore | NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI LEGGERI |
Indirizzo sede legale | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 00 - XXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXX XXXXXXX XXXXXX |
Oggetto (1 di 16) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto 2 Vetture operative ad alimentazione alternativa - Modello 2.1 City car compatta - full electric |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del veicolo offerto | RENAULT TWINGO ELECTRIC ZEN |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e2*2007/46*0457*18 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | AH/2BV2/A10EA0K03000 |
36 mesi - 30.000 km - Canone mensile offerto (€) | 266,8 |
36 mesi - 45.000 km - Canone mensile offerto (€) | 278,4 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 249,4 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 258,1 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 226,2 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 234,9 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (Wh/km) | 160 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1820040,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 1887672,41 |
Oggetto (2 di 16) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto2 Vetture operative ad alimentazione alternativa -Modello 2.3 City car ibrida |
Metaprodotto | Acquisto Autoveicoli - Gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Denominazione commerciale del | LANCIA YPSILON ECOCHIC 1.0 |
veicolo offerto | FIREFLY 70CV S&S HYBRID GOLD |
Numero di omologazione europea del veicolo offerto | e3*2007/46*0064*56 |
Tipo variante e versione del veicolo offerto | 312YYD1B EY9BM |
Tipo alimentazione del veicolo offerto | Ibrida (benzina/elettrica) |
36 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 151,25 |
36 mesi - 90.000 km - Canone mensile offerto (€) | 181,5 |
36 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 195,25 |
48 mesi - 40.000 km - Canone mensile offerto (€) | 134,75 |
48 mesi - 60.000 km - Canone mensile offerto (€) | 143 |
48 mesi - 80.000 km - Canone mensile offerto (€) | 148,5 |
48 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 156,75 |
48 mesi - 120.000 km - Canone mensile offerto (€) | 176 |
60 mesi - 50.000 km - Canone mensile offerto (€) | 134,75 |
60 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 140,25 |
60 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 151,25 |
60 mesi - 125.000 km - Canone mensile offerto (€) | 156,75 |
72 mesi - 75.000 km - Canone mensile offerto (€) | 137,5 |
72 mesi - 100.000 km - Canone mensile offerto (€) | 148,5 |
Consumo di carburante del veicolo offerto (l/100km) | 4,64 |
Emissioni di CO₂ espresse in g/km | 104,32 |
Prezzo complessivo offerto per canoni (€) | 1524590,0000000000000 |
Costo complessivo offerto (€) - Calcolato dal Sistema | 14982343,60 |
Oggetto (3 di 16) dell'Offerta | |
Descrizione | AQ Veicoli in noleggio - Lotto2 |