Definizione di Carried interests

Carried interests. (Commissioni di overperformance) Da 0,00% a 0,00% Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento supera il suo parametro di riferimento. Il periodo minimo consigliato è di otto (8) anni ma dipende essenzialmente dalla situazione patrimoniale dell'investitore, dal suo atteggiamento nei confronti del rischio, dal regime fiscale in vigore e dalle caratteristiche del prodotto scelto, nonché dalle varie tipologie di supporti d’investimento selezionati. L'investitore dispone di un periodo di recesso di trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. Una volta trascorso il periodo di recesso, l’investitore può chiedere un riscatto parziale o totale senza alcuna penalità. La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto inclusi i documenti giustificativi. La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto tramite l'invio di un’appendice. Il riscatto totale estingue il contratto e tutte le relative garanzie.
Carried interests. (commissioni di overperformance) - Impatto dei carried interests. Questa commissione è trattenuta se l’investimento ha ottenuto un’overperformance. I costi per il Cliente variano a seconda dell’opzione di investimento prescelta. Le diverse opzioni di investimento previste dal prodotto sono descritte nell’Allegato consegnato al Cliente insieme al presente Documento e disponibile anche sul sito della Compagnia. Fermo restando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il riscatto comunque è possibile trascorsi almeno 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inoltrando richiesta firmata tramite la Banca intermediaria o direttamente alla Compagnia. In caso di riscatto, sia totale sia parziale, sono previsti, per tutta la durata contrattuale, i seguenti costi di uscita variabili: - fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto: 2,00%, con il minimo di 30 euro per il riscatto parziale; - successivamente e fino al giorno che precede il 5° anniversario del contratto: 1,00%, con il minimo di 30 euro per il riscatto parziale; - dal 5° anniversario del contratto in poi: 30 euro solo in caso di riscatto parziale. L’impatto di tali costi sull’investimento è compreso nei valori rappresentati nella Tabella 1 “Andamento dei costi nel tempo” e nella Tabella 2 “Composizione dei costi” contenute nella sezione “Quali sono i costi?”.
Carried interests. (commissioni di overperformance) (%) 0,00 Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento ha ottenuto una performance superiore a una determinata percentuale. Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è coerente con gli obiettivi del Prodotto, che si propone di far crescere in maniera costante il capitale nel medio-lungo periodo, preservando allo stesso tempo il valore dell’investimento. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una comunicazione scritta o tramite l’intermediario incaricato della distribuzione del Prodotto (il “Distributore”) o direttamente all’Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il contratto. In caso di riscatto totale, il capitale residuo è pari alla somma del Capitale Assicurato in vigore all’ultimo anniversario precedente la data della richiesta, rivalutato fino alla data ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto. Non è prevista alcuna penalità.

Related to Carried interests

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • Tasso di Interesse ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.; (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.

  • Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • Subappalto v. punto I del Disciplinare

  • CONSIDERATO CHE  il Comune di Parabiago, con il presente atto, intende deliberare l’affidamento all’Azienda SO.LE, a partire dal 27 dicembre 2017, approvando contestualmente il relativo contratto di servizio, come previsto dal TUEL n. 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;  le norme vigenti, in relazione ai servizi in oggetto, consentono agli enti locali l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;  i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter affidare dei servizi ad un proprio organismo partecipato sono rispettati;  gli importi indicati nel contratto sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria; parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. Parabiago, 23/11/2017 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL’UNITA’ DI OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2017.

  • Classe di rischio Medio - Alto Orizzonte temporale consigliato: Lungo Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

  • PRECISATO che l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 208.000,00; la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito; DATO ATTO che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;

  • Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali in tempi congrui con le esigenze di confronto, nel breve periodo, su tematiche di ricerca tra le parti dell’Accordo; Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto; Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

  • Interest Not applicable.

  • Interessi le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.

  • CIG codice identificativo di gara;

  • Premio puro importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Accordo Quadro il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

  • Capacità formativa interna La formazione interna anche in modalità e-learning è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori di capacità formativa la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei.

  • Appalto L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio.

  • Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo è stato calcolato al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata in regime di "vacatio" contrattuale erogata nel periodo 1° aprile-31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranches, la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • VISTE − la Determinazione n. 197/2016 del 2 agosto 2016, per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, che individua il xxxx. Xxxxx Xxxx, Responsabile dell’Ufficio Segreteria tecnica e raccordo con gli Organi, quale referente della Convenzione stessa; − la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal Progetto “Italia Login - la casa del Cittadino” - CUP C51H16000080006 - Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1.”; − la Determinazione n. 296/2018 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare l’atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006); − l’Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006); − la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui si è provveduto a nominare il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx REO (Responsabile Esterno di Operazione) per il Progetto Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006);