Definizione di Carried interests

Carried interests. (commissioni di overperformance) - Impatto dei carried interests. Questa commissione è trattenuta se l’investimento ha ottenuto un’overperformance. I costi per il Cliente variano a seconda dell’opzione di investimento prescelta. Le diverse opzioni di investimento previste dal prodotto sono descritte nell’Allegato consegnato al Cliente insieme al presente Documento e disponibile anche sul sito della Compagnia. Fermo restando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il riscatto comunque è possibile trascorsi almeno 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inoltrando richiesta firmata tramite la Banca intermediaria o direttamente alla Compagnia. In caso di riscatto, sia totale sia parziale, sono previsti, per tutta la durata contrattuale, i seguenti costi di uscita variabili: - fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto: 2,00%, con il minimo di 30 euro per il riscatto parziale; - successivamente e fino al giorno che precede il 5° anniversario del contratto: 1,00%, con il minimo di 30 euro per il riscatto parziale; - dal 5° anniversario del contratto in poi: 30 euro solo in caso di riscatto parziale. L’impatto di tali costi sull’investimento è compreso nei valori rappresentati nella Tabella 1 “Andamento dei costi nel tempo” e nella Tabella 2 “Composizione dei costi” contenute nella sezione “Quali sono i costi?”.
Carried interests. (Commissioni di overperformance) Da 0,00% a 0,23% Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento supera il suo parametro di riferimento. Il periodo minimo consigliato è di 8 anni ma dipende essenzialmente dalla situazione patrimoniale dell'investitore, dal suo atteggiamento nei confronti del rischio, dal regime fiscale in vigore e dalle caratteristiche del prodotto scelto, nonché dalle varie tipologie di supporti d’investimento selezionati. L'investitore dispone di un periodo di recesso di trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. Una volta trascorso il periodo di recesso, l’investitore può chiedere un riscatto parziale o totale senza alcuna penalità. La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto inclusi i documenti giustificativi. La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto tramite l'invio di un’appendice. Il riscatto totale estingue il contratto e tutte le relative garanzie.
Carried interests. (commissioni di overperformance) (%) 0,00 Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento ha ottenuto una performance superiore a una determinata percentuale. Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è coerente con gli obiettivi del Prodotto, che si propone di far crescere in maniera costante il capitale nel medio-lungo periodo, preservando allo stesso tempo il valore dell’investimento. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una comunicazione scritta o tramite l’intermediario incaricato della distribuzione del Prodotto (il “Distributore”) o direttamente all’Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il contratto. In caso di riscatto totale, il capitale residuo è pari alla somma del Capitale Assicurato in vigore all’ultimo anniversario precedente la data della richiesta, rivalutato fino alla data ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto. Non è prevista alcuna penalità.

Related to Carried interests

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • Tasso di Interesse (o di rendimento) minimo garantito

  • Monte Titoli Indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • Subappalto v. punto I del Disciplinare

  • CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

  • Unità di misura nr Quantità: 1 Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 55,0000 % Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,0000 Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 48.600,0000 Il sottoscritto dichiara inoltre: • di aver giudicato i xxxxxx offerti nel loro complesso remunerativi; • di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta; • di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara; • di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro. lì 03/05/2022 CEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI DPI PER LE VIE RESPIRATORIEPER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSC

  • Classe di rischio Medio Orizzonte temporale consigliato: Medio Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

  • PRECISATO che l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 208.000,00; la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito; DATO ATTO che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;

  • Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali in tempi congrui con le esigenze di confronto, nel breve periodo, su tematiche di ricerca tra le parti dell’Accordo; Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto; Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Sponsor/Promotore la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;

  • Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

  • interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

  • Interest Not applicable.

  • Interessi le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.

  • CIG codice identificativo di gara;

  • Premio puro importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Accordo Quadro il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

  • Appalto L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio.

  • Grado di rischio Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo interno/OICR/Linea/Combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.