Definizione di IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE AGRICOLO. Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola
IMPRENDITORE AGRICOLO la persona fisica a cui sia riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale che comporti un impiego, nell’attività agricola, di almeno il 50% del tempo e produca almeno il 50% del reddito da lavoro. Tale qualifica dovrà essere comprovata con idonea documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al punto precedente.
IMPRENDITORE AGRICOLO persona fisica, società o ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni.

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IMPRENDITORE AGRICOLO. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
IMPRENDITORE AGRICOLO imprenditore singolo od associato, così come definito dall’art. 2135 del C.C., modificato dall’art. 1, comma 1 del D.lvo 18 maggio 2001, n. 228, che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, si intendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ai sensi del D.lvo 30 aprile 1998, n. 173, art. 9 sono imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola e ai sensi della
IMPRENDITORE AGRICOLO. Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

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  • Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Venditore il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

  • Direttore dei Lavori il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Circostanza a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Telelavoro esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;

  • Veicolo mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

  • Impresa di assicurazione vedi “Società”.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Azienda Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

  • Rendimento Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.

  • SOMMARIO 3.1 Il problema dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra arbitri ed istituzione: definizione del “contratto di cooperazione arbitrale” - 3.2 Il momento perfezionativo del contratto di cooperazione arbitrale - 3.3 Vicende patologiche del contratto di collaborazione arbitrale La questione del rapporto tra gli arbitri e l’istituzione che amministra il procedimento ha trovato in dottrina soluzioni assai diverse tra loro; nel panorama italiano, la maggioranza degli Autori esclude l’esistenza di un rapporto contrattuale71. Innegabilmente, la presenza di un ente avente funzioni di amministrazione non implica, di per sé, l’esistenza di un legame negoziale tra lo stesso ed i soggetti giudicanti. In senso contrario, si potrebbe obiettare che le parti versano all’istituzione le somme dovute a titolo di spese ed onorari del tribunale arbitrale72: ciò sembrerebbe presupporre l’esistenza di un contratto tra gli arbitri e l’ente, in forza del quale quest’ultimo riceve quanto dovuto e lo trasmette ai relativi creditori. Tuttavia, in dottrina si è 71 X. XXXXXXX, L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685; POLVANI, Arbitrato amministrato e camere arbitrali, in IRTI (a cura di), Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, 23; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990,

  • Aggiudicatario ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Confezionamento incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misura cm 7/10x 10/15.

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.