Prestazioni di lavoro straordinario Clausole campione

Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali; 2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario; 3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2; 4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale; 5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: a. garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; b. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria; c. consenso di massima, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario. 6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura; 7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti; 8. Al personale di Polizia Penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria; 9. Deve essere mensilmente...
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro normale, computato secondo i criteri di cui all'art. 32 del presente contratto, sono considerate orario di lavoro straordinario. 2. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite mediante la quota orario della retribuzione globale di fatto di cui all'art. 67, comma 3 e danno diritto alle seguenti compensazioni: a) la metà delle ore di straordinario prestate viene compensata mediante il riconoscimento di riposi compensativi di durata pari alle ore svolte; b) la metà delle ore di straordinario prestate viene compensata mediante l'applicazione sulla quota orario di cui al comma 2 della maggiorazione del 15 per cento; 3. Le ore di lavoro straordinario prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale di fatto, e con la maggiorazione del 30 per cento sulla quota oraria della retribuzione fondamentale di garanzia, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del presente contratto. Nel caso di fruizione del riposo compensativo è comunque corrisposta la maggiorazione. Nel caso di lavoro notturno la maggiorazione e' pari al 30°/o nei giorni feriali e al 50°/o nei giorni festivi. 4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro. 5. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e in ogni caso non può eccedere le duecentocinquanta ore annue.
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11, comma 1, del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.lgs. n. 66/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell’orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno. 2. I relativi oneri, definiti nella misura dell’1% del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all’art. 2, comma 1, del presente contratto, sono a carico del Fondo medesimo.
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell’ordinario orario di lavoro autorizzato dal Responsabile del Servizio. 2. L’istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti. 3. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Responsabile del Servizio che potrà autorizzare le ore straordinarie unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali con un periodo minimo di 60 minuti. Nei casi in cui il dipendente sia costretto a prolungare l’orario di lavoro, (ad esempio in caso di lavoro esterno, ) il periodo inferiore all’ora, verrà considerato come flessibilità positiva che verrà compensata automaticamente con quella negativa laddove esistente. 4. Il Responsabile del Servizio non può autorizzare l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all’inizio dell’anno. Il suddetto monte ore è assegnato sotto forma di budget finanziario entro il mese di febbraio di ogni anno e di esso ne viene contestualmente data informazione alla RSU dell’Ente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 5. L’Ufficio personale, durante l’anno, provvede, con cadenza trimestrale, alla liquidazione delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi dai dipendenti opportunamente autorizzati e previa corrispondenza con la presenza in servizio risultante dal sistema automatizzato e nel limite del fondo assegnato ad ogni singolo servizio. 6. La prestazione lavorativa giornaliera eccedente l’orario di lavoro individuale, richiesta al dipendente in via eccezionale dal Responsabile di Servizio, può dare luogo a recuperi su richiesta del dipendente. Detti recuperi potranno cumulare le ore, fino a trasformarle in giorni di assenza. Tali recuperi, sia usufruiti ad ore che a giornate intere, non graveranno sul monte ore delle 36 ore annue di cui all’art. 20 del CCNL 6/07/1995 non potendo essi essere considerati permessi. Resta tuttavia stabilito che, tali prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, concorrono alla costituzione del monte ore di straordinario massimo effettuabili annualmente dal dipendente, unitamente alle ore di straordinario per le quali il dipendente richiede la liquidazione ed a quelle conteggiate nella banca delle ore, fatte salve eventuali ipotesi eccezionali previste dall’art. 38, c. 3 del CCNL Integrativo del 14...
Prestazioni di lavoro straordinario. A ciascun dipendente è consentito un numero di ore di straordinario in misura di n. 120 pro capite. E’ esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione all’effettuazione delle prestazioni stesse. Il Direttore e/o il responsabile dell’unità funzionale, in base alle motivazioni che legittimano o, comunque, giustificano il ricorso allo straordinario, in relazione alle esigenze di servizio, firma l’autorizzazione. Con provvedimento del dirigente in relazione a particolari esigenze di servizio nei settori lavorativi e delle professionalità ad essi occorrenti, fino ad un massimo di n. 200 ore annue pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario come sopra definite, sono finanziate dall’apposito stanziamento a valere sul Fondo per il trattamento del salario accessorio del personale dell’Automobile Club Cuneo per l’anno 2018. Per l’anno 2018 l’importo complessivo delle prestazioni straordinarie ammonta a € 7.340,28.
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
Prestazioni di lavoro straordinario. Le ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate, oltre che con le corrispondenti quote della retribuzione di fatto secondo la definizione di cui al CCNL, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulle corrispondenti quote della normale retribuzione secondo la definizione di cui al CCNL: - del 15% quelle effettuate fino alla 40^ ora settimanale; - del 20% quelle effettuate in supero alla 40^ ora settimanale; - del 30% quelle effettuate nei giorni festivi (festività infrasettimanali) e nella seconda giornata di riposo settimanale, attualmente il sabato; - del 50% quelle effettuate in orario notturno, intendendosi per tali quelle dalle ore 21.00 alle ore 7.00, e in orario diurno nella giornata settimanale del riposo di Legge, attualmente la domenica. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite in unità di tempo non inferiori a mezz’ora e multipli. Le eventuali prestazioni di lavoro effettuate nella giornata del riposo settimanale di Legge, nei limiti del normale orario di lavoro giornaliero che convenzionalmente si assume essere pari a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, saranno retribuite con la sola maggiorazione dovuta fermo restando il prescritto riposo compensativo nella giornata lavorativa immediatamente successiva e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa. Ai dipendenti chiamati a effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e di domenica, in misura superiore a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, oltre al compenso per le prestazioni effettivamente rese compete una indennità giornaliera di euro 15,50.
Prestazioni di lavoro straordinario. Posto che durante l’effettuazione delle trasferte la distribuzione dell’orario normale di lavoro, per ovvie ragioni, può essere diversa da quella abituale di cui all’art. 5 del presente contratto, le eventuali ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate come previsto all’art. 7 del presente contratto, fermo restando la relativa procedura di autorizzazione. A tale riguardo, su estero, sono considerate festività infrasettimanali quelle osservate come tali nel territorio della Repubblica italiana. Non sono considerate prestazioni di lavoro straordinario le attività a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
Prestazioni di lavoro straordinario. Posto che durante l’effettuazione delle uscite di lavoro la distribuzione dell’orario normale di lavoro, per ovvie ragioni, può essere diversa da quella abituale di cui all’art. 5 del presente contratto, le eventuali ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate come previsto all’art. 7 del presente contratto, fermo restando la relativa procedura di autorizzazione. Non sono considerate prestazioni di lavoro straordinario le attività a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
Prestazioni di lavoro straordinario. Il personale è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui venga richiesto dai diretti superiori in presenza di effettive necessità per assicurare il perfetto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Azienda. Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste e dovranno essere rese nei limiti previsti dai vigenti contratti di lavoro. Di norma le prestazioni di lavoro straordinario saranno retribuite, salva facoltà del dipendente di richiederne il recupero, in relazione alle effettive esigenze di funzionalità operativa del reparto.