Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro.
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro normale, comput ato secondo i criteri di cui all’art. 32 del presente contratto, in quanto autorizzate, sono considerate orario di lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto da accordi aziendali.
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11, comma 1, del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.lgs. n. 66/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell’orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.
Prestazioni di lavoro straordinario. Posto che durante l’effettuazione delle uscite di lavoro la distribuzione dell’orario normale di lavoro, per ovvie ragioni, può essere diversa da quella abituale di cui all’art. 5 del presente contratto, le eventuali ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate come previsto all’art. 7 del presente contratto, fermo restando la relativa procedura di autorizzazione. Non sono considerate prestazioni di lavoro straordinario le attività a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
Prestazioni di lavoro straordinario. Le ore di lavoro prestate dai dipendenti oltre l’orario contrattuale di 36 settimanali sono compensate, oltre che con le corrispondenti quote della retribuzione di fatto secondo la definizione di cui al CCNL, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulle corrispondenti quote della normale retribuzione secondo la definizione di cui al CCNL: - del 15% quelle effettuate fino alla 40^ ora settimanale; - del 20% quelle effettuate in supero alla 40^ ora settimanale; - del 30% quelle effettuate nei giorni festivi (festività infrasettimanali) e nella seconda giornata di riposo settimanale, attualmente il sabato; - del 50% quelle effettuate in orario notturno, intendendosi per tali quelle dalle ore 21.00 alle ore 7.00, e in orario diurno nella giornata settimanale del riposo di Legge, attualmente la domenica. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite in unità di tempo non inferiori a mezz’ora e multipli. Le eventuali prestazioni di lavoro effettuate nella giornata del riposo settimanale di Legge, nei limiti del normale orario di lavoro giornaliero che convenzionalmente si assume essere pari a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, saranno retribuite con la sola maggiorazione dovuta fermo restando il prescritto riposo compensativo nella giornata lavorativa immediatamente successiva e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa. Ai dipendenti chiamati a effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e di domenica, in misura superiore a un quinto dell’orario settimanale di lavoro, oltre al compenso per le prestazioni effettivamente rese compete una indennità giornaliera di euro 15,50.
Prestazioni di lavoro straordinario. Il personale è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui venga richiesto dai diretti superiori in presenza di effettive necessità per assicurare il perfetto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Azienda. Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste e dovranno essere rese nei limiti previsti dai vigenti contratti di lavoro. Di norma le prestazioni di lavoro straordinario saranno retribuite, salva facoltà del dipendente di richiederne il recupero, in relazione alle effettive esigenze di funzionalità operativa del reparto.
Prestazioni di lavoro straordinario. A ciascun dipendente è consentito un numero di ore di straordinario in misura di n. 120 pro capite. E’ esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione all’effettuazione delle prestazioni stesse. Il Direttore e/o il responsabile dell’unità funzionale, in base alle motivazioni che legittimano o, comunque, giustificano il ricorso allo straordinario, in relazione alle esigenze di servizio, firma l’autorizzazione. Con provvedimento del dirigente in relazione a particolari esigenze di servizio nei settori lavorativi e delle professionalità ad essi occorrenti, fino ad un massimo di n. 200 ore annue pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario come sopra definite, sono finanziate dall’apposito stanziamento a valere sul Fondo per il trattamento del salario accessorio del personale dell’Automobile Club Cuneo per l’anno 2018. Per l’anno 2018 l’importo complessivo delle prestazioni straordinarie ammonta a € 7.340,28.
Prestazioni di lavoro straordinario. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, del numero dei detenuti presenti, e delle carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione Centrale. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria; consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti. Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Auto...
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. Nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT). Sono escluse altresì dallo stesso, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009 e ).